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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1860/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1860/2022 promossa da:
(COD.FISC.: ) in proprio e nella propria qualità di Parte_1 C.F._1 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della
[...]
(p.i.: ), sedente in AS EN (AP) – via 3 Ottobre n. 16 con l'avv. CP_1 P.IVA_1 VALLESI SIMONE e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore RICORRENTE contro
(P.Iva: ) e con Controparte_2 P.IVA_2 domicilio eletto presso la difesa interna via L. Marini n. 7/B AS EN RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione con deposito di dispositivo di sentenza del 16.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione la signora in proprio e nella qualità di legale Pt_1 rappresentante della società BMB Service richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale di AS EN adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza ingiunzione n. 102/ 2022 , resa dal Capo dell' di AS Controparte_2 EN il 12.10.2022, annullare l'ordinanza – ingiunzione medesima, per insussistenza dei relativi presupposto in fatto ed in diritto. In subordine ridurre al minimo edittale le sanzioni applicate.Vinte le spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 20.3.2023 si costituiva in giudizio l' creditore il quale CP_2 richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare e pregiudiziale – confermare, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, non sussistendo, nel caso di specie, per le ragioni anzidette, né il fumus boni iuris né il periculum in mora per la sospensione della stessa;
In via ulteriormente pregiudiziale e preliminare – rigettare senz'altro il ricorso presentato da in proprio perché tardivo ai sensi dell'art. 22 L. 689/81 Parte_1 come modificata dall'art. 6 D. Lgs. 150/2011; Nel merito – rigettare senz'altro l'opposizione per cui è causa, perché assolutamente infondata, in fatto e in diritto, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, sia nell'an che nel quantum, con vittoria di spese di giudizio ai sensi dell'art. 9, comma 2, pagina 1 di 7 del D. Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono CP_2 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”. In via subordinata – Nella denegata ipotesi di soccombenza si chiede comunque volersi applicare la compensazione integrale delle spese, tenuto conto dell'ineluttabilità dei provvedimenti emessi a fronte dei riscontri probatori emersi in fase ispettiva e della complessità della materia. “ .
Alla prima udienza di comparizione parti del 3.4.2023 il Giudice: “in ritenuto il ricorso in opposizione tempestivamente proposto dalla società responsabile solidale nel pagamento della Parte_2 sanzione, ritenuto per ragioni cautelative di dover sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione pure opposta, anche tenuto conto dei tempi brevi di espletamento della procedura la cui istruttoria si esaurisce nella audizione testimoniale e la causa si definisce secondo le modalità del rito del lavoro e dunque con pronuncia di dispositivo in sede di discussione, sospende l'efficacia esecutiva dell' ordinanza ingiunzione n. 102/ 2022 , resa dal Capo dell' di Controparte_2 AS EN il 12.10.2022; viste le istanze istruttorie delle parti, ammette la prova per testimoni richiesta dalla parte ricorrente limitatamente ai capitoli 2,3,4 e 6 con i testi indicati in ricorso, ammette la prova per testimoni richiesta dalla parte ricorrente sui capitoli da 1 a 3 di cui alla comparsa di costituzione con i testi Dott. quale agente accertatore, nonché dei SI.ri Testimone_1
, , e , peraltro comuni alla Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 parte ricorrente “.
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione dei testi richiesti ed ammessi ed all'esito, con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 20.11.2023 il Giudice fissava per la discussione la nuova udienza del 15.4.2024 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali.
A seguito di ulteriori rinvii, alla udienza del 16.12.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza.
Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata, con piena conferma del provvedimento sanzionatorio opposto, per avere la parte resistente fornito la piena prova della condotta violativa del disposto di normative relative alla assunzione di lavoratori da parte degli obbligati solidali.
Punto nevralgico del giudizio è l'assenza di qualsivoglia necessità formativa, alla luce della pregresse esperienze maturata dal lavoratore , nel settore amministrativo.- contabile e la mancanza Testimone_2 di specifico programma di formazione, che dimostrano l'esistenza, di fatto, di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato e la tipologia di apprendistato utilizzata dall'azienda prevista dall'art. 47, comma 4, della 81/2015, destinata ai lavoratori in mobilità o iscritti in liste di disoccupazione, non comporta il superamento della natura e della finalità di tale contro, quale quella di formazione del lavoratore.
In via preliminare, si rileva che la sig.ra in proprio, in qualità di trasgressore, Parte_1 presentava il ricorso in opposizione alla ordinanza-ingiunzione oltre il termine di giorni 30 previsto dall'art. 22 L 689/81 come modificato dall'art. 6, comma 6, D. Lgs. 150/2011: l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata infatti notificata alla SI.ra in data 20/10/2022, nelle mani della Parte_1 medesima, come risulta per tabulas non solo dal modello 23 L allegato all'ordinanza stessa (all. 4 fascicolo di parte resistente) (cartolina verde di notifica atti giudiziari), ma anche dall'estratto delle Poste Italiane, effettuato sul portale on line, laddove risulta chiaramente che l'atto giudiziario indirizzato alla SI.ra riportante il n. 78516183971-3, è stato consegnato in data Parte_1 20/10/2022.
Ne consegue che, essendo stato il ricorso giudiziario depositato in data 23/11/2022 (mercoledì), lo stesso risulta tardivo, in quanto depositato dopo 34 giorni, ben oltre i termini perentori previsti dal legislatore, per cui il ricorso presentato dal trasgressore in proprio è Parte_1
pagina 2 di 7 inammissibile con definitività dell'accertamento nei confronti del trasgressore, considerata l'autonomia dell'obbligazione del trasgressore e dell'obbligato solidale, come ribadito dalla Sezioni Unite nella Part sentenza n. 22082 del 22/09/2017 (Circ. prot. 10174 del 20/11/2017).
Per quanto attiene al merito della vicenda, risulta dalla documentazione acquisita in atti che in data Con 11/10/2021, il lavoratore presentava all' di AS EN, formale denuncia nei Testimone_2 confronti della ditta lamentando l'avvenuta assunzione, da parte della ditta Controparte_1 alla stregua di apprendista mentre lo stesso ha di fatto svolto lavoro Controparte_1 subordinato ordinario (all. 12 fascicolo di parte resistente).
Pertanto, in data 19/11/2021, gli ispettori del lavoro e in servizio presso Testimone_1 Persona_1 la sede dell'intestato , effettuavano un accesso ispettivo presso la sede Controparte_2 legale ed operativa della società esercente attività di servizi per anti Controparte_1 infortunistica, sita in AS EN (AP), Via 3 Ottobre, n. 16, ed acquisivano le generalità e la dichiarazione spontanee della lavoratrice trovata in attività lavorativa (all. 8), alla Testimone_3 quale è stato consegnato il verbale di primo accesso ispettivo n. 02-30 del 19/11/2021, con la richiesta della documentazione necessaria per l'accertamento per la data del 10/01/2022 (all. 7 fascicolo di parte resistente).
Nel medesimo ufficio in cui operava la ditta odierna opponente, venivano trovati intenti al lavoro i dipendenti di altra azienda, la RA SE SR (CF: ) avente pure essa sede legale ad P.IVA_3 AS EN in Via 3 Ottobre n. 16, cui veniva rilasciato verbale di primo accesso ispettivo n. 02/30 del 19/11/2021 ed acquisite le dichiarazioni delle lavoratrici e Testimone_4 Tes_5 (all. 9 fascicolo di parte resistente.
Sulla base dei riscontri testimoniali e documentali in data 03/03/2022, veniva quindi emesso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2022-157-01 DEL 03/03/2022, prot. 3650 e 3652 del 08/03/2022, (all. 6) notificato al trasgressore, SI.ra , in data 10/03/2022 e in data Parte_1
10/03/2022 alla ditta in qualità di obbligato solidale. Controparte_1
Con tale verbale si contestavano le seguenti violazioni:
1) art. 4 bis, c. 2, D. Lgs. 21.04.2000 n. 181, come inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 19.12.2002 n. 297, come sostituito dall'art. 40 comma 2 del DL 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133, successivamente modificato dall'art. 5, lettere a) e b), Legge 183/2010 s.m.i (Lettera di assunzione al lavoratore – Collocamento ordinario), la cui sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, co. 2, D. Lgs. 276/2003, per non aver consegnato al lavoratore subordinato (C.F.: ), all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio Testimone_2 C.F._2 dell'attività di lavoro, avvenuta in data 27.11.2020, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.
9-bis comma 2, DL n. 510/1996;
2) art. 5, legge 5 gennaio 1953, n. 4 (Inesattezza prospetto paga – più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi), la cui sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 5 della medesima legge, come sostituito dall'art. 22, comma 7, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, per aver redatto per il periodo lavorativo svolto dal sig. (C.F.: ), buste paga, separatamente Testimone_2 C.F._2 dal LUL, con inquadramento alla stregua di lavoratore apprendista, mentre lo stesso ha di fatto svolto attività di lavoro subordinato, come specificato nel verbale unico di accertamento e notificazione sopra richiamato;
3) art. 9 bis comma 2, 2-bis e 2- ter D. L. 510/1996 conv. nella legge 608/1996 come modificato dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 5 comma 1 L. n. 183/2010, come modificato dal D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012 (Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione), la cui sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, 3° comma D. Lgs 276/2003, per aver omesso di comunicare all'Amministrazione pagina 3 di 7 competente, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro una comunicazione avente data certa di trasmissione e contenente i dati anagrafici del lavoratore subordinato (C.F.: , occupato dal 27/11/2020), la data di Testimone_2 C.F._2 assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
Le violazioni 1, 2 e 3 conseguivano alla riqualificazione come subordinato del rapporto di lavoro di apprendistato formalmente instaurato dalla ditta ricorrente con il suddetto lavoratore, relativamente al periodo dal 27/11/2020 al 22/10/2021.
Con il suddetto verbale si procedeva altresì al recupero della differenza tra la contribuzione versata e quella (maggiore) dovuta, con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.
In data 01/04/2022, pervenivano scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81, e in data 07/09/2022, veniva espletata l'audizione richiesta dalla parte (all. 10 fascicolo di parte resistente).
Tenuto conto dei riscontri documentali e testimoniali acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi, valutati gli elementi prodotti e i documenti esibiti a difesa, nonché le deduzioni formulate in sede di audizione l'opposto provvedeva ad emanare l'ordinanza di Controparte_2 ingiunzione num. 102/2022, prot. 14670-14671, del 12/10/2022, notificata in data 20/10/2022 alla SI.ra , quale trasgressore, e notificata in data 25/10/2022 alla ditta Parte_1 CP_1
quale obbligato solidale ed oggetto del presente procedimento.
[...]
Sulla riqualificazione del rapporto di lavoro dell'apprendista ritiene il Giudice che il Testimone_2 contratto di apprendistato stipulato dalla ditta ricorrente con il sunnominato sia illegittimo sia dal punto di vista formale che sostanziale aderendo pienamente alle deduzioni difensive sul punto della parte resistente che si hanno qui per riportate e trascritte, per cui del tutto legittimamente, è stato ricondotto dagli ispettori verbalizzanti nell'alveo dell'ordinario rapporto di lavoro subordinato.
In particolare e brevemente il fatto che il suddetto avesse già svolto in precedenza un Tes_2 periodo lavorativo con la medesima qualifica professionale presso altre aziende (come documentato incontestabilmente dalla parte resistente) si pone in contrasto con la ratio del contratto di apprendistato, quale mezzo idoneo a conseguire una qualificazione professionale (L'apprendistato, ex art. 44 del D. Lgs. 81/2015, è un contratto di lavoro nel quale il datore di lavoro si impegna ad impartire, o a far impartire l'insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato).
La formazione è una componente inscindibile del rapporto di lavoro di apprendistato: infatti, è solo alla sua realizzazione che sono subordinati i benefici contributivi previsti per i lavoratori apprendisti. La formazione consiste sia nell'addestramento pratico in azienda per acquisire l'abilità nel lavoro e nelle mansioni richieste, sia nella formazione esterna. La disciplina che si caratterizza per agevolazioni retributive e contributive è stata rivista da ultimo con il D. Lgs. 81/2015 adottato in attuazione della delega contenuta nella n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) che per l'apprendistato professionalizzante ha ammesso tale forma contrattuale per i lavoratori fino a 29 anni o in disoccupazione con qualsiasi età.
Con interpello del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale-Direzione Generale per l'attività ispettiva n. 8/2007 del 2 febbraio 2007 (all. 13 ) è stato chiarito che: “non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva”. Contro Alla luce di quanto sopra non appare giustificato il contratto di apprendistato stipulato dalla pagina 4 di 7 con il lavoratore , assunto dal 27/11/2020, con contratto di Controparte_1 Testimone_2 apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione della qualifica finale di impiegato amministrativo contabile livello IV secondo le disposizioni del CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio.
L'argomentazione formulata dalla parte ricorrente circa l'asserita irrilevanza delle pregresse esperienze lavorative del sig. non è condivisibile, in quanto è proprio la circostanza dell'aver Testimone_2 svolto in precedenza un periodo lavorativo con la medesima qualifica professionale a porsi in contrasto con la ratio del contratto di formazione, quale mezzo idoneo a conseguire una qualificazione professionale.
L'assoluta sovrapponibilità delle mansioni al quale il sig. è stato adibito per anni nel Testimone_2 corso delle proprie precedenti esperienze lavorative, con quelle corrispondenti alla qualifica oggetto del contratto per cui è causa, dimostra, in maniera inconfutabile, come lo stesso non necessitava di alcun addestramento e formazione con riferimento alla qualifica di impiegato amministrativo contabile.
La tipologia di apprendistato utilizzata dall'azienda prevista dall'art. 47, comma 4, della 81/2015, destinata ai lavoratori in mobilità o iscritti in liste di disoccupazione, non comporta infatti il superamento della natura e della finalità di tale contratto.
Per tale categoria di lavoratori il legislatore ha infatti consentito esclusivamente di superare il limite anagrafico per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante (29 anni), pur mantenendo la necessaria causa di addestramento e formazione che la stipula di tale contratto richiede. Tant'è che anche per l'assunzione di questi soggetti non è prevista alcuna deroga o eccezione rispetto alla definizione di uno specifico piano formativo.
I soggetti esclusi temporaneamente dal mercato del lavoro, potranno con tale tipologia contrattuale, conseguire una nuova qualifica professionale, a seguito del completamento del percorso formativo offerto proprio dal contratto di apprendistato professionalizzante, e quindi ottenere una collocazione anche in settori diversi da quelli nei quali erano già stati occupati in passato e nei quali avevano acquisto una specifica qualifica o professionalità.
Se tale tipologia contrattuale fosse destinata esclusivamente ai lavoratori in mobilità o ai disoccupati, a prescindere dallo scopo formativo e dalle pregresse qualifiche da essi possedute, come assume il ricorrente, al legislatore sarebbe stato sufficiente prevedere un normale sgravio contributivo, ma il legislatore ha richiesto e mantenuto anche per tali soggetti, tutte le prerogative e le condizioni per la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante, proprio perché la finalità principale è il conseguimento di una qualifica o di una diversa qualifica, circostanza che ha giustificato come sopra detto, una deroga alla norma generale, soltanto con riferimento al limite anagrafico.
L'istruttoria espletata a mezzo audizione dei testi escussi, non ha consentito di acquisire elementi utili alla difesa della società ricorrente e si confrontino sul punto le deposizioni testimoniali .
Il SI. all'udienza del 26/06/2023, dichiarava.: “preciso che mi occupavo di Testimone_2 contabilità generale: registravo fatture acquisto e vendita e da questo si generava ogni mese la liquidazione dell'iva che poi va pagata, per cui mi connettevo all'Agenzia Entrate e provvedevo al pagamento telematico con F24; registravo le paghe dei dipendenti, fatte dallo studio di consulenza, e io personalmente pagavo telematicamente i contributi sempre a mezzo F24; facevo la registrazione di tutti i movimenti bancari della ditta, sia in ingresso che in uscita;
ogni tre mesi esce l'estratto conto scalare, così si chiama, dalla banca e facevo la c.d. riconciliazione bancaria, ovvero controllavo che riportavano i saldi della banca, cioè il saldo iniziale della banca e finale doveva riportare con quello che io avevo riportato sul programma di contabilità giornalmente, contabilizzavo acquisti e vendite e controllavo l'esattezza del saldo bancario;
redigevo le fatture di vendita. Di tutte queste attività per la Contr me ne occupavo solo io. Le competenze per suddette attività le ho maturate dalle mie precedenti pagina 5 di 7 esperienze professionali come impiegato in altre aziende.. La mia tutor risultava che Parte_1 però non mi affiancava e veniva in ufficio per svolgere il suo lavoro nella sua postazione. Stavamo nello stesso appartamento, ma in due stanze diverse. Il mio era sempre lo stesso lavoro sopra detto. Quanto alle fatture di vendita mi venivano fornite dalle mie colleghe i dati dei clienti (condomini). Per il resto facevo da solo e svolgevo i compiti come sopra de-scritti. la incontravo mediamente Parte_1 due volte a settimana o la mattina o il pomeriggio. Svolgevamo ruoli separati”.
