Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2023
N. 00713/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Sommovigo e Maria Francesca Lanznaster, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piera Sommovigo in Genova, via Malta 2 Interno 2 A;
contro
Comune di Ameglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Brizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno
patito dalla ricorrente in conseguenza del comportamento tenuto dal Comune di Ameglia in riferimento alla pratica edilizia nr. -OMISSIS- avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di “ realizzazione di piccola piscina ad uso privato ” nell'immobile di proprietà sito nel Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, distinto al N.C.E.U. Fg. -OMISSIS-, circostanza emersa a seguito della notifica del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, recante dichiarazione di “inefficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività del -OMISSIS- prot. -OMISSIS-n. -OMISSIS- relativa all'intervento di Realizzazione di piccola piscina ad uso privato nonché della Scia presentata ai sensi dell'art. 35, comma 2 L.R. 4/99 prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, sussistendo le ragioni di interesse pubblico, come sopra espresso”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ameglia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorso di cui in epigrafe è stato proposto unicamente al fine di richiedere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in conseguenza del comportamento scorretto tenuto dal Comune resistente.
2) In particolare la ricorrente lamenta che il Comune abbia dapprima ritenuto efficace la SCIA edilizia del -OMISSIS-e la SCIA idrogeologica del -OMISSIS-per la realizzazione di una piscina ad uso privato (sulla base delle dichiarazioni fornite dalla ricorrente) e, in seguito, avvedutosi di un errore nelle dichiarazioni della ricorrente, con provvedimento del -OMISSIS-abbia dichiarato inefficaci entrambe le SCIA presentate, quando i lavori erano già iniziati e quindi cagionando un danno di cui la ricorrente si duole con il ricorso.
3) La ragione di declaratoria di inefficacia delle SCIA riguarda il fatto che nel corso della realizzazione della piscina il Comune ha accertato l’avvenuta “ distruzione di un canale tombato di raccolta acque ” avente natura di corso d’acqua pubblico in quanto “ rappresentato nelle mappe come corso d’acqua appartenente al reticolo regionale ” per la cui modifica la ricorrente era priva di titolo abilitativo.
4) La ricorrente non ha impugnato né la sospensione dei lavori né la declaratoria di inefficacia delle due citate SCIA, ma ha ritenuto di presentare direttamente la domanda risarcitoria.
5) Si è costituito in giudizio il Comune con richiesta di rigetto del ricorso.
6) All’udienza del 24.5.2023 il Collegio ha rilevato – dandone atto a verbale - il possibile difetto di giurisdizione del GA a favore di quella del Tribunale superiore delle acque.
Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
8) Nel caso di specie la ricorrente lamenta la responsabilità del Comune per un’attività provvedimentale illegittima in materia relativa alla conservazione e gestione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche (il condotto sotterraneo in cui scorreva il corso d’acqua pubblico), chiedendo la condanna del Comune al risarcimento del danno in via autonoma.
9) La giurisprudenza ha in più occasioni statuito che le questioni riguardanti le opere idrauliche relative ad acque pubbliche sono devolute alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 r.d. n. 1775 del 1933, non solo in caso di azioni impugnatorie, ma anche in caso di domande risarcitorie, anche se queste ultime siano esercitate, come nel caso di specie, in via autonoma.
E’ stato infatti precisato che “ La giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 r.d. n. 1775 del 1933, in assenza di limiti espliciti contenuti nella norma, non deve intendersi necessariamente ricompresa entro i confini del giudizio di annullamento, ben potendo estendersi anche ad un eventuale giudizio di accertamento e risarcimento del danno, che può essere proposto congiuntamente o separatamente dall'azione demolitoria oppure anche autonomamente da quest'ultima.
Rientra, pertanto, nell'ambito della tutela giurisdizionale riconosciuta al privato, sia l'azione con cui il privato faccia valere la responsabilità della p.a. per attività provvedimentale illegittima nella materia delle acque pubbliche, chiedendo al T.s.a.p. l'annullamento del provvedimento illegittimo, sia l'azione con cui invochi, dinanzi allo stesso GA speciale, il risarcimento del danno a completamento della tutela demolitoria, sia, infine, l'azione con cui il privato, al di fuori dei termini decadenziali dell'azione di annullamento, invochi il risarcimento del danno in via autonoma ” (Cass. Civ., Sez. Un. 19/4/2013, n. 9534; cfr. anche CGARS sez. giurisd., 21/7/2015, n. 574; T.A.R. Sicilia-Palermo n. 3336/2014; T.A.R. Campobasso, sez. I, 24/2/2015, n. 68).
10) Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo atteso che la cognizione della presente controversia è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
11) Le spese di giudizio possano essere compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Richard Goso, Consigliere
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO