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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso
DA
(c.f. e p. IVA n Parte_1
) - già in persona del procuratore speciale dott.ssa P.IVA_1 Parte_2 [...]
, munita dei necessari poteri in forza della procura autenticata in data 15 giugno 2022 Parte_3
per atto del Notaio di Milano, n. 74360 di rep. e n. 16995 di racc., con il Persona_1
patrocinio dell'Avv. Giovanni Battista Spezia e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Alfonso Lamarmora n. 31, come da procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione;
- attrice in riassunzione/appellata
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca P. Tolentino e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Durini n. 14, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- convenuta in riassunzione/appellante
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3272/2021, pubblicata il
20 aprile 2021, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per CON CI IC : Parte_1
pagina 1 di 12 “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza appellata, in quanto carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto per Controparte_1
le ragioni esposte nonché per le ragioni e argomentazioni esposte in atti e, per l'effetto confermare,
la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VI n. 3272 del 20 aprile 2021 resa inter partes all'esito del giudizio r.g.n. 37063/2017;
in ogni caso,
condannare la alla refusione delle spese e dei compensi di causa, Controparte_2
oltre rimborso per spese generali, CPA e IVA, dei giudizi di primo (n.g.r. 37063/2017) e di secondo
grado (n.g.r. 2471/2021), nonché di quello innanzi alla Corte di Cassazione (r.g.n. 5450/2023) e del presente giudizio di riassunzione”.
Per Controparte_1
“in via preliminare, in considerazione della manifesta fondatezza dell'Appello, confermare la sospensione dell'esecuzione della Sentenza-1, ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c., sino alla decisione dell'Appello;
- riformare la sentenza n. 3272/2021 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile (R.G.
37063/2017), pubblicata il 20.04.2021, con accoglimento del presente Appello e per l'effetto
- nel merito rigettare le domande, tutte, proposte da poiché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti.
Confermando vittoria di spese per competenze ed onorari di entrambi i precedenti gradi di giudizio, nonché con vittoria del giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione (R.G.
5450/2023) e del presente Appello in riassunzione, oltre IVA, CPA, spese forfettarie ex art. 2
DM. 55/2014 e spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Innanzitutto, occorre ricostruire la complessa vicenda sostanziale e processuale all'origine del presente giudizio di rinvio.
1. I fatti precedenti all'instaurazione del giudizio di primo grado
In data 23 maggio 2003 (già ha acquistato da Parte_1 Parte_2
il complesso alberghiero denominato “Hotel Baglioni Due Torri” sito in Controparte_1
Verona, piazza Sant'Anastasia n. 4, e lo ha poi concesso in leasing alla stessa Controparte_1
[...]
pagina 2 di 12 In data 21 ottobre 2005, dopo avere estinto anticipatamente il Parte_1
contratto di leasing stipulato con ha venduto il complesso alberghiero Controparte_1
“Hotel Baglioni due Torri” a Cassa Nazionale del Notariato, la quale lo ha locato a
[...]
con un contratto stipulato lo stesso giorno. CP_1
In data 30 giugno 2010, ha ceduto a il ramo Controparte_1 Parte_4
d'azienda alberghiera relativo all'“Hotel Baglioni Due Torri”, comprensivo anche del contratto di locazione stipulato con Cassa Nazionale del Notariato.
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2016, Cassa Nazionale del Notariato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano in qualità di Parte_1
venditrice, esponendo:
- di essere venuta a conoscenza tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 – in occasione della domanda di autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie presentata dalla società conduttrice del complesso alberghiero “Hotel Baglioni Due Torri” alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Verona – della presenza di opere abusive all'interno della del Parte_5
compendio;
- di avere altresì appreso, solo dopo la cessione del ramo di azienda da parte di Controparte_1
in favore di della esistenza di due contratti di locazione della copertura
[...] Parte_4
dell'immobile per la collocazione di antenne radio base;
- di avere diritto al risarcimento dei danni costituiti dai costi di ripristino degli affreschi della abusivamente coperti da cartongesso, e dei danni costituiti dalla mancata Parte_5
percezione dei canoni riferiti ai contratti di locazione relativi alla copertura dell'immobile.
- costituendosi nel giudizio instaurato da Cassa Nazionale del Parte_1
Notariato (n. 6198/2016 R.G.), ha chiesto di poter chiamare in causa al Controparte_1
fine di essere tenuta indenne da eventuali statuizioni pregiudizievoli, ma la domanda è stata rigettata dal Tribunale.
2. Il giudizio di primo grado
A seguito del rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
nel procedimento n. 6198/2016, ha instaurato nei suoi CP_1 Parte_1
confronti un separato giudizio innanzi al Tribunale di Milano (n. 37063/2017 R.G.), chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo di manleva di e, conseguentemente, di Controparte_1
condannare la stessa a tenerla indenne da ogni pretesa risarcitoria avanzata da Cassa Nazionale del Notariato in relazione agli interventi abusivi compiuti nella vigenza del contratto di leasing, nonché al taciuto posizionamento delle stazioni radio base sulla copertura del complesso alberghiero.
pagina 3 di 12 A sostegno della domanda di manleva, ha fatto rilevare come il Parte_1
complesso alberghiero in discussione fosse rimasto nella disponibilità di Controparte_1
dalla stipula del contratto di compravendita del 23 maggio 2003 sino al 30 giugno 2010 e ha richiamato le pattuizioni di tale contratto e del contestuale contratto di leasing in forza delle quali dopo avere attestato la regolarità edilizia del complesso Controparte_1
immobiliare, si era impegnata a non apportarvi alcuna modifica e comunque a tenere indenne essa acquirente da qualsivoglia richiesta risarcitoria proveniente da terzi a qualsiasi titolo, anche in relazione ad eventuali irregolarità edilizie. si è costituita nel giudizio di primo grado eccependo: - la nullità Controparte_1 della citazione in ragione dell'incertezza sull'oggetto della domanda di condanna alla manleva;
- la improcedibilità della domanda di condanna alla manleva, in mancanza delle domande preliminari di accertamento dell'esistenza dell'asserito abuso edilizio e della sua imputabilità ad essa convenuta;
- la infondatezza della pretesa riferita alle antenne radio mobili, essendo le stesse presenti e visibili al momento della stipulazione dei contratti di compravendita e di leasing; - la prescrizione dell'azione avversaria.
Solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., Controparte_3
ha contestato la riferibilità a sé dei lavori di copertura in cartongesso degli affreschi presenti nella del complesso alberghiero. Parte_5
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3272/2021 depositata il 20 aprile 2021, ha accolto la domanda proposta da condannando Parte_1 Controparte_1
“a manlevare la società di quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare Parte_1 in favore della Cassa Nazionale del Notariato all'esito del giudizio da quest'ultima instaurato dinanzi al Tribunale di Milano recante R.G. n. 6198/2016”.
In particolare, il Tribunale, in via preliminare, ha evidenziato la tardività delle deduzioni svolte da nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 Controparte_3
c.p.c. in merito all'assenza di prova della corrispondenza degli interventi abusivi riscontrati nella con quelli da essa realizzati nel complesso alberghiero e ha ritenuto Parte_5
l'ammissibilità della domanda di manleva condizionata all'esito del giudizio separato pendente fra Cassa Nazionale del Notariato e nel merito, ha respinto l'eccezione Parte_1
di prescrizione e ha ravvisato la fondatezza delle pretese della società attrice, essendo stata acquisita la prova delle seguenti circostanze: - carattere abusivo degli interventi eseguiti presso la - assunzione dell'obbligo di garanzia in ordine alla regolarità edilizia del Parte_5
complesso alberghiero da parte di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- detenzione del complesso immobiliare da parte di senza
[...] Controparte_1
pagina 4 di 12 soluzione di continuità, sino al 2010; - estraneità di alla locazione della Parte_1
copertura finalizzata alla collocazione delle antenne radiomobili.
3. Il giudizio di secondo grado
ha impugnato la sentenza n. 3272/2021 del Tribunale di Milano, Controparte_1
articolando tre motivi di appello.
Con il primo motivo è stata evidenziata l'erroneità delle valutazioni del giudice di primo grado in ordine alla tardività e alla contraddittorietà delle deduzioni difensive contenute nella memoria istruttoria, nonché alla mancata contestazione delle doglianze relative alla locazione della copertura.
In particolare, le deduzioni inserite da nella seconda memoria depositata Controparte_1
ex art. 183, comma 6, c.p.c. sarebbero da ritenere tempestive poiché Parte_1
ha depositato solo unitamente alla prima memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. i documenti inerenti all'abusività degli interventi eseguiti presso il complesso alberghiero “Hotel
Baglioni Due Torri”. Una volta ammessa la tempestività delle suddette deduzioni, emergerebbe la carenza di prova della corrispondenza tra gli interventi abusivi citati da Parte_1
e i lavori eseguiti da
[...] Controparte_1
Inoltre, avendo svolto allegazioni del tutto generiche in merito alla Parte_1
locazione della copertura per la collocazione delle antenne radio base, nessun onere di contestazione sarebbe configurabile a carico di Parte_6
Con il secondo motivo è stata censurata la statuizione del giudice di primo grado sull'ammissibilità e sulla fondatezza della domanda di manleva condizionata all'esito del giudizio instaurato da Cassa Nazionale del Notariato nei confronti di Parte_1
A tale proposito, ha rilevato la contrarietà ai principi espressi dalla Corte Controparte_1
di Cassazione della pronuncia di una sentenza condizionata all'esito di accertamenti da effettuarsi, come nella fattispecie concreta, in un separato giudizio di merito e ha escluso, in ogni caso, che il giudice di primo grado abbia accertato i presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda di manleva.
Con il terzo motivo è stata contestata la correttezza della decisione sull'eccezione di prescrizione, segnatamente con riferimento all'individuazione del relativo termine di decorrenza, il quale dovrebbe essere fissato al più tardi al mese di ottobre 2005 (epoca di estinzione del rapporto di leasing) e non al 27 gennaio 2016, data della notificazione a
[...] da parte di Cassa Nazionale del Notariato dell'atto di citazione introduttivo del Parte_1
giudizio R.G. n. 6198/2016.
pagina 5 di 12 Più in generale, ha lamentato la violazione da parte del giudice di primo Controparte_3 grado delle regole di distribuzione dell'onere probatorio.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 4005/2022 depositata il 20 dicembre 2022, ha accolto l'impugnazione proposta da sulla base della seguente Controparte_1
motivazione:
- stante la diversità di titoli, non è automaticamente estensibile alla società dante causa di l'eventuale accertamento di responsabilità di Parte_1 Parte_1
nei confronti di Cassa Nazionale del Notariato;
- non è consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in nuovo giudizio di cognizione;
- l'imputabilità all'appellante dei danni lamentati da Cassa Nazionale del Notariato non è un evento futuro ed incerto, ma un vero accertamento di merito, da effettuarsi nel contraddittorio fra le parti;
- un tale accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto
[...] non ha provato l'esecuzione da parte di delle opere oggetto Parte_1 Controparte_1
del primo giudizio;
- per vedere riconosciuto il proprio diritto di manleva, avrebbe dovuto Parte_1
o chiamare in garanzia nella causa principale, oppure provare nel Controparte_1 presente giudizio l'esistenza dei presupposti legittimanti l'azione di manleva.
