Articolo 113 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 112Articolo 114
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13 luglio 1980
Art. 113. (Riserva di posti per il primo concorso pubblico)

Nel primo concorso pubblico, indetto per ogni singola qualifica funzionale successivamente all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento, l'80 per cento dei posti destinati a concorso pubblico e' riservato al personale in servizio, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980