Circostanze ampiamente confermate anche dalla teste , già dipendente della ditta Testimone_4 Contr RA SE, all'udienza del 20/11/2023: “posso dire che nella ditta il signor Testimone_2 si occupava della parte amministrativa registrazione fatture d'acquisto vendita e registrazione documenti contabili, so che si è occupato della parte amministrativa come dipendente anche nella Contr precedente ditta che sta a Martinsicuro ma di cui non ho mai saputo il nome……ADR: l'ufficio di e RA SE era unico poi le due aziende erano divise da una vetrata, io stavo a sinistra nella stanza della Sara SE insieme a titolare che però veniva al bisogno, circa tre volte Parte_1 a settimana a volte mattina e pomeriggio altre solo mattina o solo pomeriggio, mentre Testimone_2 Contr stava nella stanza della insieme a figlia di titolare che veniva non Testimone_6 Pt_1 sempre. Aggiungo che all'inizio ha affiancato per aiutarlo a Testimone_7 Testimone_2 Contr conoscere l'attività della e di conseguenza nella gestione degli ordini per la fatturazione. si occupava anche dei bilanci, quando veniva il consulente contabile esterno li vedevo Tes_2 insieme. Il bi-lancio è formato da registrazione delle fatture attive e passive e documenti contabili di cui si occupava La redazione finale del bilancio con redazione di scritture di assestamento Tes_2 finale venivano redatte, secondo me, lo ipotizzo con il consulente. non era seguito Testimone_2 costantemente da ma qualche volta, perché si occupava di incassi e Parte_1 Parte_1 pagamenti quindi io l'ho vista solo qualche volta con lui presumo parlassero di queste attività ma io non stavo lì con loro. “
All'udienza del 26/06/2023, la SI.ra uttora alle dipendenze della ditta ricorrente Testimone_3 e teste comune alle parti, in merito alla dichiarazione resa agli ispettori precisava: “preciso che quando ho detto che era autonomo voleva dire che era autonomo nelle man-sioni assegnate ma sempre sotto l'occhio di che era sempre presente. ADR: quando ho detto che non aveva un Parte_1 tutor nella dichiarazione intendevo che non c'era nessuno che lo sostituiva nel lavoro che doveva svolgere. Come postazione eravamo uno di fronte all'altro”.
La SI.ra dopo aver rivisto la dichiarazione dalla stessa rilasciata in se-de di primo Testimone_3 accesso ispettivo, conferma pertanto che il SI. era perfettamente inserito nella Testimone_2 organizzazione azienda, svolgendo una mansione peraltro in alcun modo fungibile (“non c'era nessuno che lo sostituiva nel lavoro che doveva svolgere”), conformemente a quanto dichiarato dallo stesso lavoratore nel corso degli accertamenti e nel corso del presente giudizio. Il ruolo della SI.ra Pt_1 viene dunque descritto quale mero supervisore, in piena conformità a quello del datore i lavoro e non già quello di tutor.
La teste figlia della ricorrente e dipendente dal 21/01/2021 della ditta opponente in Tes_5 qualità di impiegata part-time 12,50 % (per 1 ora al giorno dal lunedì al venerdì), teste comune, all'udienza del 16/06/2023 dichiarava “in merito alla dichiarazione da me rilasciata all'accesso ispettivo in data 19/11/2021 che mi viene riletta preciso che si occupava di bilanci e scritture Tes_2 contabili nel senso che scriveva i numeri nel file Excel e stampava il pdf della fattura e la mandava via email. Confermo che era piuttosto autonomo nel senso che gli venivano spiegate le cose e lui le faceva da solo nel pc”. Interrogata sui capitoli di parte resistente, non confermava il capitolo due, (Vero che il lavoratore , durante il periodo di apprendistato dal 27/11/2020 al 22/10/2021 presso la Testimone_2 ha svolto la sua mansione in assenza di affiancamento), precisando che “era Controparte_1 affiancato da nelle volte in cui c'ero io” Parte_1
pagina 6 di 7 Le deposizioni dell'ultima teste, di per sé sola e stante i dichiarati rapporti di parentela con la ricorrente, di cui è figlia, non possono confutare gli argomenti difensivi della resistente .
L'opposizione pertanto è infondata con piena conferma della ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese di lite possono integralmente compensarsi fra le parti tenuto conto della condotta processuale della parte ricorrente che già in sede ispettiva aveva depositato scritti difensivi e richiesto l'audizione sostenendo comunque una propria tesi difensiva sia pure non condivisibile alla luce della giurisprudenza richiamata dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE IL RICORSO presentato da in proprio perché tardivo ai sensi Parte_1 dell'art. 22 L. 689/81 come modificata dall'art. 6 D. Lgs. 150/2011 e rigetta l'opposizione della società obbligata solidale in quanto indimostrata con Controparte_4
.
[...]
SPESE COMPENSATE FRA LE PARTI.
