Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 1068/2021, riservata in decisione all'udienza del
15.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
conferita a margine dell'atto di appello, dall'avv. Luigi Rotondi (c.f.
), presso il cui studio, sito in Guardia Sanframondi (BN) alla C.F._2
Traversa Parallela snc, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Maturo (C.F.,
), e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucio C.F._4
Parlato, sito in Napoli alla Via Toledo, n. 256
APPELLATO
E
Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Benevento, CF e P.IVA , P.IVA_1
con sede in Benevento alla via Foschini n. 2 in persona del legale rappresentante pro tempore
RGn°1068/2021 -sentenza
- 1 -
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 18.02.2015, , Controparte_1
proprietario di un caseggiato urbano sito nel Comune di Solopaca alla Via Cupa, conveniva innanzi al Tribunale di Benevento in qualità di proprietario di un suolo Parte_1
confinante, al fine di ottenere l'accertamento della natura comune di una corte posta a nord dei rispettivi fabbricati, con conseguente ordine all'Ufficio del Territorio di procedere alle relative modifiche catastali.
Parte attrice, in particolare, deduceva che la natura comune della corte era stata convenuta con verbale di transazione sottoscritto, in data 11.02.1982, da padre del Persona_1 convenuto , zia di quest'ultimo, e l'attore medesimo;
Parte_1 Persona_2
che, tuttavia, a seguito di una verifica catastale aveva appurato che tale area risultava ancora graffata al fabbricato di proprietà degli eredi . Pt_1
1.2 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea;
Parte_1
in particolare, eccepiva che gli obblighi sanciti dalla transazione non erano stati eseguiti per volontà dello stesso , il quale aveva ottenuto di convogliare le acque in un punto CP_1
diverso da quello individuato nella scrittura, previa rinuncia alla comunione dello spazio attualmente in contestazione, e che il diritto alla loro attuazione era, comunque, prescritto.
1.3 Disposta la conversione del rito, espletata prova testimoniale, con ordinanza del
25.7.2019 il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_2
All'udienza del 21.11.2019 compariva, quindi, per l' Controparte_3 CP_2
, il funzionario delegato, il quale rappresentava che dall'ispezione delle banche-
[...]
dati era emerso che le pattuizioni della scrittura privata transattiva non avevano mai avuto esecuzione, non essendosi provveduto alla presentazione degli atti di aggiornamento, con la delimitazione dell'area oggetto del contendere di cui le parti, con la transazione medesima, avevano stabilito la natura comune.
Riservata nuovamente la causa in decisione, il Tribunale di Benevento, con sentenza n.
230/2021, accoglieva la domanda attorea.
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In particolare, il Tribunale, premettendo che la transazione giudiziale aveva costituito sulla corte un diritto di comproprietà a favore di ciascuna delle parti, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dal , rilevando la natura imprescrittibile del diritto Pt_1
dominicale; il giudice a quo evidenziava, che il fatto che non si fosse proceduto alle variazioni catastali coerenti con la pattuizione sulla natura comune dell'area non potesse determinare alcuna estinzione del diritto di comproprietà costituito in capo al , salva CP_1
la maturazione di una proprietà esclusiva a favore di altri a titolo di usucapione, allegazione, tuttavia, mancata, essendosi il limitato ad eccepire soltanto la prescrizione degli Pt_1
obblighi sanciti dalla scrittura;
soggiungeva che nemmeno era stata richiesta dal convenuto, in via riconvenzionale, la risoluzione della transazione per inadempimento degli obblighi contenuti al suo interno;
rimarcava, infine, l'impossibilità di provare, a mezzo testimoni, un diverso accordo successivo intervenuto tra le parti, posto che ogni modifica o risoluzione per mutuo dissenso richiedeva la forma scritta ad probationem.
In conclusione, il Tribunale ordinava all' di Benevento di provvedere Controparte_3
alla modifica dei dati catastali relativi alla corte comune, in conformità a quanto stabilito nell'atto di transazione giudiziale dell'11.02.1982 al n. 6.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 5.2.2021, con atto di citazione notificato in data 5.3.2021 ha proposto appello, affidato a tre motivi di gravame. Parte_1
2.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, per non essersi il attivato nel termine di dieci anni dalla stipula CP_1 dell'atto transattivo, immediatamente esecutivo, con la notifica dell'atto di precetto, onde ottenere, in via forzosa, l'attuazione degli obblighi sanciti dalla scrittura ai sensi dell'art. 612 c.p.c.; tale inattività avvalora, del resto, che tra i firmatari del verbale transattivo era intervenuto un ripensamento, nel senso che nessuno di essi era più interessato all'esecuzione di quanto ivi stabilito, essendo sopravvenuto un diverso assetto delle rispettive posizioni.
