CA
Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE in persona del Magistrato designato, dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O ex art. 3 L. n. 89/2001 nel procedimento iscritto al n. 80/2025 R.G.V.G. promosso da:
(P.I. ), con sede in Pogliano Milanese (MI), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_2
Acquaviva delle Fonti (BA), via S. Ventura n. 20, presso l'avv. Ennio Abrusci, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso
- RICORRENTE -
c o n t r o
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
*****
Con ricorso depositato in data 02/03/2025, la ha chiesto la Parte_1 liquidazione dell'equa riparazione ai sensi della L. n. 89/01 per i danni patiti a causa dell'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della
[...]
, il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Torino Parte_3
del 13/06/2014; lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 17/03/2015, ma la procedura è tutt'ora pendente, e in cui la società ricorrente ha depositato domanda di insinuazione al passivo in data
11/08/2014 ed è stata ammessa al chirografo per € 10.883,93.
Non si pongono questioni di termine decadenziale per la proposizione della domanda, essendo il procedimento fallimentare ancora pendente (doc. 5); la domanda è ammissibile avendo la Corte
Costituzionale, con sentenza n.88 del 2018, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. n.
89/01, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Risulta depositata la copia autentica degli atti indicati in ricorso (art. 3 comma 3 L. n. 89/01) e dall'esame della documentazione prodotta, risulta che: -il procedimento fallimentare a carico della Parte_3
(debitrice della società ricorrente) si è aperto con la relativa sentenza dichiarativa del 13/06/2014
(doc. 1) e non si è ancora concluso (doc. 5);
- la società ricorrente ha presentato domanda di ammissione al passivo in data 11/08/2014 (v. doc. 2)
e lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 17/03/2015 (v. doc. 2);
- il rendiconto di gestione è stato approvato in data 28/03/2023 (v. doc.3) ed il credito chirografario della società ricorrente, come desumibile dal riparto finale, dichiarato esecutivo il 25/10/2024 (v. doc.
4), non ha trovato soddisfazione.
La durata della procedura per la società ricorrente deve essere computata a far tempo dal deposito della domanda di ammissione al passivo, secondo l'orientamento prevalente ormai consolidatosi della
Suprema Corte (v. Cass. 12861/2022; Cass. 324/2024; Cass. n. 2041/2024; Cass. 18382/2024), e sulla scorta del quale va considerato come: “…in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore
è estraneo ( Cass. n. 20732 del 2011; n. 13819 del 2016; n. 2207 del 2010). Questa conclusione va confermata, risultando l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento”. La soluzione appare, inoltre, in linea con le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (Cass. n. 23982 del 2017;
Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 8668 del 2012).
Ne discende che per i creditori la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.” (v. Cass. 19/01/2024 n. 2041).
Pertanto, la procedura in questione, per il creditore ricorrente si è protratta per anni 10 mesi 6 e giorni
18 - tenuto conto della data iniziale, rappresentata dal deposito della domanda di ammissione al passivo (11/08/2014), e della data finale, che è quella di presentazione del ricorso ex art. 3 L. 89/2001
(02/03/2025) - per una durata superiore, dunque, a quella stabilita dall'art. 2 comma 2-bis L. n. 89/01; -il suddetto computo va ridotto ad anni 10, mesi 2 e giorni 26, dovendosi sottrarre il periodo di 3 mesi e 22 giorni, compreso tra l'8/03/2020 e il 30/06/2020, come previsto dall'art. 83 comma 10 D.L.
n. 18/20 (conv. nella L. n. 27/20);
-la durata eccedente rispetto ai parametri normativi è pari, dunque, ad anni 4, mesi 2 e giorni 26, per cui, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2-bis comma 1 L. n. 89/01, l'indennità spetta per complessivi anni 4.
In ossequio ai parametri normativi di cui all'art. 2-bis comma 1 L. cit., l'indennità viene quantificata per ciascuna annualità in € 400,00 per l'importo complessivo di € 1.600,00 (= € 400,00 x 4), tenuto conto che non sono stati allegati specifici e stringenti profili in grado di fare apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale e di giustificare il riconoscimento di un importo maggiore, avuto riguardo anche all'esito della procedura, che non ha consentito alcuna utile collocazione del credito.
