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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 124 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa
DA
con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Alessia De Ambrosiis
Reclamante
CONTRO
, nato ad [...], il [...], residente in [...]
Santa Margherita n. 16, C.F. , , nata ad [...] CodiceFiscale_1 Controparte_2
(TE), il 24.11.1940, residente a[...], C.F. C.F._2
[...]
Reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 630 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di Parte_1
estinzione della procedura esecutiva RGE 107/2024 del 30.12.2024 (pubblicata e comunicata nella medesima data) in quanto emessa in violazione del disposto di cui all'art. 567 c.p.c. co. 2.
Nello specifico, l'istante, a fronte della disposizione che prevede la possibilità di prorogare il termine
(di 45 giorni) per il deposito dell'estratto del catasto e delle trascrizioni ed iscrizioni relative all'immobile pignorato, una sola volta ed in presenza di gravi motivi, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento del Giudice dell'esecuzione, il quale, prima di provvedere con ordinanza dichiarativa dell'inefficacia del pignoramento, ha ritenuto insussistenti i gravi motivi dedotti dall'istante (odierna reclamante) al fine di ottenere detta proroga del termine.
Nello specifico, la ha evidenziato come la richiesta di proroga fosse stata argomentata Parte_1
sulla scorta di un fatto non imputabile al creditore, ossia il ritardo della Pubblica Amministrazione nel fornire i dovuti accertamenti per rilevare la provenienza originaria dei cespiti oggetto di procedura esecutiva.
Con decreto ex art. 630 e 178 c.p.c., il Giudice relatore ha onerato la Cancelleria di comunicare il ricorso ed il decreto alla parte reclamata ed ha assegnato i termini per il deposito di memoria di risposta. Questi ultimi, tuttavia, non si sono costituiti.
*
Il reclamo è manifestamente inammissibile in quanto proposto oltre il termine di venti giorni prescritto dall'art. 630, comma 3 c.p.c., a mente del quale: “contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo
178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”.
Ebbene, è emerso per tabulas che l'ordinanza oggetto di gravame è stata depositata, pubblicata e comunicata alle parti il 30.12.2024 e che, dunque, il termine entro cui la parte avrebbe potuto proporre il reclamo è spirato in data 20.1.2025.
Tuttavia, il reclamo, come da attestazione risultante dalla consultazione del fascicolo telematico, è stato depositato in data 21.01.2020 e dunque oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 630, comma 3, c.p.c.
Di conseguenza, il reclamo è inammissibile perché proposto oltre il termine di legge, pari a venti giorni dalla pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza di estinzione (questione di rito rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, cfr. Cass. civ., sez. 3, 21 luglio 2016. n. 15019).
Nulla sulle spese non essendosi costituita in giudizio parte reclamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2025 Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
(atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela d'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 124 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa
DA
con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Alessia De Ambrosiis
Reclamante
CONTRO
, nato ad [...], il [...], residente in [...]
Santa Margherita n. 16, C.F. , , nata ad [...] CodiceFiscale_1 Controparte_2
(TE), il 24.11.1940, residente a[...], C.F. C.F._2
[...]
Reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 630 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di Parte_1
estinzione della procedura esecutiva RGE 107/2024 del 30.12.2024 (pubblicata e comunicata nella medesima data) in quanto emessa in violazione del disposto di cui all'art. 567 c.p.c. co. 2.
Nello specifico, l'istante, a fronte della disposizione che prevede la possibilità di prorogare il termine
(di 45 giorni) per il deposito dell'estratto del catasto e delle trascrizioni ed iscrizioni relative all'immobile pignorato, una sola volta ed in presenza di gravi motivi, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento del Giudice dell'esecuzione, il quale, prima di provvedere con ordinanza dichiarativa dell'inefficacia del pignoramento, ha ritenuto insussistenti i gravi motivi dedotti dall'istante (odierna reclamante) al fine di ottenere detta proroga del termine.
Nello specifico, la ha evidenziato come la richiesta di proroga fosse stata argomentata Parte_1
sulla scorta di un fatto non imputabile al creditore, ossia il ritardo della Pubblica Amministrazione nel fornire i dovuti accertamenti per rilevare la provenienza originaria dei cespiti oggetto di procedura esecutiva.
Con decreto ex art. 630 e 178 c.p.c., il Giudice relatore ha onerato la Cancelleria di comunicare il ricorso ed il decreto alla parte reclamata ed ha assegnato i termini per il deposito di memoria di risposta. Questi ultimi, tuttavia, non si sono costituiti.
*
Il reclamo è manifestamente inammissibile in quanto proposto oltre il termine di venti giorni prescritto dall'art. 630, comma 3 c.p.c., a mente del quale: “contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo
178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”.
Ebbene, è emerso per tabulas che l'ordinanza oggetto di gravame è stata depositata, pubblicata e comunicata alle parti il 30.12.2024 e che, dunque, il termine entro cui la parte avrebbe potuto proporre il reclamo è spirato in data 20.1.2025.
Tuttavia, il reclamo, come da attestazione risultante dalla consultazione del fascicolo telematico, è stato depositato in data 21.01.2020 e dunque oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 630, comma 3, c.p.c.
Di conseguenza, il reclamo è inammissibile perché proposto oltre il termine di legge, pari a venti giorni dalla pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza di estinzione (questione di rito rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, cfr. Cass. civ., sez. 3, 21 luglio 2016. n. 15019).
Nulla sulle spese non essendosi costituita in giudizio parte reclamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2025 Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
(atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela d'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)