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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 535 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
vertente tra:
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Edoardo BOSCARATO C.F.
( ), elettivamente domiciliata a Nuoro, C.F._1 C.F._1
Piazza Italia n. 7, presso lo studio dell'avv. Marinella MORANDI (C.F.
); C.F._2
attore in riassunzione
contro
Controparte_1
(C.F. ) – già (C.F. ) – in
[...] P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_2
persona del Commissario Straordinario pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola
1 TRUDU (C.F. e dell'avv. Anna SEDDA (C.F. C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale;
C.F._4
convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (modificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.11.2024):
“a) accertare e dichiarare che l'ammontare delle ritenute di garanzia che la committente deve svincolare e corrispondere all' Controparte_2 ammontano ad € 9.956,66;
b) accertare e dichiarare che l'importo da corrispondere all'
[...]
a fronte della riserva al verbale di ripresa dei lavori Controparte_2 dell'11/10/2016 ammonta ad € 682.575,50.
Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento nei confronti della CP_1
attrice della somma di 692.532,16, ovvero della somma maggiore o minore che sarà Pt_2
ritenuta di giustizia, determinata ove occorra anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
c) in accoglimento delle eccezioni e delle deduzioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e/o comunque respingere con qualsiasi statuizione la domanda riconvenzionale
Cont spiegata da in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.11.2024):
“Nel merito
1. rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale
2. accogliere la spiegata riconvenzionale e condannare il Controparte_2 alla restituzione della somma di € 321.642,91 ovvero di quella maggiore o
[...]
minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_3
[...
[...] [
a esposto:
[...]
1.1 di avere convenuto dinanzi al Tribunale di Ancona la (già Controparte_1 CP_3
, sostenendo quanto segue:
[...]
a. all'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006, con contratto stipulato il 20.1.2014 (rep. n. 1358,
registrato a Nuoro il 23.1.2014 al n. 271, Serie 3) l' aveva appaltato CP_3
alla i lavori di “completamento Controparte_2
funzionale e tecnologico del vecchio ospedale San Francesco”, quale rimodulazione dei lavori precedentemente aggiudicati ed appaltati a quest'ultima
(alle medesime condizioni economiche) per il “Restauro e recupero funzionale per
servizi territoriali Vecchio presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro” –
modifica dovuta ad esigenze impreviste ed imprevedibili, le quali avevano reso necessaria la rinegoziazione del finanziamento originario, nonché l'anticipata realizzazione di alcune lavorazioni propedeutiche a qualsiasi altro intervento, al fine di consentire la fruibilità dell'opera;
b. nell'ambito di detto accordo, le contraenti avevano pattuito:
i. il corrispettivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di 2.322.442,63
euro, oltre a IVA di legge (art. 3);
ii. l'importo complessivo dell'appalto pari a 2.640.000,00 euro, tenuto conto delle somme a disposizione della stazione appaltante, pari a 317.557,37
euro;
iii. il termine per l'ultimazione dei lavori di 260 giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 4), con contestuale previsione di una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
3 iv. la cauzione definitiva di 1.206,25 euro, già costituita dall'appaltatrice a con polizza assicurativa fideiussoria emessa il 22.11.2013 dalla Fata
Assicurazioni - Agenzia di Ancona;
v. la polizza assicurativa – massimale di euro 1.000.000,00 per danni di esecuzione e massimale di pari importo per responsabilità civile verso terzi
– stipulata dall'appaltatrice il 10.12.2013 con la Controparte_4
di NO (ai sensi degli artt. 129 del D.Lgs. 163/2006, 125 del
[...]
D.P.R. 207/2010 e 35 del C.S.A.);
vi. l'impegno di spesa della stazione appaltante per complessivi 2.640.000,00
euro (come risultante dalla Deliberazione del Direttore Generale dell'
[...]
n. 1671 del 20.11.2013, doc. 2 atto di citazione), di cui: CP_3
o 833. 676,14 euro in relazione al Piano investimenti 2010 – scheda
23;
o 981.720,65 euro in relazione al Piano investimenti 2011;
o 824.603,21 euro in relazione al Piano investimenti 2012;
c. nelle more dell'esecuzione del contratto, avente principalmente ad oggetto la realizzazione degli impianti di “ricambio aria (impianto aeraulico) ed impianto
elettrico a suo servizio” e di “climatizzazione e produzione di acqua calda
sanitaria; oltre alle ulteriori e necessarie opere (edili ed impiantistiche), utili a
dare compiuta e finita in ogni sua parte la realizzazione del completamento
tecnologico e funzionale del vecchio presidio ospedaliero San Francesco” (il relativo progetto esecutivo era stato validato dal R.U.P. l'8.10.2013 ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010):
i. i lavori erano stati consegnati il 20.12.2013;
ii. in seguito al pagamento dello S.A.L. n. 5 in data 28.10.2014, il 23.12.2014
4 iii.
iv.
v.
vi.
il R.U.P. aveva ordinato la sospensione dei lavori ex art. 133 del D.P.R.
554/1999, in ragione della sopravvenuta indisponibilità dei fondi oggetto dell'impegno di spesa assunto, laddove risultavano esaurite le somme dei piani d'investimento 2011-2012, mentre non erano state ancora acquisite quelle (833.676,14 euro) del piano d'investimento 2010, nonché sul rilievo che la stazione appaltante non poteva ricorrere ad anticipazioni di cassa per spese in conto capitale (necessitanti, peraltro, dell'autorizzazione regionale);
durante il periodo di sospensione “i lavori di fatto non sono più ripresi,
fatto salvo per continue manutenzioni e messe in sicurezza effettuate dagli
addetti GPL, che sorvegliavano il cantiere per tutto il periodo della
sospensione stessa”, come rilevato nel piano di consistenza redatto dall'Ing. in data 20.12.2017 (doc. 10); Per_1
con nota prot. 160/2014 del 5.9.2014 (doc. 11) la Controparte_2
aveva chiesto una proroga di 45 giorni del termine di
[...]
ultimazione dei lavori, senza alcun riscontro da parte della stazione appaltante;
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 18.1.2016 (doc.
12) era stata approvata la variante in corso d'opera n. 1 (ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006), avente ad oggetto alcune lavorazioni impreviste ed imprevedibili resesi necessarie nella fase esecutiva dell'intervento (rimodulazione del progetto, senza incrementi al quadro economico di contratto), con successivo atto di sottomissione (doc.
13), contenente quattro nuovi prezzi;
con ordine di servizio n. 01/2016 del 7.11.2016 (doc. 14), il Direttore dei
5 Lavori aveva intimato all'appaltatrice di riprendere l'esecuzione entro e non oltre il 17.11.2016,
vii. al suddetto ordine, con nota prot. n. 188/16 dell'8.11.2016 (doc. 15), la aveva replicato di avere già Controparte_2
ripreso i lavori in forma ridotta, stante il mancato riconoscimento dei costi sostenuti durante il periodo di sospensione dei lavori, con particolare riguardo a quelli relativi al “Servizio di guardiania e manutenzione”, pari a
225.600,00 euro;
viii. la stazione appaltante aveva emesso n. 6 S.A.L. (l'ultimo dei quali alla data del 22.12.2014), tutti regolarmente pagati, per l'importo complessivo di lavori certificati pari a 1.991.331,76 euro, come riportato nella relazione di consistenza redatta dall'ing. Per_1
ix. in seguito alla redazione del verbale di consistenza del cantiere in data
3.7.2017, con nota prot. PG/2017/239346 del 5.7.2017 (doc. 19) la CP_3
aveva comunicato a essa curatela fallimentare che, in seguito alla
[...]
risoluzione del contratto conseguente all'intervenuto fallimento dell'appaltatrice, il 10.7.2017 la direzione lavori avrebbe effettuato la verifica della consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera, nonché la relativa presa in consegna;
x. nel piano di consistenza del 20.12.2017 era stato accertato che “A seguito
del sopralluogo effettuato in cantiere si è verificato che i lavori non sono
effettivamente mai più ripresi, lo stato dei lavori rispecchiava quello
contabilizzato con il 6° sal del 22/12/2014 coincidente poi con la data di
sospensione. pertanto lo stato di consistenza può considerarsi nullo”;
d. a suo dire, la società appaltatrice era creditrice della stazione appaltante
6 dell'importo complessivo di 692.532,16 euro (o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, in ogni caso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria), di cui:
i. 9.956,66 euro, a titolo di ritenute di garanzia (0,5% sull'importo dei lavori certificati e contabilizzati, pari a 1.991.331,76 euro), applicate ai certificati di pagamento dei n. 6 SAL emessi dalla stazione appaltante;
ii. 682.575,50 euro, per maggiori oneri e magisteri sostenuti – importo oggetto della riserva tempestivamente iscritta in calce al verbale di ripresa dei lavori in data 11.10.2016 e comprensivo “delle spese generali
infruttifere valutate nella misura pari alla metà della percentuale minima
prevista dalla Legge (6,5%), negli interessi per la tardata formazione
dell'utile applicati per il periodo di sospensione, nel mancato
ammortamento degli apprestamenti di cantiere nonché nelle ulteriori voci
di spesa relative a guardiania, manutenzione e polizze”, come analiticamente riportato nelle tabelle trascritte nelle pagine da 15 a 19
dell'atto di citazione – in conseguenza dell'illegittima sospensione dei lavori ex art. 160 del D.P.R: 207/2010, tenuto conto che:
o la sospensione era durata 658 giorni, ossia nel periodo compreso tra il 23.12.2014 e l'11.10.2016;
o la sospensione era inizialmente legittima, siccome ordinata per una motivazione rientrante tra quelle previste dall'art. 158, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010;
o la ripresa dei lavori era stata tuttavia ordinata ad oltre un anno di distanza dalla delibera n. 816 del 26.6.2015, con cui il Commissario
Straordinario aveva sbloccato i fondi per la prosecuzione dei lavori,
7 con conseguente cessazione della causa che aveva inizialmente giustificato la relativa sospensione;
e. essa curatela aveva quindi diritto all'accertamento del credito nei confronti dell'Azienda sanitaria convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore di detta somma;
1.2 che, all'udienza del 16.2.2021 – in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, alla quale essa curatela aveva aderito – il Tribunale di Ancora aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio;
1.3 che era quindi suo interesse riassumere la presente causa, insistendo nelle domande,
istanze e conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al primo giudice.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 21.7.2021, nel richiamare le difese articolate dinanzi al Tribunale di Ancona, l' si è così difesa: Controparte_1
a. ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta nell'atto di citazione, in relazione al periodo successivo alla sospensione dei lavori in data 23.12.2014 (dovuta al mancato finanziamento del Piano Investimenti 2010 per l'importo di 833.676,14
euro), esponendo quanto segue:
i. nelle more tra la suddetta data e il pagamento dello S.A.L. n. 6, con nota
PG/2015/0039689 del 2.9.2015 il R.U.P. aveva chiesto all'appaltatrice una copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, richiesta sollecitata con successive note n.
PG/2015/0041427 del 15.9.2015 (con particolare riferimento alle liquidazioni relative al quarto ed al quinto S.A.L. – liquidati,
rispettivamente, con deliberazioni del D.G. n. 1297 del 17.10.2014 e n.
