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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa RE DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 437 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) nella qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
della ditta individuale denominata “Controspazio di MI AN A”
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Negro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fiore, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a , CP_1 Parte_1
Proc. n. 437/2022 RG - 1 - dott.ssa RE ON est. deduceva di essere titolare da anni di una nota attività commerciale sita in
Casarano alla via Macchiavelli denominata “Controspazio” e che sin dall'inizio era intestataria del numero di telefonia fisso 0833/591222, agganciata da qualche anno al gestore . CP_1
In occasione di apertura di altro punto commerciale in Casarano, alla via Matino,
avente ad oggetto vendita di oggettistica di diversa natura, gestito dalla di lei figlia, denominato “Controspazio Low Cost” chiedeva e otteneva da CP_1
l'attivazione di una seconda linea col numero 0833/1861052.
Entrambe le utenze consentivano collegamento internet e l'utilizzo del pos.
Nel gennaio 2014, in occasione del trasferimento della sede del secondo negozio
“Controspazio Low Cost” in via XX settembre, chiedeva al gestore anche il trasferimento della relativa linea telefonica, ma il gestore inspiegabilmente trasferiva presso il nuovo indirizzo il numero 0833/591222, appartenente al primo punto vendita “Controspazio”, mentre l'utenza 0833/1861052 veniva completamente disattivata, sicché il negozio principale rimaneva senza linea telefonica, collegamento internet e pos, mentre il secondo negozio rimaneva privo del numero di telefono che per quella attività commerciale era stato richiesto.
Dopo tre mesi di disagi e continue telefonate di reclamo, in data 26/05/2014, il gestore trasferiva l'utenza 0833/591222 dal negozio di via XX Settembre di nuovo in via Macchiavelli, lasciando sprovvisto di utenza il negozio di via XX
settembre e senza mai riattivare presso lo stesso il numero 0833/1861052.
Ciononostante, chiedeva il pagamento delle mensilità pregresse ed in CP_1
corso, comprese quelle relative all'utenza disattivata 0833/1861052 ma la
Proc. n. 437/2022 RG - 2 - dott.ssa RE ON est. non pagava per le ragioni addotte. A fronte di ciò il gestore, Pt_1
unilateralmente e senza preavviso, disattivava anche il numero 0833/591222,
costringendo la a rivolgersi ad altro gestore il quale non poté assegnare i Pt_1
numeri perduti ma altri nuovi.
La condotta del gestore integrava inadempimento contrattuale che aveva causato al negozio “Controspazio” ingenti danni in termini di danno emergente e di lucro cessante, nella misura stimata di € 25.000,00, che l'attrice domandava a titolo risarcitorio.
Infatti erano giacenti in magazzino buste ed etichette ecc. recanti marchio
“Controspazio” con l'utenza del negozio che era stata stampata prima della vicenda ed ormai inutilizzabili;
il negozio era presente in numerosi siti web di categoria e motori di ricerca, nei quali era indicato indirizzo e numero di telefono;
l'impossibilità di pagare tramite pos per molti mesi aveva causato un indubbio calo di vendite.
L'attrice reclamava anche la reintegra nella titolarità delle due utenze telefoniche.
Si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio e nel merito CP_1
contestando la fondatezza della domanda.
La causa, istruita documentalmente e con prova testi veniva decisa con sentenza n. 3241/2021 pubblicata in data 15/11/2021 con la quale il Tribunale di Lecce
rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Il giudice rigettava l'eccezione di incompetenza.
