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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 541/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci AS - Casa Comunale 95021 Aci AS CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 198 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4560/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 , avvocato, residente in [...], Lungomare Scardamiano n.67, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso d'accertamento n.198 del 28 settembre 2023, notificatogli il 30 novembre 2023, con cui il Comune di Aci
AS aveva contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2018 in relazione all'immobile sito in
Aci AS, Lungomare Scardamiano n.69 (rectius, n.67), piano terra, catastalmente censito al foglio 7, particella 60, subalterno 1, categoria A/7, classe 3, del quale egli risultava usufruttuario in misura piena, richiedendo pertanto il versamento di un'imposta pari ad Euro 1.729,06, oltre interessi, sanzioni e spese, per un ammontare complessivo intimato di Euro 2.362,00; al riguardo lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art.13, comma secondo, del d.l. n.201 del 2011 e dell'art.7, comma 5 bis, del d.lgs. n.546 del 1992 e, in subordine, l'illegittima applicazione degli interessi e delle sanzioni sull'IMU accertata, in violazione dell'art.10, comma secondo, della legge n.212 del 2000, in quanto egli, sin dal 29 maggio 2015, vi risiedeva e dimorava, beneficiando dell'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista per il possesso dell'abitazione principale, mentre nessun elemento di prova in contrario aveva addotto controparte;
precisava che, per esigenze lavorative, il proprio coniuge, notaio Nominativo_1, aveva invece mantenuto la propria residenza e dimora abituale nell'unità immobiliare sita nel Comune di Catania, al n.62 della Indirizzo_1; concludeva di conseguenza.
L'ente locale convenuto opponeva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto dall'esame dei consumi registrati nelle prodotte bollette di fornitura di acqua ed energia elettrica non risultava provata la permanenza stabile e continuativa del Ricorrente_1 nell'immobile.
Il ricorrente depositava memoria difensiva.
All'udienza camerale del 22 dicembre 2025 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente_1 è infondato.
L'invocato art.13, secondo comma, del d.l. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge n.214 del 2011, dispone, per quanto qui interessa, che “l'imposta comunale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa” (terzo periodo) e che ”per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (quarto periodo).
Ed è pure corretto invocare la sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 13 ottobre 2022, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del predetto comma di legge, nel suo quarto periodo, nella parte in cui dispone quanto sopra, anziché disporre che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ma nel caso a mano l'esame dei consumi annuali di energia elettrica nell'immobile, “fotografata” nelle stesse bollette prodotte dal ricorrente, evidenzia la forte sperequazione tra i diversi mesi del periodo febbraio 2017- gennaio 2018, in maniera tale che i consumi registrati nei mesi estivi (per 511 kwh a luglio, 584 kwh ad agosto e 463 kwh a settembre, complessivamente nelle tre fasce orarie di somministrazione) rappresentano una percentuale risibile, fino a meno di un decimo, rispetto a quelli registrati nei mesi tipicamente invernali
(per 73 kwh a gennaio, 42 kwh a febbraio, 47 kwh a marzo, ancora 49 kwh ad aprile) o autunnali (per 86 kwh a ottobre, 76 kwh a novembre, 73 a dicembre) (cfr., in particolare, quella elettrica del gennaio-febbraio
2018, che registra anche l'andamento annuo del consumo, alla pag.8 dell'allegato n.5 al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Né, a confutazione di quanto illustrato in memoria difensiva, valgono a giustificare tale stridente sperequazione i consumi per il raffrescamento estivo degli ambienti e per le maggiori presenze umane d'estate, perché, a fronte di tali necessità stagionali, starebbero (ma, per l'appunto, non si riscontrano nel caso a mano) opposte esigenze di riscaldamento invernale e di maggiore illuminazione artificiale della casa nei mesi non estivi.
Va ritenuto quindi sufficientemente provato, anche con superamento della presunzione iuris tantum correlata all'elezione della residenza (cfr. art.43, comma secondo, c.c), che l'immobile in usufrutto ad Aci AS, dallo stesso ricorrente descritto come ubicato in un “comune più piccolo e vicino al mare in cui poter trascorrere il proprio tempo libero” (pag.3 del ricorso), non costituisce l'abitazione principale dell'Avv. Ricorrente_1, bensì la casa di vacanza al mare della famiglia Ricorrente_1-Nominativo_1.
Il ricorso in esame va pertanto integralmente rigettato, anche nel motivo subordinato, quest'ultimo infondato perché l'invocata circolare ministeriale del 2012 presupponeva pur sempre, prima del già richiamato intervento della Corte Costituzionale, l'esistenza dell'abitazione “principale” dell'altro coniuge in un diverso
Comune.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta, con la già applicata riduzione del venti per cento prevista dall'art.15, comma 2 sexies, della legge n.546 del 1992 per l'ente locale.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e lo condanna a rimborsare al Comune di Aci AS le spese processuali, liquidandole in Euro 250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Catania, il 22 dicembre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo Pennisi
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 541/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci AS - Casa Comunale 95021 Aci AS CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 198 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4560/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 , avvocato, residente in [...], Lungomare Scardamiano n.67, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso d'accertamento n.198 del 28 settembre 2023, notificatogli il 30 novembre 2023, con cui il Comune di Aci
AS aveva contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2018 in relazione all'immobile sito in
Aci AS, Lungomare Scardamiano n.69 (rectius, n.67), piano terra, catastalmente censito al foglio 7, particella 60, subalterno 1, categoria A/7, classe 3, del quale egli risultava usufruttuario in misura piena, richiedendo pertanto il versamento di un'imposta pari ad Euro 1.729,06, oltre interessi, sanzioni e spese, per un ammontare complessivo intimato di Euro 2.362,00; al riguardo lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art.13, comma secondo, del d.l. n.201 del 2011 e dell'art.7, comma 5 bis, del d.lgs. n.546 del 1992 e, in subordine, l'illegittima applicazione degli interessi e delle sanzioni sull'IMU accertata, in violazione dell'art.10, comma secondo, della legge n.212 del 2000, in quanto egli, sin dal 29 maggio 2015, vi risiedeva e dimorava, beneficiando dell'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista per il possesso dell'abitazione principale, mentre nessun elemento di prova in contrario aveva addotto controparte;
precisava che, per esigenze lavorative, il proprio coniuge, notaio Nominativo_1, aveva invece mantenuto la propria residenza e dimora abituale nell'unità immobiliare sita nel Comune di Catania, al n.62 della Indirizzo_1; concludeva di conseguenza.
L'ente locale convenuto opponeva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto dall'esame dei consumi registrati nelle prodotte bollette di fornitura di acqua ed energia elettrica non risultava provata la permanenza stabile e continuativa del Ricorrente_1 nell'immobile.
Il ricorrente depositava memoria difensiva.
All'udienza camerale del 22 dicembre 2025 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente_1 è infondato.
L'invocato art.13, secondo comma, del d.l. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge n.214 del 2011, dispone, per quanto qui interessa, che “l'imposta comunale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa” (terzo periodo) e che ”per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (quarto periodo).
Ed è pure corretto invocare la sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 13 ottobre 2022, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del predetto comma di legge, nel suo quarto periodo, nella parte in cui dispone quanto sopra, anziché disporre che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ma nel caso a mano l'esame dei consumi annuali di energia elettrica nell'immobile, “fotografata” nelle stesse bollette prodotte dal ricorrente, evidenzia la forte sperequazione tra i diversi mesi del periodo febbraio 2017- gennaio 2018, in maniera tale che i consumi registrati nei mesi estivi (per 511 kwh a luglio, 584 kwh ad agosto e 463 kwh a settembre, complessivamente nelle tre fasce orarie di somministrazione) rappresentano una percentuale risibile, fino a meno di un decimo, rispetto a quelli registrati nei mesi tipicamente invernali
(per 73 kwh a gennaio, 42 kwh a febbraio, 47 kwh a marzo, ancora 49 kwh ad aprile) o autunnali (per 86 kwh a ottobre, 76 kwh a novembre, 73 a dicembre) (cfr., in particolare, quella elettrica del gennaio-febbraio
2018, che registra anche l'andamento annuo del consumo, alla pag.8 dell'allegato n.5 al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Né, a confutazione di quanto illustrato in memoria difensiva, valgono a giustificare tale stridente sperequazione i consumi per il raffrescamento estivo degli ambienti e per le maggiori presenze umane d'estate, perché, a fronte di tali necessità stagionali, starebbero (ma, per l'appunto, non si riscontrano nel caso a mano) opposte esigenze di riscaldamento invernale e di maggiore illuminazione artificiale della casa nei mesi non estivi.
Va ritenuto quindi sufficientemente provato, anche con superamento della presunzione iuris tantum correlata all'elezione della residenza (cfr. art.43, comma secondo, c.c), che l'immobile in usufrutto ad Aci AS, dallo stesso ricorrente descritto come ubicato in un “comune più piccolo e vicino al mare in cui poter trascorrere il proprio tempo libero” (pag.3 del ricorso), non costituisce l'abitazione principale dell'Avv. Ricorrente_1, bensì la casa di vacanza al mare della famiglia Ricorrente_1-Nominativo_1.
Il ricorso in esame va pertanto integralmente rigettato, anche nel motivo subordinato, quest'ultimo infondato perché l'invocata circolare ministeriale del 2012 presupponeva pur sempre, prima del già richiamato intervento della Corte Costituzionale, l'esistenza dell'abitazione “principale” dell'altro coniuge in un diverso
Comune.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta, con la già applicata riduzione del venti per cento prevista dall'art.15, comma 2 sexies, della legge n.546 del 1992 per l'ente locale.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e lo condanna a rimborsare al Comune di Aci AS le spese processuali, liquidandole in Euro 250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Catania, il 22 dicembre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo Pennisi