4. Il giudizio di cassazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di Parte_1 appello, lamentandone l'erroneità nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la domanda di manleva condizionata all'esito del giudizio instaurato da Cassa
Nazionale del Notariato e nella parte in cui ha affermato che il Tribunale non ha accertato l'imputabilità a di tutti i danni lamentati da Cassa Nazionale del Controparte_1
Notariato, escludendo che essa avesse provato l'esecuzione da parte di Parte_1
di opere specificamente identificate e oggetto della domanda risarcitoria Controparte_1
pendente nei suoi confronti nel separato giudizio. si è costituita nel giudizio di cassazione eccependo l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso avversario.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14969/2024 pubblicata il 28 maggio 2024, ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da chiarendo che: Parte_1
- “è consentito al convenuto in giudizio di proporre separata azione di rivalsa nei confronti del terzo subordinata al definitivo accertamento della sua responsabilità nel primo
pagina 6 di 12 giudizio, con la differenza che, se viene fatta la chiamata del terzo nel primo giudizio a questi
è opponibile il giudicato che in quel giudizio si forma sul rapporto principale. Se invece, come nel caso di specie, viene proposta autonoma domanda di rivalsa, in tale giudizio dovrà essere svolto l'accertamento in relazione al rapporto principale, di carattere incidentale perché strumentale esclusivamente al giudizio di rivalsa senza la partecipazione dell'attore del rapporto principale, e senza il vincolo di giudicato derivante dal giudizio sul rapporto principale;
- il Tribunale, nella sentenza di primo grado, ha svolto il giudizio incidentale sulla responsabilità di “riconoscendo l'esistenza della fondatezza della Parte_6 domanda proposta in relazione al rapporto principale”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
***
Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto con atto di citazione in riassunzione da al fine di ottenere la conferma della sentenza n. 3272/2021 del Parte_1
Tribunale di Milano, impugnata da Controparte_1
si è costituita depositando in data 7 gennaio 2025 la propria Controparte_1
comparsa di risposta, con la quale ha riproposto tutti i motivi di appello già formulati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, in alcuni casi inserendo nuovi, inammissibili, profili di censura.
1)
Il primo motivo di appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
aveva fatto esplicito riferimento alla natura degli interventi abusivi in relazione ai quali Cassa
Nazionale del Notariato aveva avanzato nei suoi confronti le pretese risarcitorie oggetto della domanda di manleva (v. pagg. 4 e 5, nelle quali si fa menzione della copertura degli affreschi e della posa dell'impianto di areazione nelle intercapedini createsi tra le lastre di cartongesso e le pareti affrescate).
Inoltre, già nella comparsa di risposta, a dimostrazione della piena Controparte_1 comprensione delle opere contestate, aveva riconosciuto e documentato l'esecuzione di lavori di copertura delle pareti in cartongesso nella del complesso alberghiero, Parte_5
evidenziando tuttavia di avere ottenuto per tali lavori il benestare della Soprintendenza.
In questo contesto, le allegazioni formulate da nella memoria istruttoria Controparte_1
sulla propria estraneità alle opere di copertura degli affreschi o comunque alle opere di cui era pagina 7 di 12 stata riscontrata l'abusività da parte della sono state correttamente ritenute CP_4
tardive e contraddittorie.
Conseguentemente, può ritenersi dimostrata la coincidenza tra gli interventi abusivi e i lavori fatti eseguire da nel 2003. Ciò è tanto più convincente se si considera Controparte_1
che tutte le pareti della risultano affrescate e che non è quindi ipotizzabile Parte_5
l'esecuzione di lavori di copertura in cartongesso che non abbiano riguardato gli affreschi (v. doc. 22 del fascicolo di primo grado di . Parte_1
Le deduzioni svolte da sull'assenza di prova del carattere abusivo delle Controparte_1
opere in contestazione e, più in generale, della ricomprensione del complesso alberghiero
“Hotel Baglioni Due Torri” fra i beni soggetti a vincolo architettonico sono da ritenere inammissibili in quanto formulate per la prima volta, rispettivamente, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado e nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di rinvio.
In ogni caso, esse sono anche infondate, giacché la prova della natura abusiva dei lavori di copertura in cartongesso e di posa dell'impianto di condizionamento risulta dalle note della
Soprintendenza di cui ai docc. 17, 18 e 19 depositati da nel giudizio di Parte_1
primo grado.
Nelle suddette note, con le quali la Soprintendenza ha interloquito con Cassa Nazionale del
Notariato in merito alle opere di ripristino volte a eliminare gli abusi di cui è causa, sono inseriti i riferimenti sia al decreto con il quale il complesso alberghiero è stato sottoposto a tutela architettonica (D.M. 7 marzo 1956) sia al procedimento sanzionatorio originato dalla rilevazione degli abusi.
La dimostrazione della sottoposizione a tutela del complesso alberghiero emerge anche dall'atto notarile di compravendita con il quale lo stesso è stato ceduto da a Parte_1
Cassa Nazionale del Notariato (doc. 8 allegato al fascicolo di primo grado di parte
[...]
ridepositato nel presente giudizio di rinvio sub doc. 3). In tale atto è infatti Parte_1 espressamente indicato che il “fabbricato a destinazione alberghiera è soggetto a vincolo di tutela da parte del ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 Controparte_5
gennaio 2004, vincolo trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona in data 25 giugno 1956 al n. 7994 vol. 2710, rep. 6195”.
I richiami contenuti nei documenti sin qui citati al D.L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 (il quale non era ancora entrato in vigore all'epoca di esecuzione delle opere di ristrutturazione commissionate da , anziché alla L. n. 1089/1939, non sono significativi Controparte_1
ai fini della valutazione della posizione di Controparte_1
pagina 8 di 12 La disciplina dei beni tutelati contenuta nel D.L.vo n. 42/2004 è infatti sovrapponibile a quella previgente.
Con riguardo alla locazione della copertura e alla collocazione su di essa di alcune antenne radio base, si evidenzia come il tema della controversia non riguardi tanto l'esistenza delle suddette antenne, quanto piuttosto la vigenza dei contratti di locazione stipulati con gli originari proprietari e mai trasferiti a e quindi a Cassa Nazionale del Parte_1
Notariato.
nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, Controparte_1
non ha svolto eccezioni sulla genericità della allegazione di ma ha Parte_1
preso posizione su di essa, evidenziando la piena visibilità delle antenne radio base, senza contestare l'estraneità della controparte ai relativi contratti di locazione.
Tali essendo le emergenze processuali, la decisione di primo grado risulta corretta.