Sulla predetta somma spettano gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., (v. Cass.
25/03/2019 n. 8289; Cass. 09/05/2022 n. 14512) dalla data di deposito del ricorso fino al saldo.
Le spese del presente procedimento vengono poste a carico del debitore e si liquidano CP_1
come da dispositivo sulla base degli importi medi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/14, come modificato con D.M. 147/2022, per i procedimenti monitori – secondo quanto statuito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 16512/20 e ribadito con la sentenza n. 4520/2022 – applicato lo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa in base al decisum, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione per i collegamenti ipertestuali contenuti in ricorso, in considerazione del limitato numero dei documenti prodotti ed oggetto di consultazione.
Gli esposti vengono liquidati come richiesti per totali € 276,98, a fronte della documentazione prodotta.
Viene disposta la distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
-Accerta che è stato violato il diritto della ricorrente d ottenere Parte_1
in un termine ragionevole il compimento del procedimento fallimentare apertosi con sentenza dichiarativa del Tribunale di Torino del 13/06/2014 a carico della Parte_3
;
[...]
-ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1
corrispondere alla ricorrente senza dilazione, a titolo di equa Parte_1 riparazione del danno, la somma di € 1.600,00, oltre agli interessi legali dal 02/03/2025 fino al saldo, autorizzando in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
-ingiunge al di rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 473,00 per compensi e € 276,98 per esposti - oltre a rimborso forfettario 15% sui compensi, C.P.A. e I.V.A. se dovuta - da distrarsi in favore dell'avv. Ennio Abrusci, dichiaratosi antistatario.
Dispone che il presente decreto sia comunicato alla parte ricorrente, nonché al Procuratore Generale della Corte dei Conti ex art. 5 L. n. 89/2001.
Così deciso in Torino, il 28/03/2025.
Il Magistrato designato dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
SEZIONE SESTA CIVILE in persona del Magistrato designato, dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O ex art. 3 L. n. 89/2001 nel procedimento iscritto al n. 80/2025 R.G.V.G. promosso da:
(P.I. ), con sede in Pogliano Milanese (MI), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_2
Acquaviva delle Fonti (BA), via S. Ventura n. 20, presso l'avv. Ennio Abrusci, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso
- RICORRENTE -
c o n t r o
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
*****
Con ricorso depositato in data 02/03/2025, la ha chiesto la Parte_1 liquidazione dell'equa riparazione ai sensi della L. n. 89/01 per i danni patiti a causa dell'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della
[...]
, il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Torino Parte_3
del 13/06/2014; lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 17/03/2015, ma la procedura è tutt'ora pendente, e in cui la società ricorrente ha depositato domanda di insinuazione al passivo in data
11/08/2014 ed è stata ammessa al chirografo per € 10.883,93.
Non si pongono questioni di termine decadenziale per la proposizione della domanda, essendo il procedimento fallimentare ancora pendente (doc. 5); la domanda è ammissibile avendo la Corte
Costituzionale, con sentenza n.88 del 2018, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. n.
89/01, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Risulta depositata la copia autentica degli atti indicati in ricorso (art. 3 comma 3 L. n. 89/01) e dall'esame della documentazione prodotta, risulta che: -il procedimento fallimentare a carico della Parte_3
(debitrice della società ricorrente) si è aperto con la relativa sentenza dichiarativa del 13/06/2014
(doc. 1) e non si è ancora concluso (doc. 5);
- la società ricorrente ha presentato domanda di ammissione al passivo in data 11/08/2014 (v. doc. 2)
e lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 17/03/2015 (v. doc. 2);
- il rendiconto di gestione è stato approvato in data 28/03/2023 (v. doc.3) ed il credito chirografario della società ricorrente, come desumibile dal riparto finale, dichiarato esecutivo il 25/10/2024 (v. doc.
4), non ha trovato soddisfazione.
