CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zioni ad avviso di addebito
promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
per procura generale alle liti dagli avv.ti Malio Galeano, Ivano Marcedone,
Maria Rosaria Battiato, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio lega- le di Catania –
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Maiolino, per procura in atti –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.3.20218, adiva il Tribunale Controparte_1
di Siracusa, sez. lavoro, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. n.
598 2017 00020999 76 avente ad oggetto il pagamento della somma di €
1 R.G. 114_2022 1.979,24 a titolo di contributi alla Gestione Commercianti, periodo 2016 rate terza e quarta, emesso a seguito di verifica ispettiva n.7600000400743 del
7.3.20214.
Con sentenza n. 1358 del 21.10.2021 il giudice adito, all'esito dell'istruzione probatoria e richiamato il quadro normativo di riferimento, così statuiva: «an- nulla l'avviso di addebito n. 598 2017 00020999 76; - condanna l' in Pt_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese pro- cessuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi Euro
1454,00, di cui Euro 43,00 per esborsi ed Euro 1411,00 per compensi profes- sionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Impugnava la sentenza il soccombente con ricorso depositato il 10.2.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante deduce la «violazio- ne dell'art. 115 cpc, dell'art.2735 cc e dell'art.1 comma 203 l.662/1996».
Evidenzia che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato i principi sull'onere della prova in ordine all'abituale e prevalente svolgimento di attività commerciale da parte dell'appellato; precisa, invero, che il decidente avrebbe escluso il valore confessorio delle dichiarazioni rese dal nel corso CP_1
dell'accertamento ispettivo in quanto assente l'animus confitenti; piuttosto, il giudice adito aveva fondato le sue valutazioni sulle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio da e che Testimone_1 Testimone_2
l'appellante reputa insignificanti e ininfluenti.
L'ente appellante soggiunge che nel ricorso introduttivo il aveva forni- CP_1
to una versione dei fatti inverosimile, secondo cui il dominus della società sa-
2 R.G. 114_2022 rebbe il proprio figlio, senza che lo stesso avesse né quote sociali né qualsivo- glia incarico formale nella società essendo divenuto amministratore della socie- tà solo dal 13.12.2016, dopo l'accertamento ispettivo.
1.1. La censura è fondata e va accolta.
Osserva il collegio che la causa può essere decisa – ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. – con riferimento e richiamo ad un proprio precedente conforme (sen- tenza nr. 29/2024 del 18.1.2024 emessa tra le stesse parti nel procedimento n.
589/2021.G., riguardante opposizione all'avviso di addebito concernente i con- tributi e relativi accessori afferenti al periodo 01/2015-12/2016, relativo al me- desimo verbale di accertamento ispettivo n.7600000400743 del 7.3.2014), con il quale condivide sia il percorso logico-argomentativo che quello in fatto, trat- tandosi, per quanto si sta per dire, di elementi fattuali obbiettivi e comuni ad entrambe le controversie incidenti per giustapposizione (Cass. 3920/2011).
La presente causa riguarda i contributi relativi ai seguenti periodi: dal 7/2016 al
9/2016 e dal 10/2016 al 12/2016.
Si legge nel citato precedente: «3. Va premesso che l'avviso di addebito impu- gnato riguarda il periodo dal 1.01.2015 al 31.12.2016 e che lo stesso trova fon- damento nel verbale ispettivo n. 7600000400743 del 07/03/2014 relativo al pe- riodo da Febbraio 2012 al 07/03/2014; nello stesso si legge che la CP_2
è una società a responsabilità limitata costituita il 20/02/2012, formata
[...]
da due soci, , amministratore unico e socio al 50% del capitale Controparte_1
sociale, e la di lui coniuge , proprietaria dell'altra quota del 50%. Persona_1
La società, che ha sede presso l'abitazione della coppia , forni- Parte_2
sce servizi pubblicitari a varie tipologie di clienti, tra cui esercenti attività commerciali che vogliono promuovere un determinato prodotto o istituti scola- stici che vogliono reclamizzare corsi di formazione. È dotata di macchinari per la stampa dei manifesti pubblicitari e di appositi impianti per l'affissione degli stessi, ubicati sia nel territorio della provincia di Siracusa che in altre province.
3 R.G. 114_2022 In ordine al ruolo dei soci, nella relazione ispettiva si legge che: “… Sia il sig.
che la moglie si occupano di tutto ciò che è necessario per il conse- CP_1
guimento dell'oggetto sociale. La sig.ra si occupa maggiormente dei Per_1
contatti telefonici con i vari clienti al fine di poter ottenere eventuali commesse di lavoro e svolge quella che viene definita dall'amministratore unico un'attività prevalentemente “interna”, e cioè effettuata presso la sede legale della società; il sig. , invece, ricevuta la commessa di lavoro e Controparte_1
stipulato il contratto con il cliente, provvede alla preparazione dei manifesti pubblicitari, a volte contattando anche tipografie esterne. Tali manifesti ven- gono poi affissi – per la durata stabilita dal contratto – nei vari impianti di proprietà della società ad opera di ditte esterne …”. Ai fini della decisione ap- pare opportuno richiamare la dichiarazione resa da in sede Controparte_1
ispettiva: “La si occupa di pubblicità e quindi di contattare i vari CP_2
clienti, che possono essere i più vari, come ad esempio attività commerciali, scuole, ecc. per poter ottenere una certa commessa di lavoro. L'attività è ini- ziata il 20 Febbraio 2012. Io curo la parte esterna dell'azienda e cioè come detto prima i contatti con i vari clienti, mentre mia moglie si occupa di riceve- re le telefonate. Preciso che la sede legale della società si trova in via Necro- poli Grotticelli 24 e cioè presso il mio luogo di residenza. A volte capita ad esempio nel caso in cui committente sia la scuola, che essa ha bisogno di pub- blicizzare dei corsi di formazione, iscrizione alla scuola stessa, ecc quindi mi contatta e io a mia volta contatto le varie tipografie, che preparano i vari ma- nifesti pubblicitari che vengono affissi per la durata del contratto stipulato con
l'ente… questi manifesti vengono affissi in impianti di nostra proprietà sparsi sia nella città di Siracusa sia nelle zone limitrofe. Per l'affissione ci avvaliamo di una ditta che si chiama NT o anche di altre ditte della zona o fuori zona. Io mi occupo di questa attività non tutti i giorni, a seconda la necessità.
Ci sono periodi in cui lavoriamo molto, come ad esempio durante le festività
4 R.G. 114_2022 natalizie o durante il periodo delle iscrizioni scolastiche, e periodi “di magra” come ad esempio il periodo estivo in cui riceviamo poche commesse. Questa attività è per la maggior parte svolta da me, mia moglie mi affianca solo per i contatti telefonici. Mia moglie è pensionata ex Inpdap dal mese di settembre
2010, mentre io sono pensionato da Marzo 2007. Prima ero dipendente Mon- tedison e quindi sono pensionato . Pt_1
4 - Va precisato che, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996,
l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiunta- mente i seguenti requisiti: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o di- rette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena respon- sabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di srl); la par- tecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il pos- sesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso ex multis Cass. civ. Sez.lav.,
n.1927/2018). Non è, quindi, sufficiente lo svolgimento di un'attività lavorati- va di natura individuale o societaria: occorre che sussistano, contemporanea- mente, i requisiti di abitualità e prevalenza, i quali vanno accertati facendo rife- rimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società.
5. Per quanto concerne l'onere della prova, posto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui che si dichiara titolare di un diritto deve provare l'esistenza del diritto medesimo, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di un Pt_1
verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costituti- vi del credito preteso.
6. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale atte- sta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e prove-
5 R.G. 114_2022 nienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche conside- rarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il con- corso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istrutto- ri (cfr. Cass. n.4182/2021, nonché Cass. Civ. n.9632/2016; Cass. n.
13054/2014; Cass. n. 22724/2013; Cass. n. 15073/2008).
Quanto alla valenza giuridica delle dichiarazioni rese dalla parte in sede ispet- tiva, pur non avendo valore confessorio, in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed in quanto è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta, tuttavia, quando contenga dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli, costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Sez. L, Sentenza n.
17702 del 07/09/2015).
7. Nel caso in esame, ritiene il collegio che l abbia assolto all'onere di Pt_1
dimostrare la sussistenza dei requisiti sopra indicati di cui all'art. 1, comma
203, della legge n. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti dell'odierno appellato . Controparte_1
8. Rilevano, in particolare, molteplici indizi che riscontrano la superiore dichia- razione resa dal . CP_1
La società , come sopra detto, costituita il 20.02.2012, ha quale at- CP_2
tività prevalente la prestazione di “servizi connessi alle tecnologie informati- che”; sulla base della visura estratta dal Registro imprese in data 28.04.2017, la stessa è composta da due soci, l'appellante e la nuora, Controparte_3
(subentrata a , moglie dello stesso, dal 13.12.2016), proprietari del Persona_1
capitale sociale in ragione del 50% ciascuno;
, figlio di Controparte_4 [...]
e , è amministratore unico della società dal 13.12.2016; Parte_3 Persona_1
6 R.G. 114_2022 in precedenza ha rivestito tale carica dal 20.02.2012 sino alla Controparte_1
nomina del figlio;
la società non risulta avere dipendenti».
1.2. Come rilevato, ancora nel citato precedente, «ulteriori elementi di prova sono desumibili dalla sentenza di questa Corte n. 1175/2023 relativa alla posi- zione di , coniuge dell'odierno appellato, con la quale in riforma Persona_1
della sentenza impugnata, è stata confermata la legittimità della iscrizione della stessa alla gestione commercianti, disposta sulla base di verbale ispettivo n.7600000400884 del 7.3.2014, in relazione alla posizione rivestita dalla stessa di socia della società ». CP_2
1.3. Pertanto, il complessivo materiale probatorio in atti permette di ritenere ri- scontrate le dichiarazioni rese dall'odierno appellato in sede ispettiva, partico- larmente attendibili tenuto conto che sono state rese nell'immediatezza dell'ac- certamento ispettivo, che risultano circostanziate e coerenti e che non sono sta- te smentite da prova contraria.
1.4. Tanto appare sufficiente per ritenere provata la partecipazione di CP_1
al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, secondo
[...]
quanto riferito dallo stesso, condizione per l'iscrizione alla gestione commer- ciale;
lo stesso invero ha confermato di dedicarsi, unitamente alla moglie, all'attività della società con carattere di abitualità (sebbene non in modo conti- nuativo ma secondo la consistenza delle commesse nel corso dell'anno) e di certo prevalente tenuto conto che lo stesso era collocato in quiescenza e non svolgeva altre attività lavorativa.
2. Sulla base delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va riformata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado da CP_1
avverso l'avviso di addebito impugnato.
[...]
3. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispo- sitivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
7 R.G. 114_2022
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 598 Controparte_1
2017 00020999 76; condanna l'appellato al pagamento, in favore dell , delle spese processua- Pt_1
li, che vengono liquidate quanto al giudizio di primo grado in complessivi euro
1.278,00 e quanto al presente giudizio in complessivi euro 1.458,00, oltre rim- borso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
8 R.G. 114_2022