Va tuttavia evidenziato che dalla sentenza n. 2505/2023 di questa Corte d'Appello (emessa nel giudizio di appello instaurato da Cassa Nazionale del Notariato nei confronti di
[...]
si evince come la statuizione di rigetto integrale delle domande proposte da Parte_1
Cassa Nazionale del Notariato pronunciata dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio R.G.
n. 6198/2016 non sia stata impugnata nella parte riferita alle antenne radio base e deve perciò ritenersi passata in giudicato.
Il motivo di appello inerente alle antenne radio base va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
2)
Anche il secondo motivo di appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Le questioni dell'ammissibilità della domanda di manleva condizionata all'esito del giudizio instaurato da Cassa Nazionale del Notariato nei confronti di Parte_1
e dello svolgimento da parte del Tribunale del giudizio incidentale sulla responsabilità di hanno formato oggetto del giudizio di cassazione e sono state risolte Controparte_1 positivamente con l'ordinanza di rinvio all'origine del presente giudizio.
Conseguentemente, tali temi non possono essere nuovamente esaminati.
Quanto invece al merito dell'accertamento relativo ai presupposti di fondatezza della domanda di manleva proposta da si formulano le seguenti Parte_1
considerazioni.
In primo luogo, per quanto già osservato in relazione al primo motivo di appello, risulta dimostrato che: - le opere di copertura in cartongesso e di collocazione dell'impianto di areazione nelle intercapedini riscontrate presso la del complesso alberghiero sono Parte_5
pagina 9 di 12 state commissionate da nel 2003; - le suddette opere sono abusive, in Controparte_1
quanto eseguite in mancanza della prescritta autorizzazione della Soprintendenza;
- il complesso alberghiero “Hotel Baglioni Due Torri” è sottoposto a vincolo architettonico.
A ciò deve aggiungersi che è pacificamente rimasta nella detenzione del Controparte_1
complesso alberghiero dal 2003 al 2010 e che la teste , dipendente di Cassa Testimone_1
Nazionale del Notariato escussa nel procedimento di primo grado, ha dichiarato che le opere di copertura in cartongesso erano state eseguite da e che nessun intervento Controparte_1
è stato realizzato presso la dopo il 2005. Parte_5
In secondo luogo, è circostanza non contestata e, comunque, provata documentalmente, che ha garantito la regolarità e la conformità del compendio immobiliare alla Controparte_1
normativa urbanistica ed edilizia e si è impegnata a tenere indenne da Parte_1
qualsiasi pretesa che fosse avanzata da terzi o dalla Pubblica Amministrazione con riferimento al compendio stesso (si vedano, in particolare, l'art. 8 del contratto di compravendita e gli artt.
4, 5 e 14 del contratto di leasing stipulati fra le parti).
In terzo luogo, il quantum dell'obbligo di manleva sussistente a carico di Controparte_1
non poteva essere autonomamente determinato, neppure in via incidentale, da parte del giudice di primo grado, essendo tale quantum oggetto esclusivamente della pronuncia alla quale è stata legittimamente condizionata la condanna alla manleva.
Pertanto, sotto il profilo in discussione, la decisione impugnata risulta corretta.
3)
Il terzo motivo di appello è infondato.
Una volta accertato che gli interventi abusivi di cui è causa sono imputabili a
[...]
e risalgono al periodo 2003-2005, si tratta di determinare il momento di decorrenza CP_1
della prescrizione.
A tale riguardo, occorre rammentare che “agli effetti previsti dall'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente al risarcimento del danno, derivante dall'illegittimità edilizia dell'immobile oggetto di vendita, decorre non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dalla manifestazione oggettiva del danno, perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l'esistenza e le cause” (v. Cass. 23236/2016).
Nella fattispecie concreta, ha allegato di essere venuta a conoscenza Parte_1
della presenza di opere abusive all'interno del complesso alberghiero “Hotel Baglioni Due
Torri” solo a seguito della ricezione della notificazione da parte di Cassa Nazionale del
Notariato, in data 27 gennaio 2016, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 6198/2016 presso il Tribunale di Milano.
pagina 10 di 12 A sostegno di tale allegazione, ha evidenziato che il complesso alberghiero Parte_1
è rimasto continuativamente nella disponibilità di dalla data di Controparte_1
stipulazione del contratto di compravendita del 23 maggio 2003 sino al 30 giugno 2010 e ha escluso di essere stata informata, fino al 2016, della natura abusiva dei lavori che erano all'epoca in corso di esecuzione su disposizione della società venditrice.
A fronte delle suddette allegazioni, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., spettava a quale parte che ha eccepito la prescrizione, l'onere di Controparte_1
individuare e provare la sussistenza di una diversa data di decorrenza (v. Cass. n. 14662/2016).
Il dies a quo della prescrizione è stato dunque correttamente individuato dal Tribunale secondo le indicazioni di con conseguente infondatezza della relativa Parte_1
eccezione.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello proposto da deve Controparte_1
essere respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 3272/2021 del Tribunale di Milano.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, l'esito della lite determina la condanna di soccombente, a rifondere a sia le spese del Controparte_1 Parte_1
secondo grado di giudizio, culminato nella sentenza cassata, sia le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Alla relativa liquidazione si provvede avendo riguardo al
D.M. n. 147/2022, al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 52.000.00 a euro
260.000,00, come indicato nell'atto di citazione in riassunzione, coerentemente con la condanna pronunciata da questa Corte d'Appello con la sentenza n. 2505/2023 a carico di
[...]
nel giudizio instaurato da Cassa Nazionale del Notariato) e ai parametri medi Parte_1
indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/ istruttoria del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, per le quali il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando quale Giudice in sede di rinvio in forza dell'ordinanza n. 14869/2024 della Corte di Cassazione depositata in data 28 maggio
2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 3272/2021, pubblicata il 20 aprile 2021;
pagina 11 di 12 2) condanna a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate, per il giudizio di appello in euro 12.154,00, per il giudizio di cassazione in euro 7.655,00 e per il giudizio di rinvio in euro 12.154,00, il tutto oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso
DA
(c.f. e p. IVA n Parte_1
) - già in persona del procuratore speciale dott.ssa P.IVA_1 Parte_2 [...]
