Articolo 36 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Articolo 35Articolo 37
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12 gennaio 1982
Art. 36. Rilascio delle attestazioni delle autorita' consolari

Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonche' le certificazioni dell'esercizio dell'attivita' professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorita' consolari, fatta salva la facolta' del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982