Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Decreto collegiale 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 01/10/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vitruvio n.5;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Comune di Milano - Direzione Casa, Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa in data 02.01.2024, notificato in data 09.02.2024, di reiezione della domanda volta a ottenere l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell''art. 23, comma 13, L.R. n. 16/2016 nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, adottato in data 2.01.2024, con cui il Comune di Milano ha rigettato la domanda di accesso ai servizi abitativi transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13 della L.R. n. 16/2016, ritenendo insussistente una condizione di emergenza abitativa.
2. Queste le censure dedotte:
I. violazione dell’art. 23, comma 13, della L.R. 16/2016 e della D.G.R. n. XI/2063/2019;
II. contraddittorietà e difetto di motivazione. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento, omesso esame della situazione.
3. Con ordinanza n. 469/2024 il Tar ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e ha sospeso il provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame.
4. In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale, il Comune di Milano ha avviato il procedimento di riesame che ha concluso con un nuovo provvedimento, adottato in data 19.8.2024, con il quale: ha annullato il provvedimento oggetto del presente giudizio; ha condiviso il parere con cui il Nucleo Tecnico di Valutazione nella seduta del 18.06.2024 ha ritenuto sussistente la condizione di emergenza abitativa in capo al ricorrente; ha accolto l’istanza presentata dal sig. Salmaso, disponendo la prosecuzione del procedimento ai fini dell’assegnazione dell’alloggio secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Con ordinanza n. 110/2025 il Tar, sempre in accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ha rilevato come il nuovo atto non avesse comunque eliso, di fatto, gli effetti sfavorevoli del provvedimento oggetto di impugnazione, non risultando ancora soddisfatta la pretesa azionata dal ricorrente.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
7. All’udienza del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. L’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale è fondata.
Il provvedimento impugnato è stato annullato dal Comune nell’esercizio del potere di autotutela e sostituito dal nuovo atto con cui l’amministrazione ha riconosciuto sussistente in capo al ricorrente una condizione di emergenza abitativa e ha accolto l’istanza di accesso ai servizi abitativi transitori.
Il nuovo atto - che non è stato oggetto di impugnazione mediante ricorso per motivi aggiunti - ha reso priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso e ciò nonostante il ricorrente non abbia ancora visto soddisfatta la propria pretesa con l’assegnazione di un alloggio, circostanza che esclude unicamente che possa dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. analogamente Tar Lombardia, Milano, sent. n. 2127/2024).
9. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Per la peculiarità della controversia le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
11. Stante la fondatezza del ricorso – per le ragioni affermate dal Tar in sede cautelare e riconosciute dallo stesso Comune resistente – si conferma l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto dalla competente commissione con decreto n. 58/2024. La liquidazione del compenso spettante al difensore sarà effettuata con un separato provvedimento, da adottarsi previa presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.