La durata della procedura per la società ricorrente deve essere computata a far tempo dal deposito della domanda di ammissione al passivo, secondo l'orientamento prevalente ormai consolidatosi della
Suprema Corte (v. Cass. 12861/2022; Cass. 324/2024; Cass. n. 2041/2024; Cass. 18382/2024), e sulla scorta del quale va considerato come: “…in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore
è estraneo ( Cass. n. 20732 del 2011; n. 13819 del 2016; n. 2207 del 2010). Questa conclusione va confermata, risultando l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento”. La soluzione appare, inoltre, in linea con le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (Cass. n. 23982 del 2017;
Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 8668 del 2012).
Ne discende che per i creditori la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.” (v. Cass. 19/01/2024 n. 2041).
Pertanto, la procedura in questione, per il creditore ricorrente si è protratta per anni 10 mesi 6 e giorni
18 - tenuto conto della data iniziale, rappresentata dal deposito della domanda di ammissione al passivo (11/08/2014), e della data finale, che è quella di presentazione del ricorso ex art. 3 L. 89/2001
(02/03/2025) - per una durata superiore, dunque, a quella stabilita dall'art. 2 comma 2-bis L. n. 89/01; -il suddetto computo va ridotto ad anni 10, mesi 2 e giorni 26, dovendosi sottrarre il periodo di 3 mesi e 22 giorni, compreso tra l'8/03/2020 e il 30/06/2020, come previsto dall'art. 83 comma 10 D.L.
n. 18/20 (conv. nella L. n. 27/20);
-la durata eccedente rispetto ai parametri normativi è pari, dunque, ad anni 4, mesi 2 e giorni 26, per cui, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2-bis comma 1 L. n. 89/01, l'indennità spetta per complessivi anni 4.
In ossequio ai parametri normativi di cui all'art. 2-bis comma 1 L. cit., l'indennità viene quantificata per ciascuna annualità in € 400,00 per l'importo complessivo di € 1.600,00 (= € 400,00 x 4), tenuto conto che non sono stati allegati specifici e stringenti profili in grado di fare apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale e di giustificare il riconoscimento di un importo maggiore, avuto riguardo anche all'esito della procedura, che non ha consentito alcuna utile collocazione del credito.
Sulla predetta somma spettano gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., (v. Cass.
25/03/2019 n. 8289; Cass. 09/05/2022 n. 14512) dalla data di deposito del ricorso fino al saldo.
Le spese del presente procedimento vengono poste a carico del debitore e si liquidano CP_1
come da dispositivo sulla base degli importi medi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/14, come modificato con D.M. 147/2022, per i procedimenti monitori – secondo quanto statuito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 16512/20 e ribadito con la sentenza n. 4520/2022 – applicato lo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa in base al decisum, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione per i collegamenti ipertestuali contenuti in ricorso, in considerazione del limitato numero dei documenti prodotti ed oggetto di consultazione.
Gli esposti vengono liquidati come richiesti per totali € 276,98, a fronte della documentazione prodotta.
Viene disposta la distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
-Accerta che è stato violato il diritto della ricorrente d ottenere Parte_1
in un termine ragionevole il compimento del procedimento fallimentare apertosi con sentenza dichiarativa del Tribunale di Torino del 13/06/2014 a carico della Parte_3
;
[...]
-ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1
corrispondere alla ricorrente senza dilazione, a titolo di equa Parte_1 riparazione del danno, la somma di € 1.600,00, oltre agli interessi legali dal 02/03/2025 fino al saldo, autorizzando in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
-ingiunge al di rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 473,00 per compensi e € 276,98 per esposti - oltre a rimborso forfettario 15% sui compensi, C.P.A. e I.V.A. se dovuta - da distrarsi in favore dell'avv. Ennio Abrusci, dichiaratosi antistatario.
Dispone che il presente decreto sia comunicato alla parte ricorrente, nonché al Procuratore Generale della Corte dei Conti ex art. 5 L. n. 89/2001.
Così deciso in Torino, il 28/03/2025.
Il Magistrato designato dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti