Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
1-5 1.3000 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO A0 4 6 /0 1 00505690 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- SEZIONE SECONDA CIVILE VIOLAZIONE DISTANZA TRA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COSTRUZIONI Dott. Ugo RIGGIO - Presidente - R.G.N. 6721/98 - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO 9197/98 Cron. 2568 Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Rep. 409 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud.22/09/00 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E NT ENZ A SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: #29 GEN 2001 IL CANCELLIERE AN FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SVEZIA 11, presso lo studio dell'avvocato PANDOLFI LIRE 1500 CANCELLERY NORBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro 0243652 GA SA CA, SA NZ, SA D249653 IA, SA RG, SA AB, SA CL, ND ET MA, MM AN VED. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SQUILLACE, SQUILLACE MAURO, SQUILLACE PAOLO;
Richiesta copia studio dal Sig. Fi 2000 - intimati 1480 e sul 2° ricorso n° 09197/98 proposto da: per diritti L. 32ep il 18.3.01 IL CANCELLIERE -1- ET ND MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato OCCHIPINTI MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AN FR, GA SA CA;
intimati avverso la sentenza n. 690/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato PANDOLFI Norberto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito 1'Avvocato OCCHIPINTI Mario, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il ricorso AN: rigetto 1 e 3° motivo, accoglimento del 2° e per quanto di ragionedel 4°. Sul ricorso incidentale della ET chiede che venga qualificato come controricorso. -2- Fatto Con atto notificato nel novembre 1995 AB RL impugnava, nei confronti di AN IA e di IA ED, la sentenza 28/4/1985 con la quale il tribunale di Latina l'aveva condannata ad abbattere un edificio rea- lizzato in Terracina. L'appellante chiedeva tra l'altro la rettifica dell'errore del tribunale che aveva attribuito le spese di lite in favore di IN AN, QU MA e LO e non di ZO, IL, GI, IO e Ga- briele SA. IA ED resisteva al gravame e, in via incidentale, chiedeva la condanna della AB, unitamente agli altri convenuti SA quali eredi di CE SA IA, a risarcirgli i danni subiti ed a rifon- dergli le spese del giudizio di primo grado. Il IA chiedeva inoltre la re- し voca della condanna, pronunciata nei suoi confronti, al pagamento delle spese in favore dei contumaci IN e QU. Sosteneva in particolare l'appellante incidentale: a) che erroneamente il tribunale aveva rigettato la sua domanda di risarcimento per equivalente;
b) che il tribunale aveva ri- gettato, per carenza di legittimazione, la domanda di risarcimento proposta da esso IA nei confronti degli eredi di CE SA IA, senza considerare che quest'ultima, quale autrice materiale dell'abuso edili- zio, aveva accettato il contraddittorio;
c) che anche AN IA avrebbe dovuto sopportare l'onere delle spese processuali sostenute dagli eredi della CE SA IA;
d) che erroneamente il tribunale lo aveva con- dannato al pagamento delle spese processuali in favore dei contumaci Co- mini e QU;
e) che le spese del giudizio di primo grado erano state li- quidate in suo favore in modo riduttivo. 3 AN IA si costituiva nel giudizio di secondo grado e chiedeva il ri- getto dell'impugnazione principale. La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 5/3/1997, in par- ziale riforma dell'impugnata decisione e in parziale accoglimento dei gra- vami: a) condannava AB RL ad abbattere le sole parti del proprio edificio che non rispettavano le distanze legali nei confronti delle proprietà di IA ED e di AN IA;
b) condannava AB RL a ri- fondere a IA ED le spese del giudizio di primo grado attinenti alle competenze di procuratore liquidate nella misura di £ 1.100.000. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che l'appello incidentale del IA non risultava notificato ai "citati" SA, IN e QU, non costituitisi, portatori di situazioni giuridiche autonome e, quindi, scindibili da quelle delle parti che si erano costituite nel giudizio di secondo grado;
che di conseguenza la sentenza impugnata era passata in giudicato nei confronti dei SA, IN e QU;
che l'appellante principale era priva di qualsiasi legittimazione in ordine alle spese relative ad altre parti alle quali peraltro non era stata notificata l'impugnazione; che il tribunale giustamente aveva ritenuto sfornita di elementi probatori la do- manda di condanna anche al risarcimento per equivalente da liquidarsi in separata sede;
che il disposto abbattimento dell'edificio dell'appellante principale, costituendo un risarcimento in forma specifica, rendeva impre- scindibile l'onere, a carico del danneggiato IA e da questi non assolto, di provare gli ulteriori danni subiti non coperti dalla detta forma risarcitoria;
che il IA aveva omesso di notificare agli eredi di CE IA il proprio gravame per cui erano da disattendere i motivi dell'appello inci- 4 - dentale diretti contro statuizioni della sentenza impugnata relative a parti non costituite ed alle quali non era stato notificato l'atto di impugnazione. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da IA ED con ricorso affidato e quattro motivi illustrati da memoria proposto nei confronti di AB SA RL, di ZO, LI, GI, EL e IL SA, di AN EL IA, di MM AN e di MA e LO QU. Ha resistito con controricorso solo EL AN IA la quale ha proposto, nei confronti dalla Gabelas- si, ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 5/10/1999 è stata disposta la rinotifica del ricorso principale e di quello incidentale a AB SA RL la quale ha ricevuto la rituale e tempestiva notifica dei ricorsi e, come tutti gli altri citati intimati, non ha svolto attività difensiva in questa sede di legitti- mità. Diritto Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. I detti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per essere i rispettivi contenuti privi del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'articolo 366, n.3, c.p.c.: dal contesto degli atti non è possibile desu- mere una conoscenza del "fatto” sostanziale e processuale sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento. Occorre al riguardo osservare che come più volte affermato nella giuri- sprudenza di legittimità - il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di S causa, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 366, 1° comma, n. 3, c. p. c. per il ricorso per cassazione, é collegato all'autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione norma- tiva é volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddit- torio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto é necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno origi- nato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza im- pugnata, e senza possibilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inam- missibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché ove questi prospettino errori nell'applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgi- mento e l'esito. Non é richiesto che la struttura del ricorso enuclei una pre- messa a se stante in fatto ben potendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 22/5/1999 n. 4998; 21/5/1999 n. 4916; 27/11/1998 n. 12039; 29/12/1997 n. 13071 ). Nella specie nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito in questione di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. è possibile rinvenire nei ricorsi così come predisposti dal IA e dalla EL nei quali, prima - ME -- della parte relativa all'illustrazione dei motivi posti a base dell'impugnativa, vi è una premessa in cui i fatti di causa sono esposti con riferimento solo al dispositivo della sentenza di primo grado ( nel ricorso incidentale non si fa neanche cenno a tale dispositivo ), alle richieste formulate da AB SA RL con l'atto di appello, ai capi della decisione del tribunale impugnati in via incidentale dal IA ed al dispositivo della pronuncia di secondo grado. Da tale esposizione in fatto e dal contenuto dei motivi dei ricorsi non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso: i fatti che hanno ge- nerato la controversia;
le varie e complesse vicende del processo;
le diverse e particolari posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato nelle singole fasi processuali;
gli argomenti posti a sostegno delle decisioni dei giudici del merito;
i motivi ( ed i relativi argomenti ) dell'appello principale e di quello incidentale avverso la sentenza del tribunale;
il motivo per il quale "la domanda risarcitoria del IA anche contro i germani SA, eredi di CE IA" sarebbe "coperta da giudicato interno" ( come sostenuto nel primo motivo del ricorso principale); le vicende processuali poste a base della necessità - cui si fa generico riferimento nel terzo motivo del ricorso principale - della riassunzione del giudizio innanzi al tribunale;
le modalità ed il contenuto specifico della richiesta concernente la condanna e la liquidazione del risarcimento danni;
i singoli importi ( e non il risultato contabile finale) indicati dal IA nella nota specifica depositata in primo grado con riferimento specifico alle diverse e rispettive voci concernenti le spese non riconosciute e gli onorari liquidati in misura inferiore ai minimi della tariffa professionale. Le rilevate omissioni e carenze non consentono 7 di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale tale da far in- tendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra il ricorrente principale IA ed la resistente EL le spese del giudizio di legittimità. Nessun provvedimento va adottato in ordine alle dette spese tra i ricorrenti e 40000 gli intimati che non si sono costituiti.
P.Q.M.
280000 La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;
compensa tra Sa- viani ED e EL AN IA le spese del giudizio di cassazione. Roma 22 settembre 2000 Il consigliere estensoreConsiglie Il presidente In gog Mrs Misk IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 29 GEN. 2001 DEPOSITATOP: IL CANCELLICAL 01 Roma 19 FEB. 2001 Cn.8346 19FEB 004, A M 8 O R