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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LA AR AG Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso notificato il 4.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5728/2024, pubblicata il
20/06/2024,
TRA
C.F. e P.I. con gli Avv. Agostino Vismara e Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Battaglia
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.I. con l'Avv. Ilan David Barda Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5728/2024, pubblicata il
20/06/2024, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda di cui al presente atto, e in riforma della sentenza di primo grado, così definitivamente pronunciare:
in via principale,
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da CP_1
e, conseguentemente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 5390/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Milano il 7 marzo 2023, condannando a restituire a CP_1 Parte_1 quanto illegittimamente percepito;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata l'esistenza del diritto di credito della società appellata,
- in applicazione dell'art. 1384 c.c. ridurre a equità la penale, annullando e revocando il decreto ingiuntivo n. 5390/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 7 marzo 2023, e accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto da con condanna di alla Parte_1 CP_1 restituzione delle maggiori somme percepite;
- e ancora, accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto da tenuto conto, rispetto Parte_1 all'oggetto del decreto ingiuntivo opposto, delle somme non dovute, perché imputabili a iva, con condanna di alla restituzione delle maggiori somme percepite;
CP_1
in ogni caso,
- condannare la appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi CP_1 di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già corrisposto da a questo titolo. Parte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti:
1) Nel merito respingere l'atto d'appello avversario in quanto inammissibile, immotivato e infondato in fatto e diritto oltre che non provato confermando integralmente la sentenza di primo grado.
2) In ogni caso confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 5390/2023, R.G.N. 1957/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 07-25/03/2023 e notificato in data 19/04/2023 dell'importo di €165.432,00 oltre spese legali ovvero condannare controparte al pagamento della somma ingiunta di € 165.432,00 per il mancato adempimento dell'obbligazione contenuta all'art. 13 del contratto di locazione di consegna di una fideiussione bancaria ovvero del versamento di un deposito di pari importo o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi moratori al tasso previsto dalla legge.
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, per entrambi i gradi, liquidati in base ai parametri di legge, oltre accessori.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio:
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano la società chiedeva e otteneva in Controparte_1 data 7/03/2023 l'emissione del decreto ingiuntivo n. 5390/2023 (R.G. n. 1957/2023) nei confronti di con il quale veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma Parte_2
pagina 2 di 8 di € 165.432,00 (€ 135.600,00 oltre Iva) quale importo dovuto a titolo di penale per il ritardo, pari a 452 giorni per il periodo dal 17.09.2021 al 13.12.2022, nella sottoscrizione della fideiussione richiesta quale garanzia accessoria ai sensi dell'art. 13 del contratto di locazione sottoscritto inter partes.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione contestando la sussistenza Parte_2 di inadempimento imputabile, eccependo la mala fede della parte conduttrice e rilevando la sussistenza della mora del creditore. In subordine instava per la riduzione ex art. 1384 c.c. dell'ammontare della penale, in quanto manifestamente eccessiva avuto riguardo all'interesse della locatrice all'adempimento, in considerazione della regolare corresponsione del canone di locazione da parte di Parte_2
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto Controparte_1
e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva definita con la sentenza n. 5728/2024 del 20.6.2024 che rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, riconoscendo inadempiente la conduttrice Parte_1 rispetto alle pattuizioni contenute nell'art. 13 del contratto di locazione per non avere, nel termine pattuito, né consegnato la fideiussione bancaria né versato la somma prevista in alternativa. Rigettava inoltre la domanda di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Il presente grado di appello:
Avverso la predetta sentenza interponeva appello deducendo i seguenti motivi di Parte_1 gravame:
- erroneità della sentenza nel ritenere totalmente inadempiente sino alla data del Parte_1
13.12.2022, atteso che già in data 25 ottobre 2021 aveva trasmesso a il Parte_1 CP_1 testo della fideiussione bancaria così come contrattualmente previsto;
- erroneità della sentenza nel non aver configurato il comportamento tenuto da Parte_1 quale offerta non formale della prestazione e nel non avere ritenuto la condotta di CP_1 caratterizzata da totale assenza di buona fede;
- erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la riduzione della penale;
- erronea applicazione dell'IVA sull'ammontare della somma prevista a titolo di penale.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. ed in ogni caso per manifesta infondatezza e, nel merito, contestando i motivi di gravame proposti.
