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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Nella Lucia
Rita Ravenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1427/2020 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Milasi Giuseppe Renato (
c.f. ) presso il cui studio, sito in C.so Garibaldi di Reggio CodiceFiscale_2
Calabria, è elettivamente domiciliato.
ATTORE
Contro
(C.F. ) in persona del suo amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
– tempore , (C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_2 C.F._3
forza di procura su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alfonso Zito, (C.F.
, presso il cui studio, in via Frà Gesualdo Melacrinò n° 24 di C.F._4
Reggio Calabria, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 All'udienza del 04.102.2023 il procuratore di parte attrice precisava le seguenti conclusioni: “preliminarmente, contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, in quanto riduttive degli importi risarcitori e comunque non esaustive del questionario e delle controdeduzioni del consulente di parte;
e ne chiede il rinnovo, senza recesso della superiore richiesta. Precisa le proprie conclusioni, riportandosi quelle rassegnate nell'atto dii citazione e nelle memorie istruttorie, modificate soltanto in ordine alla rifusione delle spese di lite, delle quali chiede l'attribuzione a se medesimo, dichiarando di essere procuratore anticipatario dele spese e di non avere percepito i compensi.”
Il procuratore di parte convenuta precisava le seguenti conclusioni: ” si riporta a tutte le conclusioni, eccezioni e richieste formulate in corso di causa, in particolare riferimento alle eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di prescrizione”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.5.2020, , premetteva: Parte_1
- di essere proprietario dell'appartamento posto al secondo piano (terzo fuori terra) del sito sul Viale Calabria n. 78/G di Reggio Calabria, Controparte_1
identificato al Catasto del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 103, part. 75, sub 13;
- che da tempo l'immobile presentava copiose e diffuse macchie di umidità ed efflorescenze con distacco di intonaco dalle pareti e, in particolare, sulla parete divisoria tra la veranda ed il vano cucina e bagno, in corrispondenza della colonna di scarico, posta all'interno dell'appartamento in prossimità del muro di tamponamento esterno;
- che la causa dell'umidità andava fatta risalire alle infiltrazioni provenienti dal manto di copertura del convogliamento e smaltimento delle acque piovane, incanalate nella colonna di scarico fognaria passante all'interno degli CP_3
appartamenti posti ad ogni piano;
pagina 2 di 12 - in particolare, che le acque meteoriche provenienti dal lastrico solare, confluendo nella colonna di scarico condominiale, determinavano un incremento della portata d'acqua superiore al dimensionamento della colonna di scarico condominiale, progettata per il solo smaltimento delle acque fognarie;
- che la colonna di scarico, non riuscendo a smaltire l'intera portata delle acque, subiva un intasamento con successivo ritorno di acqua negli appartamenti allacciati alla colonna di scarico, causando la fuoriuscita dai giunti non predisposti a supportare tale pressione;
- che le infiltrazioni determinavano danni alle strutture murarie dell'appartamento di proprietà esclusiva del , il cui ripristino implicava una Pt_1
spesa di € 12.183,53;
- che nel tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino l'attore avrebbe perso la disponibilità dell'immobile;
- che la responsabilità per i danni occorsi all'interno dell'immobile andava attribuita in via esclusiva al condominio in quanto custode della colonna di scarico dalla quale provenivano le infiltrazioni;
- che al fine di cristallizzare le cause delle infiltrazioni veniva depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G.
n. 3802/2018), conclusosi con provvedimento di rigetto per difetto del requisito del periculum in mora;
e citava nel presente giudizio il chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno in forma specifica, tramite esecuzione delle opere di risanamento conservativo delle parti di immobile danneggiate, e per equivalente (ivi compresa la temporanea perdita di disponibilità dei locali nel tempo di esecuzione dei lavori), quantificandolo in complessivi € 25.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.5.2021 si costituiva in giudizio il negando la provenienza delle infiltrazioni dalla colonna Controparte_1
condominiale ed eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della causa
pagina 3 di 12 petendi, attesa la mancata indicazione dell'epoca di manifestazione delle infiltrazioni.
Concludeva per il rigetto della domanda.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza dell'11.5.2021, la causa veniva istruita mediante CTU.
All'udienza del 12.12.2023, calendarizzata per l'esame della CTU, la difesa del eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria, in ragione della mancata CP_1
individuazione della “vetustà del danno” anche in sede di elaborato peritale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
Tanto premesso in fatto la domanda risarcitoria è fondata sulla scorta delle motivazioni che seguono.
1.Sulla nullità della citazione e sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co.
4, c.p.c., sollevata dalla difesa del con la comparsa di costituzione e CP_1
risposta, in quanto l'attore non indicava il momento in cui i danni si manifestavano, impedendo di valutare la chiamata in garanzia dell'assicurazione o di terzi soggetti.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la citazione deve considerarsi nulla, per violazione dell'art. 164 c.p.c., “solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3, co. 3, art.
163 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4, co. 3, dell'art. 163
c.p.c.” (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 22371/2017; Cass. Ord. n. 22330/2017).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dell'atto di citazione risultano essere chiari e determinati tanto il petitum, consistente nella domanda di accertamento e nel pagina 4 di 12 conseguente risarcimento del danno, quanto la causa petendi, in relazione alla quale l'attore lamenta che il danno cagionato dalle infiltrazioni di acqua meteorica all'interno dell'immobile di proprietà derivi dal non corretto convogliamento e smaltimento delle acque piovane, incanalate nella colonna di scarico condominiale passante all'interno degli appartamenti.
D'altra parte, la convenuta ha controdedotto alla pretesa avversaria, negando che qualsiasi danno fosse attribuibile alla colonna montante condominiale, depositando, per mezzo del proprio CTP, osservazioni alla CTU ed, infine, eccependo la prescrizione dell'azione risarcitoria, il che implica che il convenuto abbia in ogni caso chiaramente
“inteso” l'oggetto e la ragione della pretesa (Cass. 1681/2015, in caso del tutto analogo).
Quanto alla necessità di evocare in giudizio i garanti, in tesi precluso dalla mancata indicazione dell'epoca di insorgenza dei danni, pacifico che tale circostanza non implichi nullità della citazione, va opinato quanto segue.
L'attore è soggetto del tutto estraneo all'eventuale rapporto di garanzia - la cui esistenza, invero, non è stata documentata - che intercorre unicamente tra convenuto e garante, sicché l'onere di allegare l'epoca di insorgenza del danno, ove finalizzato, come nel caso di specie, ad attivare la garanzia a copertura della responsabilità del convenuto, ricade in capo al convenuto stesso, alla luce del suo interesse ad essere manlevato.
È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria.
Sulla questione va premessa la distinzione tra illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, e illecito permanente, nel quale è la stessa condotta illecita a protrarsi nel tempo unitamente all'effetto dannoso (Cass. 3314/2020).
Ora, mentre nel caso di illecito istantaneo il termine di prescrizione di cui all'art. 2947
c.c. comincia a decorrere dalla prima manifestazione del danno, nel caso di illecito permanente, tenuto conto del fatto che il danno continua a perpetuarsi di giorno in giorno, la prescrizione ricomincia a decorrere quotidianamente, fino alla definitiva cessazione della condotta dannosa.
pagina 5 di 12 In particolare, allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento decorre de die in diem, a mano a mano che essi si verificano (ex multis Cass. 5831/2007; Cass.
4679/2009; Cass. 4677/2023).
Nel caso di specie i fenomeni di infiltrazione non sono stati causati da un unico evento a carattere istantaneo ma da una difformità strutturale dell'immobile
(sottodimensionamento della colonna di scarico, convogliamento al suo interno di acque meteoriche), che con il passare del tempo ha provocato i danni lamentati.
Quindi anche ove le infiltrazioni si fossero manifestate anni prima del presente giudizio,
è pacifico che gli effetti siano stati determinati dalla particolare condizione della colonna di scarico tuttora esistente, e si siano protratti nel tempo senza mai CP_3
cessare sino all'epoca di istaurazione del giudizio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel qualificare i danni cagionati da infiltrazioni d'acqua meteorica come illecito permanente, il quale permane nel tempo, con la conseguenza che lo stesso non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata, con il termine di prescrizione quinquennale che non decorre finché l'illecito sussiste (Cass. 25835/2023).
Opinato quindi che i lavori necessari ad interrompere definitivamente le infiltrazioni di acqua meteorica nell'immobile di proprietà di parte attrice non sono mai stati eseguiti, il termine di prescrizione si è rinnovato di giorno in giorno sino alla data odierna.
L'eccezione va quindi rigettata.
2.Sulla qualificazione dell'azione risarcitoria
pagina 6 di 12 Va condivisa la qualificazione dell'azione risarcitoria prospettata in via principale da parte attrice.
Il criterio di imputazione del danno nei confronti del risiede nell'art. 2051 CP_1
c.c., configurante un'ipotesi di responsabilità oggettiva per i danni connessi al bene oggetto di custodia.
È noto che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e, una volta provato tale nesso, della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord. 11122/2021; Cass. ord. 2481/2018).
In particolare, il danneggiato è gravato dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse
(Cass. ord. 1064/2018; Cass. 12744/2016).
Ne consegue che il contenuto dell'onere probatorio in capo al danneggiato si risolve nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (Cass. 7276/1997;
Cass. 6407/1987).
Nella specifica materia condominiale, poi, la giurisprudenza è costante nell'affermare che il , quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare CP_1
tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati (Cass. 28253/2023).
Sul punto la difesa di parte attrice ha dedotto che i danni all'immobile siano conseguenza di cause di tipo omissivo, addebitabili a difetti strutturali e manutentivi del bene, consistenti nelle infiltrazioni da parti comuni del , così come CP_1
individuate dal CTU nominato nel giudizio.
Ne deriva che, alla luce della corretta qualificazione della domanda va osservato che l'onere probatorio ricadente su è rappresentato dalla dimostrazione Pt_1
pagina 7 di 12 dell'efficienza causale, almeno concorrente, dei difetti di parte dell'immobile nella produzione dell'evento finale.
3. Sui danni da infiltrazione d'acqua
La consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio, le cui conclusioni vanno in questa sede integralmente recepite, attesa l'assenza di vizi logici ed argomentativi e tenuto conto della completezza delle risposte fornite alle osservazioni dei CTP, ha accertato che il fenomeno infiltrativo rinvenuto nei locali di proprietà attrice va ricondotto ai deficit strutturali delle parti comuni del , ed in CP_1 CP_1
particolare della colonna di scarico (“sul lastrico solare, attraverso le CP_3
opportune pendenze della pavimentazione, parte delle acque meteoriche vengono convogliate nella colonna di scarico che passa all'interno dell'appartamento oggetto di causa, unendosi di fatto, in occasione di precipitazioni, alle acque fognarie provenienti dagli scarichi degli appartamenti che afferiscono alla stessa colonna. Non si può escludere che, in occasione di precipitazioni, le acque meteoriche convogliate nella colonna, unite a quelle fognarie, possano aver provocato un incremento della portata di scarico maggiore di quella prevista all'atto del dimensionamento e costruzione della colonna, che probabilmente era stata concepita solo per gli scarichi fognari. La causa di questa portata eccessiva, la colonna di scarico, non riuscendo a smaltire l'aumento della stessa portata, avrà creato degli intasamenti con relativo ritorno delle acque (a questo punto sia meteoriche che fognarie), nell'appartamento oggetto di causa, fuoriuscendo dai giunti non dimensionati opportunamente e causando i danni lamentati da parte attrice” (pag. 3 – 4 CTU).
Veniva quindi accertato che “le cause delle infiltrazioni, come sopra rilevato, sono molto probabilmente da imputare alla colonna di scarico condominiale posta all'interno dell'appartamento, tra la cucina e il bagno adiacente, ed in prossimità del muro di tamponamento esterno”; pag.
3 - CTU).
pagina 8 di 12 Va quindi affermato il nesso di causalità tra l'errato convogliamento e smaltimento delle acque piovane, incanalate nella colonna di scarico condominiale, di dimensioni insufficienti ad accogliere l'intero flusso d'acqua, e i danni lamentati dall'attore.
Conseguentemente, il convenuto va ritenuto responsabile per le Controparte_1
infiltrazioni occorse all'interno della proprietà di parte attrice attesa la sussistenza della relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso che costituisce elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in esame (Cass. 4279/2008).
Ciò dà l'ingresso all'accoglimento delle domande risarcitorie (patrimoniali) avanzate dal
, sia in ordine ai danni verificatisi all'interno dell'appartamento del , Pt_1 Pt_1
da liquidarsi per equivalente, sia in relazione all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze, da liquidare in forma specifica
(Cass. 32898/2023).
4.Sussistenza e quantificazione del danno all'interno dell'abitazione dell'attore –
Risarcimento per equivalente
L'elaborato peritale ha infine confermato l'esistenza di danni all'interno dell'immobile di parte attrice in particolare:
- “parti del tetto e delle pareti della cucina e del bagno adiacente con evidenti tracce di efflorescenze, deterioramento e relativo distacco di intonaco, causate da infiltrazioni avvenute nel tempo;
- sulla parete divisoria tra la veranda, il vano cucina e il bagno adiacente;
- tutto il muro longitudinale di separazione tra bagno e cucina, e coinvolgendo parte dei soffitti di entrambi gli ambienti.
Le voci di danno elencate dal CTU risultano coerenti con quanto narrato e con la dinamica dell'evento, e vanno pertanto recepite in questa sede.
Mentre non sono stati riscontrati danni da ossidazione degli impianti né alla pavimentazione dell'appartamento, causalmente riconducibili alle infiltrazioni, sicché il
CTU li ha correttamente esclusi dal computo.
pagina 9 di 12 Con riguardo alla quantificazione va rilevata l'erroneità del conteggio effettuato dal
CTU che, pur avendo regolarmente quantificato gli importi necessari per il risanamento delle pareti, la raschiatura della muratura e l'esecuzione di un nuovo intonaco (pari a
1.379,39 €), non li ha poi sommati a quelli, parimenti stimati, per la verniciatura (pari a
1561,96 €), conteggiando unicamente i secondi.
Trattasi di un chiaro errore materiale, anche alla luce delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni del CTP, ove specificava che i danni imputabili alla colonna di scarico sono quelli “quantificati” nel computo metrico allegato (e quindi quelli per cui stata eseguita una stima n.d.r.).
Sicché le spese di ripristino dell'appartamento di proprietà attorea ammontano ad €
2.941,35, oltre IVA e oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente decisione fino al soddisfo.
Non va invece riconosciuto il danno da (futura) temporanea perdita della disponibilità dell'appartamento.
È evidente che l'esecuzione dei lavori di ripristino, per come dettagliati dal consulente dell'ufficio, pur comportando un fattore di disagio si caratterizzano per una bassa invasività e possono essere svolti in un lasso di tempo piuttosto breve, non comportando la necessità di abbandonare i locali per un apprezzabile periodo di tempo.
5.Eliminazione delle cause delle infiltrazioni
La riconducibilità delle infiltrazioni agli impianti condominiali comporta altresì la condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze.
Ciò posto, deve procedersi all'individuazione delle opere necessarie per provvedere all'eliminazione delle cause che hanno provocato il fenomeno infiltrativo riscontrato nell'immobile di proprietà . Pt_1
All'uopo il perito dell'ufficio ha indicato le seguenti lavorazioni:
- sostituzione della colonna esistente;
pagina 10 di 12 - realizzazione di una colonna interna a tenuta stagna costituita da tubi che servono a smaltire all'esterno dell'unità abitativa le acque di scarico fognario (acque nere);
- realizzazione di una seconda colonna esterna per lo smaltimento delle acque meteoriche (acque bianche).
Sicché il va condannato ad eseguire i lavori testé indicati. CP_1
6.Spese di lite
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del totalmente Controparte_1
soccombente, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore “da 1.101 € a 5.200 €”, e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dr.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda avanzata da;
Parte_1
2. accerta e dichiara che la causa del fenomeno infiltrativo è riconducibile al cattivo convogliamento delle acque piovane nella colonna di scarico CP_3
3. per l'effetto condanna il in persona dell'amministratore e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ad eseguire i lavori necessari all'eliminazione del fenomeno infiltrativo, secondo quanto individuato dal CTU a pag. 4 dell'elaborato peritale;
4. condanna il in persona dell'amministratore e legale CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, a risarcire a i danni verificatisi Parte_1
all'interno del suo appartamento, che vanno liquidati in “€ 2.941,35 più IVA” oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente decisione fino al soddisfo;
pagina 11 di 12 5. condanna il condominio in persona dell'amministratore e legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che vengono liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA , da distarsi in favore del procuratore antistatario;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Reggio Calabria, 17 marzo 2025
ILGOP
dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Nella Lucia
Rita Ravenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1427/2020 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Milasi Giuseppe Renato (
c.f. ) presso il cui studio, sito in C.so Garibaldi di Reggio CodiceFiscale_2
Calabria, è elettivamente domiciliato.
ATTORE
Contro
(C.F. ) in persona del suo amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
– tempore , (C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_2 C.F._3
forza di procura su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alfonso Zito, (C.F.
, presso il cui studio, in via Frà Gesualdo Melacrinò n° 24 di C.F._4
Reggio Calabria, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 All'udienza del 04.102.2023 il procuratore di parte attrice precisava le seguenti conclusioni: “preliminarmente, contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, in quanto riduttive degli importi risarcitori e comunque non esaustive del questionario e delle controdeduzioni del consulente di parte;
e ne chiede il rinnovo, senza recesso della superiore richiesta. Precisa le proprie conclusioni, riportandosi quelle rassegnate nell'atto dii citazione e nelle memorie istruttorie, modificate soltanto in ordine alla rifusione delle spese di lite, delle quali chiede l'attribuzione a se medesimo, dichiarando di essere procuratore anticipatario dele spese e di non avere percepito i compensi.”
Il procuratore di parte convenuta precisava le seguenti conclusioni: ” si riporta a tutte le conclusioni, eccezioni e richieste formulate in corso di causa, in particolare riferimento alle eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di prescrizione”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.5.2020, , premetteva: Parte_1
- di essere proprietario dell'appartamento posto al secondo piano (terzo fuori terra) del sito sul Viale Calabria n. 78/G di Reggio Calabria, Controparte_1
identificato al Catasto del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 103, part. 75, sub 13;
- che da tempo l'immobile presentava copiose e diffuse macchie di umidità ed efflorescenze con distacco di intonaco dalle pareti e, in particolare, sulla parete divisoria tra la veranda ed il vano cucina e bagno, in corrispondenza della colonna di scarico, posta all'interno dell'appartamento in prossimità del muro di tamponamento esterno;
- che la causa dell'umidità andava fatta risalire alle infiltrazioni provenienti dal manto di copertura del convogliamento e smaltimento delle acque piovane, incanalate nella colonna di scarico fognaria passante all'interno degli CP_3
appartamenti posti ad ogni piano;
pagina 2 di 12 - in particolare, che le acque meteoriche provenienti dal lastrico solare, confluendo nella colonna di scarico condominiale, determinavano un incremento della portata d'acqua superiore al dimensionamento della colonna di scarico condominiale, progettata per il solo smaltimento delle acque fognarie;
- che la colonna di scarico, non riuscendo a smaltire l'intera portata delle acque, subiva un intasamento con successivo ritorno di acqua negli appartamenti allacciati alla colonna di scarico, causando la fuoriuscita dai giunti non predisposti a supportare tale pressione;
- che le infiltrazioni determinavano danni alle strutture murarie dell'appartamento di proprietà esclusiva del , il cui ripristino implicava una Pt_1
spesa di € 12.183,53;
- che nel tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino l'attore avrebbe perso la disponibilità dell'immobile;
- che la responsabilità per i danni occorsi all'interno dell'immobile andava attribuita in via esclusiva al condominio in quanto custode della colonna di scarico dalla quale provenivano le infiltrazioni;
- che al fine di cristallizzare le cause delle infiltrazioni veniva depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G.
n. 3802/2018), conclusosi con provvedimento di rigetto per difetto del requisito del periculum in mora;
e citava nel presente giudizio il chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno in forma specifica, tramite esecuzione delle opere di risanamento conservativo delle parti di immobile danneggiate, e per equivalente (ivi compresa la temporanea perdita di disponibilità dei locali nel tempo di esecuzione dei lavori), quantificandolo in complessivi € 25.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.5.2021 si costituiva in giudizio il negando la provenienza delle infiltrazioni dalla colonna Controparte_1
condominiale ed eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della causa
pagina 3 di 12 petendi, attesa la mancata indicazione dell'epoca di manifestazione delle infiltrazioni.
Concludeva per il rigetto della domanda.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza dell'11.5.2021, la causa veniva istruita mediante CTU.
All'udienza del 12.12.2023, calendarizzata per l'esame della CTU, la difesa del eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria, in ragione della mancata CP_1
individuazione della “vetustà del danno” anche in sede di elaborato peritale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
Tanto premesso in fatto la domanda risarcitoria è fondata sulla scorta delle motivazioni che seguono.
1.Sulla nullità della citazione e sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co.
4, c.p.c., sollevata dalla difesa del con la comparsa di costituzione e CP_1
risposta, in quanto l'attore non indicava il momento in cui i danni si manifestavano, impedendo di valutare la chiamata in garanzia dell'assicurazione o di terzi soggetti.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la citazione deve considerarsi nulla, per violazione dell'art. 164 c.p.c., “solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3, co. 3, art.
163 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4, co. 3, dell'art. 163
c.p.c.” (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 22371/2017; Cass. Ord. n. 22330/2017).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dell'atto di citazione risultano essere chiari e determinati tanto il petitum, consistente nella domanda di accertamento e nel pagina 4 di 12 conseguente risarcimento del danno, quanto la causa petendi, in relazione alla quale l'attore lamenta che il danno cagionato dalle infiltrazioni di acqua meteorica all'interno dell'immobile di proprietà derivi dal non corretto convogliamento e smaltimento delle acque piovane, incanalate nella colonna di scarico condominiale passante all'interno degli appartamenti.
D'altra parte, la convenuta ha controdedotto alla pretesa avversaria, negando che qualsiasi danno fosse attribuibile alla colonna montante condominiale, depositando, per mezzo del proprio CTP, osservazioni alla CTU ed, infine, eccependo la prescrizione dell'azione risarcitoria, il che implica che il convenuto abbia in ogni caso chiaramente
“inteso” l'oggetto e la ragione della pretesa (Cass. 1681/2015, in caso del tutto analogo).
Quanto alla necessità di evocare in giudizio i garanti, in tesi precluso dalla mancata indicazione dell'epoca di insorgenza dei danni, pacifico che tale circostanza non implichi nullità della citazione, va opinato quanto segue.
L'attore è soggetto del tutto estraneo all'eventuale rapporto di garanzia - la cui esistenza, invero, non è stata documentata - che intercorre unicamente tra convenuto e garante, sicché l'onere di allegare l'epoca di insorgenza del danno, ove finalizzato, come nel caso di specie, ad attivare la garanzia a copertura della responsabilità del convenuto, ricade in capo al convenuto stesso, alla luce del suo interesse ad essere manlevato.
È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria.
Sulla questione va premessa la distinzione tra illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, e illecito permanente, nel quale è la stessa condotta illecita a protrarsi nel tempo unitamente all'effetto dannoso (Cass. 3314/2020).
Ora, mentre nel caso di illecito istantaneo il termine di prescrizione di cui all'art. 2947
c.c. comincia a decorrere dalla prima manifestazione del danno, nel caso di illecito permanente, tenuto conto del fatto che il danno continua a perpetuarsi di giorno in giorno, la prescrizione ricomincia a decorrere quotidianamente, fino alla definitiva cessazione della condotta dannosa.
pagina 5 di 12 In particolare, allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento decorre de die in diem, a mano a mano che essi si verificano (ex multis Cass. 5831/2007; Cass.
4679/2009; Cass. 4677/2023).
Nel caso di specie i fenomeni di infiltrazione non sono stati causati da un unico evento a carattere istantaneo ma da una difformità strutturale dell'immobile
(sottodimensionamento della colonna di scarico, convogliamento al suo interno di acque meteoriche), che con il passare del tempo ha provocato i danni lamentati.
Quindi anche ove le infiltrazioni si fossero manifestate anni prima del presente giudizio,
è pacifico che gli effetti siano stati determinati dalla particolare condizione della colonna di scarico tuttora esistente, e si siano protratti nel tempo senza mai CP_3
cessare sino all'epoca di istaurazione del giudizio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel qualificare i danni cagionati da infiltrazioni d'acqua meteorica come illecito permanente, il quale permane nel tempo, con la conseguenza che lo stesso non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata, con il termine di prescrizione quinquennale che non decorre finché l'illecito sussiste (Cass. 25835/2023).
Opinato quindi che i lavori necessari ad interrompere definitivamente le infiltrazioni di acqua meteorica nell'immobile di proprietà di parte attrice non sono mai stati eseguiti, il termine di prescrizione si è rinnovato di giorno in giorno sino alla data odierna.
L'eccezione va quindi rigettata.
2.Sulla qualificazione dell'azione risarcitoria
pagina 6 di 12 Va condivisa la qualificazione dell'azione risarcitoria prospettata in via principale da parte attrice.
Il criterio di imputazione del danno nei confronti del risiede nell'art. 2051 CP_1
c.c., configurante un'ipotesi di responsabilità oggettiva per i danni connessi al bene oggetto di custodia.
È noto che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e, una volta provato tale nesso, della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord. 11122/2021; Cass. ord. 2481/2018).
In particolare, il danneggiato è gravato dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse
(Cass. ord. 1064/2018; Cass. 12744/2016).
Ne consegue che il contenuto dell'onere probatorio in capo al danneggiato si risolve nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (Cass. 7276/1997;
Cass. 6407/1987).
Nella specifica materia condominiale, poi, la giurisprudenza è costante nell'affermare che il , quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare CP_1
tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati (Cass. 28253/2023).
Sul punto la difesa di parte attrice ha dedotto che i danni all'immobile siano conseguenza di cause di tipo omissivo, addebitabili a difetti strutturali e manutentivi del bene, consistenti nelle infiltrazioni da parti comuni del , così come CP_1
individuate dal CTU nominato nel giudizio.
Ne deriva che, alla luce della corretta qualificazione della domanda va osservato che l'onere probatorio ricadente su è rappresentato dalla dimostrazione Pt_1
pagina 7 di 12 dell'efficienza causale, almeno concorrente, dei difetti di parte dell'immobile nella produzione dell'evento finale.
3. Sui danni da infiltrazione d'acqua
La consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio, le cui conclusioni vanno in questa sede integralmente recepite, attesa l'assenza di vizi logici ed argomentativi e tenuto conto della completezza delle risposte fornite alle osservazioni dei CTP, ha accertato che il fenomeno infiltrativo rinvenuto nei locali di proprietà attrice va ricondotto ai deficit strutturali delle parti comuni del , ed in CP_1 CP_1
particolare della colonna di scarico (“sul lastrico solare, attraverso le CP_3
opportune pendenze della pavimentazione, parte delle acque meteoriche vengono convogliate nella colonna di scarico che passa all'interno dell'appartamento oggetto di causa, unendosi di fatto, in occasione di precipitazioni, alle acque fognarie provenienti dagli scarichi degli appartamenti che afferiscono alla stessa colonna. Non si può escludere che, in occasione di precipitazioni, le acque meteoriche convogliate nella colonna, unite a quelle fognarie, possano aver provocato un incremento della portata di scarico maggiore di quella prevista all'atto del dimensionamento e costruzione della colonna, che probabilmente era stata concepita solo per gli scarichi fognari. La causa di questa portata eccessiva, la colonna di scarico, non riuscendo a smaltire l'aumento della stessa portata, avrà creato degli intasamenti con relativo ritorno delle acque (a questo punto sia meteoriche che fognarie), nell'appartamento oggetto di causa, fuoriuscendo dai giunti non dimensionati opportunamente e causando i danni lamentati da parte attrice” (pag. 3 – 4 CTU).
Veniva quindi accertato che “le cause delle infiltrazioni, come sopra rilevato, sono molto probabilmente da imputare alla colonna di scarico condominiale posta all'interno dell'appartamento, tra la cucina e il bagno adiacente, ed in prossimità del muro di tamponamento esterno”; pag.
3 - CTU).
pagina 8 di 12 Va quindi affermato il nesso di causalità tra l'errato convogliamento e smaltimento delle acque piovane, incanalate nella colonna di scarico condominiale, di dimensioni insufficienti ad accogliere l'intero flusso d'acqua, e i danni lamentati dall'attore.
Conseguentemente, il convenuto va ritenuto responsabile per le Controparte_1
infiltrazioni occorse all'interno della proprietà di parte attrice attesa la sussistenza della relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso che costituisce elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in esame (Cass. 4279/2008).
Ciò dà l'ingresso all'accoglimento delle domande risarcitorie (patrimoniali) avanzate dal
, sia in ordine ai danni verificatisi all'interno dell'appartamento del , Pt_1 Pt_1
da liquidarsi per equivalente, sia in relazione all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze, da liquidare in forma specifica
(Cass. 32898/2023).
4.Sussistenza e quantificazione del danno all'interno dell'abitazione dell'attore –
Risarcimento per equivalente
L'elaborato peritale ha infine confermato l'esistenza di danni all'interno dell'immobile di parte attrice in particolare:
- “parti del tetto e delle pareti della cucina e del bagno adiacente con evidenti tracce di efflorescenze, deterioramento e relativo distacco di intonaco, causate da infiltrazioni avvenute nel tempo;
- sulla parete divisoria tra la veranda, il vano cucina e il bagno adiacente;
- tutto il muro longitudinale di separazione tra bagno e cucina, e coinvolgendo parte dei soffitti di entrambi gli ambienti.
Le voci di danno elencate dal CTU risultano coerenti con quanto narrato e con la dinamica dell'evento, e vanno pertanto recepite in questa sede.
Mentre non sono stati riscontrati danni da ossidazione degli impianti né alla pavimentazione dell'appartamento, causalmente riconducibili alle infiltrazioni, sicché il
CTU li ha correttamente esclusi dal computo.
pagina 9 di 12 Con riguardo alla quantificazione va rilevata l'erroneità del conteggio effettuato dal
CTU che, pur avendo regolarmente quantificato gli importi necessari per il risanamento delle pareti, la raschiatura della muratura e l'esecuzione di un nuovo intonaco (pari a
1.379,39 €), non li ha poi sommati a quelli, parimenti stimati, per la verniciatura (pari a
1561,96 €), conteggiando unicamente i secondi.
Trattasi di un chiaro errore materiale, anche alla luce delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni del CTP, ove specificava che i danni imputabili alla colonna di scarico sono quelli “quantificati” nel computo metrico allegato (e quindi quelli per cui stata eseguita una stima n.d.r.).
Sicché le spese di ripristino dell'appartamento di proprietà attorea ammontano ad €
2.941,35, oltre IVA e oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente decisione fino al soddisfo.
Non va invece riconosciuto il danno da (futura) temporanea perdita della disponibilità dell'appartamento.
È evidente che l'esecuzione dei lavori di ripristino, per come dettagliati dal consulente dell'ufficio, pur comportando un fattore di disagio si caratterizzano per una bassa invasività e possono essere svolti in un lasso di tempo piuttosto breve, non comportando la necessità di abbandonare i locali per un apprezzabile periodo di tempo.
5.Eliminazione delle cause delle infiltrazioni
La riconducibilità delle infiltrazioni agli impianti condominiali comporta altresì la condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze.
Ciò posto, deve procedersi all'individuazione delle opere necessarie per provvedere all'eliminazione delle cause che hanno provocato il fenomeno infiltrativo riscontrato nell'immobile di proprietà . Pt_1
All'uopo il perito dell'ufficio ha indicato le seguenti lavorazioni:
- sostituzione della colonna esistente;
pagina 10 di 12 - realizzazione di una colonna interna a tenuta stagna costituita da tubi che servono a smaltire all'esterno dell'unità abitativa le acque di scarico fognario (acque nere);
- realizzazione di una seconda colonna esterna per lo smaltimento delle acque meteoriche (acque bianche).
Sicché il va condannato ad eseguire i lavori testé indicati. CP_1
6.Spese di lite
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del totalmente Controparte_1
soccombente, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore “da 1.101 € a 5.200 €”, e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dr.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda avanzata da;
Parte_1
2. accerta e dichiara che la causa del fenomeno infiltrativo è riconducibile al cattivo convogliamento delle acque piovane nella colonna di scarico CP_3
3. per l'effetto condanna il in persona dell'amministratore e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ad eseguire i lavori necessari all'eliminazione del fenomeno infiltrativo, secondo quanto individuato dal CTU a pag. 4 dell'elaborato peritale;
4. condanna il in persona dell'amministratore e legale CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, a risarcire a i danni verificatisi Parte_1
all'interno del suo appartamento, che vanno liquidati in “€ 2.941,35 più IVA” oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente decisione fino al soddisfo;
pagina 11 di 12 5. condanna il condominio in persona dell'amministratore e legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che vengono liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA , da distarsi in favore del procuratore antistatario;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Reggio Calabria, 17 marzo 2025
ILGOP
dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
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