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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di appello riunite iscritte al n. 1602/2019 e 2145/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 92/2019 resa pubblica in data11.1.2019, avente ad oggetto: risarcimento di danni a cose derivanti da sinistro nautico
e vertente
TRA
(c.f.: P. Iva: , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Bologna, alla via Larga n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, del
Direttore Generale dr. in forza dei poteri conferitigli a mezzo procura in data 7.7.2014 Parte_2
(Rep. 14911 autenticata dal Notaio in Bologna), elettivamente domiciliata in Persona_1
Torre Annunziata (Na), alla via Roma n. 107, presso lo studio dell'avv. Gaetano Arcangelo, unitamente all'avv. Edoardo Strazzullo del Foro di Benevento (c.f.: ), che la rappresenta e C.F._1 difende per procura speciale a margine dell'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 0824-310113; indirizzo di p.e.c.: indirizzo e-mail: Email_1
Email_2
Appellante
E
(c.f.: ), nato il [...] a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via Marinai d'Italia n°2 presso lo studio dall'avv. Mario Sabbia (c.f. ), che C.F._3
lo rappresenta e difende per procura alle liti apposta su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 2.3.2021 (per le comunicazioni: fax n° 081/8013695; indirizzo di p.e.c.: Email_3
Appellato
NONCHE' (c.f.: ) nato il [...] a [...], ivi residente alla Controparte_2 CodiceFiscale_4
via M. Spagnuolo n. 109 ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na), alla via Luigi
Denza n. 9, presso lo studio dell'avv. Rosario Pucillo (c.f.: ) che lo rappresenta CodiceFiscale_5
e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Appellato Email_4
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 30.05.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
parte appellante : si riporta a tutto quanto eccepito, dedotto, Parte_1
richiesto e concluso in atti e verbali di causa e documentalmente prodotto per via telematica. Richiama integralmente il contenuto, le eccezioni, le richieste e le conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nelle precedenti note di trattazione scritta, tutto qui da intendersi per comodità integralmente riportato
e trascritto. Impugna e contesta fermamente, anche nella presente sede, le comparse di costituzione depositate nell'interesse degli appellati e , in uno alla comparsa Controparte_1 Controparte_2
di risposta depositata dal nuovo difensore dell'appellato destituite di ogni Controparte_1
fondamento sia in fatto che in diritto e chiede il rigetto integrale di ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione. La appellante Assicurazione, quindi, così precisa le proprie CONCLUSIONI Voglia
l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello e previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e difesa, così provvedere: IN MERITO: IN ACCOGLIMENTO
DELL'INTERPOSTO GRAVAME ED IN RIFORMA DELLA SENTENZA DI I GRADO: 1) accertare e dichiarare la inoperatività della polizza N. 11421213 stipulata tra la ed il convenuto Parte_1
appellato in ordine alla fattispecie de qua;
2) per l'effetto, rigettare la domanda Controparte_1
di garanzia come rivolta nei confronti della dal convenuto appellato Parte_1 Controparte_1
in quanto illegittima, infondata ed indimostrata;
3) dichiarare, quindi, la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla spiegata domanda di garanzia;
4) accertare e dichiarare la Parte_1
totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda attrice, così come formulata nel giudizio di I grado da sia in ordine alla veridicità storica del dedotto Controparte_2
sinistro, sia in punto di an debeatur, sia in ordine al quantum debeatur;
5) conseguentemente, rigettare integralmente la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di I grado, dall'attore appellato
, rivelatasi illegittima, infondata ed indimostrata sotto ogni profilo;
6) porre le spese Controparte_2
della CTU espletata nel giudizio di I grado interamente a carico di esso attore appellato CP_2
7) condannare l'appellato ovvero l'appellato al
[...] Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore della , delle spese e competenze legali di lite del primo grado di Parte_1 giudizio;
8) condannare l'appellato ovvero l'appellato al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore della , delle spese e competenze legali di lite del presente grado di Parte_1 giudizio;
9) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge. L'appellante
Assicurazione impugna le avverse conclusioni e ne chiede il rigetto integrale. Impugna ogni avversa deduzione in quanto illegittima ed infondata. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata : si riporta integralmente alla compiuta istruttoria espletata in primo Controparte_2
grado, ed ai documenti ivi prodotti. Ribadisce tutto quanto già dedotto, analiticamente, nella comparsa di costituzione in relazione alla infondatezza del presente appello avendo in primo grado integralmente dato prova piena sia nell'an che nel quantum debeatur, e pertanto si conclude per il rigetto del presente appello con la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione. Impugna nuovamente tutto quanto ex adverso prodotto disconoscendone la conformità all'originale della documentazione prodotta in mera copia. Da atto che in allegato alle note di trattazione (26.05.21) è stato implementato il fascicolo telematico mediante il deposito, con le modalità previste dalla normativa PCT, della produzione di parte appellata dei due giudizi riuniti precedentemente depositate in modalità cartacea. Impugna le copie informali deposte in atti dalla controparte sebbene dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali e dalle risultanze della c.t.u. emerge, ictu oculi evidente, l'accertamento della esclusiva responsabilità in capo al . Si evidenzia CP_1 che a tutt'oggi, agli atti del processo di entrambi i gradi di giudizio, vi è assoluta carenza della invocata polizza con le relative esclusioni! Si chiede, pertanto, assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Parte appellata si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione (e Controparte_1
di nuovo difensore) in appello insistendo per il rigetto dello stesso e la conferma della Sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione. Ribadisce tutto quanto già dedotto analiticamente nella comparsa di costituzione (e di nuovo difensore) quindi: rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello formulati dalla parte appellante, con particolare riferimento all'eccezione di inoperatività della polizza n° 11421213 accesa dal Sig.
a garanzia dei danni provocati dal proprio natante con motore Volvo Penta Controparte_1
matricola n° 2204107854; in caso di conferma della Sentenza appellata sulla responsabilità, confermare la richiesta di manleva avanzata dal comparente nei confronti della Parte_1
condannare la appellante al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al Pt_3
sottoscritto procuratore. Impugna nuovamente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto disconoscendo la conformità all'originale della documentazione prodotta in copia evidenziando che a tutt'oggi agli atti del processo sia di primo grado che del presente gravame, vi è assoluta carenza della invocata polizza con le relative esclusioni. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di Legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con atto di citazione notificato in data 28.11.2016, evocava in giudizio innanzi Controparte_2
al Giudice di Pace di Sorrento, per sentirne accertare la responsabilità esclusiva Controparte_1
nella causazione del sinistro verificatosi in data 24.07.2015 alle ore 22.00 in Seiano e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento dei danni subiti dal natante in proprietà Controparte_3 dell'istante, oltre sosta tecnica, svalutazione monetaria e interessi, da contenersi entro euro 5.200,00, con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati il natante con motori Volvo Penta con matricole nn. 2204140908 e 2204140497 veniva Controparte_3
danneggiato dal conducente il natante con matricola n. 2204107854 in proprietà di Parte_4
e assicurato con la con polizza n. 11421213 con Controparte_1 Controparte_4 decorrenza dal 28.05.2015 al 24.05.2016; che l'imbarcazione attorea si trovava attraccata presso il
Pontile della Marina di Seiano davanti alla gru, allorquando il conducente dell'imbarcazione convenuta nel tentativo di ormeggiare effettuava una manovra di retromarcia urtando con la sua poppa la parte posteriore poppiera lato destro del che per effetto dell'urto, l'imbarcazione attorea veniva CP_3 sospinta con la prua sulla banchina;
che a seguito dell'urto il natante attoreo riportava danni sia alla parte posteriore che anteriore;
che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora dell'assicurazione e di ed all'invito alla stipulazione di una convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita.
1.2-Costituitosi in giudizio confermava quanto dedotto dall'attore e chiedeva il Controparte_1 differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa della per Controparte_4
essere da questa manlevato da responsabilità civile in ipotesi di soccombenza e, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di condannare la al risarcimento dei danni sofferti da Parte_1
parte attrice in conseguenza del sinistro oltre spese legali, nonché al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
1.3-Costituitasi in giudizio la chiedeva in via principale e preliminare di Controparte_4
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della chiamata assicurazione per inoperatività della garanzia assicurativa in ordine ai fatti di causa nonché di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, non essendo provata la veridicità storica del sinistro ossia l'an della pretesa ed il quantum debeatur; in via subordinata, chiedeva accertarsi l'esatta misura dei danni subiti dalla parte attrice in conseguenza dei fatti dedotti in giudizio , escludere qualsiasi statuizione di condanna diretta della deducente in favore di parte attrice , compensare integralmente tra le parti le spese e competenze legali di lite.
1.3- All'esito dell'istruttoria (consistita nella produzione di documenti, nell'escussione di un teste e nell'espletamento della ctu), il giudice di pace ritenuta “la titolarità attiva e passiva delle parti in causa”, disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza, per essere evidente che “la polizza copre i danni provocati a persone o cose”, ritenuta acquisita la prova del sinistro e della responsabilità esclusiva del conducente del natante convenuto nella causazione dello stesso, con sentenza n. 92/2019 depositata in data 9.1.2019 così statuiva: “1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento della somma di € 8357,00 in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni,
[...]
oltre accessori così come determinati nella parte motiva. 2) Condanna il medesimo CP_1
alla refusione delle competenze professionali in favore dell'attore, che si liquidano
[...] complessivamente in € 1.955,00, di cui € 300,00 per spese, oltre accessori di legge. Con attribuzione.
3) Pone le spese di CTU a carico di 4) Condanna la tenuta Parte_5 Controparte_5
a tenere indenne al pagamento di tutte le somme che quest'ultimo verserà Controparte_1 all'attore, per il risarcimento del sinistro di cui sopra”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto depositato in data 12.3.2019 per l'udienza del 2.9.2019 e notificato in data 08.04.2019, proponeva appello, la per i motivi di seguito esaminati, Parte_1
chiedendo al tribunale, in via preliminare la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nel merito 1) di accertare e dichiarare la inoperatività della polizza N. 11421213 stipulata tra la ed il convenuto appellato in ordine alla fattispecie de qua;
2) per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia come rivolta nei confronti della dal convenuto Parte_1
appellato in quanto illegittima, infondata e indimostrata;
3) dichiarare, quindi, la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva della in ordine alla spiegata domanda di garanzia;
4) Parte_1
accertare e dichiarare la totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda attrice, così come formulata nel giudizio di I grado da sia in ordine alla veridicità Controparte_2
storica del dedotto sinistro, sia in punto di an sia in ordine al quantum debeatur; 5) conseguentemente, rigettare integralmente la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di I grado, dall'attore appellato , rivelatasi illegittima, infondata ed indimostrata sotto ogni profilo;
6) porre Controparte_2
le spese della CTU espletata nel giudizio di I grado interamente a carico di esso attore appellato
; 7) condannare l'appellato ovvero l'appellato Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
al pagamento, in favore della delle spese e competenze legali di lite del primo grado di Parte_1
giudizio; 8) condannare l'appellato ovvero l'appellato al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore della delle spese e competenze legali di lite del presente grado di Parte_1 giudizio. 2.2-Costituitosi (tardivamente) in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 06.09.2019,
nel riportarsi alle difese già dedotte nel primo grado di giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'appello in quanto infondato anche con riferimento alla ritenuta inoperatività della polizza assicurativa e la condanna dell'appellante alla refusione di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
2.3- Costituitosi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 06.09.2019, CP_1
difeso dall'Avv. Martina Capobianco, poi sostituito dall'Avv. Mario Sabbia con comparsa di
[...]
costituzione di nuovo difensore depositata in data 02.01.2021, resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto per essere inammissibili e infondati i motivi addotti a fondamento dello stesso con particolare riferimento alla eccezione di inoperatività della polizza assicurativa e, in caso di conferma della appellata sentenza sulla responsabilità, chiedeva la conferma della richiesta di manleva avanzata dal deducente nei confronti della con condanna dell'appellante alla refusione di spese e Parte_1
competenze del grado con attribuzione al procuratore antistatario.
con un secondo atto del medesimo contenuto del primo, notificato agli appellati Controparte_6
e in data 28.3.2019 per l'udienza del 16.9.2019, proponeva nuovamente appello CP_1 CP_2
avverso la sentenza di primo grado, appello iscritto a ruolo in data 2.4.2019 al n. 2145/2019 RG.
3.2- Costituitasi in giudizio (tardivamente) in data 16.9.2019 si opponeva alla Controparte_1
richiesta di riunione del suddetto procedimento a quello in precedenza iscritto a ruolo dal medesimo appellante (n. 1602/2019) formulata dal legale dell'appellante all'udienza del 9.9.2019 svoltasi nel predetto procedimento attesa la inammissibilità ed improcedibilità del primo giudizio (iscritto a ruolo in data 12.3.2019, prima della notifica avvenuta solo in data 8.4.2019), che rendeva superflua la riunione;
in subordine, chiedeva che il procedimento 1602/2019 venisse riunito al procedimento
2145/2019, atteso che a dispetto dei numeri di ruolo generale, il predetto giudizio doveva ritenersi pendente prima del procedimento 1602/2019, per essere intervenuta prima la notifica del relativo atto di appello.
Nel merito reiterava le difese e le conclusioni già spiegate nel giudizio iscritto al n. 1602/2019 RG.
3.3- Con comparsa depositata (tardivamente) in data 16.9.2019 si costituiva in giudizio anche CP_2
, che a sua volta reiterava le difese e le conclusioni già spiegate nel giudizio iscritto al n.
[...]
1602/2019 RG.
3.4- Disposta dal giudice, con ordinanza in data 8.10.2019, la trasmissione del fascicolo 2145/2019 RG al Presidente di sezione ai sensi dell'art. 335 c.p.c., attesa la rilevata pendenza di due appelli avverso la medesima sentenza, con decreto in data 15.10.2019 veniva disposta la riunione al procedimento iscritto al n. 1602/2019 RG del procedimento iscritto al n. 2145/2019 RG. 3.5- Nel prosieguo, rigettata con ordinanza in data 5.3.2020 l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
disposti plurimi rinvii al fine di acquisire il fascicolo di primo grado;
costituitosi in data 2.1.2021 l'avv. Mario Sabbia per l'appellato in sostituzione del CP_1
precedente difensore avv. Martina Capobianco, preso atto della certificazione di mancato reperimento proveniente dall'Ufficio del Giudice di Pace depositata in data 1.3.2021 e del deposito da parte di Pt_1
per l'udienza cartolare del 22.2.2022, di atti e verbali del giudizio di primo grado (deposito
[...]
sollecitato dal giudice ai fini della ricostruzione del predetto fascicolo) e della mancanza di osservazioni delle altre parti;
con ordinanza in data 25.8.2023, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 7.9.2023.
4.- Preliminarmente va ribadita la ritualità della ordinata riunione al procedimento n. 1602/2019 RG del procedimento iscritto al n. 2145/2019 RG, e ciò avuto riguardo non solo al chiaro disposto dell'art. 335 c.p.c. (secondo cui “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”), ma anche al disposto dell'art. 273, comma 2, c.p.c. (secondo cui “se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale , ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire”), essendosi verificata in concreto la riproposizione del medesimo appello da parte del medesimo appellante.
Del pari rituale deve ritenersi la riunione al procedimento n. 1602/2019 RG, di più risalente iscrizione a ruolo, del procedimento n. 2145/2019 RG, atteso che la iscrizione a ruolo ha la funzione di documentare la pendenza di un processo dinanzi ad un determinato ufficio e di investire il giudice della causa, ciò che in concreto rileva ai fini dell'applicazione del criterio di prevenzione nella riunione dei fascicoli.
Va, infine, esclusa la pure dedotta inammissibilità dell'appello iscritto al n. 1602/2019 RG, poiché notificato agli appellati solo in data 8.4.2019, ossia successivamente alla data di iscrizione a ruolo dello stesso risalente al 12.3.2019. Al riguardo si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con riferimento al giudizio di primo grado, da questo giudice condiviso secondo cui “Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d'altro canto, rilevare, sia che l'art. 165 secondo comma c.p.c., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione è prevista dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890” (Cass. sez.
II n. 8003/2012 del 21.5.2012 n. 19118/2020). Parte_6
Nulla osta del resto all'estensione del principio in esame al giudizio di appello, tenuto conto che nel caso di specie la notifica di entrambi gli atti di appello è intervenuta rispettivamente in data 28.3.2019
e 8.4.2019, ossia prima del decorso del termine (breve o lungo) per proporre l'impugnazione; che l'art. 348 c.p.c. sancisce la improcedibilità dell'appello solo nel caso in cui l'appellante non si costituisce in termini e l'art. 347 c.p.c. dispone che la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, ossia i termini previsti dall'art. 165 c.p.c., in relazione ai quali, in base al richiamato principio giurisprudenziale, non assume rilevanza che la costituzione dell'attore
(appellante) sia avvenuta prima della notificazione della citazione.
5.1- L'appellante con il primo motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha deciso che “va disattesa l'eccezione interessante l'inoperatività della polizza, in quanto appare evidente che l'assicurazione copre i danni provocati a persone o cose!... riconosciuta la responsabilità del sinistro in capo a la domanda va accolta nei Controparte_1 confronti di quest'ultimo, laddove la sarà tenuta a manlevare il prefato Controparte_5 CP_1 da tutte le somme che quest'ultimo verserà all'attore…” e ancora nella parte in cui “condanna la
, tenuta a tenere indenne al pagamento di tutte le somme che Controparte_5 Controparte_1 quest'ultimo verserà all'attore, per il risarcimento del sinistro di cui sopra”.
Al riguardo, l'appellante lamenta che il primo giudice ha adottato la propria decisione omettendo del tutto l'esame della documentazione allegata, in particolare della polizza assicurativa e, senza fornire alcun richiamo normativo o contrattuale, ha illegittimamente ritenuto operante nel caso di specie il contratto di assicurazione stipulato dal . CP_1
In particolare l'appellante assume che la scheda contrattuale inerente alla polizza n. 11421213 e le allegate CGC evidenziano che detta polizza copre unicamente i danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi nella navigazione o durante la giacenza in acqua del natante ma non copre i danni materiali dal Cavaliere invocati nel giudizio di primo grado.
Invero, nella scheda contrattuale inerente alla menzionata polizza nella parte relativa alle “Garanzie” si legge testualmente “Responsabilità civile” mentre nella parte relativa alle “Condizioni particolari” non risulta indicata alcuna condizione particolare aggiuntiva.
Al riguardo l'appellante richiama l'art.
1.1 delle Condizioni generali di Assicurazioni laddove sotto la rubrica “Oggetto dell'assicurazione” chiarisce che l'impresa assicura, in conformità alle norme di legge e di regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere le somme dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante e che l'impresa assicura inoltre , sulla base delle condizioni particolari, valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria;
evidenzia che l'art. 2 delle CGA sotto la rubrica “Altre Garanzie di Responsabilità Civile” stabilisce che sono operanti qualora nel contratto siano espressamente richiamate le garanzie “danni a cose ed animali di terzi …”; ribadisce che quindi il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la polizza assicurativa copre anche i danni a cose, sebbene non espressamente richiamati nel contratto di assicurazione stipulato dal . Di CP_1 conseguenza, secondo l'appellante, inforza della invocata polizza n. 11421213 la garanzia assicurativa per danni a cose connessi alla navigazione o alla giacenza in acqua del natante non rientra nell'assicurazione obbligatoria coperta dalla polizza e non è operante poiché non espressamente richiamata nel contratto.
Del resto, assume ancora l'appellante, anche l'art. 123 CDA prevede che le unità di diporto non possono essere poste in navigazione se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 cc per danni alla persona, e la giurisprudenza, di merito e di legittimità, nell'ipotesi di assicurazione di natanti ha ritenuto l'obbligo di assicurazione limitato alle solo ipotesi di danni alle persone, con esclusione di quelli a cose (Cass. Civile 10156/1994; Cass. Civile n.
8816/2002; Tribunale di Napoli 11539/2015). Corollario del riferito inquadramento normativo della assicurazione dei natanti è che se non si versa in una ipotesi di assicurazione obbligatoria ex lege, è inammissibile l'azione diretta di risarcimento danni a carico dell'assicuratore. Pertanto, nel caso di natanti, dato che l'art. 123, D.Lgs. n. 209/05, limita l'obbligo dell'assicurazione alle sole ipotesi di danni alla persona, con esclusione di quelli a cose, la parte può, in giudizio, evocare eventualmente solo il responsabile civile, mentre la partecipazione al processo dell'assicuratore è possibile solo a seguito di chiamata del terzo operata dal convenuto previa autorizzazione del Giudice (Cass. sentenza n.
10156/1994; Trib. Napoli sent. 11539/2015).
5.2- Il motivo di impugnazione in rassegna è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Con riguardo alla operatività della polizza assicurativa nel caso di specie, occorre premettere che, come evidenziato dall'appellante, a norma dell'art. 123 d. lgs. 209/05 “Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona ...”.
La norma, quindi, limita l'obbligo dell'assicurazione, nel caso di natanti, alle sole ipotesi di danni alla persona, con esclusione di quelli a cose. In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono pertanto riconosciute al danneggiato né l'azione diretta contro l'assicuratore, né la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 della legge 24 dicembre 1969
n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l'art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone (Cass. Sez. 3,
Sent. n. 8816 del 18-06-2002); l'azione diretta contro l'assicuratore non è quindi proponibile per i natanti in caso di danni a cose, per i quali non vi è obbligo di assicurazione, talché deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, non sussistendo alcun rapporto immediato e diretto tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro l'assicuratore (Cass. Sez. 3, sent.
n. 10156 del 28-11-1994; Tribunale ordinario T.A. 506/2023; Tribunale ordinario T.A 1963/2023).
Ciò premesso si osserva che convenuto in giudizio da per il Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni cagionato al natante di quest'ultimo in occasione di una manovra in mare, ha chiamato in causa la in forza della polizza assicurativa in essere con la predetta società per Parte_1 essere da questa garantito in relazione alle pretese risarcitorie azionate nei propri confronti dall'attore.
A sostegno della domanda, tuttavia, il ha prodotto esclusivamente il certificato di CP_1
assicurazione (con il relativo contrassegno) da cui emergono i dati relativi alle parti del contratto, al natante assicurato, al numero della polizza (I/190/11421213), al periodo di vigenza (dal 24.5.2015 al
24.5.2016), ossia alla stipula del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, non anche l'estensione della garanzia assicurativa ai danni a cose. Né la riferita produzione documentale è stata dal integrata in seguito alla costituzione della CP_1
ed alla specifica eccezione dalla stessa sollevata di carenza di legittimazione passiva per Parte_1
inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento ai fatti di causa (ossia ai danni a cose oggetto della pretesa risarcitori).
In tali termini, avuto riguardo alle norme che regolano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in relazione ai natanti dianzi richiamate, va quindi certamente censurata poiché errata il dictum del primo giudice che ha disatteso l'eccezione relativa alla inoperatività della polizza “in quanto appare evidente che l'assicurazione copre i danni provocati a persone o cose!” posto che tale evidenza non è desumibile dalla normativa di riferimento (che, per quanto detto, limita l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei natanti ai soli danni alla persona) né tanto meno dalla documentazione
(certificato di assicurazione) prodotta dall'assicurato.
Poco rileva, quindi, quanto evidenziato dalla difesa del nella comparsa d'appello, ossia che CP_1 la polizza prodotta dalla non sia quella vigente al momento del sinistro ma quella riferita all'anno Pt_1 precedente (periodo 24.5.2014-24.5.2015), posto che gravava sul l'onere di provare che la CP_1 polizza vigente al momento del sinistro comprendesse anche l'assicurazione della responsabilità civile per danni a cose e che tale prova documentale, come già detto, non è stata fornita dall'onerato (laddove dalla polizza dell'anno precedente prodotta dalla società appellante non reca alcun richiamo alla estensione della garanzia a danni a cose).
L'appello della va dunque accolto e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va Pt_1
rigettata la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
6.- L'accoglimento del gravame per il profilo esaminato assorbe, rendendone inutile l'esame, gli ulteriori motivi di impugnazione allegati dalla società assicuratrice ed attinenti all'accoglimento da parte del primo giudice della domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_2 sia con riferimento all'an della pretesa che al quantum liquidato a titolo Controparte_1 risarcitorio. Esclusa infatti l'operatività della copertura assicurativa e dunque il fondamento della condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti della a tenere indenne il dalle Pt_1 CP_1 somme che questi era stato condannato a versare all'attore a titolo di risarcimento del danno cagionato dal sinistro in mare si ritiene venuto meno l'interesse dell'appellante alla riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui accoglie, ritenendola fondata, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del convenuto (interesse che invece sarebbe stato attuale in caso di conferma della operatività della polizza già ritenuta dal primo giudice).
7.- Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha visto vittoriosa la società assicuratrice, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di e, limitatamente al Controparte_1
presente grado, di e vengono liquidate, di ufficio, in difetto di specifica, come in Controparte_2
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa, alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e delle difese spiegate dall'appellante, nonché all'attività difensiva effettivamente svolta (in appello carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento
(da euro 5200,01 a euro 26.000,00) del 20% per il primo grado di giudizio e del 50% per presente grado, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Le spese del grado restano invece compensate nei rapporti tra il e il . CP_1 CP_2
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 92/2019, proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di e
[...] Controparte_2
così provvede: Controparte_1
1.Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto:
a) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1 b) condanna al pagamento in favore di in Controparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 1672,00 per compensi, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
2) condanna e in solido al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente Parte_1
grado che liquida in complessivi euro 382,00 per spese ed euro 2538,00 per compensi oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
dichiara compensate le spese del presente grado tra e Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.10.2024.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di appello riunite iscritte al n. 1602/2019 e 2145/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 92/2019 resa pubblica in data11.1.2019, avente ad oggetto: risarcimento di danni a cose derivanti da sinistro nautico
e vertente
TRA
(c.f.: P. Iva: , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Bologna, alla via Larga n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, del
Direttore Generale dr. in forza dei poteri conferitigli a mezzo procura in data 7.7.2014 Parte_2
(Rep. 14911 autenticata dal Notaio in Bologna), elettivamente domiciliata in Persona_1
Torre Annunziata (Na), alla via Roma n. 107, presso lo studio dell'avv. Gaetano Arcangelo, unitamente all'avv. Edoardo Strazzullo del Foro di Benevento (c.f.: ), che la rappresenta e C.F._1 difende per procura speciale a margine dell'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 0824-310113; indirizzo di p.e.c.: indirizzo e-mail: Email_1
Email_2
Appellante
E
(c.f.: ), nato il [...] a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via Marinai d'Italia n°2 presso lo studio dall'avv. Mario Sabbia (c.f. ), che C.F._3
lo rappresenta e difende per procura alle liti apposta su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 2.3.2021 (per le comunicazioni: fax n° 081/8013695; indirizzo di p.e.c.: Email_3
Appellato
NONCHE' (c.f.: ) nato il [...] a [...], ivi residente alla Controparte_2 CodiceFiscale_4
via M. Spagnuolo n. 109 ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na), alla via Luigi
Denza n. 9, presso lo studio dell'avv. Rosario Pucillo (c.f.: ) che lo rappresenta CodiceFiscale_5
e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Appellato Email_4
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 30.05.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
parte appellante : si riporta a tutto quanto eccepito, dedotto, Parte_1
richiesto e concluso in atti e verbali di causa e documentalmente prodotto per via telematica. Richiama integralmente il contenuto, le eccezioni, le richieste e le conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nelle precedenti note di trattazione scritta, tutto qui da intendersi per comodità integralmente riportato
e trascritto. Impugna e contesta fermamente, anche nella presente sede, le comparse di costituzione depositate nell'interesse degli appellati e , in uno alla comparsa Controparte_1 Controparte_2
di risposta depositata dal nuovo difensore dell'appellato destituite di ogni Controparte_1
fondamento sia in fatto che in diritto e chiede il rigetto integrale di ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione. La appellante Assicurazione, quindi, così precisa le proprie CONCLUSIONI Voglia
l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello e previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e difesa, così provvedere: IN MERITO: IN ACCOGLIMENTO
DELL'INTERPOSTO GRAVAME ED IN RIFORMA DELLA SENTENZA DI I GRADO: 1) accertare e dichiarare la inoperatività della polizza N. 11421213 stipulata tra la ed il convenuto Parte_1
appellato in ordine alla fattispecie de qua;
2) per l'effetto, rigettare la domanda Controparte_1
di garanzia come rivolta nei confronti della dal convenuto appellato Parte_1 Controparte_1
in quanto illegittima, infondata ed indimostrata;
3) dichiarare, quindi, la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla spiegata domanda di garanzia;
4) accertare e dichiarare la Parte_1
totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda attrice, così come formulata nel giudizio di I grado da sia in ordine alla veridicità storica del dedotto Controparte_2
sinistro, sia in punto di an debeatur, sia in ordine al quantum debeatur;
5) conseguentemente, rigettare integralmente la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di I grado, dall'attore appellato
, rivelatasi illegittima, infondata ed indimostrata sotto ogni profilo;
6) porre le spese Controparte_2
della CTU espletata nel giudizio di I grado interamente a carico di esso attore appellato CP_2
7) condannare l'appellato ovvero l'appellato al
[...] Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore della , delle spese e competenze legali di lite del primo grado di Parte_1 giudizio;
8) condannare l'appellato ovvero l'appellato al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore della , delle spese e competenze legali di lite del presente grado di Parte_1 giudizio;
9) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge. L'appellante
Assicurazione impugna le avverse conclusioni e ne chiede il rigetto integrale. Impugna ogni avversa deduzione in quanto illegittima ed infondata. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata : si riporta integralmente alla compiuta istruttoria espletata in primo Controparte_2
grado, ed ai documenti ivi prodotti. Ribadisce tutto quanto già dedotto, analiticamente, nella comparsa di costituzione in relazione alla infondatezza del presente appello avendo in primo grado integralmente dato prova piena sia nell'an che nel quantum debeatur, e pertanto si conclude per il rigetto del presente appello con la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione. Impugna nuovamente tutto quanto ex adverso prodotto disconoscendone la conformità all'originale della documentazione prodotta in mera copia. Da atto che in allegato alle note di trattazione (26.05.21) è stato implementato il fascicolo telematico mediante il deposito, con le modalità previste dalla normativa PCT, della produzione di parte appellata dei due giudizi riuniti precedentemente depositate in modalità cartacea. Impugna le copie informali deposte in atti dalla controparte sebbene dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali e dalle risultanze della c.t.u. emerge, ictu oculi evidente, l'accertamento della esclusiva responsabilità in capo al . Si evidenzia CP_1 che a tutt'oggi, agli atti del processo di entrambi i gradi di giudizio, vi è assoluta carenza della invocata polizza con le relative esclusioni! Si chiede, pertanto, assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Parte appellata si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione (e Controparte_1
di nuovo difensore) in appello insistendo per il rigetto dello stesso e la conferma della Sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione. Ribadisce tutto quanto già dedotto analiticamente nella comparsa di costituzione (e di nuovo difensore) quindi: rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello formulati dalla parte appellante, con particolare riferimento all'eccezione di inoperatività della polizza n° 11421213 accesa dal Sig.
a garanzia dei danni provocati dal proprio natante con motore Volvo Penta Controparte_1
matricola n° 2204107854; in caso di conferma della Sentenza appellata sulla responsabilità, confermare la richiesta di manleva avanzata dal comparente nei confronti della Parte_1
condannare la appellante al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al Pt_3
sottoscritto procuratore. Impugna nuovamente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto disconoscendo la conformità all'originale della documentazione prodotta in copia evidenziando che a tutt'oggi agli atti del processo sia di primo grado che del presente gravame, vi è assoluta carenza della invocata polizza con le relative esclusioni. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di Legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con atto di citazione notificato in data 28.11.2016, evocava in giudizio innanzi Controparte_2
al Giudice di Pace di Sorrento, per sentirne accertare la responsabilità esclusiva Controparte_1
nella causazione del sinistro verificatosi in data 24.07.2015 alle ore 22.00 in Seiano e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento dei danni subiti dal natante in proprietà Controparte_3 dell'istante, oltre sosta tecnica, svalutazione monetaria e interessi, da contenersi entro euro 5.200,00, con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati il natante con motori Volvo Penta con matricole nn. 2204140908 e 2204140497 veniva Controparte_3
danneggiato dal conducente il natante con matricola n. 2204107854 in proprietà di Parte_4
e assicurato con la con polizza n. 11421213 con Controparte_1 Controparte_4 decorrenza dal 28.05.2015 al 24.05.2016; che l'imbarcazione attorea si trovava attraccata presso il
Pontile della Marina di Seiano davanti alla gru, allorquando il conducente dell'imbarcazione convenuta nel tentativo di ormeggiare effettuava una manovra di retromarcia urtando con la sua poppa la parte posteriore poppiera lato destro del che per effetto dell'urto, l'imbarcazione attorea veniva CP_3 sospinta con la prua sulla banchina;
che a seguito dell'urto il natante attoreo riportava danni sia alla parte posteriore che anteriore;
che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora dell'assicurazione e di ed all'invito alla stipulazione di una convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita.
1.2-Costituitosi in giudizio confermava quanto dedotto dall'attore e chiedeva il Controparte_1 differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa della per Controparte_4
essere da questa manlevato da responsabilità civile in ipotesi di soccombenza e, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di condannare la al risarcimento dei danni sofferti da Parte_1
parte attrice in conseguenza del sinistro oltre spese legali, nonché al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
1.3-Costituitasi in giudizio la chiedeva in via principale e preliminare di Controparte_4
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della chiamata assicurazione per inoperatività della garanzia assicurativa in ordine ai fatti di causa nonché di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, non essendo provata la veridicità storica del sinistro ossia l'an della pretesa ed il quantum debeatur; in via subordinata, chiedeva accertarsi l'esatta misura dei danni subiti dalla parte attrice in conseguenza dei fatti dedotti in giudizio , escludere qualsiasi statuizione di condanna diretta della deducente in favore di parte attrice , compensare integralmente tra le parti le spese e competenze legali di lite.
1.3- All'esito dell'istruttoria (consistita nella produzione di documenti, nell'escussione di un teste e nell'espletamento della ctu), il giudice di pace ritenuta “la titolarità attiva e passiva delle parti in causa”, disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza, per essere evidente che “la polizza copre i danni provocati a persone o cose”, ritenuta acquisita la prova del sinistro e della responsabilità esclusiva del conducente del natante convenuto nella causazione dello stesso, con sentenza n. 92/2019 depositata in data 9.1.2019 così statuiva: “1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento della somma di € 8357,00 in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni,
[...]
oltre accessori così come determinati nella parte motiva. 2) Condanna il medesimo CP_1
alla refusione delle competenze professionali in favore dell'attore, che si liquidano
[...] complessivamente in € 1.955,00, di cui € 300,00 per spese, oltre accessori di legge. Con attribuzione.
3) Pone le spese di CTU a carico di 4) Condanna la tenuta Parte_5 Controparte_5
a tenere indenne al pagamento di tutte le somme che quest'ultimo verserà Controparte_1 all'attore, per il risarcimento del sinistro di cui sopra”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto depositato in data 12.3.2019 per l'udienza del 2.9.2019 e notificato in data 08.04.2019, proponeva appello, la per i motivi di seguito esaminati, Parte_1
chiedendo al tribunale, in via preliminare la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nel merito 1) di accertare e dichiarare la inoperatività della polizza N. 11421213 stipulata tra la ed il convenuto appellato in ordine alla fattispecie de qua;
2) per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia come rivolta nei confronti della dal convenuto Parte_1
appellato in quanto illegittima, infondata e indimostrata;
3) dichiarare, quindi, la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva della in ordine alla spiegata domanda di garanzia;
4) Parte_1
accertare e dichiarare la totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda attrice, così come formulata nel giudizio di I grado da sia in ordine alla veridicità Controparte_2
storica del dedotto sinistro, sia in punto di an sia in ordine al quantum debeatur; 5) conseguentemente, rigettare integralmente la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di I grado, dall'attore appellato , rivelatasi illegittima, infondata ed indimostrata sotto ogni profilo;
6) porre Controparte_2
le spese della CTU espletata nel giudizio di I grado interamente a carico di esso attore appellato
; 7) condannare l'appellato ovvero l'appellato Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
al pagamento, in favore della delle spese e competenze legali di lite del primo grado di Parte_1
giudizio; 8) condannare l'appellato ovvero l'appellato al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore della delle spese e competenze legali di lite del presente grado di Parte_1 giudizio. 2.2-Costituitosi (tardivamente) in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 06.09.2019,
nel riportarsi alle difese già dedotte nel primo grado di giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'appello in quanto infondato anche con riferimento alla ritenuta inoperatività della polizza assicurativa e la condanna dell'appellante alla refusione di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
2.3- Costituitosi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 06.09.2019, CP_1
difeso dall'Avv. Martina Capobianco, poi sostituito dall'Avv. Mario Sabbia con comparsa di
[...]
costituzione di nuovo difensore depositata in data 02.01.2021, resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto per essere inammissibili e infondati i motivi addotti a fondamento dello stesso con particolare riferimento alla eccezione di inoperatività della polizza assicurativa e, in caso di conferma della appellata sentenza sulla responsabilità, chiedeva la conferma della richiesta di manleva avanzata dal deducente nei confronti della con condanna dell'appellante alla refusione di spese e Parte_1
competenze del grado con attribuzione al procuratore antistatario.
con un secondo atto del medesimo contenuto del primo, notificato agli appellati Controparte_6
e in data 28.3.2019 per l'udienza del 16.9.2019, proponeva nuovamente appello CP_1 CP_2
avverso la sentenza di primo grado, appello iscritto a ruolo in data 2.4.2019 al n. 2145/2019 RG.
3.2- Costituitasi in giudizio (tardivamente) in data 16.9.2019 si opponeva alla Controparte_1
richiesta di riunione del suddetto procedimento a quello in precedenza iscritto a ruolo dal medesimo appellante (n. 1602/2019) formulata dal legale dell'appellante all'udienza del 9.9.2019 svoltasi nel predetto procedimento attesa la inammissibilità ed improcedibilità del primo giudizio (iscritto a ruolo in data 12.3.2019, prima della notifica avvenuta solo in data 8.4.2019), che rendeva superflua la riunione;
in subordine, chiedeva che il procedimento 1602/2019 venisse riunito al procedimento
2145/2019, atteso che a dispetto dei numeri di ruolo generale, il predetto giudizio doveva ritenersi pendente prima del procedimento 1602/2019, per essere intervenuta prima la notifica del relativo atto di appello.
Nel merito reiterava le difese e le conclusioni già spiegate nel giudizio iscritto al n. 1602/2019 RG.
3.3- Con comparsa depositata (tardivamente) in data 16.9.2019 si costituiva in giudizio anche CP_2
, che a sua volta reiterava le difese e le conclusioni già spiegate nel giudizio iscritto al n.
[...]
1602/2019 RG.
3.4- Disposta dal giudice, con ordinanza in data 8.10.2019, la trasmissione del fascicolo 2145/2019 RG al Presidente di sezione ai sensi dell'art. 335 c.p.c., attesa la rilevata pendenza di due appelli avverso la medesima sentenza, con decreto in data 15.10.2019 veniva disposta la riunione al procedimento iscritto al n. 1602/2019 RG del procedimento iscritto al n. 2145/2019 RG. 3.5- Nel prosieguo, rigettata con ordinanza in data 5.3.2020 l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
disposti plurimi rinvii al fine di acquisire il fascicolo di primo grado;
costituitosi in data 2.1.2021 l'avv. Mario Sabbia per l'appellato in sostituzione del CP_1
precedente difensore avv. Martina Capobianco, preso atto della certificazione di mancato reperimento proveniente dall'Ufficio del Giudice di Pace depositata in data 1.3.2021 e del deposito da parte di Pt_1
per l'udienza cartolare del 22.2.2022, di atti e verbali del giudizio di primo grado (deposito
[...]
sollecitato dal giudice ai fini della ricostruzione del predetto fascicolo) e della mancanza di osservazioni delle altre parti;
con ordinanza in data 25.8.2023, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 7.9.2023.
4.- Preliminarmente va ribadita la ritualità della ordinata riunione al procedimento n. 1602/2019 RG del procedimento iscritto al n. 2145/2019 RG, e ciò avuto riguardo non solo al chiaro disposto dell'art. 335 c.p.c. (secondo cui “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”), ma anche al disposto dell'art. 273, comma 2, c.p.c. (secondo cui “se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale , ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire”), essendosi verificata in concreto la riproposizione del medesimo appello da parte del medesimo appellante.
Del pari rituale deve ritenersi la riunione al procedimento n. 1602/2019 RG, di più risalente iscrizione a ruolo, del procedimento n. 2145/2019 RG, atteso che la iscrizione a ruolo ha la funzione di documentare la pendenza di un processo dinanzi ad un determinato ufficio e di investire il giudice della causa, ciò che in concreto rileva ai fini dell'applicazione del criterio di prevenzione nella riunione dei fascicoli.
Va, infine, esclusa la pure dedotta inammissibilità dell'appello iscritto al n. 1602/2019 RG, poiché notificato agli appellati solo in data 8.4.2019, ossia successivamente alla data di iscrizione a ruolo dello stesso risalente al 12.3.2019. Al riguardo si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con riferimento al giudizio di primo grado, da questo giudice condiviso secondo cui “Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d'altro canto, rilevare, sia che l'art. 165 secondo comma c.p.c., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione è prevista dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890” (Cass. sez.
II n. 8003/2012 del 21.5.2012 n. 19118/2020). Parte_6
Nulla osta del resto all'estensione del principio in esame al giudizio di appello, tenuto conto che nel caso di specie la notifica di entrambi gli atti di appello è intervenuta rispettivamente in data 28.3.2019
e 8.4.2019, ossia prima del decorso del termine (breve o lungo) per proporre l'impugnazione; che l'art. 348 c.p.c. sancisce la improcedibilità dell'appello solo nel caso in cui l'appellante non si costituisce in termini e l'art. 347 c.p.c. dispone che la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, ossia i termini previsti dall'art. 165 c.p.c., in relazione ai quali, in base al richiamato principio giurisprudenziale, non assume rilevanza che la costituzione dell'attore
(appellante) sia avvenuta prima della notificazione della citazione.
5.1- L'appellante con il primo motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha deciso che “va disattesa l'eccezione interessante l'inoperatività della polizza, in quanto appare evidente che l'assicurazione copre i danni provocati a persone o cose!... riconosciuta la responsabilità del sinistro in capo a la domanda va accolta nei Controparte_1 confronti di quest'ultimo, laddove la sarà tenuta a manlevare il prefato Controparte_5 CP_1 da tutte le somme che quest'ultimo verserà all'attore…” e ancora nella parte in cui “condanna la
, tenuta a tenere indenne al pagamento di tutte le somme che Controparte_5 Controparte_1 quest'ultimo verserà all'attore, per il risarcimento del sinistro di cui sopra”.
Al riguardo, l'appellante lamenta che il primo giudice ha adottato la propria decisione omettendo del tutto l'esame della documentazione allegata, in particolare della polizza assicurativa e, senza fornire alcun richiamo normativo o contrattuale, ha illegittimamente ritenuto operante nel caso di specie il contratto di assicurazione stipulato dal . CP_1
In particolare l'appellante assume che la scheda contrattuale inerente alla polizza n. 11421213 e le allegate CGC evidenziano che detta polizza copre unicamente i danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi nella navigazione o durante la giacenza in acqua del natante ma non copre i danni materiali dal Cavaliere invocati nel giudizio di primo grado.
Invero, nella scheda contrattuale inerente alla menzionata polizza nella parte relativa alle “Garanzie” si legge testualmente “Responsabilità civile” mentre nella parte relativa alle “Condizioni particolari” non risulta indicata alcuna condizione particolare aggiuntiva.
Al riguardo l'appellante richiama l'art.
1.1 delle Condizioni generali di Assicurazioni laddove sotto la rubrica “Oggetto dell'assicurazione” chiarisce che l'impresa assicura, in conformità alle norme di legge e di regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere le somme dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante e che l'impresa assicura inoltre , sulla base delle condizioni particolari, valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria;
evidenzia che l'art. 2 delle CGA sotto la rubrica “Altre Garanzie di Responsabilità Civile” stabilisce che sono operanti qualora nel contratto siano espressamente richiamate le garanzie “danni a cose ed animali di terzi …”; ribadisce che quindi il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la polizza assicurativa copre anche i danni a cose, sebbene non espressamente richiamati nel contratto di assicurazione stipulato dal . Di CP_1 conseguenza, secondo l'appellante, inforza della invocata polizza n. 11421213 la garanzia assicurativa per danni a cose connessi alla navigazione o alla giacenza in acqua del natante non rientra nell'assicurazione obbligatoria coperta dalla polizza e non è operante poiché non espressamente richiamata nel contratto.