***
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello tenuto conto che lo stesso consente di enucleare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata. pagina 3 di 8 Quanto al merito ritiene la Corte che l'appello sia solo parzialmente fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Part In data 19 luglio 2021 (ora sottoscriveva con un Parte_2 Controparte_1 contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in , via Cuneo n. 5. CP_1
In virtù dell'art. 13 del suddetto contratto, la conduttrice era tenuta a consegnare una fideiussione bancaria dell'importo di € 51.000,00 oltre IVA a garanzia delle obbligazioni contrattuali entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto e, in caso di mancata consegna in originale di tale garanzia, a versare nel medesimo termine, la somma di € 62.220,00 da restituire “solo al ricevimento in originale della sopra citata fideiussione bancaria”, con previsione di una penale giornaliera di € 300,00 per ogni giorno di ritardo “in caso di inadempimento al versamento di detta somma alla scadenza prevista”.
A fronte di un ritardo pari a 452 giorni (sino alla data del 13.12.2022) nella consegna della fideiussione richiesta, la locatrice chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. CP_1
5390/2023 per la somma di € 135.600,00 più Iva poi confermato con la sentenza di primo grado n. 5728/2024.
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, contesta la sussistenza di un inadempimento Parte_1 imputabile sino alla data del 13.12.2022, in considerazione dell'avvenuta trasmissione a CP_1
già il 25 ottobre 2021, del testo della fideiussione bancaria così come contrattualmente
[...] previsto.
Ritiene pertanto l'appellante che l'avvenuta consegna debba essere qualificata quale offerta non formale della prestazione, riducendo l'eventuale ritardo a soli 37 giorni (periodo compreso tra il 18 settembre 2021, scadenza del termine di 60 giorni dalla stipula del contratto, e il 25 ottobre
2021, data di consegna del testo pattuito della fideiussione).
Sostiene inoltre l'appellante che le richieste da parte di di ulteriori modifiche al CP_1 contratto di fideiussione avrebbero integrato un comportamento di mala fede ostacolante l'adempimento da parte della conduttrice.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Come noto, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Invero in ragione del canone di ripartizione probatoria espresso dall'art. 2697 cc e del cd. principio di prossimità della prova il creditore della prestazione può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento. Solo qualora costui offra la relativa dimostrazione, allora l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore.
Ciò premesso nel caso di specie va considerato che la fonte del credito vantato da si CP_1 rinviene nella pattuizione di cui all'art. 13 del contratto inter partes del 19.07.2021 ed è altresì pagina 4 di 8 pacifico che alla data del 17.09.2021 la conduttrice abbia disatteso entrambe le Parte_1 pattuizioni omettendo di consegnare la fideiussione bancaria e non effettuando, neppure parzialmente, l'obbligazione alternativa di pagamento della somma di € 62.220,00.
Ne consegue pertanto che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio, sullo stesso incombente, della sussistenza di fatti estintivi o modificativi della propria obbligazione, limitandosi ad allegare che il testo della fideiussione bancaria veniva sottoposto a Cap Re il 25 ottobre 2021.
Va infatti considerato che tale comportamento non può concretizzare un'offerta non formale della prestazione, trattandosi dell'invio di una mera bozza della garanzia priva di sottoscrizione e non riferibile all'istituto di credito concordato.
Secondo gli accordi (art 13), infatti, non è richiesta alcuna preventiva approvazione del testo della garanzia da parte della La clausola contrattuale individua già il modello da CP_1 utilizzare espressamente prevedendo che la garanzia venga redatta “secondo il modello contrattuale preventivamente visionato ed accettato dalla locatrice ed allegato al presente contratto “B””.
L'invocazione da parte dell'appellante di difficoltà sollevate dalla controparte nella definizione del contratto di fideiussione non può certamente esonerare la stessa da responsabilità per inadempimento dell'obbligazione gravante a suo carico, posto che la ben avrebbe Parte_1 potuto liberarsi dagli obblighi adempiendo all'obbligazione di pagamento della somma di €
62.220,00, per definizione sempre possibile, rimasta invece del tutto inadempiuta.
Invero l'art. 13 del contratto testualmente recita “A garanzia del puntuale ed esatto pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori nonché del rispetto delle clausole contrattuali, la parte conduttrice si impegna a consegnare entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto una fideiussione bancaria, con primario istituto, a suo nome ed a favore della parte locatrice, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, dell'importo di €
51.000,00 (Euro cinquantunomila/00), oltre IVA, pari a sei mensilità di canone di locazione a regime, secondo il modello contrattuale preventivamente visionato ed accettato dalla locatrice ed allegato al presente contratto “B”. La suddetta polizza spiegherà la sua efficacia sino a 30 gg successivo alla naturale scadenza del contratto di locazione, secondo il modello sopra indicato, costituendo parte integrante del presente contratto e non potrà essere modificata o estinta senza che la parte locatrice vi abbia acconsentito. In caso di mancata consegna in originale della sopra citata garanzia bancaria entro e non oltre il termine previsto la parte conduttrice verserà alla locatrice l'importo di € 62.220,00
(sessantaduemiladuecentoventi/00) detta somma sarà restituita solo al ricevimento in originale della sopra citata fideiussione bancaria. In caso di inadempimento al versamento di detta somma alla scadenza prevista verrà applicata una penale giornaliera di euro 300 (trecento) per ogni giorno di ritardo.”
Dalla documentazione prodotta in atti emerge incontrovertibilmente che la fideiussione veniva emessa da parte della il 30.11.2022 e consegnata alla locatrice in data 13.12.2022 (doc CP_2
18 opponente fasc. I grado). Peraltro ciò solo a seguito della formale diffida inviata il 9.11.2022 pagina 5 di 8 dalla nella quale si intimava a il pagamento della somma di € 153.354,40 CP_1 Parte_1
a titolo di penale giornaliera, lamentando la violazione dell'articolo 13 del contratto di locazione
(doc 14 opponente fasc. I grado).
deve dunque ritenersi del tutto inadempiente sino alla data del 13.12.2022. Parte_1
I primi due motivi di appello sono dunque infondati e debbono essere respinti.
Con il terzo motivo di appello contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto Parte_1 insussistenti i presupposti per la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Tale motivo appare invece fondato e merita pertanto accoglimento.
La norma di cui all'art 1384 c.c. è concepita per consentire un intervento “riequilibratore” del Giudice, sia quando l'obbligazione principale è eseguita in parte, sia quando l'ammontare della penale è manifestamento eccessivo.
Con riferimento a tale secondo presupposto occorre rilevare che, come di recente statuito anche dalla Suprema Corte, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale il Giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore
"aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutarsi anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo
"avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. civ. n. 11908/2020 e Cass. civ. n.
21994/2012).
Dunque nel caso di specie occorre avere riguardo anche all'esecuzione del contratto di locazione: il ritardo nella consegna della fideiussione non ha avuto alcuna incidenza sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, non essendosi registrato alcun inadempimento di relativo al pagamento dei canoni di locazione, né Parte_1 essendosi manifestata una qualsivoglia patologia rispetto al contratto di locazione, tuttora in essere tra le parti.
Risulta quindi ictu oculi la manifesta eccessività di una penale (€ 300,00 pro die) che, calcolata in considerazione dei lamentati giorni di ritardo, risulta essere pari a più del doppio dell'importo previsto quale oggetto della garanzia (€ 51.000,00) maturata nel corso di un lungo lasso di tempo, più di un anno, nel quale la società creditrice ha ricevuto in ogni caso il CP_1 pagamento del canone locatizio.
Tanto premesso deve ritenersi che sussistano i presupposti per la riduzione della penale di cui all'art. 13 del contratto di locazione in essere tra le parti da € 300,00 ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo per un totale dunque di € 22.600,00 (452 giorni x 50) che è tenuta a Parte_1 corrispondere all'appellata. pagina 6 di 8 Parimenti fondato è il quarto motivo di gravame concernente l'erronea applicazione dell'Iva sull'ammontare della somma prevista a titolo di penale.
Invero il decreto ingiuntivo, integralmente confermato dal Giudice di prime cure, comprende erroneamente nel suo ammontare anche l'aliquota fiscale del 22% sul capitale calcolato a titolo di penale.
Sul punto è intervenuta la Risoluzione n. 64/E del 23 aprile 2004 dell'Agenzia , CP_3 che ha chiarito che «l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni […]. Le somme corrisposte a titolo di penale per violazione degli obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo». Inoltre l'art. 15 , comma 1, n. 1) del Decreto IVA dispone che non concorrono a formare la base imponibile «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente».
Ne consegue che nessuna somma a titolo di IVA deve essere aggiunta al capitale.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello proposto, va revocato il decreto ingiuntivo ed in parziale riforma della sentenza di primo grado va condannata a Parte_1 corrispondere all'appellata la somma di € 22.600,00 oltre interessi legali dal 17.1.2023, data di deposito del ricorso monitorio, al saldo effettivo.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di andranno Parte_1 poste le spese affrontate dall'appellata in entrambi i gradi di giudizio, liquidate sulla base del DM 147/2022 con riferimento all'importo della condanna e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisoria, tenuto conto della mancanza di fase istruttoria e della decisione a seguito di discussione orale, senza il deposito di scritti conclusivi finali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 2211/2024 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5728/2024, pubblicata in data 20.6.2024, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 5390/2023 e condanna a Parte_1 pagare a la somma di € 22.600,00 oltre interessi legali dal 17.1.2023, data Controparte_1 di deposito del ricorso monitorio, al saldo effettivo;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
pagina 7 di 8 come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 3.933,00 per compensi, di cui €
1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 965,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 22/1/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Adriana Cassano Cicuto AG LA AR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LA AR AG Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso notificato il 4.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5728/2024, pubblicata il
20/06/2024,
TRA
C.F. e P.I. con gli Avv. Agostino Vismara e Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Battaglia
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.I. con l'Avv. Ilan David Barda Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5728/2024, pubblicata il
20/06/2024, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda di cui al presente atto, e in riforma della sentenza di primo grado, così definitivamente pronunciare:
in via principale,
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da CP_1
e, conseguentemente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 5390/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Milano il 7 marzo 2023, condannando a restituire a CP_1 Parte_1 quanto illegittimamente percepito;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata l'esistenza del diritto di credito della società appellata,
- in applicazione dell'art. 1384 c.c. ridurre a equità la penale, annullando e revocando il decreto ingiuntivo n. 5390/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 7 marzo 2023, e accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto da con condanna di alla Parte_1 CP_1 restituzione delle maggiori somme percepite;
- e ancora, accertare e dichiarare l'esatto importo dovuto da tenuto conto, rispetto Parte_1 all'oggetto del decreto ingiuntivo opposto, delle somme non dovute, perché imputabili a iva, con condanna di alla restituzione delle maggiori somme percepite;
CP_1
in ogni caso,
- condannare la appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi CP_1 di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già corrisposto da a questo titolo. Parte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti:
1) Nel merito respingere l'atto d'appello avversario in quanto inammissibile, immotivato e infondato in fatto e diritto oltre che non provato confermando integralmente la sentenza di primo grado.
2) In ogni caso confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 5390/2023, R.G.N. 1957/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 07-25/03/2023 e notificato in data 19/04/2023 dell'importo di €165.432,00 oltre spese legali ovvero condannare controparte al pagamento della somma ingiunta di € 165.432,00 per il mancato adempimento dell'obbligazione contenuta all'art. 13 del contratto di locazione di consegna di una fideiussione bancaria ovvero del versamento di un deposito di pari importo o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi moratori al tasso previsto dalla legge.
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, per entrambi i gradi, liquidati in base ai parametri di legge, oltre accessori.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio:
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano la società chiedeva e otteneva in Controparte_1 data 7/03/2023 l'emissione del decreto ingiuntivo n. 5390/2023 (R.G. n. 1957/2023) nei confronti di con il quale veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma Parte_2
pagina 2 di 8 di € 165.432,00 (€ 135.600,00 oltre Iva) quale importo dovuto a titolo di penale per il ritardo, pari a 452 giorni per il periodo dal 17.09.2021 al 13.12.2022, nella sottoscrizione della fideiussione richiesta quale garanzia accessoria ai sensi dell'art. 13 del contratto di locazione sottoscritto inter partes.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione contestando la sussistenza Parte_2 di inadempimento imputabile, eccependo la mala fede della parte conduttrice e rilevando la sussistenza della mora del creditore. In subordine instava per la riduzione ex art. 1384 c.c. dell'ammontare della penale, in quanto manifestamente eccessiva avuto riguardo all'interesse della locatrice all'adempimento, in considerazione della regolare corresponsione del canone di locazione da parte di Parte_2
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto Controparte_1
e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva definita con la sentenza n. 5728/2024 del 20.6.2024 che rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, riconoscendo inadempiente la conduttrice Parte_1 rispetto alle pattuizioni contenute nell'art. 13 del contratto di locazione per non avere, nel termine pattuito, né consegnato la fideiussione bancaria né versato la somma prevista in alternativa. Rigettava inoltre la domanda di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Il presente grado di appello:
Avverso la predetta sentenza interponeva appello deducendo i seguenti motivi di Parte_1 gravame:
- erroneità della sentenza nel ritenere totalmente inadempiente sino alla data del Parte_1
13.12.2022, atteso che già in data 25 ottobre 2021 aveva trasmesso a il Parte_1 CP_1 testo della fideiussione bancaria così come contrattualmente previsto;
- erroneità della sentenza nel non aver configurato il comportamento tenuto da Parte_1 quale offerta non formale della prestazione e nel non avere ritenuto la condotta di CP_1 caratterizzata da totale assenza di buona fede;
- erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la riduzione della penale;
- erronea applicazione dell'IVA sull'ammontare della somma prevista a titolo di penale.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. ed in ogni caso per manifesta infondatezza e, nel merito, contestando i motivi di gravame proposti.
***
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello tenuto conto che lo stesso consente di enucleare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata. pagina 3 di 8 Quanto al merito ritiene la Corte che l'appello sia solo parzialmente fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Part In data 19 luglio 2021 (ora sottoscriveva con un Parte_2 Controparte_1 contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in , via Cuneo n. 5. CP_1
In virtù dell'art. 13 del suddetto contratto, la conduttrice era tenuta a consegnare una fideiussione bancaria dell'importo di € 51.000,00 oltre IVA a garanzia delle obbligazioni contrattuali entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto e, in caso di mancata consegna in originale di tale garanzia, a versare nel medesimo termine, la somma di € 62.220,00 da restituire “solo al ricevimento in originale della sopra citata fideiussione bancaria”, con previsione di una penale giornaliera di € 300,00 per ogni giorno di ritardo “in caso di inadempimento al versamento di detta somma alla scadenza prevista”.
A fronte di un ritardo pari a 452 giorni (sino alla data del 13.12.2022) nella consegna della fideiussione richiesta, la locatrice chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. CP_1
5390/2023 per la somma di € 135.600,00 più Iva poi confermato con la sentenza di primo grado n. 5728/2024.
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, contesta la sussistenza di un inadempimento Parte_1 imputabile sino alla data del 13.12.2022, in considerazione dell'avvenuta trasmissione a CP_1
già il 25 ottobre 2021, del testo della fideiussione bancaria così come contrattualmente
[...] previsto.
Ritiene pertanto l'appellante che l'avvenuta consegna debba essere qualificata quale offerta non formale della prestazione, riducendo l'eventuale ritardo a soli 37 giorni (periodo compreso tra il 18 settembre 2021, scadenza del termine di 60 giorni dalla stipula del contratto, e il 25 ottobre
2021, data di consegna del testo pattuito della fideiussione).
Sostiene inoltre l'appellante che le richieste da parte di di ulteriori modifiche al CP_1 contratto di fideiussione avrebbero integrato un comportamento di mala fede ostacolante l'adempimento da parte della conduttrice.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Come noto, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Invero in ragione del canone di ripartizione probatoria espresso dall'art. 2697 cc e del cd. principio di prossimità della prova il creditore della prestazione può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento. Solo qualora costui offra la relativa dimostrazione, allora l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore.
Ciò premesso nel caso di specie va considerato che la fonte del credito vantato da si CP_1 rinviene nella pattuizione di cui all'art. 13 del contratto inter partes del 19.07.2021 ed è altresì pagina 4 di 8 pacifico che alla data del 17.09.2021 la conduttrice abbia disatteso entrambe le Parte_1 pattuizioni omettendo di consegnare la fideiussione bancaria e non effettuando, neppure parzialmente, l'obbligazione alternativa di pagamento della somma di € 62.220,00.
Ne consegue pertanto che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio, sullo stesso incombente, della sussistenza di fatti estintivi o modificativi della propria obbligazione, limitandosi ad allegare che il testo della fideiussione bancaria veniva sottoposto a Cap Re il 25 ottobre 2021.
Va infatti considerato che tale comportamento non può concretizzare un'offerta non formale della prestazione, trattandosi dell'invio di una mera bozza della garanzia priva di sottoscrizione e non riferibile all'istituto di credito concordato.
Secondo gli accordi (art 13), infatti, non è richiesta alcuna preventiva approvazione del testo della garanzia da parte della La clausola contrattuale individua già il modello da CP_1 utilizzare espressamente prevedendo che la garanzia venga redatta “secondo il modello contrattuale preventivamente visionato ed accettato dalla locatrice ed allegato al presente contratto “B””.
L'invocazione da parte dell'appellante di difficoltà sollevate dalla controparte nella definizione del contratto di fideiussione non può certamente esonerare la stessa da responsabilità per inadempimento dell'obbligazione gravante a suo carico, posto che la ben avrebbe Parte_1 potuto liberarsi dagli obblighi adempiendo all'obbligazione di pagamento della somma di €
62.220,00, per definizione sempre possibile, rimasta invece del tutto inadempiuta.
Invero l'art. 13 del contratto testualmente recita “A garanzia del puntuale ed esatto pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori nonché del rispetto delle clausole contrattuali, la parte conduttrice si impegna a consegnare entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto una fideiussione bancaria, con primario istituto, a suo nome ed a favore della parte locatrice, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, dell'importo di €
51.000,00 (Euro cinquantunomila/00), oltre IVA, pari a sei mensilità di canone di locazione a regime, secondo il modello contrattuale preventivamente visionato ed accettato dalla locatrice ed allegato al presente contratto “B”. La suddetta polizza spiegherà la sua efficacia sino a 30 gg successivo alla naturale scadenza del contratto di locazione, secondo il modello sopra indicato, costituendo parte integrante del presente contratto e non potrà essere modificata o estinta senza che la parte locatrice vi abbia acconsentito. In caso di mancata consegna in originale della sopra citata garanzia bancaria entro e non oltre il termine previsto la parte conduttrice verserà alla locatrice l'importo di € 62.220,00
(sessantaduemiladuecentoventi/00) detta somma sarà restituita solo al ricevimento in originale della sopra citata fideiussione bancaria. In caso di inadempimento al versamento di detta somma alla scadenza prevista verrà applicata una penale giornaliera di euro 300 (trecento) per ogni giorno di ritardo.”
Dalla documentazione prodotta in atti emerge incontrovertibilmente che la fideiussione veniva emessa da parte della il 30.11.2022 e consegnata alla locatrice in data 13.12.2022 (doc CP_2
18 opponente fasc. I grado). Peraltro ciò solo a seguito della formale diffida inviata il 9.11.2022 pagina 5 di 8 dalla nella quale si intimava a il pagamento della somma di € 153.354,40 CP_1 Parte_1
a titolo di penale giornaliera, lamentando la violazione dell'articolo 13 del contratto di locazione
(doc 14 opponente fasc. I grado).
deve dunque ritenersi del tutto inadempiente sino alla data del 13.12.2022. Parte_1
I primi due motivi di appello sono dunque infondati e debbono essere respinti.
