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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott. ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1027 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso, dall'avv. GRECO GREGORIO presso il quale elettivamente domicilia in Satriano
(CZ), alla Via Ammiraglio E. Millo n.9,
E
( , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._2
calce al ricorso, dall'avv. GRECO GREGORIO presso il quale elettivamente domicilia in Satriano
(CZ), alla Via Ammiraglio E. Millo n.9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024, e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio a Borgia (CZ) il 28/12/2015 e che dalla unione sono nati i due figli, (16.09.2012) e (12.11.2016), riferendo che tra Persona_1 Persona_2
le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data
1 7.07.2022, era intervenuta separazione in forza di decreto di Omologa n. 4979/2022 del 26.07.2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al decreto di omologa, di seguito integralmente trascritte, fatto salvo quanto ivi concordemente stabilito sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli, per il quale deve, invece, farsi riferimento a quanto stabilito dallo scrivente Magistrato all'udienza di comparizione delle parti del 14.01.2025 con cui è stato previsto l'obbligo di corresponsione in capo a in favore dei due figli, della Parte_1
somma di Euro 100,00:
“- I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto e, sin d'ora, prestano reciproco consenso a che ognuno possa stabilire la propria residenza e il proprio domicilio liberamente ove riterrà più opportuno;
- I figli minori e resteranno affidati in maniera esclusiva alla Per_1 Persona_2
madre, Sig.ra Parte_2
- l'attuale domicilio coniugale, sito in Borgia (CZ) alla C.da Muzzane, con i relativi beni mobili costituenti l'arredamento rimarrà nel possesso e nel godimento della Sig.ra Parte_2
- i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili comuni, Persona_3
avendo già il Sig. asportato dal predetto domicilio coniugale tutti i propri effetti personali Per_2
ed i beni di sua pertinenza;
5. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia contributo economico per il proprio mantenimento;
2 - per quanto riguarda invece il mantenimento dei minori, IL Sig. Parte_1
corrisponderà in favore dei figli la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento;
6. il Sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_1
7. i ricorrenti dichiarano autorizzarsi reciprocamente al rilascio del passaporto o al rinnovo se scaduto… “.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Borgia (CZ) il
28/12/2015 (atto n. 11, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2015);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGIA (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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