Del resto, assume ancora l'appellante, anche l'art. 123 CDA prevede che le unità di diporto non possono essere poste in navigazione se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 cc per danni alla persona, e la giurisprudenza, di merito e di legittimità, nell'ipotesi di assicurazione di natanti ha ritenuto l'obbligo di assicurazione limitato alle solo ipotesi di danni alle persone, con esclusione di quelli a cose (Cass. Civile 10156/1994; Cass. Civile n.
8816/2002; Tribunale di Napoli 11539/2015). Corollario del riferito inquadramento normativo della assicurazione dei natanti è che se non si versa in una ipotesi di assicurazione obbligatoria ex lege, è inammissibile l'azione diretta di risarcimento danni a carico dell'assicuratore. Pertanto, nel caso di natanti, dato che l'art. 123, D.Lgs. n. 209/05, limita l'obbligo dell'assicurazione alle sole ipotesi di danni alla persona, con esclusione di quelli a cose, la parte può, in giudizio, evocare eventualmente solo il responsabile civile, mentre la partecipazione al processo dell'assicuratore è possibile solo a seguito di chiamata del terzo operata dal convenuto previa autorizzazione del Giudice (Cass. sentenza n.
10156/1994; Trib. Napoli sent. 11539/2015).
5.2- Il motivo di impugnazione in rassegna è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Con riguardo alla operatività della polizza assicurativa nel caso di specie, occorre premettere che, come evidenziato dall'appellante, a norma dell'art. 123 d. lgs. 209/05 “Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona ...”.
La norma, quindi, limita l'obbligo dell'assicurazione, nel caso di natanti, alle sole ipotesi di danni alla persona, con esclusione di quelli a cose. In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono pertanto riconosciute al danneggiato né l'azione diretta contro l'assicuratore, né la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 della legge 24 dicembre 1969
n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l'art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone (Cass. Sez. 3,
Sent. n. 8816 del 18-06-2002); l'azione diretta contro l'assicuratore non è quindi proponibile per i natanti in caso di danni a cose, per i quali non vi è obbligo di assicurazione, talché deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, non sussistendo alcun rapporto immediato e diretto tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro l'assicuratore (Cass. Sez. 3, sent.
n. 10156 del 28-11-1994; Tribunale ordinario T.A. 506/2023; Tribunale ordinario T.A 1963/2023).
Ciò premesso si osserva che convenuto in giudizio da per il Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni cagionato al natante di quest'ultimo in occasione di una manovra in mare, ha chiamato in causa la in forza della polizza assicurativa in essere con la predetta società per Parte_1 essere da questa garantito in relazione alle pretese risarcitorie azionate nei propri confronti dall'attore.
A sostegno della domanda, tuttavia, il ha prodotto esclusivamente il certificato di CP_1
assicurazione (con il relativo contrassegno) da cui emergono i dati relativi alle parti del contratto, al natante assicurato, al numero della polizza (I/190/11421213), al periodo di vigenza (dal 24.5.2015 al
24.5.2016), ossia alla stipula del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, non anche l'estensione della garanzia assicurativa ai danni a cose. Né la riferita produzione documentale è stata dal integrata in seguito alla costituzione della CP_1
ed alla specifica eccezione dalla stessa sollevata di carenza di legittimazione passiva per Parte_1
inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento ai fatti di causa (ossia ai danni a cose oggetto della pretesa risarcitori).
In tali termini, avuto riguardo alle norme che regolano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in relazione ai natanti dianzi richiamate, va quindi certamente censurata poiché errata il dictum del primo giudice che ha disatteso l'eccezione relativa alla inoperatività della polizza “in quanto appare evidente che l'assicurazione copre i danni provocati a persone o cose!” posto che tale evidenza non è desumibile dalla normativa di riferimento (che, per quanto detto, limita l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei natanti ai soli danni alla persona) né tanto meno dalla documentazione
(certificato di assicurazione) prodotta dall'assicurato.
Poco rileva, quindi, quanto evidenziato dalla difesa del nella comparsa d'appello, ossia che CP_1 la polizza prodotta dalla non sia quella vigente al momento del sinistro ma quella riferita all'anno Pt_1 precedente (periodo 24.5.2014-24.5.2015), posto che gravava sul l'onere di provare che la CP_1 polizza vigente al momento del sinistro comprendesse anche l'assicurazione della responsabilità civile per danni a cose e che tale prova documentale, come già detto, non è stata fornita dall'onerato (laddove dalla polizza dell'anno precedente prodotta dalla società appellante non reca alcun richiamo alla estensione della garanzia a danni a cose).
L'appello della va dunque accolto e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va Pt_1
rigettata la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
6.- L'accoglimento del gravame per il profilo esaminato assorbe, rendendone inutile l'esame, gli ulteriori motivi di impugnazione allegati dalla società assicuratrice ed attinenti all'accoglimento da parte del primo giudice della domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_2 sia con riferimento all'an della pretesa che al quantum liquidato a titolo Controparte_1 risarcitorio. Esclusa infatti l'operatività della copertura assicurativa e dunque il fondamento della condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti della a tenere indenne il dalle Pt_1 CP_1 somme che questi era stato condannato a versare all'attore a titolo di risarcimento del danno cagionato dal sinistro in mare si ritiene venuto meno l'interesse dell'appellante alla riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui accoglie, ritenendola fondata, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del convenuto (interesse che invece sarebbe stato attuale in caso di conferma della operatività della polizza già ritenuta dal primo giudice).
7.- Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha visto vittoriosa la società assicuratrice, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di e, limitatamente al Controparte_1
presente grado, di e vengono liquidate, di ufficio, in difetto di specifica, come in Controparte_2
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa, alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e delle difese spiegate dall'appellante, nonché all'attività difensiva effettivamente svolta (in appello carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento
(da euro 5200,01 a euro 26.000,00) del 20% per il primo grado di giudizio e del 50% per presente grado, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Le spese del grado restano invece compensate nei rapporti tra il e il . CP_1 CP_2
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 92/2019, proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di e
[...] Controparte_2
così provvede: Controparte_1
1.Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto:
a) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1 b) condanna al pagamento in favore di in Controparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 1672,00 per compensi, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
2) condanna e in solido al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente Parte_1
grado che liquida in complessivi euro 382,00 per spese ed euro 2538,00 per compensi oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
dichiara compensate le spese del presente grado tra e Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.10.2024.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano