Decreto cautelare 17 novembre 2025
Sentenza breve 19 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 19/12/2025, n. 23326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23326 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23326/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14063 del 2025, proposto da
Palandri e Belli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
– del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici d.lgs n. 36/2023, e contestuale revoca, emesso col n. Prot. 2127/2025 (per esteso, m_inf.AAAB044.REG_DECRETI.R.0002127.23-10-2025) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17 ottobre 2025 e notificato il 23 ottobre 2025;
– nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese la nota di trasmissione del predetto provvedimento e l’iscrizione del suddetto atto interdittivo, datata 25 ottobre 2025, nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tenuto e gestito dall’ANAC;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con un’unica censura con la quale lamenta, in sostanza, che il provvedimento interdittivo emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarebbe stato adottato in violazione del termine di 45 giorni imposto dalla circolare n. 1733/2006 ai fini della definizione dell’iter procedimentale, risultando altresì violato il disposto dell’art. 36-bis del d.l. n. 223/2006, a mente del quale “ i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo ”. Dalla sospensione dell’attività lavorativa (datata 4 luglio 2024) alla notifica dell’interdizione sono infatti decorsi più di 15 mesi (e specificatamente 476 giorni), mentre dalla revoca della sospensione (datata 30 giugno 2025) all’interdizione (notificata il 23 ottobre 2025) sono trascorsi quasi 4 mesi (e nel dettaglio 115 giorni), senza che alcuna giustificazione del protrarsi dei tempi del procedimento sarebbe contenuta nell'interdittiva contestata;
- alla camera di consiglio del 17.12.2025 il Collegio ha dato avviso della sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio all’esito dell’udienza cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso debba essere rigettato per le seguenti ragioni:
- ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. n. 81/2008, per tutto il periodo di sospensione dall’attività lavorativa “ è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo ”;
- il provvedimento di interdizione adottato dal MIT è puramente ricognitivo di un divieto stabilito dalla legge, non disponendo il Ministero di alcuna discrezionalità né quanto all’ an dell’adozione del provvedimento, né rispetto alla definizione della durata del periodo di interdizione, anch’esso individuato dal Legislatore in corrispondenza della durata della sospensione dell’attività lavorativa. Ne consegue che, come già precisato dalla Sezione (cfr., ex multis , sentenza 8.9.2025, n. 16079), si tratta di un provvedimento che può essere adottato anche a distanza di tempo, purché circoscritto al periodo effettivo di sospensione, come avvenuto nel caso di specie;
- nessun affidamento la parte ricorrente potrebbe invocare per effetto della tardiva adozione del provvedimento. I principi di buona fede e leale collaborazione, invocati nel ricorso, non operano a senso unico e avrebbero dovuto indurre la ricorrente a comunicare tempestivamente il provvedimento sospensivo alle Amministrazioni competenti in occasione della partecipazione alle gare per le quali lamenta il pregiudizio cautelare ai fini delle pertinenti valutazioni, senza che il sopraggiungere del provvedimento interdittivo possa assumere la portata di un evento imprevedibile e tale da pregiudicare posizioni meritevoli di tutela;
- d’altra parte, nel caso di specie neppure viene in considerazione l’incidenza del provvedimento impugnato su commesse avviate, avendo la ricorrente lamentato la propria esclusione da procedure di gara cui non è ancora seguita la stipula dei contratti. In tale situazione, l’affidamento invocato, anche a prescindere dalle superiori considerazioni, assume una portata recessiva rispetto alle esigenze sottese alla disciplina in materia di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato in quanto infondato;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere compensate, atteso che le Amministrazioni intimate si sono costituite solo formalmente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | LE ZZ |
IL SEGRETARIO