8 ii.
iii.
subappaltatori) e n. PG/2016/761 del 9.1.2016, considerato peraltro come l'8.9.2015 il subappaltatore avesse Controparte_5
preteso dalla il pagamento del corrispettivo residuo Controparte_2
di 289.314,51 euro per due lotti di lavoro eseguiti (contratti di subappalto sottoscritti l'1.8.2011 e il 15.4.2014), richiesta reiterata il 15.12.2015,
nonostante l'appaltatrice si fosse impegnata a soddisfare entro cinque giorni (con nota del 7.10.2015);
stante l'inerzia dell'appaltatrice in relazione al pagamento preteso dal subappaltatore (il quale aveva chiesto un incontro anche al fine di riprendere i lavori), con deliberazione n. 1368 del 22.12.2015 la stazione appaltante aveva sospeso il pagamento dello S.A.L. n. 6, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
l'8.7.2016:
o l'appaltatrice e la stazione appaltante avevano stipulato l'atto di sottomissione in virtù del quale la prima si era impegnata ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera, con fissazione del termine di 180 giorni solari e continuativi per l'ultimazione degli interventi (a prezzi e condizioni invariate rispetto alla pattuizione originaria), decorrenti dal verbale di ripresa dei lavori (termine che si aggiungeva alla proroga di 209 giorni concessa dal R.U.P. in seguito alla nota dell'appaltatrice in data 5.9.2014), ossia scadenti l'8.4.2017;
o l'attrice, la stazione appaltante e il avevano stipulato una CP_5
transazione, in virtù della quale quest'ultimo aveva ricevuto dalla seconda l'importo di 168.497,00 euro (versato in seguito al provvedimento n. 1190 reso il 26.8.2016 dal Commissario Straordinario
9 iv.
v.
vi.
vii.
dell' , a tacitazione del credito vantato nei confronti CP_3
dell'appaltatrice in relazione agli S.A.L. n. 5 e n. 6, con conseguente sblocco del pagamento del residuo importo dello S.A.L. n. 6 (70.204,00
euro, previa decurtazione dei 41.932,62 euro versati in favore dell'impresa ); CP_6
con nota prot. n. 2016/33355 del 28.7.2016 la stazione appaltante aveva convocato l'appaltatrice per il giorno 29.7.2016 al fine della ripresa dei lavori, ma con note del 29.7.2016 quest'ultima aveva comunicato che non si sarebbe presentata, sia per la tempistica troppo ristretta, sia sull'assunto della violazione dell'art. 7 dell'atto di transazione (relativo proprio al predetto aspetto);
con nota del 5.10.2016, la stazione appaltante fissato l'11.10.2016 per la ripresa dei lavori, data in cui l'appaltatrice aveva firmato il relativo verbale,
iscrivendovi la riserva oggetto di causa;
con nota dell'8.11.2016 l'appaltatrice aveva inoltre comunicato di avere ripreso i lavori in forma ridotta, stante il mancato riconoscimento dei costi di custodia e manutenzione del cantiere (225.000,00 euro) sostenuti durante il periodo di sospensione, diniego che nella nota del 30.12.2016 la stazione appaltante aveva motivato sull'infondatezza e tardività delle riserve, con contestuale comunicazione della possibile risoluzione del contratto ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006 in assenza di piena ripresa dei lavori e trasmissione del cronoprogramma;
Cont in seguito alla dichiarazione di fallimento della
[...]
sentenza n. 21/2017 del Tribunale di Ancona), con Controparte_2
nota prot. PG/2017/151382 del 27.4.2017 l aveva invitato il CP_3
10 curatore ad effettuare le operazioni di verifica finalizzate alla redazione dello stato di consistenza dei lavori;
viii. il 29.4.2017 era intervenuta la risoluzione contrattuale ex art. 81 L.F., non avendo il curatore comunicato il subentro nel contratto, con conseguente determinazione dello stato determinazione dello stato del cantiere e dello stato di consistenza dei lavori;
ix. all'esito delle suddette verifiche, come si leggeva nel verbale di accertamento tecnico contabile redatto dalla Commissione di collaudo il
22.11.2019 – nei cui elaborati erano menzionate decurtazioni per imperfetta e/o incompleta esecuzione, nonché per mancata certificazione degli impianti – quest'ultima aveva rideterminato il conto finale, il quale
“risulta quantificato in €. 1.487.680,71 dal quale ne deriva un credito
negativo (debito) pari ad €. - 503.651,04 ribadendo che qualora
l'Amministrazione possa procedere al completamento dei lavori ottenendo
il rilascio delle Dichiarazioni di Conformità anche per la parte già
realizzata degli impianti lo stesso importo risulta quantificato in €.
1.669.688,84 dal quale ne deriva un credito negativo (debito) pari ad €. -
321.642,91”;
x. poiché l'Area Tecnica della stazione appaltante aveva concluso positivamente l'iter di aggiudicazione propedeutica al completamento dei lavori, al fine di ottenere il rilascio delle Dichiarazioni di Conformità,
residuava quindi in suo favore il credito di 321.642,91 euro nei confronti dell'appaltatrice;
b. ha contestato la fondatezza delle domande formulate dal
[...]
sostenendo che la riserva iscritta dalla GPL Parte_1
11 al verbale di ripresa dei lavori in data Controparte_2
11.10.2016 era:
i. tardiva, poiché non iscritta in calce:
o al verbale di sospensione dei lavori in data 23.12.2014;
o all'atto di transazione, né all'atto di sottomissione, sottoscritti l'8.7.2016, ossia nelle more della sospensione;
ii. infondata, poiché.
o in seguito allo sblocco del finanziamento, i lavori – alla cui ripresa,
come detto, la era stata invitata dal R.U.P. Controparte_2
con nota del 28.9.2015 – erano rimasti sospesi a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice nel pagamento dei suddetti subappaltatori;
o l'appaltatrice non aveva mai diffidato il R.U.P. alla ripresa dei lavori, incombente previsto dall'art. 159, comma 3, del D.P.R.