Con il terzo motivo di appello contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto Parte_1 insussistenti i presupposti per la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Tale motivo appare invece fondato e merita pertanto accoglimento.
La norma di cui all'art 1384 c.c. è concepita per consentire un intervento “riequilibratore” del Giudice, sia quando l'obbligazione principale è eseguita in parte, sia quando l'ammontare della penale è manifestamento eccessivo.
Con riferimento a tale secondo presupposto occorre rilevare che, come di recente statuito anche dalla Suprema Corte, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale il Giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore
"aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutarsi anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo
"avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. civ. n. 11908/2020 e Cass. civ. n.
21994/2012).
Dunque nel caso di specie occorre avere riguardo anche all'esecuzione del contratto di locazione: il ritardo nella consegna della fideiussione non ha avuto alcuna incidenza sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, non essendosi registrato alcun inadempimento di relativo al pagamento dei canoni di locazione, né Parte_1 essendosi manifestata una qualsivoglia patologia rispetto al contratto di locazione, tuttora in essere tra le parti.
Risulta quindi ictu oculi la manifesta eccessività di una penale (€ 300,00 pro die) che, calcolata in considerazione dei lamentati giorni di ritardo, risulta essere pari a più del doppio dell'importo previsto quale oggetto della garanzia (€ 51.000,00) maturata nel corso di un lungo lasso di tempo, più di un anno, nel quale la società creditrice ha ricevuto in ogni caso il CP_1 pagamento del canone locatizio.
Tanto premesso deve ritenersi che sussistano i presupposti per la riduzione della penale di cui all'art. 13 del contratto di locazione in essere tra le parti da € 300,00 ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo per un totale dunque di € 22.600,00 (452 giorni x 50) che è tenuta a Parte_1 corrispondere all'appellata. pagina 6 di 8 Parimenti fondato è il quarto motivo di gravame concernente l'erronea applicazione dell'Iva sull'ammontare della somma prevista a titolo di penale.
Invero il decreto ingiuntivo, integralmente confermato dal Giudice di prime cure, comprende erroneamente nel suo ammontare anche l'aliquota fiscale del 22% sul capitale calcolato a titolo di penale.
Sul punto è intervenuta la Risoluzione n. 64/E del 23 aprile 2004 dell'Agenzia , CP_3 che ha chiarito che «l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni […]. Le somme corrisposte a titolo di penale per violazione degli obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo». Inoltre l'art. 15 , comma 1, n. 1) del Decreto IVA dispone che non concorrono a formare la base imponibile «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente».
Ne consegue che nessuna somma a titolo di IVA deve essere aggiunta al capitale.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello proposto, va revocato il decreto ingiuntivo ed in parziale riforma della sentenza di primo grado va condannata a Parte_1 corrispondere all'appellata la somma di € 22.600,00 oltre interessi legali dal 17.1.2023, data di deposito del ricorso monitorio, al saldo effettivo.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di andranno Parte_1 poste le spese affrontate dall'appellata in entrambi i gradi di giudizio, liquidate sulla base del DM 147/2022 con riferimento all'importo della condanna e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisoria, tenuto conto della mancanza di fase istruttoria e della decisione a seguito di discussione orale, senza il deposito di scritti conclusivi finali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 2211/2024 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5728/2024, pubblicata in data 20.6.2024, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 5390/2023 e condanna a Parte_1 pagare a la somma di € 22.600,00 oltre interessi legali dal 17.1.2023, data Controparte_1 di deposito del ricorso monitorio, al saldo effettivo;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
pagina 7 di 8 come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 3.933,00 per compensi, di cui €
1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 965,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 22/1/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Adriana Cassano Cicuto AG LA AR
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