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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1230/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto promossa da
, c.f. con Parte_1 P.IVA_1 sede in Gela (CL), Zona Industriale, Traversa B s.n. , in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in VIALE SCALA
GRECA n. 406\D, SIRACUSA, presso lo studio degli avv.ti VINCENZO
MINNELLA (c.f. ) e MONIKA FUCILE (c.f. C.F._1
, che lo rappresentano e difendono, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente-opponente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
; elettivamente domiciliato in VIALE SCALA C.F._3
GRECA n. 67\B, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. ITALO BASSO
(c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti, C.F._4 unitamente e disgiuntamente all'avv. ANGELA MAIELI (c.f.
C.F._5
resistente-opposto
_________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente
1 fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, in opposizione a precetto ex art. 618 bis co. 1 c.p.c. , il ha esposto: Parte_1
• che con atto di precetto notificato in data 12.05.2022, CP_2
intimava a il
[...] Parte_1 pagamento di € 7.254,05, per sorte capitale oltre interessi e rivalutazione, nonché di € 846,00 in favore degli avv.ti Italo Basso e Angela Maieli per spese e compensi, oltre ulteriori spese occorrenti, con espresso avvertimento che in mancanza avrebbe proceduto ad esecuzione forzata;
• che il superiore atto di precetto trae origine dal decreto ingiuntivo n. 93/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa –
Sezione Lavoro e Previdenza in data 16.01.2019 in favore di
; CP_2
• che, nelle more, era intervenuta Cassazione n. 30422 del 13 ottobre 2020, che ha annullato ogni atto compiuto dinanzi al
Gip di Catania avente ad oggetto la “revoca dell'aggiudicazione”, tra cui anche il verbale d'udienza camerale del 9.10.2018 sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo su cui si fonda l'atto di precetto notificato;
• che tale circostanza sopravvenuta alla formazione del titolo giudiziale su cui si fonda l'incipienda esecuzione, ha determinato il venir meno del diritto di agire in executivis in capo al , così come per tutti gli altri ex CP_2 dipendenti, nei confronti del , Parte_1 per le causali dedotte nell'originario ricorso per ingiunzione;
e
2 difatti, il Tribunale di Siracusa, alla luce di tale circostanza sopravvenuta, ha pronunciato svariate con le quali ha revocato i decreti ingiuntivi in accoglimento delle opposizioni spiegate dal . Parte_1
Ritenendo, pertanto, che era venuto meno il titolo fondante l'emissione del decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto in esame, con conseguente sopravvenuta inesistenza del diritto del CP_2
di agire esecutivamente nei confronti del
[...] Parte_1
, il opponente ha chiesto:
[...] Parte_1
<< IN VIA CAUTELARE, SOSPENDERE
IMMEDIATAMENTE, con provvedimento inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto o, in subordine, fissare comunque l'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare;
In via principale e nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, per i motivi sopra esposti e nei termini sopra specificati, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in executivis in capo al sig. nei confronti del;
CP_2 Parte_1
Per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di qualunque odierna pretesa del sig. nei confronti del , e CP_2 Parte_1 che, dunque, nulla è dovuto dall'odierno opponente per le causali di cui all'originario ricorso per ingiunzione, con conseguente nullità dell'atto di precetto opposto e di ogni atto prodromico e conseguenziale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93
c.p.c. >>.
Si è costituito in giudizio , contestando le domande CP_2 attrici, delle quali chiedeva il rigetto;
in particolare, ha eccepito che << Il decreto ingiuntivo n. 93/2019, come si evince anche dall'atto di precetto contestato, è stato emesso in data 16-1-2019, notificato l'8-2-2019, non opposto, spedito in forma esecutiva il 31-5-2019 e dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 22-5-2019. Il decreto ingiuntivo ha quindi acquisito forza di giudicato e tale circostanza è stata taciuta nell'atto di opposizione a precetto. A norma dell'art. 647 cpc non essendo stata proposta opposizione, su istanza del creditore il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo e quindi l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 cpc. Ebbene, dal contenuto testuale dell'art. 647 cpc si ricava la conseguenza che il decreto non opposto conduce ad un accertamento dei
3 fatti oggetto di causa suscettibili di costituire giudicato fra le parti. In altri termini, quanto accertato in sede di giudizio monitorio non potrà più essere reso oggetto di ulteriore giudizio e tanto meno nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione >>. Con ordinanza del 1.08.2022 è stato così pronunciato:
<< rilevato che il decreto ingiuntivo di pagamento di una somma di denaro, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in quanto non opposto nei termini di legge, assume valenza definitiva e tale definitività è equiparabile al giudicato, atteso che il provvedimento non impugnato con i rimedi per esso previsti non può essere ulteriormente contestato;
rilevato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. 24/09/2018,
n. 22465), ritenuta, pertanto, l'insussistenza di gravi motivi, non accoglie l'istanza di sospensione >>. E' vero che il Tribunale ha in diversi casi revocato i decreti ingiuntivi in accoglimento delle opposizioni spiegate dal
[...]
, ma – appunto – trattasi di ipotesi in cui il ha Parte_1 Parte_1 proposto giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie qui in esame, invero, il decreto ingiuntivo non è stato opposto;
e con la spiegata opposizione a precetto vengono sollevate le medesime questioni oggetto dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi revocati (si vedano le sentenze allegate) e vengono sollevate istanze relative non già al precetto ma all'ingiunzione (si chiede, infatti, dichiarare che << nulla è dovuto dall'odierno opponente per le causali di cui all'originario ricorso per ingiunzione >>).
La complessiva vicenda era già sostanzialmente sub judice dal 2018
(in forza del verbale d'udienza camerale dinanzi al Presidente del Gip di
Catania del 9.10.2018), e ben il avrebbe Parte_1 potuto opporsi al decreto ingiuntivo (come, del resto, ha fatto in diverse
4 altre occasioni); non essendo stato il decreto opposto nei termini di legge, assume valenza definitiva e tale definitività è equiparabile al giudicato;
diventa, pertanto, irrilevante la ragione di opposizione, ovvero << che, a seguito della recente pronuncia della Suprema Corte n. 30422/2022 è, in ogni caso, venuto meno il titolo fondante l'emissione del decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto che ci occupa, con conseguente sopravvenuta inesistenza del diritto del sig. di agire CP_2 esecutivamente nei confronti del e nullità Parte_1 dell'atto di precetto opposto >>.
<< Il decreto ingiuntivo non opposto è equiparabile ad una sentenza di condanna e, proprio perché non opposto, acquista efficacia di giudicato, sia in ordine all'esistenza del credito azionato, che al rapporto di cui esso è oggetto ed al titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, oltre che in merito all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del credito dedotto in giudizio precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. Dal punto di vista dei rapporti processuali, la non opposizione del decreto ingiuntivo ottenuto contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato >>: Trib. Termini
Imerese, 30/03/2023, n. 379, in Redazione Giuffrè 2023, 118.
Nel caso in esame, si ribadisce: a) Cass. n. 30422 del 13 ottobre 2020 interviene sostanzialmente su un presupposto logico dell'ingiunzione, la cui esistenza però non può più mettersi in discussione perché l'esistenza è da considerarsi acquisita con efficacia di giudicato;
b) è irrilevante l'accoglimento delle opposizioni avanzate nei confronti degli altri lavoratori.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata. Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1230/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 rigetta la spiegata opposizione;
condanna il ricorrente/opponente (in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore) al rimborso in favore del resistente/opposto delle spese di lite, che liquida nella CP_2 somma di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15
%, che distrae in favore degli avv.ti Italo Basso e Angela Maieli.
Siracusa, 10/01/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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