AS EN, 16 dicembre 2024 Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1860/2022 promossa da:
(COD.FISC.: ) in proprio e nella propria qualità di Parte_1 C.F._1 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della
[...]
(p.i.: ), sedente in AS EN (AP) – via 3 Ottobre n. 16 con l'avv. CP_1 P.IVA_1 VALLESI SIMONE e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore RICORRENTE contro
(P.Iva: ) e con Controparte_2 P.IVA_2 domicilio eletto presso la difesa interna via L. Marini n. 7/B AS EN RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione con deposito di dispositivo di sentenza del 16.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione la signora in proprio e nella qualità di legale Pt_1 rappresentante della società BMB Service richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale di AS EN adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza ingiunzione n. 102/ 2022 , resa dal Capo dell' di AS Controparte_2 EN il 12.10.2022, annullare l'ordinanza – ingiunzione medesima, per insussistenza dei relativi presupposto in fatto ed in diritto. In subordine ridurre al minimo edittale le sanzioni applicate.Vinte le spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 20.3.2023 si costituiva in giudizio l' creditore il quale CP_2 richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare e pregiudiziale – confermare, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, non sussistendo, nel caso di specie, per le ragioni anzidette, né il fumus boni iuris né il periculum in mora per la sospensione della stessa;
In via ulteriormente pregiudiziale e preliminare – rigettare senz'altro il ricorso presentato da in proprio perché tardivo ai sensi dell'art. 22 L. 689/81 Parte_1 come modificata dall'art. 6 D. Lgs. 150/2011; Nel merito – rigettare senz'altro l'opposizione per cui è causa, perché assolutamente infondata, in fatto e in diritto, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, sia nell'an che nel quantum, con vittoria di spese di giudizio ai sensi dell'art. 9, comma 2, pagina 1 di 7 del D. Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono CP_2 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”. In via subordinata – Nella denegata ipotesi di soccombenza si chiede comunque volersi applicare la compensazione integrale delle spese, tenuto conto dell'ineluttabilità dei provvedimenti emessi a fronte dei riscontri probatori emersi in fase ispettiva e della complessità della materia. “ .
Alla prima udienza di comparizione parti del 3.4.2023 il Giudice: “in ritenuto il ricorso in opposizione tempestivamente proposto dalla società responsabile solidale nel pagamento della Parte_2 sanzione, ritenuto per ragioni cautelative di dover sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione pure opposta, anche tenuto conto dei tempi brevi di espletamento della procedura la cui istruttoria si esaurisce nella audizione testimoniale e la causa si definisce secondo le modalità del rito del lavoro e dunque con pronuncia di dispositivo in sede di discussione, sospende l'efficacia esecutiva dell' ordinanza ingiunzione n. 102/ 2022 , resa dal Capo dell' di Controparte_2 AS EN il 12.10.2022; viste le istanze istruttorie delle parti, ammette la prova per testimoni richiesta dalla parte ricorrente limitatamente ai capitoli 2,3,4 e 6 con i testi indicati in ricorso, ammette la prova per testimoni richiesta dalla parte ricorrente sui capitoli da 1 a 3 di cui alla comparsa di costituzione con i testi Dott. quale agente accertatore, nonché dei SI.ri Testimone_1
, , e , peraltro comuni alla Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 parte ricorrente “.
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione dei testi richiesti ed ammessi ed all'esito, con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 20.11.2023 il Giudice fissava per la discussione la nuova udienza del 15.4.2024 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali.
A seguito di ulteriori rinvii, alla udienza del 16.12.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza.
Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata, con piena conferma del provvedimento sanzionatorio opposto, per avere la parte resistente fornito la piena prova della condotta violativa del disposto di normative relative alla assunzione di lavoratori da parte degli obbligati solidali.
Punto nevralgico del giudizio è l'assenza di qualsivoglia necessità formativa, alla luce della pregresse esperienze maturata dal lavoratore , nel settore amministrativo.- contabile e la mancanza Testimone_2 di specifico programma di formazione, che dimostrano l'esistenza, di fatto, di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato e la tipologia di apprendistato utilizzata dall'azienda prevista dall'art. 47, comma 4, della 81/2015, destinata ai lavoratori in mobilità o iscritti in liste di disoccupazione, non comporta il superamento della natura e della finalità di tale contro, quale quella di formazione del lavoratore.
In via preliminare, si rileva che la sig.ra in proprio, in qualità di trasgressore, Parte_1 presentava il ricorso in opposizione alla ordinanza-ingiunzione oltre il termine di giorni 30 previsto dall'art. 22 L 689/81 come modificato dall'art. 6, comma 6, D. Lgs. 150/2011: l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata infatti notificata alla SI.ra in data 20/10/2022, nelle mani della Parte_1 medesima, come risulta per tabulas non solo dal modello 23 L allegato all'ordinanza stessa (all. 4 fascicolo di parte resistente) (cartolina verde di notifica atti giudiziari), ma anche dall'estratto delle Poste Italiane, effettuato sul portale on line, laddove risulta chiaramente che l'atto giudiziario indirizzato alla SI.ra riportante il n. 78516183971-3, è stato consegnato in data Parte_1 20/10/2022.
Ne consegue che, essendo stato il ricorso giudiziario depositato in data 23/11/2022 (mercoledì), lo stesso risulta tardivo, in quanto depositato dopo 34 giorni, ben oltre i termini perentori previsti dal legislatore, per cui il ricorso presentato dal trasgressore in proprio è Parte_1
pagina 2 di 7 inammissibile con definitività dell'accertamento nei confronti del trasgressore, considerata l'autonomia dell'obbligazione del trasgressore e dell'obbligato solidale, come ribadito dalla Sezioni Unite nella Part sentenza n. 22082 del 22/09/2017 (Circ. prot. 10174 del 20/11/2017).