207/2010 quale presupposto per la successiva iscrizione di riserva nel verbale di ripresa dei lavori;
o ai sensi del comma 5 del suddetto art. 159, per la sospensione dei lavori non competeva all'esecutore alcun compenso o indennizzo;
o con la sottoscrizione dell'atto di transazione e dell'atto di sottomissione l'appaltatrice aveva accettato lo slittamento della tempistica in conseguenza dell'approvazione della perizia di variante;
o l'appaltatrice non aveva subito alcun pregiudizio per maggiori oneri di custodia durante il periodo di sospensione – dei quali non era stata fornita alcuna prova – né tantomeno era legittimata ad opporsi
12 alla ripresa dei lavori, quand'anche in presenza di contestazioni sull'operato della stazione appaltante;
c. ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento, in relazione a quanto esposto nei punti e che precedono, sostenendo che: Pt_4 Pt_5
i. l'importo dello stato di consistenza era pari a 1.902.569,50 euro;
ii. l'importo netto del conto finale era invero pari a 1.669.688,84 euro,
laddove, come accertato dalla Commissione di collaudo nel Verbale di
Accertamento Tecnico Contabile del 22.11.2019 dalla somma menzionata nel punto che precede avrebbero dovuto essere detratti:
o 226.675,66 euro, riconducibili all'imperfetta o incompleta esecuzione delle lavorazioni elencate nell'Allegato A;
o 6.205,00 euro, quali residui di lavorazione da rimuovere e destinare allo smaltimento (Allegato 4), come quantificati alla luce del computo metrico estimativo;
iii. la stazione appaltante aveva versato all'esecutrice 1.991.331,75 euro;
iv. la differenza tra il pagamento effettuato e l'importo netto del conto finale era pari a (1.991.331,75-1.669.688,84=) 321.642,91 euro.
3. Nell'udienza del 14.9.2021 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. Nell'udienza del 31.3.2022 il giudice ha ammesso la prova diretta per testimoni chiesta dal nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la prova Parte_1
contraria diretta chiesta dall' . Controparte_1
5. Nell'udienza del 23.5.2023 sono stati interrogati i testimoni citati dalla convenuta, Tes_1
e
[...] Tes_2
6. Con ordinanza pronunciata il 14.6.2023 il giudice ha ammesso che la testimonianza di
13 indicato dalla parte attrice, fosse assunta con le modalità previste Controparte_7
dall'art. 203 c.p.c.
7. In seguito al trasferimento del giudice titolare ad altro Ufficio, in virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. Nell'udienza del 10.10.2023, dinanzi al Tribunale di Ancona è stato interrogato il testimone Controparte_7
9. Con comparsa, depositata il 23.10.2023, è intervenuta in giudizio la
[...]
quale successore Controparte_8
dell'originaria convenuta, estinta in virtù della L.R. Sardegna n. 24/2020.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.10.2023 ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.,
con provvedimento reso il 22.12.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha nominato CTU l'ing. , alla quale con successivo provvedimento Persona_2
ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c. reso il 19.1.2024 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di casa, eseguito ogni opportuno accertamento, sentite le parti
e i loro consulenti: il CTU:
o verifichi la sussistenza e congruità dei maggiori oneri e spese indicati dalla parte
attrice nella riserva iscritta al verbale di ripresa dei lavori dell'11.10.2016;
o acquisisca tutti gli elementi tecnici utili per la decisione della controversia avuto
riguardo alle posizioni delle parti e tenti la conciliazione della lite”.
11. Il 15.7.2024 l'ing. ha depositato l'elaborato peritale, in relazione al quale, con Per_2
decreto reso il 26.9.2024 il giudice ha liquidato al CTU complessivi 9.851,74 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
14 12. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 27.9.2024 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 5.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
13. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 6.11.2024 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
14. La domanda di pagamento formulata dal Parte_1
eve essere respinta.
[...]
14.1 Per una migliore comprensione della vicenda, si rende opportuno premettere che la disciplina normativa da applicare ai fini della decisione è individuabile nel D.Lgs.
163/2006 – previgente codice dei contratti pubblici, a suo tempo abrogato dal D.Lgs.
50/2016, il cui art. 216, comma 1, aveva previsto in via residuale che la novella legislativa trovasse applicazione, tra l'altro, “alle procedure e ai contratti in relazione
ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati
gli inviti a presentare le offerte”, circostanza non ricorrente nel caso in esame, in cui il contratto è stato stipulato il 20.1.2014, ossia oltre due anni prima dell'entrata in vigore
(19.4.2016) del predetto codice – del D.P.R. 207/2010 (regolamento d'esecuzione ed attuazione del predetto D.Lgs. 163/2006, anch'esso nella formulazione previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016).
Con particolare riferimento alla fase esecutiva del contratto d'appalto di opere pubbliche ed alle eventuali pretese economiche che l'esecutore intenda far valere nei
15 confronti della stazione appaltante, il primo è tenuto a presentare tali domande nei documenti contabili, sottoscritti con una o più riserve, con onere (a pena di decadenza)
di iscrivere, esplicare e quantificare queste ultime in osservanza di termini, forma e modalità previsti dalla normativa ratione temporis applicabile, ossia, nel caso in esame,
dagli artt. 190 e 191 del menzionato D.P.R. 207/2010.
Come previsto da tali disposizioni, “Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore,
con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore,
non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei
lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non
consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento
delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui
l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria
16 sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie” (art. 190) e “L'esecutore, è sempre
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo
atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano
dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto” (art. 191).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'attuazione dell'opera
pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al
collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato,
che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione
l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. In particolare, all'appaltatore
sono imposti oneri, resi evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del
1895 alla necessità che il medesimo indichi tutte le domande che intende far valere, di
contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o
17 non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste,
mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di
formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza” (Cass. n.
2049/2025).
In relazione alla tempestiva iscrizione delle riserve, “l'appaltatore, il quale pretenda
un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa
di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere
d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione
successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò
anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui
potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo
criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici
giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere
definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della
P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in
grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter
valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal
rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico
(Cass., sez. 1, 9 maggio 2018, n. 11188; Cass., sez. 1, 27 giugno 2017, n. 15937; Cass.,
sez. 1, 4 ottobre 2016, n. 19802; Cass., sez. 1, 4 aprile 2019, n. 9518; Cass., sez. 1, 5
agosto 2020, n. 16700; per Cass., sez. 1, 21 novembre 2018, n. 30102)”, con la precisazione che “Tra gli atti idonei a ricevere le domande, sulla base del principio di
buona fede di affidamento dell'appaltatore, vanno indicati, per la dottrina, i seguenti
atti: verbale di consegna dei lavori;
libretti delle misure, liste settimanali, conto finale;
verbale di sospensione e verbale di ripresa dei lavori;
ordini di servizio;
verbale di
18 ultimazione dei lavori” (Cass. n. 1215/2025).
Nel novero delle ipotesi che giustificano l'iscrizione di una riserva da parte dell'appaltatore, si distingue tra fatti ad effetti istantanei (quale l'ordine di servizio che impone una lavorazione aggiuntiva) e ad effetti continuativi, fattispecie quest'ultima in cui le riserve debbono “essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2,
del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o
immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale
diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente - nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per
l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché
nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato
evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe
determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate – (Cass., 24/5/2024, n.
14522)” (la già menzionata Cass. n. 1215/2025, avente ad oggetto un caso assoggettato al previgente regime stabilito dal D.M. 145/2000, ma – analogamente alla sopra menzionata Cass. n. 2049/2025, quest'ultima pronunciatasi in relazione ad un rapporto regolato dal R.D. 350/1895 – pacificamente applicabile alla normativa di settore successiva, la quale è intervenuta esclusivamente sugli incombenti formali che l'appaltatore ha l'onere di assolvere, non già sulla natura delle riserve e sull'oggetto delle medesime).
Tale insegnamento trova applicazione anche nell'ambito delle riserve aventi ad oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante, la tempestività della cui iscrizione deve essere valutata distinguendo “tra
l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore
deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui
19 l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché, originariamente legittima,
diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre
pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore
può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori (cfr. Cass., Sez. I,
4/01/2022, n. 113; 7/06/2016, n. 11647; 5/02/2016, n. 2316)” (Cass. n. 19818/2024),
rilevando quindi il momento in cui emerga “la concreta idoneità del fatto a produrre i
suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi
nelle successive registrazioni;
cosicché, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o
produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello
stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel
registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la
riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente
firmato (cfr. Cass. 23.3.2017, n. 7479; Cass. 27.10.2016, n. 21734)” (Cass. n.
6714/2024).
14.2 Nel caso in esame:
a. come si apprende dalla Deliberazione del Direttore Generale dell' n. CP_3
del 20.11.2013, a sua volta richiamata espressamente nelle premesse del Pt_6
contratto d'appalto del 20.1.2014 (rispettivamente, documenti 2 e 1 dell'atto di citazione):
i. con contratto stipulato il 3.11.2006 (rep. n. 909, registrato fiscalmente a
Nuoro in data 7.11.2006 al n. 2738 serie 3^) l Controparte_9
aveva affidato in appalto alla –
[...] Controparte_10
a.t.p. e più” i lavori “finalizzati al restauro e Controparte_11
recupero funzionale del Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di
Nuoro”, nel corso della cui esecuzioni erano state approvate perizie di
20 varianti ed approvati n. 16 S.A.L., regolarmente liquidati alla parte esecutrice;
ii. il 2.8.2013 era stata ufficializzata la chiusura dei lavori, con contestuale presa in consegna dei medesimi da parte della stazione appaltante;
iii. lo stanziamento iniziale, “alla luce delle varianti che si sono determinate in
corso d'opera, come meglio rappresentato nella relazione redatta dal
Responsabile del Procedimento Geom. che si allega in Tes_1
copia alla presente sotto la terra A) per farne parte integrante e
sostanziale, è stato sufficiente alla realizzazione degli interventi
Completamento lavori vecchi P.O. San Francesco strutturali e
architettonici”, tuttavia non consentendo “ad eccezione delle
predisposizioni, la realizzazione degli impianti tecnologici”;
iv. si rendevano quindi necessari ulteriori lavori “di Completamento
Funzionale e Tecnologico”;
v. erano quindi state deliberate l'approvazione del progetto relativo ai lavori aggiuntivi, l'affidamento alla e Controparte_2
la stipulazione di nuovo contratto con quest'ultima, dando contestualmente atto che “le spese derivanti dal contratto in parola faranno capo ai sotto
indicati finanziamenti, secondo il quadro economico rappresentato in
premessa”, ossia a tre fonti di finanziamento, nel dettaglio, 833.676,14
euro in relazione al Piano investimenti 2010 – scheda 23, 981.720,65 euro in relazione al Piano investimenti 2011 e 824.603,21 euro in relazione al
Piano investimenti 2012;
b. nel verbale di sospensione dei lavori, sottoscritto dal R.U.P. (geom. Tes_1
) e dall'ingegnere responsabile del cantiere (sig. ) in data
[...] CP_12
21 23.12.2014 (doc. 9 comparsa di risposta), si legge che “per il finanziamento
definito con la deliberazione sopra citata, limitatamente alla quota ammontante a
€ 833.676,14 di cui al Piano Investimenti 2010 – scheda 23, in esecuzione delle
indicazioni della Direzione del Servizio Programmazione sanitaria ed economico
finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato Igiene e Sanità, siano tuttora
in corso le procedure istituzionali e amministrative finalizzate all'acquisizione
delle somme e all'ottenimento dell'autorizzazione alla spesa di che trattasi”,
dando atto come “la capacità economica di cui alle somme dei Piani Investimenti
2011 – 2012 sia stata interamente consumata col pagamento del 5° SAL” e,
pertanto, “verificato che i lavori summenzionati non possono procedere
temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte per ragioni e necessità cagionate
dall'impercorribilità della stazione appaltante di ricorrere ad anticipazioni di
cassa per spese in che richiederebbero comunque il nulla osta Parte_7
della stessa RAS”, sospensione “a decorrere dalla data odierna e fino al momento
in cui le condizioni sopra citate consentiranno la ripresa degli stessi”;
c. nel verbale di ripresa dei lavori dell'11.10.2016 (sottoscritto da Direttore dei lavori, R.U.P. e legale rappresentante della società appaltatrice):
i. sono stati previamente richiamati il suddetto verbale di sospensione dei lavori, l'atto di transazione stipulato l'8.7.2016 (in seguito alle controversie sorte in ordine al pagamento delle subappaltatrici), dando atto della cessazione delle cause che avevano giustificato la sospensione;
ii. la stazione appaltante ha appunto ordinato la ripresa dei lavori, con decorrenza dalla medesima data di sottoscrizione e con termine finale fissato all'8.4.2017;
iii. la ha iscritto la riserva de qua, Controparte_2
22 basata sull'assunto che l'unica causa giustificativa della sospensione (ossia la carenza del finanziamento, nei termini indicati nel verbale di sospensione) era venuta meno il 26.6.2015 (con deliberazione n. 816 del
Commissario Straordinario) e, ciò nonostante, l'ordine di ripresa dei lavori era stato impartito ben oltre un anno dopo la predetta data, protrazione
(illegittima) del periodo di sospensione, che aveva comportato maggiori oneri e magisteri a suo carico per complessivi 682.575,50 euro, importo comprensivo “delle spese generali infruttifere valutate nella misura pari
alla metà della percentuale minima prevista dalla Legge (6,5%), negli
interessi per la tardata formazione dell'utile applicati per il periodo di
sospensione, nel mancato ammortamento degli apprestamenti di cantiere
nonché nelle ulteriori voci di spesa relative a guardiania, manutenzione e
polizze”;
d. alla luce di quanto sopra riportato, la riserva deve ritenersi tardivamente iscritta,
poiché:
i. ai sensi dell'art. 158, comma 2, del D.P.R. 207/2010, “Fuori dei casi
previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare
la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli
159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei
finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della
Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti
pubblici”;
il contenuto di tale disposizione non corrisponde invero a quello attribuitole dal FALLIMENTO attore a pag. 4 della sua prima memoria ex
23 ii.
