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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8792 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16440/ 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti VAIANO DIEGO, CATALDO Parte_1
FRANCESCO, MASTROIANNI FRANCESCA
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. CONFESSORE LORENZO
MARCO GIUDICE, contumace
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.4.2024 e regolarmente notificato, , premesso Parte_1 di essere dipendente della resistente quale Dirigente medico di I livello presso il
Dipartimento di chirurgia , UOC Anestesia e Rianimazione operatoria, con l'incarico di
Dirigente Responsabile UO semplice di partoanalgesia ed anestesia ostetricia del 2015 a tutt'oggi, lamentava di avere partecipato al bando per il conferimento dell'incarico di
Direttore facente funzione della UOC operatoria, Parte_2 istituita nell'ambito del Dipartimento Chirurgico, e che l'incarico era stato attribuito al dott.
Marco Giudice;
eccepiva la violazione degli artt.15 e 15 ter Dlgs 502/1992 in quanto nessuna valutazione comparativa era stata compiuta e non erano state esternate le ragioni giustificatrici delle scelte compiute;
deduceva che non si era tenuto conto degli
1 incarichi ricoperti dal ricorrente;
eccepiva l'insufficienza della motivazione;
concludeva nel modo che segue: “- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui l
[...]
ha conferito l'incarico al dott. Marco Giudice;
Controparte_2
- per l'effetto, condannare l alla ripetizione Controparte_1 del procedimento dalla fase della valutazione dei canditati ritenuti idonei, attenendosi nella valutazione del CV al solo merito dimostrato dai candidati stessi nel rispettivo percorso professionale come rappresentato nei propri CV nonché al risarcimento danni materiali e morali, subiti e subendi dal Dott. , come saranno dimostrati in corso di causa. Con Pt_1 vittoria alle spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente, sottolineando che la scelta era avvenuta correttamente tra due candidati entrambi titolari di rapporto in regime di esclusività e titolari di incarico ex art.18 CCNL area sanità , ma dei quali solo uno poteva essere ritenuto idoneo per il carattere trasversale del complesso delle funzioni svolte in ambito anestesiologico, sottolineando ancora che la fattispecie non può inquadrarsi tra quelle di cui agli artt.15 e 15 ter Dlgs 502/92 in quanto di tratta di sostituzione per il tempo necessario ad espletare le procedure di sostituzione del titolare cessato;
richiamava giurisprudenza e chiedeva il rigetto del ricorso.
Sentite le parti e disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr. legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'incarico al quale aspira il ricorrente è disciplinato dall'art.22 CCNL Area sanità triennio
2016/2018, norma applicabile in quanto l'avviso è stato indetto con Deliberazione n.39/DG del 16.1.2024, data precedente a quella di sottoscrizione del CCNL triennio 2019/2021- v. art.25 c. 10 per la disciplina della entrata in vigore dell'art.25 stesso e per la sostituzione dell'art.22) .
La norma in questione prevede:
“Sostituzioni 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale.
Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non
2 configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda o ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lettera d) , con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del
Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica nn. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 -bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle
3 leggi regionali - presso la stessa o altra azienda o ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della legge n. 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda o ente provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2 dell'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato).
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e dall'art. 109
(Trattamento economico - normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall'azienda o ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 55 e seguenti del Capo VIII (Verifica e valutazione dei dirigenti).
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a euro
300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le
4 risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
8. Le aziende o enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
9. La sostituzione è affidata con provvedimento del direttore generale o di un suo delegato”.
Appare evidente che l'ipotesi in oggetto, ricadente nel comma 4 sopra riportato, attiene al caso specifico della sostituzione in via temporanea (nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 -bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni) del dirigente cessato e che, pertanto, a parte il rispetto dei criteri di cui al comma 2, la norma non richiama la disciplina regolatrice della selezione di cui all'art.15 Dlgs 502/92, riguardante l'attribuzione di un incarico, con la durata prevista, attraverso un meccanismo, perciò più articolato, di selezione e nomina.
Deve ricordarsi che, in tema di impiego pubblico privatizzato (parte resistente è un ente pubblico), la nomina del dirigente riveste la natura di determinazione negoziale cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano l'ente pubblico a valutazioni comparative motivate;
l'ente è tenuto inoltre a determinare in via preventiva,
5 secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando i principi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché, laddove tale regola non venga rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
In ogni caso, la scelta resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria.
In caso di illegittimità , si potrà richiedere una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale.
Nel caso di specie, l'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore facente funzioni della era stata indetto per Parte_3 collocamento a riposo del precedente titolare (v. in atti).
L'ipotesi peculiare della sostituzione del dirigente, determinata per cessazione del rapporto di lavoro dello stesso, risulta disciplinata dalla norma del CCNL e dal Regolamento adottato il 23.5.22 n.493 (v. in atti).
La selezione richiede in primo luogo il rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art.22 – puntualmente applicati e ciò è pacifico- , ma la norma richiede anche una “ valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati”.
Parte ricorrente ha sostenuto in ricorso che non sono state esternate le ragioni giustificatrici delle scelte e che non si è tenuto conto né degli incarichi ricoperti dal ricorrente nella sua carriera professionale né degli altri risultati dimostrati nel proprio CV.
Egli aggiunge che la motivazione è insufficiente e che manca una valutazione del Direttore
UOC Chirurgia Generale e Oncologia dott. , che aveva espresso solo una Per_1 valutazione circa la sussistenza per entrambi i candidati del requisito di cui al comma 2 lett. A e B (essere titolare di incarico di cui all'art.18 ed essere titolare di rapporto in regime di esclusività) , escludendo il terzo aspirante – dr. Sposato- perché titolare di rapporto non esclusivo.
Va in primo luogo osservato che l'atto appare sufficientemente motivato, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.
Si osserva, infatti, che esso valorizza, nella descrizione delle caratteristiche del dott.
Giudice, l'ottica “prettamente trasversale” della sua attività in ambito anestesiologico,
6 ritenuta essenziale per riscoprire la funzione apicale in oggetto, richiamando alcuni aspetti di questa, mentre definisce di carattere “settoriale” l'attività del dottor , il quale si Pt_1
è occupato, come dirigente, di “partonalgesia” , quindi di un settore specifico dell'attività di
UOC anestesia operatoria.
Si tratta di un fatto oggettivo, che emerge dalla lettura del curriculum (dal 2004 al 2007 responsabile struttura semplice organizzativa di anestesia per la terapia del dolore acuto perioperatorio, dal 2008 al 2015 incarico di alta professionalità Medicina perioperatoria, dal
2015 e a tutt'oggi Dir. Resp. UOS anestesia e rianimazione ostetrica Partonalgesica;
solo per negli anni 1996/1997 emerge che ha lavorato come assistente medico in altri reparti;
al fine in oggetto può richiamarsi anche l'attività svolta da settembre 2016 a dicembre
2017 quale Direttore facente funzioni UOC Anestesia).
Dal curriculum del dott. Giudice si evince che ha svolto per anni l'attività di Dirigente medico Anestesista Rianimatore presso UOC con riferimento a diversi ambiti (es. chirurgia oncologica, maxillo-facciale, vascolare ecc.), e dal 1.6.2023 svolge il ruolo di Dirigente medico Anestetista Rianimatore presso UOC Anestesia e Rianimazione /anestesia operatoria, con incarico di altissima professionalità a valenza Dipartimentale;
egli pertanto risponde maggiormente al profilo richiesto avendo applicato le sue conoscenze in più ambiti.
Tale valutazione appare idonea a giustificare la scelta operata dalla resistente con riferimento al profilo apicale di direttore facente funzioni della UOC Anestesia e
Rianimazione /Anestesia operatoria.
La deduzione secondo cui (v. note conclusive) il ricorrente avrebbe svolto la sua attività professionale “non solo presso l'UO di Ostetricia e Ginecologia , ma in moltissime UO , dimostrando l'assoluta trasversalità del suo operato professionale” -egli cita poi la sala operatoria Ortopedica , la Rianimazione DEA, l'area Oftalmologica- , non appare corredata di specifici elementi (non rilevabili neanche dal curriculum) e pertanto essa non appare sufficiente a condurre ad una diversa valutazione dell'esperienza di ed a ritenerla Pt_1 superiore a quella di Giudice.
Consegue da tali considerazioni che la scelta non può ritenersi affetta da illegittimità.
Per ciò che concerne la rilevata mancanza di un parere da parte del dott. , Per_1
Direttore UOC Chirurgia , si rileva che la norma prevede che il Parte_4 provvedimento sia reso con “atto motivato del Direttore generale” e sotto tale profilo la regola appare rispettata e l'atto legittimo.
7 Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.5.000,00, oltre
15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 11.9.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
8
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16440/ 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti VAIANO DIEGO, CATALDO Parte_1
FRANCESCO, MASTROIANNI FRANCESCA
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. CONFESSORE LORENZO
MARCO GIUDICE, contumace
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.4.2024 e regolarmente notificato, , premesso Parte_1 di essere dipendente della resistente quale Dirigente medico di I livello presso il
Dipartimento di chirurgia , UOC Anestesia e Rianimazione operatoria, con l'incarico di
Dirigente Responsabile UO semplice di partoanalgesia ed anestesia ostetricia del 2015 a tutt'oggi, lamentava di avere partecipato al bando per il conferimento dell'incarico di
Direttore facente funzione della UOC operatoria, Parte_2 istituita nell'ambito del Dipartimento Chirurgico, e che l'incarico era stato attribuito al dott.
Marco Giudice;
eccepiva la violazione degli artt.15 e 15 ter Dlgs 502/1992 in quanto nessuna valutazione comparativa era stata compiuta e non erano state esternate le ragioni giustificatrici delle scelte compiute;
deduceva che non si era tenuto conto degli
1 incarichi ricoperti dal ricorrente;
eccepiva l'insufficienza della motivazione;
concludeva nel modo che segue: “- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui l
[...]
ha conferito l'incarico al dott. Marco Giudice;
Controparte_2
- per l'effetto, condannare l alla ripetizione Controparte_1 del procedimento dalla fase della valutazione dei canditati ritenuti idonei, attenendosi nella valutazione del CV al solo merito dimostrato dai candidati stessi nel rispettivo percorso professionale come rappresentato nei propri CV nonché al risarcimento danni materiali e morali, subiti e subendi dal Dott. , come saranno dimostrati in corso di causa. Con Pt_1 vittoria alle spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente, sottolineando che la scelta era avvenuta correttamente tra due candidati entrambi titolari di rapporto in regime di esclusività e titolari di incarico ex art.18 CCNL area sanità , ma dei quali solo uno poteva essere ritenuto idoneo per il carattere trasversale del complesso delle funzioni svolte in ambito anestesiologico, sottolineando ancora che la fattispecie non può inquadrarsi tra quelle di cui agli artt.15 e 15 ter Dlgs 502/92 in quanto di tratta di sostituzione per il tempo necessario ad espletare le procedure di sostituzione del titolare cessato;
richiamava giurisprudenza e chiedeva il rigetto del ricorso.
Sentite le parti e disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr. legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'incarico al quale aspira il ricorrente è disciplinato dall'art.22 CCNL Area sanità triennio
2016/2018, norma applicabile in quanto l'avviso è stato indetto con Deliberazione n.39/DG del 16.1.2024, data precedente a quella di sottoscrizione del CCNL triennio 2019/2021- v. art.25 c. 10 per la disciplina della entrata in vigore dell'art.25 stesso e per la sostituzione dell'art.22) .
La norma in questione prevede:
“Sostituzioni 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale.
Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non
2 configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda o ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lettera d) , con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del
Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica nn. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 -bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle
3 leggi regionali - presso la stessa o altra azienda o ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della legge n. 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda o ente provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2 dell'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato).
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e dall'art. 109
(Trattamento economico - normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall'azienda o ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 55 e seguenti del Capo VIII (Verifica e valutazione dei dirigenti).
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a euro
300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le
4 risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
8. Le aziende o enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
9. La sostituzione è affidata con provvedimento del direttore generale o di un suo delegato”.
Appare evidente che l'ipotesi in oggetto, ricadente nel comma 4 sopra riportato, attiene al caso specifico della sostituzione in via temporanea (nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 -bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni) del dirigente cessato e che, pertanto, a parte il rispetto dei criteri di cui al comma 2, la norma non richiama la disciplina regolatrice della selezione di cui all'art.15 Dlgs 502/92, riguardante l'attribuzione di un incarico, con la durata prevista, attraverso un meccanismo, perciò più articolato, di selezione e nomina.
Deve ricordarsi che, in tema di impiego pubblico privatizzato (parte resistente è un ente pubblico), la nomina del dirigente riveste la natura di determinazione negoziale cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano l'ente pubblico a valutazioni comparative motivate;
l'ente è tenuto inoltre a determinare in via preventiva,
5 secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando i principi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché, laddove tale regola non venga rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
In ogni caso, la scelta resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria.
In caso di illegittimità , si potrà richiedere una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale.
Nel caso di specie, l'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore facente funzioni della era stata indetto per Parte_3 collocamento a riposo del precedente titolare (v. in atti).
L'ipotesi peculiare della sostituzione del dirigente, determinata per cessazione del rapporto di lavoro dello stesso, risulta disciplinata dalla norma del CCNL e dal Regolamento adottato il 23.5.22 n.493 (v. in atti).
La selezione richiede in primo luogo il rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art.22 – puntualmente applicati e ciò è pacifico- , ma la norma richiede anche una “ valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati”.
Parte ricorrente ha sostenuto in ricorso che non sono state esternate le ragioni giustificatrici delle scelte e che non si è tenuto conto né degli incarichi ricoperti dal ricorrente nella sua carriera professionale né degli altri risultati dimostrati nel proprio CV.
Egli aggiunge che la motivazione è insufficiente e che manca una valutazione del Direttore
UOC Chirurgia Generale e Oncologia dott. , che aveva espresso solo una Per_1 valutazione circa la sussistenza per entrambi i candidati del requisito di cui al comma 2 lett. A e B (essere titolare di incarico di cui all'art.18 ed essere titolare di rapporto in regime di esclusività) , escludendo il terzo aspirante – dr. Sposato- perché titolare di rapporto non esclusivo.
Va in primo luogo osservato che l'atto appare sufficientemente motivato, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.
Si osserva, infatti, che esso valorizza, nella descrizione delle caratteristiche del dott.
Giudice, l'ottica “prettamente trasversale” della sua attività in ambito anestesiologico,
6 ritenuta essenziale per riscoprire la funzione apicale in oggetto, richiamando alcuni aspetti di questa, mentre definisce di carattere “settoriale” l'attività del dottor , il quale si Pt_1
è occupato, come dirigente, di “partonalgesia” , quindi di un settore specifico dell'attività di
UOC anestesia operatoria.
Si tratta di un fatto oggettivo, che emerge dalla lettura del curriculum (dal 2004 al 2007 responsabile struttura semplice organizzativa di anestesia per la terapia del dolore acuto perioperatorio, dal 2008 al 2015 incarico di alta professionalità Medicina perioperatoria, dal
2015 e a tutt'oggi Dir. Resp. UOS anestesia e rianimazione ostetrica Partonalgesica;
solo per negli anni 1996/1997 emerge che ha lavorato come assistente medico in altri reparti;
al fine in oggetto può richiamarsi anche l'attività svolta da settembre 2016 a dicembre
2017 quale Direttore facente funzioni UOC Anestesia).
Dal curriculum del dott. Giudice si evince che ha svolto per anni l'attività di Dirigente medico Anestesista Rianimatore presso UOC con riferimento a diversi ambiti (es. chirurgia oncologica, maxillo-facciale, vascolare ecc.), e dal 1.6.2023 svolge il ruolo di Dirigente medico Anestetista Rianimatore presso UOC Anestesia e Rianimazione /anestesia operatoria, con incarico di altissima professionalità a valenza Dipartimentale;
egli pertanto risponde maggiormente al profilo richiesto avendo applicato le sue conoscenze in più ambiti.
Tale valutazione appare idonea a giustificare la scelta operata dalla resistente con riferimento al profilo apicale di direttore facente funzioni della UOC Anestesia e
Rianimazione /Anestesia operatoria.
La deduzione secondo cui (v. note conclusive) il ricorrente avrebbe svolto la sua attività professionale “non solo presso l'UO di Ostetricia e Ginecologia , ma in moltissime UO , dimostrando l'assoluta trasversalità del suo operato professionale” -egli cita poi la sala operatoria Ortopedica , la Rianimazione DEA, l'area Oftalmologica- , non appare corredata di specifici elementi (non rilevabili neanche dal curriculum) e pertanto essa non appare sufficiente a condurre ad una diversa valutazione dell'esperienza di ed a ritenerla Pt_1 superiore a quella di Giudice.
Consegue da tali considerazioni che la scelta non può ritenersi affetta da illegittimità.
Per ciò che concerne la rilevata mancanza di un parere da parte del dott. , Per_1
Direttore UOC Chirurgia , si rileva che la norma prevede che il Parte_4 provvedimento sia reso con “atto motivato del Direttore generale” e sotto tale profilo la regola appare rispettata e l'atto legittimo.
7 Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.5.000,00, oltre
15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 11.9.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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