2.2 Con il secondo motivo denunzia l'errore in cui è incorso il primo Parte_1
giudice nel ritenere non formulata una eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà esclusiva dell'area in contestazione, il cui possesso è rimasto sempre in capo al deducente proprio in conseguenza della mancata perimetrazione dell'area in contestazione secondo le previsioni pattizie che ne avevano stabilito la contitolarità; sostiene che, essendo stata ritualmente formulata siffatta eccezione
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riconvenzionale, era onere del dimostrare l'interruzione del possesso ad CP_1
usucapionem vantato dall'odierno esponente.
2.3 Con il terzo motivo l'appellante censura il capo della statuizione con cui è stato impartito all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Benevento, l'ordine di procedere alla modifica dei dati catastali in conformità all'assetto individuato nel verbale transattivo;
protesta che, così statuendo, il giudice a quo ha attribuito all'Agenzia il ruolo _3 di controparte in assenza di alcun fondamento normativo, “deresponsabilizzando”, nel contempo, il , al quale sono stati così assicurati i vantaggi dell'esecuzione della CP_1
scrittura senza alcun onere e/o spesa;
infine, denuncia la nullità della sentenza per non essere stata “preceduta ai sensi del D. Lgs. 28/2010”.
2.4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.06.2021 si è costituito in giudizio , che ha resistito al gravame, eccependone, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., e, in subordine, l'infondatezza nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite.
2.5 All'esito della discussione orale del 15.1.2025, fissata dal Collegio ai sensi dell'art. 352
c.p.c, su richiesta dell'appellante formulata in sede di precisazione conclusioni e reiterata alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, la Corte ha riservato la causa in decisione.
3. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 5.3.2021, risultando rispettato il termine breve di trenta giorni sancito dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 5.2.2021.
3.1 Va dichiarata la contumacia dell' , Controparte_3 Controparte_2
ritualmente citata e non comparsa.
3.2 Il primo motivo è inammissibile.
La doglianza si risolve, a ben vedere, in una acritica riproposizione delle difese di primo grado, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione in forza della quale il giudice a quo ha ritenuto inconferente l'eccezione di prescrizione decennale dei soli obblighi derivanti dal verbale transattivo, a fronte della imprescrittibilità del diritto di comproprietà costituito dalle parti con la scrittura di cui si discute.
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Analogamente la reiterazione dell'argomentazione difensiva su una risoluzione per mutuo dissenso intervenuta successivamente alla stipula del negozio transattivo, desumibile dalla protratta inattività delle parti, non attinge la ratio decidendi, che ha ritenuto necessaria, a tal fine, la prova per iscritto.
3.3 Il secondo motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'appellante rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto tempestivamente sollevata una eccezione riconvenzionale di usucapione della proprietà esclusiva dello spazio in contesa, nella pur condivisibile premessa che soltanto l'accertamento di un acquisto ad usucapionem della titolarità esclusiva possa paralizzare il diritto di comproprietà sulla corte, costituito a mezzo della scrittura transattiva.
E, tuttavia, la doglianza trova smentita dalla rinnovata disamina delle risultanze processuali sollecitata dal gravame.
Nella memoria di costituzione depositata in data 18.9.2015 il concludeva (vedi Pt_1
punto sub A) instando per l'accoglimento dell' “eccezione di prescrizione ovvero di inefficacia del suindicato verbale transattivo perché non eseguito -per volontà delle parti- nel termine decennale successivo alla registrazione e trascrizione né nei decenni successivi”.
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., depositata a seguito della conversione del rito sommario in ordinario disposto dal giudice a quo con ordinanza del 27.10.2015,
l'odierno appellante concludeva “come da comparsa del 18.9.2015”, lasciando inalterata l'impostazione difensiva originaria.
Soltanto nella replica conclusionale del 23.10.2020 l'appellante, per la prima volta, richiamava “l'art. 1158 c.c. (usucapione)”, assumendolo “eccepito”.
Alla luce del tenore degli stralci di interesse degli scritti difensivi qui opportunamente ritrascritti risulta, allora, immune da vizi l'interpretazione condotta dal primo giudice, che ha qualificato l'eccezione (tempestivamente) sollevata dal convenuto come relativa ai soli obblighi nascenti dal verbale di transazione, di per sé inidonea a determinare l'estinzione del diritto di comproprietà costituito sulla corte in forza della medesima scrittura privata.
Nella prima memoria depositata entro il termine sancito a pena di decadenza dall'art. 702 bis comma 4 c.p.c. per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, quale è quella di usucapione, il invocava, infatti, soltanto la Pt_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda mancata “esecuzione” delle previsioni su cui si era fondato l'accordo transattivo, omettendo alcun riferimento al fatto estintivo della pretesa azionata ex adverso individuabile nella conservazione di un possesso esclusivo dello spazio in contestazione per il periodo di almeno venti anni successivi alla stipula della scrittura privata, idoneo alla maturazione di un “rinnovato” acquisto ad usucapionem di una proprietà esclusiva, da opporre con efficacia prescrittiva del diritto di comproprietà vantato dal . CP_1
Alcuna novità rispetto a tale impianto difensivo si registra(va) nella memoria depositata nel primo termine dell'art. 183 VI comma c.p.c., che segna, come è noto, il momento preclusivo per la precisazione del thema probandum, posto che, come già sopra rimarcato, in quella sede il si limitava a richiamare le conclusioni dell'originaria memoria di Pt_1
costituzione.
Il richiamo all'art. 1158 c.c. rinvenibile, per la prima volta, nella replica conclusionale depositata in data 23.10.2020, successiva anche ad una prima rimessione in istruttoria imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio con l , è, quindi, Controparte_3
insanabilmente tardivo, assolvendo il secondo scritto difensivo previsto dall'art. 190 c.p.c. alla sola funzione di controdedurre all'illustrazione delle conclusioni avversarie. Del resto, dell'inammissibilità di siffatto richiamo sembrava essere avvertita la stessa parte, laddove prospettava l'usucapione come già “eccepita”, in contrasto, tuttavia, con l'evidenza delle precedenti difese.
3.4 Va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il terzo mezzo di gravame, con cui il si duole dell'ordine di rettifica catastale reso nei confronti dell'Agenzia delle Pt_1
Entrate- Ufficio di Benevento.
Come è noto, l'interesse all'impugnazione costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e va, perciò, individuato in un interesse giuridicamente tutelato a conseguire la rimozione della statuizione censurata;
esso postula, pertanto, la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione e va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (Cass. Sez. 1, 12/04/2013, n. 8934; Cass., Sez. 3,
04/06/2007, n. 12952).
Nella specie, l'appellante lamenta che, nell'ordinare la rettifica catastale all' _3
, il primo giudice ha assegnato a quest'ultima la posizione di parte processuale senza
[...]
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda alcun fondamento normativo e, nel contempo, ha “deresponsabilizzato” il , il quale si CP_1
potrà avvantaggiare del risultato della variazione catastale, senza sopportare alcuna spesa e/o onere.
E, allora, le conseguenze paventate dal motivo di impugnazione, a ben vedere, non lasciano ravvisare alcun pregiudizio per l'istante, ma al più uno per l' , l'unica Controparte_3
semmai legittimata a reagire all'ordine in esame e che, tuttavia, ha prestato acquiescenza alla statuizione, ed un vantaggio per l'appellato . CP_1
Nei motivi di confutazione addotti difetta, cioè, la configurabilità di una “soccombenza” in senso sostanziale, quale pregiudizio derivato dalla decisione per la posizione dell'appellante, che costui abbia interesse a rimuovere mediante la riforma della statuizione medesima.
Infondata è, infine, la censura sulla nullità della statuizione perché “non preceduta dal
D.Lgs 28/2010”.
In disparte il rilievo sulla impropria e laconica formulazione della doglianza, quand'anche in essa, con uno sforzo interpretativo, voglia cogliersi la censura sull'omesso esperimento di un tentativo di mediazione obbligatoria, rientrando la controversia in una di quelle per cui ratione materiae è previsto l'assoggettamento alla condizione di procedibilità ex art 5 comma 1 bis D. Lgs. 28/2010, risulta assorbente che il vizio supposto è destinato a sanarsi entro il primo grado di giudizio, ove il convenuto non lo eccepisca ed il giudice non lo rilevi d'ufficio entro la prima udienza di comparizione e trattazione.
Nella specie, dalla disamina delle risultanze processuali di primo grado risulta che il non ha tempestivamente sollevato una tale eccezione, sicché essa non può essere Pt_1
veicolata quale motivo di appello, stante la maturazione della preclusione evidenziata.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante nei rapporti con l'appellato costituito.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla bassa complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Nulla per spese nei rapporti con l'appellata contumace . Controparte_3
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 230/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Benevento;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Maturo dichiaratosene anticipatario;
4) nulla per spese nei rapporti con l' , , Controparte_3 Controparte_2
appellata contumace;
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1068/2021 -sentenza
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