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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei IG.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 455 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
VA NO, Via Mazzini n. 113, presso lo studio dell'Avv. Michela Di Santo, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE E
(C.F.: ). Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE E PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: divorzio. CONCLUSIONI: per il ricorrente: chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre:
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30 giugno 2012 tra il IG. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
VA NO (CH) alla Via Treviso, nr. 7, codice fiscale C.F._1 la IG.ra nata il [...] a [...]: Controparte_1
) residente in [...], matrimonio C.F._3 civile trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al nr. 16, parte I, anno 2012; 2. L'assenza di disposizioni in merito all'affidamento e mantenimento di figli, non essendone nati dal matrimonio;
3. Dichiarare che nulla è dovuto tra le parti sotto il profilo economico, essendo venuto meno ogni rapporto sin dalla data della separazione di fatto dell'aprile 2013, e che la Sentenza di Separazione nulla aveva disposto in merito, oltre che tenuto conto della breve durata del matrimonio;
4. Disporre la liquidazione delle spese a carico dello Stato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
5. Ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.4.2025, il IG. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Chieti il 30 giugno 2012, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 16, Parte 1, dell'anno 2012, con la IG.ra . Controparte_1 Ha esposto che dall'unione non sono nati figli. Ha dichiarato che a causa dell'abbandono della casa coniugale da parte della resistente nell'aprile 2013, questo Tribunale, su domanda del ricorrente, pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza n. 191/2015 dell'11.3.2015. La IG.ra non si è costituita. Controparte_1
Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta di parte ricorrente va accolta, non essendo più contestato che, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi. Risulta poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Lela resistente va condannata alla rifusione del 50% delle spese in ragione dell'interesse comune alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Chieti il 30 giugno 2012, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 16, Parte 1, dell'anno 2012 tra i IG.ri Pt_1
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
); C.F._3
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_2
3. condanna la IG.ra (C.F.: Controparte_1
) alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore C.F._3 dello Stato che si liquidano per il totale, su cui operare il calcolo, in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge. Così deciso in Chieti, alla Camera di ConIGlio del 14.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 455 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
VA NO, Via Mazzini n. 113, presso lo studio dell'Avv. Michela Di Santo, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE E
(C.F.: ). Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE E PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: divorzio. CONCLUSIONI: per il ricorrente: chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre:
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30 giugno 2012 tra il IG. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
VA NO (CH) alla Via Treviso, nr. 7, codice fiscale C.F._1 la IG.ra nata il [...] a [...]: Controparte_1
) residente in [...], matrimonio C.F._3 civile trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al nr. 16, parte I, anno 2012; 2. L'assenza di disposizioni in merito all'affidamento e mantenimento di figli, non essendone nati dal matrimonio;
3. Dichiarare che nulla è dovuto tra le parti sotto il profilo economico, essendo venuto meno ogni rapporto sin dalla data della separazione di fatto dell'aprile 2013, e che la Sentenza di Separazione nulla aveva disposto in merito, oltre che tenuto conto della breve durata del matrimonio;
4. Disporre la liquidazione delle spese a carico dello Stato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
5. Ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.4.2025, il IG. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Chieti il 30 giugno 2012, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 16, Parte 1, dell'anno 2012, con la IG.ra . Controparte_1 Ha esposto che dall'unione non sono nati figli. Ha dichiarato che a causa dell'abbandono della casa coniugale da parte della resistente nell'aprile 2013, questo Tribunale, su domanda del ricorrente, pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza n. 191/2015 dell'11.3.2015. La IG.ra non si è costituita. Controparte_1
Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta di parte ricorrente va accolta, non essendo più contestato che, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi. Risulta poi pacifico tra le parti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Lela resistente va condannata alla rifusione del 50% delle spese in ragione dell'interesse comune alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Chieti il 30 giugno 2012, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 16, Parte 1, dell'anno 2012 tra i IG.ri Pt_1
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
); C.F._3
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_2
3. condanna la IG.ra (C.F.: Controparte_1
) alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore C.F._3 dello Stato che si liquidano per il totale, su cui operare il calcolo, in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge. Così deciso in Chieti, alla Camera di ConIGlio del 14.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI