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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/11/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 537 del registro generale lavoro per l'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Sabrina Parte_1
NT
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Siro
Centofanti
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Attilio Biancifiori CP_2
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Letizia Coccetta CP_3
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso (telematicamente) depositato (il 31.12.2023) e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice
1 del lavoro, chiedendo di: “- condannare la , in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Terni, Viale Donato
Bramante n. 37, c. f. e p. iva (pec P.IVA_1
, al pagamento in favore del dr. Email_1 [...]
di un incremento della parte variabile della retribuzione di Parte_1 posizione prevista dall'art. 83 del ccnl sanità con riferimento al periodo
1.07.2020 – 30.06.2023, pari a € 1.130,76 (€ 376,92x3) al mese o quella diversa somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ex Istat e interessi legali dalla scadenza al saldo o, in subordine, condannare l' stessa al risarcimento del danno per la perdita della CP_1 chance di percepire l'incremento della parte variabile della retribuzione di posizione, con conseguente ingiusto arricchimento dell' , da Controparte_1 liquidarsi in via equitativa in misura pari al triplo della parte variabile della retribuzione di posizione come sopra quantificato o quella diversa somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare la stessa al risarcimento Controparte_4 del danno subito dal dr. per l'ingiusta retrocessione dalla fascia B2 Parte_1 alla Fascia C1, ai fini di un futuro avanzamento di carriera nonchè a fini pensionistici, da liquidarsi nel presente giudizio anche equitativamente occorrendo, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo: - condannare ancora l' al pagamento dell'indennità per ferie residue non godute Controparte_4 per 71 giorni relative agli anni precedenti il 2022 nonchè per le prestazioni di lavoro straordinario notturno e festivo per 11 ore riferite ai giorni 10 e 14 aprile 2022 per un totale di € 18.845,58 lordi, oltre rivalutazione monetaria ex
Istat e interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare infine l'
[...]
in solido con il dr. , nato a [...] il [...], c.f. CP_4 CP_2
(pec , nonchè con il dr. C.F._1 Email_2
nato a [...] il [...], c.f. (pec CP_3 C.F._2
, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali Email_3 subiti dal dr. quantificati in € 89.185,00 o quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che verrà determinata in questo giudizio, anche equitativamente occorrendo, oltre interessi come per legge. Con il favore delle spese” (conclusioni, pagg. 18 e 19 ricorso).
2 A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha ripercorso la sua storia lavorativa, argomentando in punto di: (asserito) danno da retrocessione;
sussistenza del diritto all'incremento della parte variabile della retribuzione;
(asserito) danno non patrimoniale alla salute. Ha rivendicato il mancato pagamento dello straordinario, notturno e festivo, e delle ferie maturate e non godute.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la parte resistente
[...]
(d'ora in avanti anche ), Controparte_1 Controparte_5 onde contestare tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto. Ha formulato eccezione riconvenzionale.
Ha, quindi, concluso chiedendo di: “1) rigettare le domande proposte nel ricorso depositato dal Dr. il 13.12.2023, diverse da quella Parte_1 di pagamento di € 18.185,58 per indennità ferie non usufruite, in quanto inammissibili o infondate;
2) rigettare la domanda di pagamento di € 18.185,58 per indennità ferie non usufruite per conguaglio fino a concorrenza con l'importo da lui dovuto per risarcimento del danno per violazione del dovere di esclusività e per debito restitutorio ex art. 53, 7° comma, D. Lgs. 30.3.2001 n.
165; 3) condannare il ricorrente al pagamento del compenso professionale”
(conclusioni, pag.17 memoria difensiva).
Si sono tempestivamente costituiti in giudizio (ciascuno con propria memoria difensiva) i terzi chiamati in causa e onde CP_2 CP_3 contestare tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto.
I due terzi chiamati in causa hanno, preliminarmente, eccepito il loro difetto di legittimazione passiva. Hanno, poi, in ogni caso, nel merito contestato le avverse domande.
ha, quindi, concluso chiedendo di: “in via pregiudiziale e CP_2 preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. CP_2
in ordine alla azione giudiziale così come dal Dott.
[...] Parte_1 esercitata nei confronti del detto convenuto;
in via istruttoria di merito, rig[e]ttare la domanda proposta nel ricorso depositato il 13/12/23 dal Dott.
nei confronti del presente convenuto perché totalmente infondata in Parte_1 fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
(conclusioni, pag. 20 memoria difensiva).
3 ha, quindi, concluso chiedendo di: “- in via pregiudiziale, CP_3 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. rispetto la CP_3 domanda proposta dal Dott. con atto del 30/11/23; - in via Parte_1 subordinata di merito, respingere il ricorso rubricato al n. 537/2023 presentato dal Dott. per quanto attiene il convenuto Dott. Parte_1 CP_3 perché infondato in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria delle spese e
[...] onorari di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” (conclusioni, pag. 7 memoria difensiva).
Veniva esperito il tentativo di conciliazione (cfr. verbale udienza
11.4.2024), con esito negativo (cfr. verbale udienza 5.12.2024).
Con ordinanza del 10.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva le istanze istruttorie formulate e fissava l'udienza per la discussione e decisione della causa.
Venivano concesse le note ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
1. Sulla legittimazione passiva dei terzi chiamati in causa – non sussiste
Parte ricorrente ha chiamato in causa anche i Dr. e CP_2
CP_3
Il ricorrente spiega una sola domanda nei loro confronti: la domanda relativa all'asserito rivendicato risarcimento in solido con la di danni non patrimoniali. Controparte_5
Ma di tali danni, qualora venissero dimostrati e accertati, non sarebbero in ogni caso loro che ne dovrebbero rispondere.
Già per come prospettato in ricorso non vi è alcun elemento che possa permettere di individuare nei due soggetti chiamati dal ricorrente in causa un benchè minimo coinvolgimento nella dinamica di un processo di riorganizzazione che ha interessato l'Azienda e, per come prospettato dal ricorrente, quindi in un'asserita causazione di danni non patrimoniali allo stesso ricorrente.
2. Nel merito
2.1. Sull'asserito danno da asserita retrocessione – non sussiste
4 Sostiene il ricorrente: “Il dr. , dunque, dopo che il dr. Parte_1 CP_2
ha assunto l'incarico di responsabile di Struttura
[...] [...]
, è passato da un incarico organizzativo - dirigenziale Parte_2 come quello della Struttura Semplice (fascia B2), che consisteva, oltre a impegni veterinari funzionali e di servizio (ispezioni, visite, verifiche), in impegni gestionali, decisionali e di programmazione (organizzazione del comparto, riunioni presso la direzione regionale dei servizi veterinari, programmazione del personale), a un incarico di mero coordinamento, ricompreso nella fascia inferiore C1 (doc. n. 9). Infatti, il ruolo IPAS assegnato al dr Parte_1 consisteva prevalentemente nello svolgere la funzione di referente per eventuali problematiche relative a situazioni specifiche e particolari che possono insorgere nell'ambito di tutti i mattatoi aziendali a carne rossa, fornendo consigli e informazioni ai colleghi. È evidente che tale ruolo sia stato totalmente svuotato di ogni funzione dirigenziale, decisionale e gestionale. Ciò ha rappresentato di fatto una regressione significativa nella carriera del deducente, giunto ormai a 24 anni di impeccabile e immacolato servizio. L'odierno ricorrente, in sostanza, ha dovuto riadattarsi a una “retrocessione” avvenuta non per motivi organizzativi e/o disciplinari o a lui riferibili ma soltanto a scelte discrezionali e politiche. Ciò ha evidentemente comportato un'erosione significativa delle sue responsabilità dirigenziali e programmatiche.”.
Parte ricorrente ha formulato domanda di risarcimento per l'asserito danno “ai fini di un futuro avanzamento di carriera, nonché ai fini pensionistici” sulla base della tesi per cui l'assegnazione dell'incarico professionale di alta specializzazione (IPAS) di fascia C1 (l'incarico assegnatogli dal 1°.
6.2017 al
31.5.2020, giusta Delibera n. 816 del 7.7.2017 e lettera-contratto del 22.6.2018, poi oggetto di alcune proroghe fino al 31.5.2023 e dal 1.°6.2023 al 30.6.2023, giusta Delibera n. 929 del 1°.
6.2023 e lettera-contratto del 13.12.2023), integrasse una “ingiusta retrocessione” dalla fascia B2 alla fascia C1.
Giova ricordare come viga il principio di unicità della categoria dirigenziale.
Ai sensi dell'art. 19, (“Incarichi di funzioni dirigenziali”), comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., “Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.”.
5 In ambito sanitario, vale richiamare il disposto di cui all'art. 27
(“Tipologie di incarico”) del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Sanitaria (cfr. doc. 35 allegato alla memoria difensiva , per cui “La Controparte_5 definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) [incarico di direzione di struttura semplice] e c) [incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo] è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.”:
Ne discende come invero alcuna “retrocessione” vi sia stata.
Per completezza, giova anche rilevare come invero, mentre parte ricorrente lamenta una ““retrocessione” avvenuta non per motivi organizzativi...”, invece, fermo restando che alcuna “retrocessione” vi è stata, vi sono stati, piuttosto, nuovi assetti organizzativi derivanti dalla costituzione della e quindi dall'adozione, da parte della Giunta Regionale Controparte_5 dell' della Deliberazione n. 1084 del 22.9.2015, volta, per CP_5
l'efficientamento della spesa sanitaria, a ridurre, nell'ambito di ogni azienda sanitaria regionale, il numero delle strutture semplici e di quelle complesse, tramite adozione, entro il 31.10.2015, del piano triennale di riduzione (cfr. doc.
11 allegato alla memoria difensiva ). Controparte_5
Inoltre, ma significativamente: il passaggio dall'incarico di struttura semplice ad uno di alta professionalità non è avvenuto solo per ricorrente, ma anche per altri Dirigenti Medici (cfr. doc. 14 allegato alla memoria difensiva
), a riprova anche dell'assenza di un intento discriminatorio Controparte_5 diretto al ricorrente e questi riservato.
Infine, l'incarico assegnato al ricorrente è stato (appunto) di fascia C1:
“Incarico di particolare rilevanza per l'Azienda connesso alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento e presenta autonomia operativa nella gestione dei processi clinico- diagnostici/di area specialistica” (cfr. art. 4 Regolamento allegato alla Delibera n. 905 del 21.9.2015, doc. 12 allegato alla memoria difensiva ). Ed è stato questo incarico accettato dal ricorrente Controparte_5 che ha sottoscritto (senza eccepirne in cinque anni alcun vizio) la “lettera
6 contratto” del 22.6.2018, che, dato atto di come fosse “stato completato l'assetto organizzativo gestionale aziendale”, riportava tutti gli elementi dell'incarico stesso (cfr. doc. 18 allegato alla memoria difensiva : “Lettera Controparte_5
Contratto – Affidamento di incarico di alta specializzazione “Igiene
Macellazioni Carni Rosse - Aziendale” - codice C1 - Decorrenza 1 giugno 2017
- Scadenza 31 maggio 2020.”).
Ne deriva il rigetto sul punto del ricorso.
2.2. Sull'incremento della parte variabile della retribuzione – non sussiste
Parte ricorrente ha formulato domanda di “incremento della parte variabile della retribuzione di posizione”, di cui all'art. 83 del C.C.N.L. Sanità, per il periodo dal 1°.
6.2020 al 30.6.2023 (per il ricorrente: “Il dr. ha Parte_1 percepito tale componente della retribuzione c.d. variabile (doc. n. 33) ma non in maniera proporzionale alla gravosità, sotto ogni profilo sia quantitativo sia qualitativo, degli incarichi assegnatigli, anche con riferimento a quelli svolti dai propri colleghi, assai meno impegnativi, come ampiamente evidenziato nella parte in fatto. Pertanto l'odierno ricorrente ha diritto a un incremento della parte variabile della retribuzione di posizione, quanto meno nella misura del triplo rispetto a quella percepita (€ 376,92), con risorse da attingere al corrispondente fondo (art. 94 ccnl)”).
Mentre per quanto detto sopra, stante il cristallizzato conferimento, dal
1°.6.20217, dell'incarico di fascia C1, difetta il fondamento di tale domanda, vale anche rilevare come irrilevante sia stato che, a decorrere dal luglio 2020, attuata una rotazione degli incarichi, siano stati modificati la sua sede di riferimento e il suo stabilimento di assegnazione.
Ne deriva il rigetto sul punto del ricorso.
2.3. Sull'asserito danno non patrimoniale – non sussiste
Parte ricorrente ha formulato domanda di risarcimento per un asserito danno alla salute, quantificato nella misura di € 89.185,00.
Ora, posto che il danno va provato, difetta alcuna prova in tal senso.
Ciò non già perché questo Giudice non ha ammesso le istanze istruttorie del ricorrente, ma perchè carenti erano le stesse allegazioni del ricorrente.
7 Né emergono comportamenti di illiceità da parte dell'Azienda che abbiano potuto ingenerare nel ricorrente le problematiche di salute che egli ora lamenta (non senza rilevare come il mutamento di sede è del luglio 2020, mentre successiva è la fase della depressione e lo sono le stesse prescrizioni farmaceutiche di cui al doc. 26 allegato al ricorso: 19.9.2022, 11.1.2023,
22.5.2023.
Né può diversamente rilevare quanto dal ricorrente allegato quale doc. 27 al ricorso: trattasi infatti, di una “relazione”, datata 6.12.2022, di uno psicologo
(non di un Medico psichiatra, non di un Medico legale) il Dott.
[...] che giunge a quantificare l'asserito danno temporaneo e biologico Per_1 permanente.
Ne deriva il rigetto sul punto del ricorso.
2.4. Sulla domanda di straordinario notturno e festivo – non sussiste
Parte ricorrente ha altresì chiesto il pagamento del corrispettivo asseritamente vantato per il lavoro straordinario notturno e festivo.
La domanda non può trovare accoglimento. Infatti, mentre il ricorrente aveva avuto l'autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario notturno per i giorni 11, 12 e 13 aprile 2022 (per i quali il relativo emolumento gli è stato corrisposto, cfr. doc. 31 allegato alla memoria difensiva , Controparte_5 non aveva invece avuto autorizzazione per i giorni 10 aprile e 14 aprile 2022.
Giova ricordare che, per quanto attiene in particolare al riconoscimento delle ore di lavoro straordinarie nell'ambito del pubblico impiego privatizzato
(rectius, dopo la contrattualizzazione, rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni), la giurisprudenza è costante e rigorosa nel richiedere la necessaria preventiva autorizzazione o, in ogni caso, un atto di riconoscimento ex post;
ciò a presidio del controllo delle risorse pubbliche da impiegare o impiegate (“Il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione, avente lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della p.a., la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate;
peraltro, in circostanze straordinarie l'autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili
8 esigenze di servizio;
in particolare, la sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell'ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l'amministrazione era obbligata a garantire, trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza.”, Cons. Stato, sez. III, 12-04-2011, n. 2264).
In difetto di preventiva autorizzazione come anche in difetto di riconoscimento ex post possibile laddove vi siano state circostanze straordinarie, la domanda va rigettata.
2.5. Sulla domanda di ferie - sussiste
Parte ricorrente ha altresì chiesto l'indennità per le ferie non godute, formulando richiesta di condanna di parte resistente al pagamento di € 18.185,58
(lordi).
Invero, parte resistente non ha contestato detto rivendicato credito, concentrandosi – piuttosto – sulla formulazione di un'eccezione di compensazione su cui v. paragrafo successivo.
Giova ricordare come in materia di ferie non godute di cui il lavoratore/la lavoratrice chieda la relativa monetizzazione, sia recentemente intervenuta la
C.G.U.E. con la sentenza C-218/22 del 18.1.2024: “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”. La C.G.U.E. precisa che “48 Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato
9 posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse,
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018,
, C-684/16, Controparte_6
EU:C:2018:874, punto 56). 49 A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , Controparte_6
C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). 50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_6
, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55).”.
[...]
Il Tribunale, quindi, accoglie la domanda del ricorrente relativa al pagamento delle ferie maturate e non godute e per l'effetto condanna parte
10 resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di € Controparte_5
18.185,58, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo.
2.5. Sull'eccezione riconvenzionale di parte resistente
Parte resistente ha formulato un'eccezione riconvenzionale (“nella presente sede il credito risarcitorio viene dedotto solo per conseguire il rigetto della domanda avversaria di pagamento dell'importo di € 18.185,58”, così a pag. 15 della memoria difensiva).
Risulta per tabulas e non è contestato come il ricorrente sia titolare, dal
18.10.1999, di un'azienda agraria individuale, conferita poi in una società agricola.
Dall'estensione dei terreni e da un prospettato da parte resistente calcolo circa il reddito medio di un'olivicoltura per ettaro all'anno, la parte deduce quale sarebbe il reddito effettivo dell'azienda e poi della società.
Ora, prima ancora di rilevare l'assoluta non univocità dei parametri utilizzati dalla resistente per tale quantificazione, pur nella valutazione dell'istanza proposta quale eccezione riconvenzionale e non già domanda riconvenzionale, essa non è demandabile a questo Giudice, non senza tuttavia puntualizzare come il comma 7 dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. faccia chiaro richiamo agli “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.”, e come quella dalla parte resistente contestata al ricorrente non si appalesi quale esercizio professionale di attività agricola (puntualmente, parte ricorrente ha ricordato
Cons. Stato, sez. II, ord. 2120/2023: “…l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non appare incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…la ratio di tale esclusione dal nucleo delle attività incompatibili va ricercata nel contemperamento operato dal legislatore tra il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con le esigenze, coessenziali alla titolarità di un fondo rustico e peraltro imposte dalla disciplina europea sugli aiuti agli agricoltori (cosidetta “condizionalità”), di prendersi cura dello stesso
(anche a mezzo di terzi incaricati) osservando le ordinarie pratiche agronomiche e di trarne un reddito agrario anche attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli;
…l'apertura di una partita IVA se strettamente funzionale
11 all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, non può di per sé ritenersi vietata, purché detto esercizio resti limitato e strettamente correlato, quale sua necessaria e ancillare proiezione, al corrispondente assetto dominicale…”).
Il Tribunale rigetta l'eccezione riconvenzionale di parte resistente
. Controparte_5
3. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con
D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, anche tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dei terzi chiamati in causa e CP_2 CP_3
2) Condanna parte resistente al pagamento, in favore del Controparte_5 ricorrente, di € 18.185,58, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Rigetta l'eccezione riconvenzionale di parte resistente;
Controparte_5
5) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei due terzi chiamati in causa, delle spese di lite, che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, per ciascuno dei due terzi chiamati in causa, in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari;
6) Compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente
. Controparte_5
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza dell'11 settembre 2025.
12 Motivazione depositata il 3 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 537 del registro generale lavoro per l'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Sabrina Parte_1
NT
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Siro
Centofanti
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Attilio Biancifiori CP_2
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Letizia Coccetta CP_3
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso (telematicamente) depositato (il 31.12.2023) e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice
1 del lavoro, chiedendo di: “- condannare la , in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Terni, Viale Donato
Bramante n. 37, c. f. e p. iva (pec P.IVA_1
, al pagamento in favore del dr. Email_1 [...]
di un incremento della parte variabile della retribuzione di Parte_1 posizione prevista dall'art. 83 del ccnl sanità con riferimento al periodo
1.07.2020 – 30.06.2023, pari a € 1.130,76 (€ 376,92x3) al mese o quella diversa somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ex Istat e interessi legali dalla scadenza al saldo o, in subordine, condannare l' stessa al risarcimento del danno per la perdita della CP_1 chance di percepire l'incremento della parte variabile della retribuzione di posizione, con conseguente ingiusto arricchimento dell' , da Controparte_1 liquidarsi in via equitativa in misura pari al triplo della parte variabile della retribuzione di posizione come sopra quantificato o quella diversa somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare la stessa al risarcimento Controparte_4 del danno subito dal dr. per l'ingiusta retrocessione dalla fascia B2 Parte_1 alla Fascia C1, ai fini di un futuro avanzamento di carriera nonchè a fini pensionistici, da liquidarsi nel presente giudizio anche equitativamente occorrendo, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo: - condannare ancora l' al pagamento dell'indennità per ferie residue non godute Controparte_4 per 71 giorni relative agli anni precedenti il 2022 nonchè per le prestazioni di lavoro straordinario notturno e festivo per 11 ore riferite ai giorni 10 e 14 aprile 2022 per un totale di € 18.845,58 lordi, oltre rivalutazione monetaria ex
Istat e interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare infine l'
[...]
in solido con il dr. , nato a [...] il [...], c.f. CP_4 CP_2
(pec , nonchè con il dr. C.F._1 Email_2
nato a [...] il [...], c.f. (pec CP_3 C.F._2
, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali Email_3 subiti dal dr. quantificati in € 89.185,00 o quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che verrà determinata in questo giudizio, anche equitativamente occorrendo, oltre interessi come per legge. Con il favore delle spese” (conclusioni, pagg. 18 e 19 ricorso).
2 A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha ripercorso la sua storia lavorativa, argomentando in punto di: (asserito) danno da retrocessione;
sussistenza del diritto all'incremento della parte variabile della retribuzione;
(asserito) danno non patrimoniale alla salute. Ha rivendicato il mancato pagamento dello straordinario, notturno e festivo, e delle ferie maturate e non godute.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la parte resistente
[...]
(d'ora in avanti anche ), Controparte_1 Controparte_5 onde contestare tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto. Ha formulato eccezione riconvenzionale.
Ha, quindi, concluso chiedendo di: “1) rigettare le domande proposte nel ricorso depositato dal Dr. il 13.12.2023, diverse da quella Parte_1 di pagamento di € 18.185,58 per indennità ferie non usufruite, in quanto inammissibili o infondate;
2) rigettare la domanda di pagamento di € 18.185,58 per indennità ferie non usufruite per conguaglio fino a concorrenza con l'importo da lui dovuto per risarcimento del danno per violazione del dovere di esclusività e per debito restitutorio ex art. 53, 7° comma, D. Lgs. 30.3.2001 n.
165; 3) condannare il ricorrente al pagamento del compenso professionale”
(conclusioni, pag.17 memoria difensiva).
Si sono tempestivamente costituiti in giudizio (ciascuno con propria memoria difensiva) i terzi chiamati in causa e onde CP_2 CP_3 contestare tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto.
I due terzi chiamati in causa hanno, preliminarmente, eccepito il loro difetto di legittimazione passiva. Hanno, poi, in ogni caso, nel merito contestato le avverse domande.
ha, quindi, concluso chiedendo di: “in via pregiudiziale e CP_2 preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. CP_2
in ordine alla azione giudiziale così come dal Dott.
[...] Parte_1 esercitata nei confronti del detto convenuto;
in via istruttoria di merito, rig[e]ttare la domanda proposta nel ricorso depositato il 13/12/23 dal Dott.
nei confronti del presente convenuto perché totalmente infondata in Parte_1 fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
(conclusioni, pag. 20 memoria difensiva).
3 ha, quindi, concluso chiedendo di: “- in via pregiudiziale, CP_3 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. rispetto la CP_3 domanda proposta dal Dott. con atto del 30/11/23; - in via Parte_1 subordinata di merito, respingere il ricorso rubricato al n. 537/2023 presentato dal Dott. per quanto attiene il convenuto Dott. Parte_1 CP_3 perché infondato in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria delle spese e
[...] onorari di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” (conclusioni, pag. 7 memoria difensiva).
Veniva esperito il tentativo di conciliazione (cfr. verbale udienza
11.4.2024), con esito negativo (cfr. verbale udienza 5.12.2024).
Con ordinanza del 10.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva le istanze istruttorie formulate e fissava l'udienza per la discussione e decisione della causa.
Venivano concesse le note ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
1. Sulla legittimazione passiva dei terzi chiamati in causa – non sussiste
Parte ricorrente ha chiamato in causa anche i Dr. e CP_2
CP_3
Il ricorrente spiega una sola domanda nei loro confronti: la domanda relativa all'asserito rivendicato risarcimento in solido con la di danni non patrimoniali. Controparte_5
Ma di tali danni, qualora venissero dimostrati e accertati, non sarebbero in ogni caso loro che ne dovrebbero rispondere.
Già per come prospettato in ricorso non vi è alcun elemento che possa permettere di individuare nei due soggetti chiamati dal ricorrente in causa un benchè minimo coinvolgimento nella dinamica di un processo di riorganizzazione che ha interessato l'Azienda e, per come prospettato dal ricorrente, quindi in un'asserita causazione di danni non patrimoniali allo stesso ricorrente.
2. Nel merito
2.1. Sull'asserito danno da asserita retrocessione – non sussiste
4 Sostiene il ricorrente: “Il dr. , dunque, dopo che il dr. Parte_1 CP_2
ha assunto l'incarico di responsabile di Struttura
[...] [...]
, è passato da un incarico organizzativo - dirigenziale Parte_2 come quello della Struttura Semplice (fascia B2), che consisteva, oltre a impegni veterinari funzionali e di servizio (ispezioni, visite, verifiche), in impegni gestionali, decisionali e di programmazione (organizzazione del comparto, riunioni presso la direzione regionale dei servizi veterinari, programmazione del personale), a un incarico di mero coordinamento, ricompreso nella fascia inferiore C1 (doc. n. 9). Infatti, il ruolo IPAS assegnato al dr Parte_1 consisteva prevalentemente nello svolgere la funzione di referente per eventuali problematiche relative a situazioni specifiche e particolari che possono insorgere nell'ambito di tutti i mattatoi aziendali a carne rossa, fornendo consigli e informazioni ai colleghi. È evidente che tale ruolo sia stato totalmente svuotato di ogni funzione dirigenziale, decisionale e gestionale. Ciò ha rappresentato di fatto una regressione significativa nella carriera del deducente, giunto ormai a 24 anni di impeccabile e immacolato servizio. L'odierno ricorrente, in sostanza, ha dovuto riadattarsi a una “retrocessione” avvenuta non per motivi organizzativi e/o disciplinari o a lui riferibili ma soltanto a scelte discrezionali e politiche. Ciò ha evidentemente comportato un'erosione significativa delle sue responsabilità dirigenziali e programmatiche.”.
Parte ricorrente ha formulato domanda di risarcimento per l'asserito danno “ai fini di un futuro avanzamento di carriera, nonché ai fini pensionistici” sulla base della tesi per cui l'assegnazione dell'incarico professionale di alta specializzazione (IPAS) di fascia C1 (l'incarico assegnatogli dal 1°.
6.2017 al
31.5.2020, giusta Delibera n. 816 del 7.7.2017 e lettera-contratto del 22.6.2018, poi oggetto di alcune proroghe fino al 31.5.2023 e dal 1.°6.2023 al 30.6.2023, giusta Delibera n. 929 del 1°.
6.2023 e lettera-contratto del 13.12.2023), integrasse una “ingiusta retrocessione” dalla fascia B2 alla fascia C1.
Giova ricordare come viga il principio di unicità della categoria dirigenziale.
Ai sensi dell'art. 19, (“Incarichi di funzioni dirigenziali”), comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., “Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.”.
5 In ambito sanitario, vale richiamare il disposto di cui all'art. 27
(“Tipologie di incarico”) del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Sanitaria (cfr. doc. 35 allegato alla memoria difensiva , per cui “La Controparte_5 definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) [incarico di direzione di struttura semplice] e c) [incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo] è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.”:
Ne discende come invero alcuna “retrocessione” vi sia stata.
Per completezza, giova anche rilevare come invero, mentre parte ricorrente lamenta una ““retrocessione” avvenuta non per motivi organizzativi...”, invece, fermo restando che alcuna “retrocessione” vi è stata, vi sono stati, piuttosto, nuovi assetti organizzativi derivanti dalla costituzione della e quindi dall'adozione, da parte della Giunta Regionale Controparte_5 dell' della Deliberazione n. 1084 del 22.9.2015, volta, per CP_5
l'efficientamento della spesa sanitaria, a ridurre, nell'ambito di ogni azienda sanitaria regionale, il numero delle strutture semplici e di quelle complesse, tramite adozione, entro il 31.10.2015, del piano triennale di riduzione (cfr. doc.
11 allegato alla memoria difensiva ). Controparte_5
Inoltre, ma significativamente: il passaggio dall'incarico di struttura semplice ad uno di alta professionalità non è avvenuto solo per ricorrente, ma anche per altri Dirigenti Medici (cfr. doc. 14 allegato alla memoria difensiva
), a riprova anche dell'assenza di un intento discriminatorio Controparte_5 diretto al ricorrente e questi riservato.
Infine, l'incarico assegnato al ricorrente è stato (appunto) di fascia C1:
“Incarico di particolare rilevanza per l'Azienda connesso alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento e presenta autonomia operativa nella gestione dei processi clinico- diagnostici/di area specialistica” (cfr. art. 4 Regolamento allegato alla Delibera n. 905 del 21.9.2015, doc. 12 allegato alla memoria difensiva ). Ed è stato questo incarico accettato dal ricorrente Controparte_5 che ha sottoscritto (senza eccepirne in cinque anni alcun vizio) la “lettera
6 contratto” del 22.6.2018, che, dato atto di come fosse “stato completato l'assetto organizzativo gestionale aziendale”, riportava tutti gli elementi dell'incarico stesso (cfr. doc. 18 allegato alla memoria difensiva : “Lettera Controparte_5
Contratto – Affidamento di incarico di alta specializzazione “Igiene
Macellazioni Carni Rosse - Aziendale” - codice C1 - Decorrenza 1 giugno 2017
- Scadenza 31 maggio 2020.”).
Ne deriva il rigetto sul punto del ricorso.
2.2. Sull'incremento della parte variabile della retribuzione – non sussiste
Parte ricorrente ha formulato domanda di “incremento della parte variabile della retribuzione di posizione”, di cui all'art. 83 del C.C.N.L. Sanità, per il periodo dal 1°.
6.2020 al 30.6.2023 (per il ricorrente: “Il dr. ha Parte_1 percepito tale componente della retribuzione c.d. variabile (doc. n. 33) ma non in maniera proporzionale alla gravosità, sotto ogni profilo sia quantitativo sia qualitativo, degli incarichi assegnatigli, anche con riferimento a quelli svolti dai propri colleghi, assai meno impegnativi, come ampiamente evidenziato nella parte in fatto. Pertanto l'odierno ricorrente ha diritto a un incremento della parte variabile della retribuzione di posizione, quanto meno nella misura del triplo rispetto a quella percepita (€ 376,92), con risorse da attingere al corrispondente fondo (art. 94 ccnl)”).
Mentre per quanto detto sopra, stante il cristallizzato conferimento, dal
1°.6.20217, dell'incarico di fascia C1, difetta il fondamento di tale domanda, vale anche rilevare come irrilevante sia stato che, a decorrere dal luglio 2020, attuata una rotazione degli incarichi, siano stati modificati la sua sede di riferimento e il suo stabilimento di assegnazione.
Ne deriva il rigetto sul punto del ricorso.
2.3. Sull'asserito danno non patrimoniale – non sussiste
Parte ricorrente ha formulato domanda di risarcimento per un asserito danno alla salute, quantificato nella misura di € 89.185,00.
Ora, posto che il danno va provato, difetta alcuna prova in tal senso.
Ciò non già perché questo Giudice non ha ammesso le istanze istruttorie del ricorrente, ma perchè carenti erano le stesse allegazioni del ricorrente.
7 Né emergono comportamenti di illiceità da parte dell'Azienda che abbiano potuto ingenerare nel ricorrente le problematiche di salute che egli ora lamenta (non senza rilevare come il mutamento di sede è del luglio 2020, mentre successiva è la fase della depressione e lo sono le stesse prescrizioni farmaceutiche di cui al doc. 26 allegato al ricorso: 19.9.2022, 11.1.2023,
22.5.2023.
Né può diversamente rilevare quanto dal ricorrente allegato quale doc. 27 al ricorso: trattasi infatti, di una “relazione”, datata 6.12.2022, di uno psicologo
(non di un Medico psichiatra, non di un Medico legale) il Dott.
[...] che giunge a quantificare l'asserito danno temporaneo e biologico Per_1 permanente.
Ne deriva il rigetto sul punto del ricorso.
2.4. Sulla domanda di straordinario notturno e festivo – non sussiste
Parte ricorrente ha altresì chiesto il pagamento del corrispettivo asseritamente vantato per il lavoro straordinario notturno e festivo.
La domanda non può trovare accoglimento. Infatti, mentre il ricorrente aveva avuto l'autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario notturno per i giorni 11, 12 e 13 aprile 2022 (per i quali il relativo emolumento gli è stato corrisposto, cfr. doc. 31 allegato alla memoria difensiva , Controparte_5 non aveva invece avuto autorizzazione per i giorni 10 aprile e 14 aprile 2022.
Giova ricordare che, per quanto attiene in particolare al riconoscimento delle ore di lavoro straordinarie nell'ambito del pubblico impiego privatizzato
(rectius, dopo la contrattualizzazione, rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni), la giurisprudenza è costante e rigorosa nel richiedere la necessaria preventiva autorizzazione o, in ogni caso, un atto di riconoscimento ex post;
ciò a presidio del controllo delle risorse pubbliche da impiegare o impiegate (“Il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione, avente lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della p.a., la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate;
peraltro, in circostanze straordinarie l'autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili
8 esigenze di servizio;
in particolare, la sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell'ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l'amministrazione era obbligata a garantire, trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza.”, Cons. Stato, sez. III, 12-04-2011, n. 2264).
In difetto di preventiva autorizzazione come anche in difetto di riconoscimento ex post possibile laddove vi siano state circostanze straordinarie, la domanda va rigettata.
2.5. Sulla domanda di ferie - sussiste
Parte ricorrente ha altresì chiesto l'indennità per le ferie non godute, formulando richiesta di condanna di parte resistente al pagamento di € 18.185,58
(lordi).
Invero, parte resistente non ha contestato detto rivendicato credito, concentrandosi – piuttosto – sulla formulazione di un'eccezione di compensazione su cui v. paragrafo successivo.
Giova ricordare come in materia di ferie non godute di cui il lavoratore/la lavoratrice chieda la relativa monetizzazione, sia recentemente intervenuta la
C.G.U.E. con la sentenza C-218/22 del 18.1.2024: “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”. La C.G.U.E. precisa che “48 Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato
9 posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse,
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018,
, C-684/16, Controparte_6
EU:C:2018:874, punto 56). 49 A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , Controparte_6
C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). 50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_6
, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55).”.
[...]
Il Tribunale, quindi, accoglie la domanda del ricorrente relativa al pagamento delle ferie maturate e non godute e per l'effetto condanna parte
10 resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di € Controparte_5
18.185,58, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo.
2.5. Sull'eccezione riconvenzionale di parte resistente
Parte resistente ha formulato un'eccezione riconvenzionale (“nella presente sede il credito risarcitorio viene dedotto solo per conseguire il rigetto della domanda avversaria di pagamento dell'importo di € 18.185,58”, così a pag. 15 della memoria difensiva).
Risulta per tabulas e non è contestato come il ricorrente sia titolare, dal
18.10.1999, di un'azienda agraria individuale, conferita poi in una società agricola.
Dall'estensione dei terreni e da un prospettato da parte resistente calcolo circa il reddito medio di un'olivicoltura per ettaro all'anno, la parte deduce quale sarebbe il reddito effettivo dell'azienda e poi della società.
Ora, prima ancora di rilevare l'assoluta non univocità dei parametri utilizzati dalla resistente per tale quantificazione, pur nella valutazione dell'istanza proposta quale eccezione riconvenzionale e non già domanda riconvenzionale, essa non è demandabile a questo Giudice, non senza tuttavia puntualizzare come il comma 7 dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. faccia chiaro richiamo agli “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.”, e come quella dalla parte resistente contestata al ricorrente non si appalesi quale esercizio professionale di attività agricola (puntualmente, parte ricorrente ha ricordato
Cons. Stato, sez. II, ord. 2120/2023: “…l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non appare incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…la ratio di tale esclusione dal nucleo delle attività incompatibili va ricercata nel contemperamento operato dal legislatore tra il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con le esigenze, coessenziali alla titolarità di un fondo rustico e peraltro imposte dalla disciplina europea sugli aiuti agli agricoltori (cosidetta “condizionalità”), di prendersi cura dello stesso
(anche a mezzo di terzi incaricati) osservando le ordinarie pratiche agronomiche e di trarne un reddito agrario anche attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli;
…l'apertura di una partita IVA se strettamente funzionale
11 all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, non può di per sé ritenersi vietata, purché detto esercizio resti limitato e strettamente correlato, quale sua necessaria e ancillare proiezione, al corrispondente assetto dominicale…”).
Il Tribunale rigetta l'eccezione riconvenzionale di parte resistente
. Controparte_5
3. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con
D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, anche tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dei terzi chiamati in causa e CP_2 CP_3
2) Condanna parte resistente al pagamento, in favore del Controparte_5 ricorrente, di € 18.185,58, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Rigetta l'eccezione riconvenzionale di parte resistente;
Controparte_5
5) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei due terzi chiamati in causa, delle spese di lite, che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, per ciascuno dei due terzi chiamati in causa, in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari;
6) Compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente
. Controparte_5
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza dell'11 settembre 2025.
12 Motivazione depositata il 3 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria
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