art. 183, comma 6, c.p.c. – ossia che “tra i motivi di pubblico interesse o
necessità per i quali il RUP può disporre la sospensione dei lavori, v'è
l'interruzione del finanziamento dell'opera pubblica” – in quanto la disposizione sopra trascritta non ricomprendeva qualsiasi ipotesi di interruzione del finanziamento tra i motivi di pubblico interesse tali da rendere legittima la sospensione, bensì quella disposta “con legge della
Regione, dello Stato o della Provincia autonoma per sopravvenute
esigenze di equilibrio dei conti pubblici”;
come espressamente riportato nella Deliberazione del Direttore Generale
della n. 1586 del 12.12.2014, “per il finanziamento definito CP_3
con deliberazione del Direttore Generale n° 1671, del 20 novembre 2013,
limitatamente alla quota ammontante a € 833.676,14 di cui al Piano
Investimenti 2010 – scheda 23, in esecuzione delle indicazioni della
Direzione del Servizio Programmazione sanitaria ed economico
finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato Regionale Igiene e
Sanità, sono in corso le procedure istituzionali e amministrative finalizzate
alla rimodulazione del fondo e all'autorizzazione della spesa di che
trattasi”, motivazione reiterata nel verbale di sospensione dei lavori del
23.12.2014;
nella vicenda scrutinata non è invero ravvisabile l'interruzione del finanziamento (per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici)
disposta con legge regionale entrata in vigore nelle more dell'esecuzione del contratto, bensì trattasi di mancata rimodulazione ed autorizzazione del finanziamento, essendo ancora in corso l'iter amministrativo che l'
[...]
avrebbe dovuto portare a termine quantomeno entro la data in cui CP_9
24 sarebbero presumibilmente maturati i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento del o, comunque, prima CP_13
dell'esaurimento delle altre due fonti di finanziamento, non già dopo un anno rispetto alla consegna dei lavori;
iii. la sospensione, quindi, si appalesava ab origine illegittima;
iv. quand'anche non si tenesse conto di tale illegittimità originaria, emerge comunque l'immediata e percepibile valenza pregiudizievole della sospensione dei lavori per l'appaltatrice, in relazione a tutte le voci elencate nel punto c-iv che precede (e, più analiticamente, nella tabella trascritta contestualmente alla riserva de qua nel verbale di ripresa dei lavori dell'11.10.2016), trattandosi di poste (spese generali, lesione dell'utile, mancato ammortamento apprestamenti di cantiere, costi per manutenzione, guardiania e polizze) che sarebbero ragionevolmente lievitati nelle more della sospensione;
v. sussisteva quindi l'onere in capo alla società appaltatrice di iscrivere la suddetta riserva nel verbale di sospensione dei lavori del 23.12.2014.
14.3 Non è fondata neppure la pretesa avanzata dal in relazione ai 9.956,66 Parte_1
euro a titolo di ritenute di garanzia (0,5% sull'importo dei lavori certificati e contabilizzati, pari a 1.991.331,76 euro), applicate ai certificati di pagamento dei n. 6
SAL emessi dalla stazione appaltante, poiché:
a. ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 (disposizione rubricata
“Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore”), “In ogni caso sull'importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
25 l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva”;
trattasi di disciplina contenuta nel Titolo II in materia di tutela dei lavoratori,
volta a garantire l'osservanza delle “norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori” (art. 4, comma 1, ultimo periodo);
b. nelle more dell'esecuzione del contratto, con sentenza n. 21/2017, il Tribunale di
Ancona ha dichiarato il fallimento della Controparte_2
pronuncia cui ha fatto seguito lo scioglimento del rapporto ai sensi dell'art. 81 L.F.,
non avendo il curatore esercitato il diritto di subentro nel contratto entro il termine di sessanta giorni previsto dalla predetta disposizione;
c. nel verbale di accertamento tecnico contabile del 22.11.2019 (doc. 38 comparsa di risposta) – attività alla quale il non ha partecipato – si legge che la Parte_1
Commissione di Collaudo – sul presupposto delle rettifiche contabili effettuate sugli acconti versati in seguito ai n. 6 S.A.L. già emessi, a suo dire giustificate dalla parziale o inesatta esecuzione di alcune opere o dalla mancanza di certificati di conformità degli impianti (profili oggetto della domanda riconvenzionale, che sarà
trattata nel punto 15 che segue) – dà atto che “allo stato attuale, per quanto sopra
indicato, non è possibile procedere al collaudo tecnico amministrativo dell'opera”,
nonché come “qualora l'Amministrazione possa procedere al completamento dei
lavori ottenendo il rilascio delle Dichiarazioni di Conformità anche per la parte
già realizzata degli impianti lo stesso importo risulta quantificato in €.
26 1.669.688,84, dal quale ne deriva un credito negativo (debito) pari a €.
321.642,91”;
d. sebbene non assoggettato al previo assolvimento dell'onere di iscrizione ed esplicazione di riserva ad hoc – non attenendo a maggiori costi o danni subiti dall'appaltatrice nel corso dell'esecuzione del contatto – lo svincolo delle ritenute di garanzia presupponeva tuttavia l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C., presupposti insussistenti alla data del suddetto verbale, né tantomeno la parte attrice ha allegato o documentato il successivo espletamento di tali incombenti.
15. La domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla
[...]
deve essere dichiarata inammissibile, poiché: Controparte_8
a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “le domande di
accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con
debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi
fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi
dell'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge
fallimentare o del codice di procedura civile (tra cui le forme di acquisizione della
dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo ex art. 300 c.p.c.)» (Cass.
Sez. U, 5694/2023)” (Cass. n.1703/2025), con la precisazione che “ove la relativa
azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità
o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della
proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione
“litis ingressus impediens” (cfr. Cass. 4.10.2018, n. 24156; cfr. Cass. 23.4.2003,
n. 6475, secondo cui le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla
27 quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore
assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di
competenza, sono, n realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito;
pertanto,
proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa
creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente)
adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un
rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in
presenza di una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta da
un'eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non
soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° co., cod. proc. civ., può
essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio)” (Cass. n.
11021/2023, n. 10111/2021, n. 9461/2020);
b. nel caso in esame:
i. è pacifico come la pretesa avanzata dalla convenuta sia sussumibile nell'alveo delle domande riconvenzionali, avendo quest'ultima chiesto la condanna del “ alla restituzione Controparte_2
della somma di € 321.642,91 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta
di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”, non trattandosi di mera eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare totalmente o parzialmente l'accoglibilità della domanda formulata dalla curatela fallimentare (ipotesi in cui tale accertamento compete al giudice adito in via principale dalla curatela per il recupero del credito, sul punto, Cass. n.
13345/2024, n. 9787/2022, n. 30298/2017);
ii. il fallimento della è stato Controparte_2
28 dichiarato dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 21/2017, pubblicata il
28.2.2017, ossia prima del 3.7.2020, data della notifica dell'atto di citazione con cui la curatela fallimentare aveva convenuto l' CP_3
dinanzi al predetto Ufficio, cui ha fatto seguito la riassunzione del
[...]
giudizio dinanzi a questo Tribunale.
16. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico del Parte_1
attore nella misura della metà e compensarle per la metà residua, considerato che la somma pretesa dalla parte attrice (692.532,16 euro) è pari a poco più del doppio dell'importo oggetto della domanda restitutoria formulata in via riconvenzionale dalla parte convenuta (321.642,91 euro).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra euro 520.000,01 euro ed euro 1.000.000,00 – tenuto conto che la domanda principale e quella riconvenzionale non sono cumulabili (Cass. n. 23406/2023), nonché del fatto che la prima ha ad oggetto la pretesa di maggior valore (692.532,16 euro), richiamato l'insegnamento secondo cui “In
caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di
danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a
carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo
domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello
corrispondente alla somma domandata dall'attore›› (Cass., 26/04/2021, n. 10984; Cass.,
07/11/2018, n. 28417; Cass., 30/11/2011, n. 25553; Cass., 11/03/2006, n. 5381; Cass.,
15/07/2004, n. 13113)” (Cass. n. 30384/2024) – in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il
29 livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale la parte convenuta ha prodotto un unico documento, non ha formulato istanze istruttorie, né
ha nominato un proprio consulente nell'ambito delle operazioni peritali (non formulando osservazioni sulla bozza di relazione tecnica, mentre sull'elaborato definitivo si è limitata a sostenere come il CTU avesse oltrepassato i limiti dell'incarico);
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte convenuta si è limitata ad insistere nelle medesime argomentazioni in fatto e in diritto articolate nei suoi precedenti scritti difensivi.
17. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 26.9.2024
in complessivi 9.851,74 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con il consulente – debbono essere poste interamente a carico del FALLIMENTO attore, sul rilievo che l'accertamento peritale verteva unicamente sul contenuto della riserva oggetto di causa, pretesa che, all'esito del giudizio, deve essere respinta (stante la tardiva iscrizione della predetta riserva).
PER QUESTI MOTIVI
18. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda di pagamento formulata dal
[...]
Parte_1
b. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla
Controparte_1
30 ; CP_1
c. condanna il a Parte_1
rimborsare alla Controparte_1
la metà delle spese processuali, con compensazione
[...]
della metà residua, così liquidate:
€ 4.607,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 3.039,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 6.767,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 4.006,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 18.419,50 totali;
€ 9.209,75 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 26.9.2024 in complessivi 9.851,74 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari – siano poste interamente a carico del
Parte_1
Nuoro, 14.4.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1585 del 12.12.2014 – oltre allo stato debitorio nei confronti di tutti i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 535 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
vertente tra:
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Edoardo BOSCARATO C.F.
( ), elettivamente domiciliata a Nuoro, C.F._1 C.F._1
Piazza Italia n. 7, presso lo studio dell'avv. Marinella MORANDI (C.F.