Nel merito:
- rilevava che il ritardo lamentato era da attribuire ad oggettiva impossibilità
fattuale e giuridica della prestazione non addebitabile alla convenuta;
Proc. n. 437/2022 RG - 3 - dott.ssa RE ON est. - spiegava che il gestore una volta ottenuta la richiesta di trasloco via fax trasmetteva lo stesso a Telecom così come si evinceva dalle schermate
Eureka, in atti, e una volta effettuata detta trasmissione aveva dovuto attendere i tempi tecnici di gestione da parte di Telecom, atteso che è
questa la proprietaria della linea adsl. Il disservizio lamentato era avvenuto per un errore verificatosi all'interno del sistema condiviso tra i due soggetti telefonici;
- per scrupolo rilevava che anche la domanda risarcitoria era priva di fondamento in quanto non provata;
- evidenziava che le prove testi erano state generiche e l'ultima, quella resa dal marito dell'attrice, non era da considerare in quanto il teste aveva un concreto interesse all'esito della lite essendo le parti coniugate in regime di comunione dei beni;
- infine non accoglieva la richiesta di reintegra dei numeri telefonici originari, in quanto disattivati e non nella disponibilità della convenuta.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato in data 17/11/2017 chiedendone la riforma con 4
motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia la sentenza nella parte in cui ha Parte_2
Proc. n. 437/2022 RG - 4 - dott.ssa RE ON est. escluso la responsabilità della convenuta.
Il motivo ha fondamento in quanto incontestato lo scambio dell'assegnazione della numerazione, è risultato proprio dalle schermate Eureka come affermato anche dallo stesso Tribunale, che vi è stato un errore all'interno del sistema co-
mune alle compagnie. È quindi indiscutibile la colpa di nella vicenda in CP_1
questione.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto non provato il danno, deducendo che al contrario di quanto ritenuto dal giudice, dalla prova te-
sti sarebbero emersi elementi circostanziati a conforto della tesi attorea.
La perdita di fatturato per l'impossibilità del pagamento tramite pos sarebbe do-
Tes_ cumentata e confermata attraverso i testi e . Testimone_2
Con il terzo motivo sostiene la illogicità della sentenza per avere ritenuto incapa-
ce a testimoniare il teste , pur avendo in corso di causa disposto in Testimone_2
senso opposto con l'ordinanza del 18/05/2019.
Il secondo e terzo motivo sono infondati.
È corretto il rilievo circa la capacità a testimoniare del teste in Testimone_2
quanto nelle fattispecie trattandosi di credito risarcitorio derivante da attività per-
sonale della coniuge, non sussiste allo stato un interesse concreto dello stesso all'esito del giudizio o a farne parte. Infatti si concorda con l'ordinanza del
18/05/2019 emessa nel primo giudizio da diverso giudicante il quale ha così di-
sposto: “Il GOT sciogliendo la riserva: rileva che nel nostro ordinamento il coniuge in regime
di comunione legale non è, di per sé, incapace a testimoniare. Lo è solo se, come gli altri soggetti,
ha un interesse che gli permetta di partecipare al giudizio. Tanto non si ravvisa, nella specie, in
considerazione che oggetto dell'odierno giudizio è un credito da risarcimento danni che si assume
Proc. n. 437/2022 RG - 5 - dott.ssa RE ON est. aver subito la ditta individuale di essa attrice e quindi costituisce provento connesso all'attività
proprio di costei e come tale, ex art. 177, primo comma, lettera C del codice sostanziale, po-
trebbe diventare comune con il di lei marito, con le consequenziali incapacità testimoniali, solo
al momento dello scioglimento della comunione. Medio tempore, tale pretesa di credito è ricondu-
Tes_ cibile solo alla titolare della ditta individuale e ciò esclude un interesse del teste che lo
renda inidoneo a testimoniare …”.
Tuttavia l'errore non muta la decisione perché l'esito istruttorio non ha consenti-
to in ogni caso il raggiungimento della prova che vi sia stata una diminuzione delle vendite e, comunque, che essa sia dipesa dal disservizio lamentato.
Premesso che la domanda di danni riguarda solo la principale attività di via Mac-
chiavelli denominata “Controspazio”, va osservato che il numero di telefono
0833/591222 riferito a detta attività, dal momento in cui è avvenuto lo scambio -
ossia a febbraio 2014 e fino al maggio 2014, come allegato dalla convenuta con la comparsa di costituzione e non contestato dall'attrice, ha continuato a funzio-
nare presso il secondo esercizio commerciale, di cui era sempre titolare la Pt_3
[...
, gestito dalla di lei figlia, mentre, incontestabilmente, nel periodo successivo e per il resto dell'anno finché il contratto è cessato per morosità della Pt_1
medesima, è tornato a servire la sede primaria.
Ebbene, tale essendo la situazione creatasi in fatto, è del tutto inverosimile che nei tre mesi in cui il numero di telefono era attivo presso la sede secondaria si sia potu-
to creare danno da sviamento di clientela, atteso che comunque la figlia dell'attrice,
che gestiva quest'altra attività, avrebbe potuto agevolmente fornire agli eventuali potenziali clienti che chiedevano informazioni tramite il telefono una spiegazione della momentanea circostanza e un altro recapito telefonico della . Pt_1
Proc. n. 437/2022 RG - 6 - dott.ssa RE ON est. Ad ogni modo, l'attrice avrebbe potuto provare il danno patrimoniale mediante documentazione contabile e fiscale che, attraverso il raffronto tra i diversi periodi temporali, evidenziasse un eventuale calo delle vendite e dei guadagni.
A fronte della possibilità di documentare, sia pure con elementi di raffronto, il denunciato calo di vendite, cui la parte attrice non ha ritenuto di assolvere, a nul-
la valgono le dichiarazioni dei testi e i quali hanno solo Tes_3 Tes_4
genericamente ammesso che vi era stato un calo di vendite a causa della mancan-
za del telefono;
a ciò aggiungasi l'attenuata credibilità dei testi per il rapporto di stretta parentela con l'attrice (figlia e marito) e delle circostanze sopra rilevate che depongono per il contrario della tesi attorea (il telefono continuò a funzionare anche se presso la sede secondaria gestita dalla figlia).
Deve osservarsi infine che la perdita definitiva del numero telefonico a partire dal 2015 è da addebitare ad esclusiva responsabilità della la quale, per Pt_1
stessa sua ammissione, ha rifiutato il pagamento delle fatture pregresse e in cor-
so, così da provocare essa stessa la risoluzione del contratto per morosità e la perdita del numero.
La mancata disponibilità del numero 0833/591222 presso il negozio principale si
è protratta per soli quattro mesi, da febbraio a maggio, periodo per il quale la convenuta ha vantato un credito di € 114,73 come ammesso dalla stessa Pt_1
e risultante dai documenti in atti, mentre l'attrice non ha pagato il suo residuo credito, per come allegato dalla convenuta e non contestato, pari a € 466,01.
Anche il danno da mancato utilizzo del pos nei tre mesi di disservizio non trova riscontro probatorio in quanto non vi è prova specifica che un numero significa-
tivo di clienti, a causa della impossibilità di pagare con il pos, abbia rifiutato di
Proc. n. 437/2022 RG - 7 - dott.ssa RE ON est. concludere l'acquisto.
Anche in questo caso le dichiarazioni dei testi escussi sono state, sul punto, del tutto generiche, essendosi risolte in una mera conferma della posizione di prova
F) in ordine alla riduzione di clientela a causa della impossibilità di utilizzare il pos, senza fare alcuno specifico riferimento ad episodi concreti in qualche modo riscontrabili aliunde.
Il danno per la merce rimasta in magazzino, perché recante il numero di telefono non più attivo, della quale è stata fornita prova fotografica, non è stato provato mancando agli atti prova del pagamento della stessa non bastando le semplici fat-
ture di acquisto. A ciò aggiungasi che la teste , figlia dell'attrice, ha di- Tes_3
chiarato che il materiale cartaceo costituito dalle riviste recante il numero de quo
era stato distribuito quasi del tutto.
Con l'ultimo motivo si censura la sentenza per non avere disposto la reintegra dei numeri di telefono in quanto non vi sarebbe prova che gli stessi non si appar-
tengono più a . CP_1
Il motivo va rigettato poiché, quanto al numero collegato alla ditta principale,
esso come detto, è cessato per la risoluzione del contratto per mo- P.IVA_2
rosità addebitabile all'attrice. Mentre per l'altro, l'attrice con la citazione non ha allegato alcuna ragione valida per ottenerne la reintegra.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
Proc. n. 437/2022 RG - 8 - dott.ssa RE ON est. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa RE ON) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 437/2022 RG - 9 - dott.ssa RE ON est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa RE DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 437 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) nella qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
della ditta individuale denominata “Controspazio di MI AN A”
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Negro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fiore, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a , CP_1 Parte_1
Proc. n. 437/2022 RG - 1 - dott.ssa RE ON est. deduceva di essere titolare da anni di una nota attività commerciale sita in
Casarano alla via Macchiavelli denominata “Controspazio” e che sin dall'inizio era intestataria del numero di telefonia fisso 0833/591222, agganciata da qualche anno al gestore . CP_1
In occasione di apertura di altro punto commerciale in Casarano, alla via Matino,
avente ad oggetto vendita di oggettistica di diversa natura, gestito dalla di lei figlia, denominato “Controspazio Low Cost” chiedeva e otteneva da CP_1
l'attivazione di una seconda linea col numero 0833/1861052.
Entrambe le utenze consentivano collegamento internet e l'utilizzo del pos.
Nel gennaio 2014, in occasione del trasferimento della sede del secondo negozio
“Controspazio Low Cost” in via XX settembre, chiedeva al gestore anche il trasferimento della relativa linea telefonica, ma il gestore inspiegabilmente trasferiva presso il nuovo indirizzo il numero 0833/591222, appartenente al primo punto vendita “Controspazio”, mentre l'utenza 0833/1861052 veniva completamente disattivata, sicché il negozio principale rimaneva senza linea telefonica, collegamento internet e pos, mentre il secondo negozio rimaneva privo del numero di telefono che per quella attività commerciale era stato richiesto.
Dopo tre mesi di disagi e continue telefonate di reclamo, in data 26/05/2014, il gestore trasferiva l'utenza 0833/591222 dal negozio di via XX Settembre di nuovo in via Macchiavelli, lasciando sprovvisto di utenza il negozio di via XX
settembre e senza mai riattivare presso lo stesso il numero 0833/1861052.
Ciononostante, chiedeva il pagamento delle mensilità pregresse ed in CP_1
corso, comprese quelle relative all'utenza disattivata 0833/1861052 ma la
Proc. n. 437/2022 RG - 2 - dott.ssa RE ON est. non pagava per le ragioni addotte. A fronte di ciò il gestore, Pt_1
unilateralmente e senza preavviso, disattivava anche il numero 0833/591222,
costringendo la a rivolgersi ad altro gestore il quale non poté assegnare i Pt_1
numeri perduti ma altri nuovi.
La condotta del gestore integrava inadempimento contrattuale che aveva causato al negozio “Controspazio” ingenti danni in termini di danno emergente e di lucro cessante, nella misura stimata di € 25.000,00, che l'attrice domandava a titolo risarcitorio.
Infatti erano giacenti in magazzino buste ed etichette ecc. recanti marchio
“Controspazio” con l'utenza del negozio che era stata stampata prima della vicenda ed ormai inutilizzabili;
il negozio era presente in numerosi siti web di categoria e motori di ricerca, nei quali era indicato indirizzo e numero di telefono;
l'impossibilità di pagare tramite pos per molti mesi aveva causato un indubbio calo di vendite.
L'attrice reclamava anche la reintegra nella titolarità delle due utenze telefoniche.
Si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio e nel merito CP_1
contestando la fondatezza della domanda.
La causa, istruita documentalmente e con prova testi veniva decisa con sentenza n. 3241/2021 pubblicata in data 15/11/2021 con la quale il Tribunale di Lecce
rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Il giudice rigettava l'eccezione di incompetenza.