Per quanto attiene al merito della vicenda, risulta dalla documentazione acquisita in atti che in data Con 11/10/2021, il lavoratore presentava all' di AS EN, formale denuncia nei Testimone_2 confronti della ditta lamentando l'avvenuta assunzione, da parte della ditta Controparte_1 alla stregua di apprendista mentre lo stesso ha di fatto svolto lavoro Controparte_1 subordinato ordinario (all. 12 fascicolo di parte resistente).
Pertanto, in data 19/11/2021, gli ispettori del lavoro e in servizio presso Testimone_1 Persona_1 la sede dell'intestato , effettuavano un accesso ispettivo presso la sede Controparte_2 legale ed operativa della società esercente attività di servizi per anti Controparte_1 infortunistica, sita in AS EN (AP), Via 3 Ottobre, n. 16, ed acquisivano le generalità e la dichiarazione spontanee della lavoratrice trovata in attività lavorativa (all. 8), alla Testimone_3 quale è stato consegnato il verbale di primo accesso ispettivo n. 02-30 del 19/11/2021, con la richiesta della documentazione necessaria per l'accertamento per la data del 10/01/2022 (all. 7 fascicolo di parte resistente).
Nel medesimo ufficio in cui operava la ditta odierna opponente, venivano trovati intenti al lavoro i dipendenti di altra azienda, la RA SE SR (CF: ) avente pure essa sede legale ad P.IVA_3 AS EN in Via 3 Ottobre n. 16, cui veniva rilasciato verbale di primo accesso ispettivo n. 02/30 del 19/11/2021 ed acquisite le dichiarazioni delle lavoratrici e Testimone_4 Tes_5 (all. 9 fascicolo di parte resistente.
Sulla base dei riscontri testimoniali e documentali in data 03/03/2022, veniva quindi emesso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2022-157-01 DEL 03/03/2022, prot. 3650 e 3652 del 08/03/2022, (all. 6) notificato al trasgressore, SI.ra , in data 10/03/2022 e in data Parte_1
10/03/2022 alla ditta in qualità di obbligato solidale. Controparte_1
Con tale verbale si contestavano le seguenti violazioni:
1) art. 4 bis, c. 2, D. Lgs. 21.04.2000 n. 181, come inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 19.12.2002 n. 297, come sostituito dall'art. 40 comma 2 del DL 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133, successivamente modificato dall'art. 5, lettere a) e b), Legge 183/2010 s.m.i (Lettera di assunzione al lavoratore – Collocamento ordinario), la cui sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, co. 2, D. Lgs. 276/2003, per non aver consegnato al lavoratore subordinato (C.F.: ), all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio Testimone_2 C.F._2 dell'attività di lavoro, avvenuta in data 27.11.2020, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.
9-bis comma 2, DL n. 510/1996;
2) art. 5, legge 5 gennaio 1953, n. 4 (Inesattezza prospetto paga – più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi), la cui sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 5 della medesima legge, come sostituito dall'art. 22, comma 7, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, per aver redatto per il periodo lavorativo svolto dal sig. (C.F.: ), buste paga, separatamente Testimone_2 C.F._2 dal LUL, con inquadramento alla stregua di lavoratore apprendista, mentre lo stesso ha di fatto svolto attività di lavoro subordinato, come specificato nel verbale unico di accertamento e notificazione sopra richiamato;
3) art. 9 bis comma 2, 2-bis e 2- ter D. L. 510/1996 conv. nella legge 608/1996 come modificato dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 5 comma 1 L. n. 183/2010, come modificato dal D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012 (Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione), la cui sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, 3° comma D. Lgs 276/2003, per aver omesso di comunicare all'Amministrazione pagina 3 di 7 competente, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro una comunicazione avente data certa di trasmissione e contenente i dati anagrafici del lavoratore subordinato (C.F.: , occupato dal 27/11/2020), la data di Testimone_2 C.F._2 assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
Le violazioni 1, 2 e 3 conseguivano alla riqualificazione come subordinato del rapporto di lavoro di apprendistato formalmente instaurato dalla ditta ricorrente con il suddetto lavoratore, relativamente al periodo dal 27/11/2020 al 22/10/2021.
Con il suddetto verbale si procedeva altresì al recupero della differenza tra la contribuzione versata e quella (maggiore) dovuta, con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.
In data 01/04/2022, pervenivano scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81, e in data 07/09/2022, veniva espletata l'audizione richiesta dalla parte (all. 10 fascicolo di parte resistente).
Tenuto conto dei riscontri documentali e testimoniali acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi, valutati gli elementi prodotti e i documenti esibiti a difesa, nonché le deduzioni formulate in sede di audizione l'opposto provvedeva ad emanare l'ordinanza di Controparte_2 ingiunzione num. 102/2022, prot. 14670-14671, del 12/10/2022, notificata in data 20/10/2022 alla SI.ra , quale trasgressore, e notificata in data 25/10/2022 alla ditta Parte_1 CP_1
quale obbligato solidale ed oggetto del presente procedimento.
[...]
Sulla riqualificazione del rapporto di lavoro dell'apprendista ritiene il Giudice che il Testimone_2 contratto di apprendistato stipulato dalla ditta ricorrente con il sunnominato sia illegittimo sia dal punto di vista formale che sostanziale aderendo pienamente alle deduzioni difensive sul punto della parte resistente che si hanno qui per riportate e trascritte, per cui del tutto legittimamente, è stato ricondotto dagli ispettori verbalizzanti nell'alveo dell'ordinario rapporto di lavoro subordinato.