, munita dei necessari poteri in forza della procura autenticata in data 15 giugno 2022 Parte_3
per atto del Notaio di Milano, n. 74360 di rep. e n. 16995 di racc., con il Persona_1
patrocinio dell'Avv. Giovanni Battista Spezia e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Alfonso Lamarmora n. 31, come da procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione;
- attrice in riassunzione/appellata
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca P. Tolentino e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Durini n. 14, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
- convenuta in riassunzione/appellante
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3272/2021, pubblicata il
20 aprile 2021, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per CON CI IC : Parte_1
pagina 1 di 12 “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza appellata, in quanto carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto per Controparte_1
le ragioni esposte nonché per le ragioni e argomentazioni esposte in atti e, per l'effetto confermare,
la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VI n. 3272 del 20 aprile 2021 resa inter partes all'esito del giudizio r.g.n. 37063/2017;
in ogni caso,
condannare la alla refusione delle spese e dei compensi di causa, Controparte_2
oltre rimborso per spese generali, CPA e IVA, dei giudizi di primo (n.g.r. 37063/2017) e di secondo
grado (n.g.r. 2471/2021), nonché di quello innanzi alla Corte di Cassazione (r.g.n. 5450/2023) e del presente giudizio di riassunzione”.
Per Controparte_1
“in via preliminare, in considerazione della manifesta fondatezza dell'Appello, confermare la sospensione dell'esecuzione della Sentenza-1, ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c., sino alla decisione dell'Appello;
- riformare la sentenza n. 3272/2021 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile (R.G.
37063/2017), pubblicata il 20.04.2021, con accoglimento del presente Appello e per l'effetto
- nel merito rigettare le domande, tutte, proposte da poiché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti.
Confermando vittoria di spese per competenze ed onorari di entrambi i precedenti gradi di giudizio, nonché con vittoria del giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione (R.G.
5450/2023) e del presente Appello in riassunzione, oltre IVA, CPA, spese forfettarie ex art. 2
DM. 55/2014 e spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Innanzitutto, occorre ricostruire la complessa vicenda sostanziale e processuale all'origine del presente giudizio di rinvio.
1. I fatti precedenti all'instaurazione del giudizio di primo grado
In data 23 maggio 2003 (già ha acquistato da Parte_1 Parte_2
il complesso alberghiero denominato “Hotel Baglioni Due Torri” sito in Controparte_1
Verona, piazza Sant'Anastasia n. 4, e lo ha poi concesso in leasing alla stessa Controparte_1
[...]
pagina 2 di 12 In data 21 ottobre 2005, dopo avere estinto anticipatamente il Parte_1
contratto di leasing stipulato con ha venduto il complesso alberghiero Controparte_1
“Hotel Baglioni due Torri” a Cassa Nazionale del Notariato, la quale lo ha locato a
[...]
con un contratto stipulato lo stesso giorno. CP_1
In data 30 giugno 2010, ha ceduto a il ramo Controparte_1 Parte_4
d'azienda alberghiera relativo all'“Hotel Baglioni Due Torri”, comprensivo anche del contratto di locazione stipulato con Cassa Nazionale del Notariato.
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2016, Cassa Nazionale del Notariato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano in qualità di Parte_1
venditrice, esponendo:
- di essere venuta a conoscenza tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 – in occasione della domanda di autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie presentata dalla società conduttrice del complesso alberghiero “Hotel Baglioni Due Torri” alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Verona – della presenza di opere abusive all'interno della del Parte_5
compendio;
- di avere altresì appreso, solo dopo la cessione del ramo di azienda da parte di Controparte_1
in favore di della esistenza di due contratti di locazione della copertura
[...] Parte_4
dell'immobile per la collocazione di antenne radio base;
- di avere diritto al risarcimento dei danni costituiti dai costi di ripristino degli affreschi della abusivamente coperti da cartongesso, e dei danni costituiti dalla mancata Parte_5
percezione dei canoni riferiti ai contratti di locazione relativi alla copertura dell'immobile.
- costituendosi nel giudizio instaurato da Cassa Nazionale del Parte_1
Notariato (n. 6198/2016 R.G.), ha chiesto di poter chiamare in causa al Controparte_1
fine di essere tenuta indenne da eventuali statuizioni pregiudizievoli, ma la domanda è stata rigettata dal Tribunale.
2. Il giudizio di primo grado
A seguito del rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
nel procedimento n. 6198/2016, ha instaurato nei suoi CP_1 Parte_1
confronti un separato giudizio innanzi al Tribunale di Milano (n. 37063/2017 R.G.), chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo di manleva di e, conseguentemente, di Controparte_1
condannare la stessa a tenerla indenne da ogni pretesa risarcitoria avanzata da Cassa Nazionale del Notariato in relazione agli interventi abusivi compiuti nella vigenza del contratto di leasing, nonché al taciuto posizionamento delle stazioni radio base sulla copertura del complesso alberghiero.
pagina 3 di 12 A sostegno della domanda di manleva, ha fatto rilevare come il Parte_1
complesso alberghiero in discussione fosse rimasto nella disponibilità di Controparte_1
dalla stipula del contratto di compravendita del 23 maggio 2003 sino al 30 giugno 2010 e ha richiamato le pattuizioni di tale contratto e del contestuale contratto di leasing in forza delle quali dopo avere attestato la regolarità edilizia del complesso Controparte_1
immobiliare, si era impegnata a non apportarvi alcuna modifica e comunque a tenere indenne essa acquirente da qualsivoglia richiesta risarcitoria proveniente da terzi a qualsiasi titolo, anche in relazione ad eventuali irregolarità edilizie. si è costituita nel giudizio di primo grado eccependo: - la nullità Controparte_1 della citazione in ragione dell'incertezza sull'oggetto della domanda di condanna alla manleva;
- la improcedibilità della domanda di condanna alla manleva, in mancanza delle domande preliminari di accertamento dell'esistenza dell'asserito abuso edilizio e della sua imputabilità ad essa convenuta;
- la infondatezza della pretesa riferita alle antenne radio mobili, essendo le stesse presenti e visibili al momento della stipulazione dei contratti di compravendita e di leasing; - la prescrizione dell'azione avversaria.
Solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., Controparte_3
ha contestato la riferibilità a sé dei lavori di copertura in cartongesso degli affreschi presenti nella del complesso alberghiero. Parte_5
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3272/2021 depositata il 20 aprile 2021, ha accolto la domanda proposta da condannando Parte_1 Controparte_1
“a manlevare la società di quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare Parte_1 in favore della Cassa Nazionale del Notariato all'esito del giudizio da quest'ultima instaurato dinanzi al Tribunale di Milano recante R.G. n. 6198/2016”.
In particolare, il Tribunale, in via preliminare, ha evidenziato la tardività delle deduzioni svolte da nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 Controparte_3
c.p.c. in merito all'assenza di prova della corrispondenza degli interventi abusivi riscontrati nella con quelli da essa realizzati nel complesso alberghiero e ha ritenuto Parte_5
l'ammissibilità della domanda di manleva condizionata all'esito del giudizio separato pendente fra Cassa Nazionale del Notariato e nel merito, ha respinto l'eccezione Parte_1
di prescrizione e ha ravvisato la fondatezza delle pretese della società attrice, essendo stata acquisita la prova delle seguenti circostanze: - carattere abusivo degli interventi eseguiti presso la - assunzione dell'obbligo di garanzia in ordine alla regolarità edilizia del Parte_5
complesso alberghiero da parte di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- detenzione del complesso immobiliare da parte di senza
[...] Controparte_1
pagina 4 di 12 soluzione di continuità, sino al 2010; - estraneità di alla locazione della Parte_1
copertura finalizzata alla collocazione delle antenne radiomobili.
3. Il giudizio di secondo grado
ha impugnato la sentenza n. 3272/2021 del Tribunale di Milano, Controparte_1
articolando tre motivi di appello.
Con il primo motivo è stata evidenziata l'erroneità delle valutazioni del giudice di primo grado in ordine alla tardività e alla contraddittorietà delle deduzioni difensive contenute nella memoria istruttoria, nonché alla mancata contestazione delle doglianze relative alla locazione della copertura.
In particolare, le deduzioni inserite da nella seconda memoria depositata Controparte_1
ex art. 183, comma 6, c.p.c. sarebbero da ritenere tempestive poiché Parte_1
ha depositato solo unitamente alla prima memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. i documenti inerenti all'abusività degli interventi eseguiti presso il complesso alberghiero “Hotel
Baglioni Due Torri”. Una volta ammessa la tempestività delle suddette deduzioni, emergerebbe la carenza di prova della corrispondenza tra gli interventi abusivi citati da Parte_1
e i lavori eseguiti da
[...] Controparte_1
Inoltre, avendo svolto allegazioni del tutto generiche in merito alla Parte_1
locazione della copertura per la collocazione delle antenne radio base, nessun onere di contestazione sarebbe configurabile a carico di Parte_6
Con il secondo motivo è stata censurata la statuizione del giudice di primo grado sull'ammissibilità e sulla fondatezza della domanda di manleva condizionata all'esito del giudizio instaurato da Cassa Nazionale del Notariato nei confronti di Parte_1
A tale proposito, ha rilevato la contrarietà ai principi espressi dalla Corte Controparte_1
di Cassazione della pronuncia di una sentenza condizionata all'esito di accertamenti da effettuarsi, come nella fattispecie concreta, in un separato giudizio di merito e ha escluso, in ogni caso, che il giudice di primo grado abbia accertato i presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda di manleva.
Con il terzo motivo è stata contestata la correttezza della decisione sull'eccezione di prescrizione, segnatamente con riferimento all'individuazione del relativo termine di decorrenza, il quale dovrebbe essere fissato al più tardi al mese di ottobre 2005 (epoca di estinzione del rapporto di leasing) e non al 27 gennaio 2016, data della notificazione a
[...] da parte di Cassa Nazionale del Notariato dell'atto di citazione introduttivo del Parte_1
giudizio R.G. n. 6198/2016.
pagina 5 di 12 Più in generale, ha lamentato la violazione da parte del giudice di primo Controparte_3 grado delle regole di distribuzione dell'onere probatorio.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 4005/2022 depositata il 20 dicembre 2022, ha accolto l'impugnazione proposta da sulla base della seguente Controparte_1
motivazione:
- stante la diversità di titoli, non è automaticamente estensibile alla società dante causa di l'eventuale accertamento di responsabilità di Parte_1 Parte_1
nei confronti di Cassa Nazionale del Notariato;
- non è consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in nuovo giudizio di cognizione;
- l'imputabilità all'appellante dei danni lamentati da Cassa Nazionale del Notariato non è un evento futuro ed incerto, ma un vero accertamento di merito, da effettuarsi nel contraddittorio fra le parti;
- un tale accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto
[...] non ha provato l'esecuzione da parte di delle opere oggetto Parte_1 Controparte_1
del primo giudizio;
- per vedere riconosciuto il proprio diritto di manleva, avrebbe dovuto Parte_1
o chiamare in garanzia nella causa principale, oppure provare nel Controparte_1 presente giudizio l'esistenza dei presupposti legittimanti l'azione di manleva.