Nel merito:
- rilevava che il ritardo lamentato era da attribuire ad oggettiva impossibilità
fattuale e giuridica della prestazione non addebitabile alla convenuta;
Proc. n. 437/2022 RG - 3 - dott.ssa RE ON est. - spiegava che il gestore una volta ottenuta la richiesta di trasloco via fax trasmetteva lo stesso a Telecom così come si evinceva dalle schermate
Eureka, in atti, e una volta effettuata detta trasmissione aveva dovuto attendere i tempi tecnici di gestione da parte di Telecom, atteso che è
questa la proprietaria della linea adsl. Il disservizio lamentato era avvenuto per un errore verificatosi all'interno del sistema condiviso tra i due soggetti telefonici;
- per scrupolo rilevava che anche la domanda risarcitoria era priva di fondamento in quanto non provata;
- evidenziava che le prove testi erano state generiche e l'ultima, quella resa dal marito dell'attrice, non era da considerare in quanto il teste aveva un concreto interesse all'esito della lite essendo le parti coniugate in regime di comunione dei beni;
- infine non accoglieva la richiesta di reintegra dei numeri telefonici originari, in quanto disattivati e non nella disponibilità della convenuta.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato in data 17/11/2017 chiedendone la riforma con 4
motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia la sentenza nella parte in cui ha Parte_2
Proc. n. 437/2022 RG - 4 - dott.ssa RE ON est. escluso la responsabilità della convenuta.
Il motivo ha fondamento in quanto incontestato lo scambio dell'assegnazione della numerazione, è risultato proprio dalle schermate Eureka come affermato anche dallo stesso Tribunale, che vi è stato un errore all'interno del sistema co-
mune alle compagnie. È quindi indiscutibile la colpa di nella vicenda in CP_1
questione.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto non provato il danno, deducendo che al contrario di quanto ritenuto dal giudice, dalla prova te-
sti sarebbero emersi elementi circostanziati a conforto della tesi attorea.
La perdita di fatturato per l'impossibilità del pagamento tramite pos sarebbe do-
Tes_ cumentata e confermata attraverso i testi e . Testimone_2
Con il terzo motivo sostiene la illogicità della sentenza per avere ritenuto incapa-
ce a testimoniare il teste , pur avendo in corso di causa disposto in Testimone_2
senso opposto con l'ordinanza del 18/05/2019.
Il secondo e terzo motivo sono infondati.
È corretto il rilievo circa la capacità a testimoniare del teste in Testimone_2
quanto nelle fattispecie trattandosi di credito risarcitorio derivante da attività per-
sonale della coniuge, non sussiste allo stato un interesse concreto dello stesso all'esito del giudizio o a farne parte. Infatti si concorda con l'ordinanza del
18/05/2019 emessa nel primo giudizio da diverso giudicante il quale ha così di-
sposto: “Il GOT sciogliendo la riserva: rileva che nel nostro ordinamento il coniuge in regime
di comunione legale non è, di per sé, incapace a testimoniare. Lo è solo se, come gli altri soggetti,
ha un interesse che gli permetta di partecipare al giudizio. Tanto non si ravvisa, nella specie, in
considerazione che oggetto dell'odierno giudizio è un credito da risarcimento danni che si assume
Proc. n. 437/2022 RG - 5 - dott.ssa RE ON est. aver subito la ditta individuale di essa attrice e quindi costituisce provento connesso all'attività
proprio di costei e come tale, ex art. 177, primo comma, lettera C del codice sostanziale, po-
trebbe diventare comune con il di lei marito, con le consequenziali incapacità testimoniali, solo
al momento dello scioglimento della comunione. Medio tempore, tale pretesa di credito è ricondu-
Tes_ cibile solo alla titolare della ditta individuale e ciò esclude un interesse del teste che lo
renda inidoneo a testimoniare …”.
Tuttavia l'errore non muta la decisione perché l'esito istruttorio non ha consenti-
to in ogni caso il raggiungimento della prova che vi sia stata una diminuzione delle vendite e, comunque, che essa sia dipesa dal disservizio lamentato.
Premesso che la domanda di danni riguarda solo la principale attività di via Mac-
chiavelli denominata “Controspazio”, va osservato che il numero di telefono
0833/591222 riferito a detta attività, dal momento in cui è avvenuto lo scambio -
ossia a febbraio 2014 e fino al maggio 2014, come allegato dalla convenuta con la comparsa di costituzione e non contestato dall'attrice, ha continuato a funzio-
nare presso il secondo esercizio commerciale, di cui era sempre titolare la Pt_3
[...
, gestito dalla di lei figlia, mentre, incontestabilmente, nel periodo successivo e per il resto dell'anno finché il contratto è cessato per morosità della Pt_1
medesima, è tornato a servire la sede primaria.
