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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2186/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. DONVITO ANTONIO, sostituito dall'avv. DONVITO FILIPPO. Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Per nessuno. Controparte_2
L'avv. Donvito precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1 P.IVA_1
essa la mandataria (c.f. p. IVA con sede legale in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DONVITO (c.f.
), presso il cui studio sito in Milano, Via Paolo Andreani n. 4 ha eletto C.F._1
domicilio;
ATTORE/I contro
(C.F. ), corrente in Trigolo, Via Canevari 63 Controparte_1 P.IVA_4
(CR – 26013), in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), in persona del curatore fallimentare pro Controparte_2 P.IVA_4
tempore;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e per essa la mandataria in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ed il in persona del curatore pro Controparte_3 tempore, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale, ogni eccezione e domanda respinta, così provvedere: accertare che il credito della nei confronti Parte_1
della (C.F. ) già corrente in Trigolo, Via Canevari 63 (CR – 26013), in Controparte_1 P.IVA_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in persona della Curatrice del fallimento, dott.ssa
pagina 2 di 5 , nonché dei successori e aventi causa, per l'adempimento di tutte le Parte_3 obbligazioni assunte verso la è pari ad euro 888.495,95, e per l'effetto condannarla al CP_4
pagamento del predetto importo oltre spese e compensi professionali, compreso il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, nonché gli oneri fiscali e previdenziali e le spese successive, imposta di registro compresa”.
Non si sono costituiti i convenuti, pur ritualmente citati, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'azione proposta in sede extraconcorsuale, al fine dichiarato di ottenere un titolo esecutivo da azionare nei confronti dei terzi proprietari dei beni ipotecati a garanzia dei rapporti stipulati con la società debitrice (v. sul punto Cass. n. 3495/1998, secondo cui
“se il creditore , il quale abbia chiesto l'ammissione al passivo di un suo credito agisca in via ordinaria nei confronti del fallito personalmente per ottenere una pronunzia (nella specie : decreto ingiuntivo) sullo stesso credito , al fine di procedere esecutivamente nei confronti di terzo che anteriormente al fallimento abbia dato ipoteca su un proprio immobile per obbligazioni del futuro) fallito , questi è processualmente capace”).
La questione della legittimazione passiva non è peraltro rilevante in questo giudizio, neppure in punto di spese di lite, stante il fatto che: a) la ricorrente ha provveduto a citare sia il debitore fallito sia il fallimento (essendo certamente esclusa la legittimazione passiva, in questo giudizio dei terzi proprietari dei beni ipotecati); b) i convenuti non si sono costituiti in giudizio e risultano vittoriosi.
Infatti, il ricorso proposto da e per essa la mandataria non può Parte_1 Parte_2
essere accolto nel merito, e ciò in quanto parte ricorrente non ha provato la titolarità attiva del credito vantato.
Va premesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, che: “i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (v. Cass. ord.
n. 18974/2022; v. anche Cass., SU, n. 2915 del 2016).
pagina 3 di 5 Nello specifico delle cessioni di crediti in blocco, la giurisprudenza ha peraltro chiarito che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.
1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza
a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (v. Cass. n. 17944 del 2023).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di essere divenuta cessionaria dei crediti azionati
(costituenti nel saldo negativo di un rapporto di mutuo, e di vari rapporti di conto corrente anche affidati) tramite la stipulazione in data 18/11/2020 di un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione con la cedente TO
PA (già Controparte_5 Controparte_6
, e già incorporante la ).
[...] Controparte_7
Le parti resistenti sono rimaste contumaci, non potendosi quindi applicare il principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
pagina 4 di 5 Ai fini della prova dell'avvenuta cessione e dell'inclusione dei crediti azionati nella suddetta cessione, tuttavia, la ricorrente ha tuttavia unicamente prodotto il doc. 14, ossia estratto – dalla G.U. Parte
Seconda n.140 del 28-11-2020 – dell'avviso di rettifica relativo alla cessione di crediti sulla G.U. Parte
Seconda n. 138 del 24/11/2020, che ha meramente sostituito l'elenco delle denominazioni delle varie
Banche cedenti.
Ne consegue che: a) non è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti;
b) non è stato prodotto l'originale avviso il G.U. dell'avvenuta cessione da cui derivare le caratteristiche univoche dei crediti ceduti, ma unicamente avviso di rettifica delle denominazioni delle banche cedenti.
Non è stata dunque provata né l'avvenuta cessione né l'inclusione dei crediti azionati nella suddetta cessione. La pubblicazione in G.U., peraltro solo “rettifica” e senza la specifica previsione delle categorie dei crediti ceduti, infatti, investe il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.
Il ricorso dunque va rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili, non essendosi costituite le parti resistenti, risultate vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2186/2024 RG, così dispone:
DICHIARA la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_3
RIGETTA il ricorso.
SPESE non ripetibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2186/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. DONVITO ANTONIO, sostituito dall'avv. DONVITO FILIPPO. Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Per nessuno. Controparte_2
L'avv. Donvito precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1 P.IVA_1
essa la mandataria (c.f. p. IVA con sede legale in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DONVITO (c.f.
), presso il cui studio sito in Milano, Via Paolo Andreani n. 4 ha eletto C.F._1
domicilio;
ATTORE/I contro
(C.F. ), corrente in Trigolo, Via Canevari 63 Controparte_1 P.IVA_4
(CR – 26013), in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), in persona del curatore fallimentare pro Controparte_2 P.IVA_4
tempore;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e per essa la mandataria in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ed il in persona del curatore pro Controparte_3 tempore, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale, ogni eccezione e domanda respinta, così provvedere: accertare che il credito della nei confronti Parte_1
della (C.F. ) già corrente in Trigolo, Via Canevari 63 (CR – 26013), in Controparte_1 P.IVA_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in persona della Curatrice del fallimento, dott.ssa
pagina 2 di 5 , nonché dei successori e aventi causa, per l'adempimento di tutte le Parte_3 obbligazioni assunte verso la è pari ad euro 888.495,95, e per l'effetto condannarla al CP_4
pagamento del predetto importo oltre spese e compensi professionali, compreso il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, nonché gli oneri fiscali e previdenziali e le spese successive, imposta di registro compresa”.
Non si sono costituiti i convenuti, pur ritualmente citati, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'azione proposta in sede extraconcorsuale, al fine dichiarato di ottenere un titolo esecutivo da azionare nei confronti dei terzi proprietari dei beni ipotecati a garanzia dei rapporti stipulati con la società debitrice (v. sul punto Cass. n. 3495/1998, secondo cui
“se il creditore , il quale abbia chiesto l'ammissione al passivo di un suo credito agisca in via ordinaria nei confronti del fallito personalmente per ottenere una pronunzia (nella specie : decreto ingiuntivo) sullo stesso credito , al fine di procedere esecutivamente nei confronti di terzo che anteriormente al fallimento abbia dato ipoteca su un proprio immobile per obbligazioni del futuro) fallito , questi è processualmente capace”).
La questione della legittimazione passiva non è peraltro rilevante in questo giudizio, neppure in punto di spese di lite, stante il fatto che: a) la ricorrente ha provveduto a citare sia il debitore fallito sia il fallimento (essendo certamente esclusa la legittimazione passiva, in questo giudizio dei terzi proprietari dei beni ipotecati); b) i convenuti non si sono costituiti in giudizio e risultano vittoriosi.
Infatti, il ricorso proposto da e per essa la mandataria non può Parte_1 Parte_2
essere accolto nel merito, e ciò in quanto parte ricorrente non ha provato la titolarità attiva del credito vantato.
Va premesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, che: “i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (v. Cass. ord.
n. 18974/2022; v. anche Cass., SU, n. 2915 del 2016).
pagina 3 di 5 Nello specifico delle cessioni di crediti in blocco, la giurisprudenza ha peraltro chiarito che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.
1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza
a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (v. Cass. n. 17944 del 2023).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di essere divenuta cessionaria dei crediti azionati
(costituenti nel saldo negativo di un rapporto di mutuo, e di vari rapporti di conto corrente anche affidati) tramite la stipulazione in data 18/11/2020 di un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione con la cedente TO
PA (già Controparte_5 Controparte_6
, e già incorporante la ).
[...] Controparte_7
Le parti resistenti sono rimaste contumaci, non potendosi quindi applicare il principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
pagina 4 di 5 Ai fini della prova dell'avvenuta cessione e dell'inclusione dei crediti azionati nella suddetta cessione, tuttavia, la ricorrente ha tuttavia unicamente prodotto il doc. 14, ossia estratto – dalla G.U. Parte
Seconda n.140 del 28-11-2020 – dell'avviso di rettifica relativo alla cessione di crediti sulla G.U. Parte
Seconda n. 138 del 24/11/2020, che ha meramente sostituito l'elenco delle denominazioni delle varie
Banche cedenti.
Ne consegue che: a) non è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti;
b) non è stato prodotto l'originale avviso il G.U. dell'avvenuta cessione da cui derivare le caratteristiche univoche dei crediti ceduti, ma unicamente avviso di rettifica delle denominazioni delle banche cedenti.
Non è stata dunque provata né l'avvenuta cessione né l'inclusione dei crediti azionati nella suddetta cessione. La pubblicazione in G.U., peraltro solo “rettifica” e senza la specifica previsione delle categorie dei crediti ceduti, infatti, investe il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.
Il ricorso dunque va rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili, non essendosi costituite le parti resistenti, risultate vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2186/2024 RG, così dispone:
DICHIARA la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_3
RIGETTA il ricorso.
SPESE non ripetibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5