Art. 11. Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'ispettorato del lavoro.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.