Ebbene, tale essendo la situazione creatasi in fatto, è del tutto inverosimile che nei tre mesi in cui il numero di telefono era attivo presso la sede secondaria si sia potu-
to creare danno da sviamento di clientela, atteso che comunque la figlia dell'attrice,
che gestiva quest'altra attività, avrebbe potuto agevolmente fornire agli eventuali potenziali clienti che chiedevano informazioni tramite il telefono una spiegazione della momentanea circostanza e un altro recapito telefonico della . Pt_1
Proc. n. 437/2022 RG - 6 - dott.ssa RE ON est. Ad ogni modo, l'attrice avrebbe potuto provare il danno patrimoniale mediante documentazione contabile e fiscale che, attraverso il raffronto tra i diversi periodi temporali, evidenziasse un eventuale calo delle vendite e dei guadagni.
A fronte della possibilità di documentare, sia pure con elementi di raffronto, il denunciato calo di vendite, cui la parte attrice non ha ritenuto di assolvere, a nul-
la valgono le dichiarazioni dei testi e i quali hanno solo Tes_3 Tes_4
genericamente ammesso che vi era stato un calo di vendite a causa della mancan-
za del telefono;
a ciò aggiungasi l'attenuata credibilità dei testi per il rapporto di stretta parentela con l'attrice (figlia e marito) e delle circostanze sopra rilevate che depongono per il contrario della tesi attorea (il telefono continuò a funzionare anche se presso la sede secondaria gestita dalla figlia).
Deve osservarsi infine che la perdita definitiva del numero telefonico a partire dal 2015 è da addebitare ad esclusiva responsabilità della la quale, per Pt_1
stessa sua ammissione, ha rifiutato il pagamento delle fatture pregresse e in cor-
so, così da provocare essa stessa la risoluzione del contratto per morosità e la perdita del numero.
La mancata disponibilità del numero 0833/591222 presso il negozio principale si
è protratta per soli quattro mesi, da febbraio a maggio, periodo per il quale la convenuta ha vantato un credito di € 114,73 come ammesso dalla stessa Pt_1
e risultante dai documenti in atti, mentre l'attrice non ha pagato il suo residuo credito, per come allegato dalla convenuta e non contestato, pari a € 466,01.
Anche il danno da mancato utilizzo del pos nei tre mesi di disservizio non trova riscontro probatorio in quanto non vi è prova specifica che un numero significa-
tivo di clienti, a causa della impossibilità di pagare con il pos, abbia rifiutato di
Proc. n. 437/2022 RG - 7 - dott.ssa RE ON est. concludere l'acquisto.
Anche in questo caso le dichiarazioni dei testi escussi sono state, sul punto, del tutto generiche, essendosi risolte in una mera conferma della posizione di prova
F) in ordine alla riduzione di clientela a causa della impossibilità di utilizzare il pos, senza fare alcuno specifico riferimento ad episodi concreti in qualche modo riscontrabili aliunde.
Il danno per la merce rimasta in magazzino, perché recante il numero di telefono non più attivo, della quale è stata fornita prova fotografica, non è stato provato mancando agli atti prova del pagamento della stessa non bastando le semplici fat-
ture di acquisto. A ciò aggiungasi che la teste , figlia dell'attrice, ha di- Tes_3
chiarato che il materiale cartaceo costituito dalle riviste recante il numero de quo
era stato distribuito quasi del tutto.
Con l'ultimo motivo si censura la sentenza per non avere disposto la reintegra dei numeri di telefono in quanto non vi sarebbe prova che gli stessi non si appar-
tengono più a . CP_1
Il motivo va rigettato poiché, quanto al numero collegato alla ditta principale,
esso come detto, è cessato per la risoluzione del contratto per mo- P.IVA_2
rosità addebitabile all'attrice. Mentre per l'altro, l'attrice con la citazione non ha allegato alcuna ragione valida per ottenerne la reintegra.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
Proc. n. 437/2022 RG - 8 - dott.ssa RE ON est. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa RE ON) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 437/2022 RG - 9 - dott.ssa RE ON est.