4. Il giudizio di cassazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di Parte_1 appello, lamentandone l'erroneità nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la domanda di manleva condizionata all'esito del giudizio instaurato da Cassa
Nazionale del Notariato e nella parte in cui ha affermato che il Tribunale non ha accertato l'imputabilità a di tutti i danni lamentati da Cassa Nazionale del Controparte_1
Notariato, escludendo che essa avesse provato l'esecuzione da parte di Parte_1
di opere specificamente identificate e oggetto della domanda risarcitoria Controparte_1
pendente nei suoi confronti nel separato giudizio. si è costituita nel giudizio di cassazione eccependo l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso avversario.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14969/2024 pubblicata il 28 maggio 2024, ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da chiarendo che: Parte_1
- “è consentito al convenuto in giudizio di proporre separata azione di rivalsa nei confronti del terzo subordinata al definitivo accertamento della sua responsabilità nel primo
pagina 6 di 12 giudizio, con la differenza che, se viene fatta la chiamata del terzo nel primo giudizio a questi
è opponibile il giudicato che in quel giudizio si forma sul rapporto principale. Se invece, come nel caso di specie, viene proposta autonoma domanda di rivalsa, in tale giudizio dovrà essere svolto l'accertamento in relazione al rapporto principale, di carattere incidentale perché strumentale esclusivamente al giudizio di rivalsa senza la partecipazione dell'attore del rapporto principale, e senza il vincolo di giudicato derivante dal giudizio sul rapporto principale;
- il Tribunale, nella sentenza di primo grado, ha svolto il giudizio incidentale sulla responsabilità di “riconoscendo l'esistenza della fondatezza della Parte_6 domanda proposta in relazione al rapporto principale”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
***
Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto con atto di citazione in riassunzione da al fine di ottenere la conferma della sentenza n. 3272/2021 del Parte_1
Tribunale di Milano, impugnata da Controparte_1
si è costituita depositando in data 7 gennaio 2025 la propria Controparte_1
comparsa di risposta, con la quale ha riproposto tutti i motivi di appello già formulati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, in alcuni casi inserendo nuovi, inammissibili, profili di censura.
1)
Il primo motivo di appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
aveva fatto esplicito riferimento alla natura degli interventi abusivi in relazione ai quali Cassa
Nazionale del Notariato aveva avanzato nei suoi confronti le pretese risarcitorie oggetto della domanda di manleva (v. pagg. 4 e 5, nelle quali si fa menzione della copertura degli affreschi e della posa dell'impianto di areazione nelle intercapedini createsi tra le lastre di cartongesso e le pareti affrescate).
Inoltre, già nella comparsa di risposta, a dimostrazione della piena Controparte_1 comprensione delle opere contestate, aveva riconosciuto e documentato l'esecuzione di lavori di copertura delle pareti in cartongesso nella del complesso alberghiero, Parte_5
evidenziando tuttavia di avere ottenuto per tali lavori il benestare della Soprintendenza.
In questo contesto, le allegazioni formulate da nella memoria istruttoria Controparte_1
sulla propria estraneità alle opere di copertura degli affreschi o comunque alle opere di cui era pagina 7 di 12 stata riscontrata l'abusività da parte della sono state correttamente ritenute CP_4
tardive e contraddittorie.
Conseguentemente, può ritenersi dimostrata la coincidenza tra gli interventi abusivi e i lavori fatti eseguire da nel 2003. Ciò è tanto più convincente se si considera Controparte_1
che tutte le pareti della risultano affrescate e che non è quindi ipotizzabile Parte_5
l'esecuzione di lavori di copertura in cartongesso che non abbiano riguardato gli affreschi (v. doc. 22 del fascicolo di primo grado di . Parte_1
Le deduzioni svolte da sull'assenza di prova del carattere abusivo delle Controparte_1
opere in contestazione e, più in generale, della ricomprensione del complesso alberghiero
“Hotel Baglioni Due Torri” fra i beni soggetti a vincolo architettonico sono da ritenere inammissibili in quanto formulate per la prima volta, rispettivamente, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado e nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di rinvio.
In ogni caso, esse sono anche infondate, giacché la prova della natura abusiva dei lavori di copertura in cartongesso e di posa dell'impianto di condizionamento risulta dalle note della
Soprintendenza di cui ai docc. 17, 18 e 19 depositati da nel giudizio di Parte_1
primo grado.
Nelle suddette note, con le quali la Soprintendenza ha interloquito con Cassa Nazionale del
Notariato in merito alle opere di ripristino volte a eliminare gli abusi di cui è causa, sono inseriti i riferimenti sia al decreto con il quale il complesso alberghiero è stato sottoposto a tutela architettonica (D.M. 7 marzo 1956) sia al procedimento sanzionatorio originato dalla rilevazione degli abusi.
La dimostrazione della sottoposizione a tutela del complesso alberghiero emerge anche dall'atto notarile di compravendita con il quale lo stesso è stato ceduto da a Parte_1
Cassa Nazionale del Notariato (doc. 8 allegato al fascicolo di primo grado di parte
[...]
ridepositato nel presente giudizio di rinvio sub doc. 3). In tale atto è infatti Parte_1 espressamente indicato che il “fabbricato a destinazione alberghiera è soggetto a vincolo di tutela da parte del ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 Controparte_5
gennaio 2004, vincolo trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona in data 25 giugno 1956 al n. 7994 vol. 2710, rep. 6195”.
I richiami contenuti nei documenti sin qui citati al D.L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 (il quale non era ancora entrato in vigore all'epoca di esecuzione delle opere di ristrutturazione commissionate da , anziché alla L. n. 1089/1939, non sono significativi Controparte_1
ai fini della valutazione della posizione di Controparte_1
pagina 8 di 12 La disciplina dei beni tutelati contenuta nel D.L.vo n. 42/2004 è infatti sovrapponibile a quella previgente.
Con riguardo alla locazione della copertura e alla collocazione su di essa di alcune antenne radio base, si evidenzia come il tema della controversia non riguardi tanto l'esistenza delle suddette antenne, quanto piuttosto la vigenza dei contratti di locazione stipulati con gli originari proprietari e mai trasferiti a e quindi a Cassa Nazionale del Parte_1
Notariato.
nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, Controparte_1
non ha svolto eccezioni sulla genericità della allegazione di ma ha Parte_1
preso posizione su di essa, evidenziando la piena visibilità delle antenne radio base, senza contestare l'estraneità della controparte ai relativi contratti di locazione.
Tali essendo le emergenze processuali, la decisione di primo grado risulta corretta.
Va tuttavia evidenziato che dalla sentenza n. 2505/2023 di questa Corte d'Appello (emessa nel giudizio di appello instaurato da Cassa Nazionale del Notariato nei confronti di
[...]
si evince come la statuizione di rigetto integrale delle domande proposte da Parte_1
Cassa Nazionale del Notariato pronunciata dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio R.G.
n. 6198/2016 non sia stata impugnata nella parte riferita alle antenne radio base e deve perciò ritenersi passata in giudicato.
Il motivo di appello inerente alle antenne radio base va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
2)
Anche il secondo motivo di appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Le questioni dell'ammissibilità della domanda di manleva condizionata all'esito del giudizio instaurato da Cassa Nazionale del Notariato nei confronti di Parte_1
e dello svolgimento da parte del Tribunale del giudizio incidentale sulla responsabilità di hanno formato oggetto del giudizio di cassazione e sono state risolte Controparte_1 positivamente con l'ordinanza di rinvio all'origine del presente giudizio.
Conseguentemente, tali temi non possono essere nuovamente esaminati.
Quanto invece al merito dell'accertamento relativo ai presupposti di fondatezza della domanda di manleva proposta da si formulano le seguenti Parte_1
considerazioni.
In primo luogo, per quanto già osservato in relazione al primo motivo di appello, risulta dimostrato che: - le opere di copertura in cartongesso e di collocazione dell'impianto di areazione nelle intercapedini riscontrate presso la del complesso alberghiero sono Parte_5
pagina 9 di 12 state commissionate da nel 2003; - le suddette opere sono abusive, in Controparte_1
quanto eseguite in mancanza della prescritta autorizzazione della Soprintendenza;
- il complesso alberghiero “Hotel Baglioni Due Torri” è sottoposto a vincolo architettonico.
A ciò deve aggiungersi che è pacificamente rimasta nella detenzione del Controparte_1
complesso alberghiero dal 2003 al 2010 e che la teste , dipendente di Cassa Testimone_1
Nazionale del Notariato escussa nel procedimento di primo grado, ha dichiarato che le opere di copertura in cartongesso erano state eseguite da e che nessun intervento Controparte_1
è stato realizzato presso la dopo il 2005. Parte_5
In secondo luogo, è circostanza non contestata e, comunque, provata documentalmente, che ha garantito la regolarità e la conformità del compendio immobiliare alla Controparte_1
normativa urbanistica ed edilizia e si è impegnata a tenere indenne da Parte_1
qualsiasi pretesa che fosse avanzata da terzi o dalla Pubblica Amministrazione con riferimento al compendio stesso (si vedano, in particolare, l'art. 8 del contratto di compravendita e gli artt.
4, 5 e 14 del contratto di leasing stipulati fra le parti).
In terzo luogo, il quantum dell'obbligo di manleva sussistente a carico di Controparte_1
non poteva essere autonomamente determinato, neppure in via incidentale, da parte del giudice di primo grado, essendo tale quantum oggetto esclusivamente della pronuncia alla quale è stata legittimamente condizionata la condanna alla manleva.
Pertanto, sotto il profilo in discussione, la decisione impugnata risulta corretta.
3)
Il terzo motivo di appello è infondato.
Una volta accertato che gli interventi abusivi di cui è causa sono imputabili a
[...]
e risalgono al periodo 2003-2005, si tratta di determinare il momento di decorrenza CP_1
della prescrizione.
A tale riguardo, occorre rammentare che “agli effetti previsti dall'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente al risarcimento del danno, derivante dall'illegittimità edilizia dell'immobile oggetto di vendita, decorre non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dalla manifestazione oggettiva del danno, perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l'esistenza e le cause” (v. Cass. 23236/2016).
Nella fattispecie concreta, ha allegato di essere venuta a conoscenza Parte_1
della presenza di opere abusive all'interno del complesso alberghiero “Hotel Baglioni Due
Torri” solo a seguito della ricezione della notificazione da parte di Cassa Nazionale del
Notariato, in data 27 gennaio 2016, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 6198/2016 presso il Tribunale di Milano.
pagina 10 di 12 A sostegno di tale allegazione, ha evidenziato che il complesso alberghiero Parte_1
è rimasto continuativamente nella disponibilità di dalla data di Controparte_1
stipulazione del contratto di compravendita del 23 maggio 2003 sino al 30 giugno 2010 e ha escluso di essere stata informata, fino al 2016, della natura abusiva dei lavori che erano all'epoca in corso di esecuzione su disposizione della società venditrice.
A fronte delle suddette allegazioni, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., spettava a quale parte che ha eccepito la prescrizione, l'onere di Controparte_1
individuare e provare la sussistenza di una diversa data di decorrenza (v. Cass. n. 14662/2016).
Il dies a quo della prescrizione è stato dunque correttamente individuato dal Tribunale secondo le indicazioni di con conseguente infondatezza della relativa Parte_1
eccezione.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello proposto da deve Controparte_1
essere respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 3272/2021 del Tribunale di Milano.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, l'esito della lite determina la condanna di soccombente, a rifondere a sia le spese del Controparte_1 Parte_1
secondo grado di giudizio, culminato nella sentenza cassata, sia le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Alla relativa liquidazione si provvede avendo riguardo al
D.M. n. 147/2022, al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 52.000.00 a euro
260.000,00, come indicato nell'atto di citazione in riassunzione, coerentemente con la condanna pronunciata da questa Corte d'Appello con la sentenza n. 2505/2023 a carico di
[...]
nel giudizio instaurato da Cassa Nazionale del Notariato) e ai parametri medi Parte_1
indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/ istruttoria del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, per le quali il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando quale Giudice in sede di rinvio in forza dell'ordinanza n. 14869/2024 della Corte di Cassazione depositata in data 28 maggio
2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 3272/2021, pubblicata il 20 aprile 2021;
pagina 11 di 12 2) condanna a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate, per il giudizio di appello in euro 12.154,00, per il giudizio di cassazione in euro 7.655,00 e per il giudizio di rinvio in euro 12.154,00, il tutto oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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