In particolare e brevemente il fatto che il suddetto avesse già svolto in precedenza un Tes_2 periodo lavorativo con la medesima qualifica professionale presso altre aziende (come documentato incontestabilmente dalla parte resistente) si pone in contrasto con la ratio del contratto di apprendistato, quale mezzo idoneo a conseguire una qualificazione professionale (L'apprendistato, ex art. 44 del D. Lgs. 81/2015, è un contratto di lavoro nel quale il datore di lavoro si impegna ad impartire, o a far impartire l'insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato).
La formazione è una componente inscindibile del rapporto di lavoro di apprendistato: infatti, è solo alla sua realizzazione che sono subordinati i benefici contributivi previsti per i lavoratori apprendisti. La formazione consiste sia nell'addestramento pratico in azienda per acquisire l'abilità nel lavoro e nelle mansioni richieste, sia nella formazione esterna. La disciplina che si caratterizza per agevolazioni retributive e contributive è stata rivista da ultimo con il D. Lgs. 81/2015 adottato in attuazione della delega contenuta nella n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) che per l'apprendistato professionalizzante ha ammesso tale forma contrattuale per i lavoratori fino a 29 anni o in disoccupazione con qualsiasi età.
Con interpello del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale-Direzione Generale per l'attività ispettiva n. 8/2007 del 2 febbraio 2007 (all. 13 ) è stato chiarito che: “non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva”. Contro Alla luce di quanto sopra non appare giustificato il contratto di apprendistato stipulato dalla pagina 4 di 7 con il lavoratore , assunto dal 27/11/2020, con contratto di Controparte_1 Testimone_2 apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione della qualifica finale di impiegato amministrativo contabile livello IV secondo le disposizioni del CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio.
L'argomentazione formulata dalla parte ricorrente circa l'asserita irrilevanza delle pregresse esperienze lavorative del sig. non è condivisibile, in quanto è proprio la circostanza dell'aver Testimone_2 svolto in precedenza un periodo lavorativo con la medesima qualifica professionale a porsi in contrasto con la ratio del contratto di formazione, quale mezzo idoneo a conseguire una qualificazione professionale.
L'assoluta sovrapponibilità delle mansioni al quale il sig. è stato adibito per anni nel Testimone_2 corso delle proprie precedenti esperienze lavorative, con quelle corrispondenti alla qualifica oggetto del contratto per cui è causa, dimostra, in maniera inconfutabile, come lo stesso non necessitava di alcun addestramento e formazione con riferimento alla qualifica di impiegato amministrativo contabile.
La tipologia di apprendistato utilizzata dall'azienda prevista dall'art. 47, comma 4, della 81/2015, destinata ai lavoratori in mobilità o iscritti in liste di disoccupazione, non comporta infatti il superamento della natura e della finalità di tale contratto.
Per tale categoria di lavoratori il legislatore ha infatti consentito esclusivamente di superare il limite anagrafico per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante (29 anni), pur mantenendo la necessaria causa di addestramento e formazione che la stipula di tale contratto richiede. Tant'è che anche per l'assunzione di questi soggetti non è prevista alcuna deroga o eccezione rispetto alla definizione di uno specifico piano formativo.
I soggetti esclusi temporaneamente dal mercato del lavoro, potranno con tale tipologia contrattuale, conseguire una nuova qualifica professionale, a seguito del completamento del percorso formativo offerto proprio dal contratto di apprendistato professionalizzante, e quindi ottenere una collocazione anche in settori diversi da quelli nei quali erano già stati occupati in passato e nei quali avevano acquisto una specifica qualifica o professionalità.
Se tale tipologia contrattuale fosse destinata esclusivamente ai lavoratori in mobilità o ai disoccupati, a prescindere dallo scopo formativo e dalle pregresse qualifiche da essi possedute, come assume il ricorrente, al legislatore sarebbe stato sufficiente prevedere un normale sgravio contributivo, ma il legislatore ha richiesto e mantenuto anche per tali soggetti, tutte le prerogative e le condizioni per la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante, proprio perché la finalità principale è il conseguimento di una qualifica o di una diversa qualifica, circostanza che ha giustificato come sopra detto, una deroga alla norma generale, soltanto con riferimento al limite anagrafico.
L'istruttoria espletata a mezzo audizione dei testi escussi, non ha consentito di acquisire elementi utili alla difesa della società ricorrente e si confrontino sul punto le deposizioni testimoniali .
Il SI. all'udienza del 26/06/2023, dichiarava.: “preciso che mi occupavo di Testimone_2 contabilità generale: registravo fatture acquisto e vendita e da questo si generava ogni mese la liquidazione dell'iva che poi va pagata, per cui mi connettevo all'Agenzia Entrate e provvedevo al pagamento telematico con F24; registravo le paghe dei dipendenti, fatte dallo studio di consulenza, e io personalmente pagavo telematicamente i contributi sempre a mezzo F24; facevo la registrazione di tutti i movimenti bancari della ditta, sia in ingresso che in uscita;
ogni tre mesi esce l'estratto conto scalare, così si chiama, dalla banca e facevo la c.d. riconciliazione bancaria, ovvero controllavo che riportavano i saldi della banca, cioè il saldo iniziale della banca e finale doveva riportare con quello che io avevo riportato sul programma di contabilità giornalmente, contabilizzavo acquisti e vendite e controllavo l'esattezza del saldo bancario;
redigevo le fatture di vendita. Di tutte queste attività per la Contr me ne occupavo solo io. Le competenze per suddette attività le ho maturate dalle mie precedenti pagina 5 di 7 esperienze professionali come impiegato in altre aziende.. La mia tutor risultava che Parte_1 però non mi affiancava e veniva in ufficio per svolgere il suo lavoro nella sua postazione. Stavamo nello stesso appartamento, ma in due stanze diverse. Il mio era sempre lo stesso lavoro sopra detto. Quanto alle fatture di vendita mi venivano fornite dalle mie colleghe i dati dei clienti (condomini). Per il resto facevo da solo e svolgevo i compiti come sopra de-scritti. la incontravo mediamente Parte_1 due volte a settimana o la mattina o il pomeriggio. Svolgevamo ruoli separati”.
Circostanze ampiamente confermate anche dalla teste , già dipendente della ditta Testimone_4 Contr RA SE, all'udienza del 20/11/2023: “posso dire che nella ditta il signor Testimone_2 si occupava della parte amministrativa registrazione fatture d'acquisto vendita e registrazione documenti contabili, so che si è occupato della parte amministrativa come dipendente anche nella Contr precedente ditta che sta a Martinsicuro ma di cui non ho mai saputo il nome……ADR: l'ufficio di e RA SE era unico poi le due aziende erano divise da una vetrata, io stavo a sinistra nella stanza della Sara SE insieme a titolare che però veniva al bisogno, circa tre volte Parte_1 a settimana a volte mattina e pomeriggio altre solo mattina o solo pomeriggio, mentre Testimone_2 Contr stava nella stanza della insieme a figlia di titolare che veniva non Testimone_6 Pt_1 sempre. Aggiungo che all'inizio ha affiancato per aiutarlo a Testimone_7 Testimone_2 Contr conoscere l'attività della e di conseguenza nella gestione degli ordini per la fatturazione. si occupava anche dei bilanci, quando veniva il consulente contabile esterno li vedevo Tes_2 insieme. Il bi-lancio è formato da registrazione delle fatture attive e passive e documenti contabili di cui si occupava La redazione finale del bilancio con redazione di scritture di assestamento Tes_2 finale venivano redatte, secondo me, lo ipotizzo con il consulente. non era seguito Testimone_2 costantemente da ma qualche volta, perché si occupava di incassi e Parte_1 Parte_1 pagamenti quindi io l'ho vista solo qualche volta con lui presumo parlassero di queste attività ma io non stavo lì con loro. “
All'udienza del 26/06/2023, la SI.ra uttora alle dipendenze della ditta ricorrente Testimone_3 e teste comune alle parti, in merito alla dichiarazione resa agli ispettori precisava: “preciso che quando ho detto che era autonomo voleva dire che era autonomo nelle man-sioni assegnate ma sempre sotto l'occhio di che era sempre presente. ADR: quando ho detto che non aveva un Parte_1 tutor nella dichiarazione intendevo che non c'era nessuno che lo sostituiva nel lavoro che doveva svolgere. Come postazione eravamo uno di fronte all'altro”.
La SI.ra dopo aver rivisto la dichiarazione dalla stessa rilasciata in se-de di primo Testimone_3 accesso ispettivo, conferma pertanto che il SI. era perfettamente inserito nella Testimone_2 organizzazione azienda, svolgendo una mansione peraltro in alcun modo fungibile (“non c'era nessuno che lo sostituiva nel lavoro che doveva svolgere”), conformemente a quanto dichiarato dallo stesso lavoratore nel corso degli accertamenti e nel corso del presente giudizio. Il ruolo della SI.ra Pt_1 viene dunque descritto quale mero supervisore, in piena conformità a quello del datore i lavoro e non già quello di tutor.
La teste figlia della ricorrente e dipendente dal 21/01/2021 della ditta opponente in Tes_5 qualità di impiegata part-time 12,50 % (per 1 ora al giorno dal lunedì al venerdì), teste comune, all'udienza del 16/06/2023 dichiarava “in merito alla dichiarazione da me rilasciata all'accesso ispettivo in data 19/11/2021 che mi viene riletta preciso che si occupava di bilanci e scritture Tes_2 contabili nel senso che scriveva i numeri nel file Excel e stampava il pdf della fattura e la mandava via email. Confermo che era piuttosto autonomo nel senso che gli venivano spiegate le cose e lui le faceva da solo nel pc”. Interrogata sui capitoli di parte resistente, non confermava il capitolo due, (Vero che il lavoratore , durante il periodo di apprendistato dal 27/11/2020 al 22/10/2021 presso la Testimone_2 ha svolto la sua mansione in assenza di affiancamento), precisando che “era Controparte_1 affiancato da nelle volte in cui c'ero io” Parte_1
pagina 6 di 7 Le deposizioni dell'ultima teste, di per sé sola e stante i dichiarati rapporti di parentela con la ricorrente, di cui è figlia, non possono confutare gli argomenti difensivi della resistente .
L'opposizione pertanto è infondata con piena conferma della ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese di lite possono integralmente compensarsi fra le parti tenuto conto della condotta processuale della parte ricorrente che già in sede ispettiva aveva depositato scritti difensivi e richiesto l'audizione sostenendo comunque una propria tesi difensiva sia pure non condivisibile alla luce della giurisprudenza richiamata dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE IL RICORSO presentato da in proprio perché tardivo ai sensi Parte_1 dell'art. 22 L. 689/81 come modificata dall'art. 6 D. Lgs. 150/2011 e rigetta l'opposizione della società obbligata solidale in quanto indimostrata con Controparte_4
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[...]
SPESE COMPENSATE FRA LE PARTI.
AS EN, 16 dicembre 2024 Il Giudice
dott. Paola Mariani
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