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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 40192-1/2023 R.G.
N. 40192/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice rel. dott.ssa Francesca Stoppa Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 3 comma 3 bis Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) promosso da nato a [...], Egitto, il 3.3.2003, privo di CUI, Parte_1 elettivamente domiciliato in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci n. 40, presso lo studio dell'Avv. Stefano Corrù che lo rappresenta e difende per delega in atti ricorrente/opponente contro
RO
[...]
, in persona del pro tempore
[...] CP_2 convenuto/opposto
Oggetto: impugnazione ex artt. 3 bis e ss. D.L.vo 25/2008 della decisione di trasferimento assunta dalla Autorità CP_1
In fatto
Con ricorso depositato il 10.11.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento emesso il 27.9.2023 e notificato il 12.10.2023, con cui il , ha Controparte_3 disposto il trasferimento del ricorrente in Germania.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
L'autorità amministrativa, alla quale il ricorso è stato notificato, si è costituita ed ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere, ed ha precisato, in diritto, che in data 17.11.2023 l'NI , decorso inutilmente il termine CP_1 semestrale per il trasferimento del richiedente nello Stato competente, ha emesso il provvedimento
Pagina 1 con il quale “riconosceva la competenza dell'Italia a decidere della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29.2 del Reg. 603/2013”.
Il giudice, ritenuto non necessario assumere informazioni prima della decisione sull'istanza cautelare, ha riferito al Collegio con riguardo sia alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sia al merito del giudizio, nella Camera di Consiglio del
20.1.2025.
In diritto
Il Tribunale prende atto che l'NI ha riconosciuto la competenza dell'Italia a decidere CP_1 sulla domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, da ciò derivando che l'istanza cautelare è assorbita da tale decisione.
La declaratoria in ordine alla cessata materia del contendere esonera il Collegio da ogni pronuncia in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano visto l'art. 3 commi 3 bis e segg. Decreto legislativo n. 25/2008:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.
Il giudice rel. Il Presidente
Dr. Elena Masetti Zannini Dr. Guido Vannicelli
Pagina 2
N. 40192/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice rel. dott.ssa Francesca Stoppa Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 3 comma 3 bis Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) promosso da nato a [...], Egitto, il 3.3.2003, privo di CUI, Parte_1 elettivamente domiciliato in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci n. 40, presso lo studio dell'Avv. Stefano Corrù che lo rappresenta e difende per delega in atti ricorrente/opponente contro
RO
[...]
, in persona del pro tempore
[...] CP_2 convenuto/opposto
Oggetto: impugnazione ex artt. 3 bis e ss. D.L.vo 25/2008 della decisione di trasferimento assunta dalla Autorità CP_1
In fatto
Con ricorso depositato il 10.11.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento emesso il 27.9.2023 e notificato il 12.10.2023, con cui il , ha Controparte_3 disposto il trasferimento del ricorrente in Germania.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
L'autorità amministrativa, alla quale il ricorso è stato notificato, si è costituita ed ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere, ed ha precisato, in diritto, che in data 17.11.2023 l'NI , decorso inutilmente il termine CP_1 semestrale per il trasferimento del richiedente nello Stato competente, ha emesso il provvedimento
Pagina 1 con il quale “riconosceva la competenza dell'Italia a decidere della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29.2 del Reg. 603/2013”.
Il giudice, ritenuto non necessario assumere informazioni prima della decisione sull'istanza cautelare, ha riferito al Collegio con riguardo sia alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sia al merito del giudizio, nella Camera di Consiglio del
20.1.2025.
In diritto
Il Tribunale prende atto che l'NI ha riconosciuto la competenza dell'Italia a decidere CP_1 sulla domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, da ciò derivando che l'istanza cautelare è assorbita da tale decisione.
La declaratoria in ordine alla cessata materia del contendere esonera il Collegio da ogni pronuncia in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano visto l'art. 3 commi 3 bis e segg. Decreto legislativo n. 25/2008:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.
Il giudice rel. Il Presidente
Dr. Elena Masetti Zannini Dr. Guido Vannicelli
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