); C.F._2
attore in riassunzione
contro
Controparte_1
(C.F. ) – già (C.F. ) – in
[...] P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_2
persona del Commissario Straordinario pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola
1 TRUDU (C.F. e dell'avv. Anna SEDDA (C.F. C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale;
C.F._4
convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (modificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.11.2024):
“a) accertare e dichiarare che l'ammontare delle ritenute di garanzia che la committente deve svincolare e corrispondere all' Controparte_2 ammontano ad € 9.956,66;
b) accertare e dichiarare che l'importo da corrispondere all'
[...]
a fronte della riserva al verbale di ripresa dei lavori Controparte_2 dell'11/10/2016 ammonta ad € 682.575,50.
Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento nei confronti della CP_1
attrice della somma di 692.532,16, ovvero della somma maggiore o minore che sarà Pt_2
ritenuta di giustizia, determinata ove occorra anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
c) in accoglimento delle eccezioni e delle deduzioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e/o comunque respingere con qualsiasi statuizione la domanda riconvenzionale
Cont spiegata da in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.11.2024):
“Nel merito
1. rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale
2. accogliere la spiegata riconvenzionale e condannare il Controparte_2 alla restituzione della somma di € 321.642,91 ovvero di quella maggiore o
[...]
minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_3
[...
[...] [
a esposto:
[...]
1.1 di avere convenuto dinanzi al Tribunale di Ancona la (già Controparte_1 CP_3
, sostenendo quanto segue:
[...]
a. all'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006, con contratto stipulato il 20.1.2014 (rep. n. 1358,
registrato a Nuoro il 23.1.2014 al n. 271, Serie 3) l' aveva appaltato CP_3
alla i lavori di “completamento Controparte_2
funzionale e tecnologico del vecchio ospedale San Francesco”, quale rimodulazione dei lavori precedentemente aggiudicati ed appaltati a quest'ultima
(alle medesime condizioni economiche) per il “Restauro e recupero funzionale per
servizi territoriali Vecchio presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro” –
modifica dovuta ad esigenze impreviste ed imprevedibili, le quali avevano reso necessaria la rinegoziazione del finanziamento originario, nonché l'anticipata realizzazione di alcune lavorazioni propedeutiche a qualsiasi altro intervento, al fine di consentire la fruibilità dell'opera;
b. nell'ambito di detto accordo, le contraenti avevano pattuito:
i. il corrispettivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di 2.322.442,63
euro, oltre a IVA di legge (art. 3);
ii. l'importo complessivo dell'appalto pari a 2.640.000,00 euro, tenuto conto delle somme a disposizione della stazione appaltante, pari a 317.557,37
euro;
iii. il termine per l'ultimazione dei lavori di 260 giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 4), con contestuale previsione di una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
3 iv. la cauzione definitiva di 1.206,25 euro, già costituita dall'appaltatrice a con polizza assicurativa fideiussoria emessa il 22.11.2013 dalla Fata
Assicurazioni - Agenzia di Ancona;
v. la polizza assicurativa – massimale di euro 1.000.000,00 per danni di esecuzione e massimale di pari importo per responsabilità civile verso terzi
– stipulata dall'appaltatrice il 10.12.2013 con la Controparte_4
di NO (ai sensi degli artt. 129 del D.Lgs. 163/2006, 125 del
[...]
D.P.R. 207/2010 e 35 del C.S.A.);
vi. l'impegno di spesa della stazione appaltante per complessivi 2.640.000,00
euro (come risultante dalla Deliberazione del Direttore Generale dell'
[...]
n. 1671 del 20.11.2013, doc. 2 atto di citazione), di cui: CP_3
o 833. 676,14 euro in relazione al Piano investimenti 2010 – scheda
23;
o 981.720,65 euro in relazione al Piano investimenti 2011;
o 824.603,21 euro in relazione al Piano investimenti 2012;
c. nelle more dell'esecuzione del contratto, avente principalmente ad oggetto la realizzazione degli impianti di “ricambio aria (impianto aeraulico) ed impianto
elettrico a suo servizio” e di “climatizzazione e produzione di acqua calda
sanitaria; oltre alle ulteriori e necessarie opere (edili ed impiantistiche), utili a
dare compiuta e finita in ogni sua parte la realizzazione del completamento
tecnologico e funzionale del vecchio presidio ospedaliero San Francesco” (il relativo progetto esecutivo era stato validato dal R.U.P. l'8.10.2013 ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010):
i. i lavori erano stati consegnati il 20.12.2013;
ii. in seguito al pagamento dello S.A.L. n. 5 in data 28.10.2014, il 23.12.2014
4 iii.
iv.
v.
vi.
il R.U.P. aveva ordinato la sospensione dei lavori ex art. 133 del D.P.R.
554/1999, in ragione della sopravvenuta indisponibilità dei fondi oggetto dell'impegno di spesa assunto, laddove risultavano esaurite le somme dei piani d'investimento 2011-2012, mentre non erano state ancora acquisite quelle (833.676,14 euro) del piano d'investimento 2010, nonché sul rilievo che la stazione appaltante non poteva ricorrere ad anticipazioni di cassa per spese in conto capitale (necessitanti, peraltro, dell'autorizzazione regionale);
durante il periodo di sospensione “i lavori di fatto non sono più ripresi,
fatto salvo per continue manutenzioni e messe in sicurezza effettuate dagli
addetti GPL, che sorvegliavano il cantiere per tutto il periodo della
sospensione stessa”, come rilevato nel piano di consistenza redatto dall'Ing. in data 20.12.2017 (doc. 10); Per_1
con nota prot. 160/2014 del 5.9.2014 (doc. 11) la Controparte_2
aveva chiesto una proroga di 45 giorni del termine di
[...]
ultimazione dei lavori, senza alcun riscontro da parte della stazione appaltante;
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 18.1.2016 (doc.
12) era stata approvata la variante in corso d'opera n. 1 (ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006), avente ad oggetto alcune lavorazioni impreviste ed imprevedibili resesi necessarie nella fase esecutiva dell'intervento (rimodulazione del progetto, senza incrementi al quadro economico di contratto), con successivo atto di sottomissione (doc.
13), contenente quattro nuovi prezzi;
con ordine di servizio n. 01/2016 del 7.11.2016 (doc. 14), il Direttore dei
5 Lavori aveva intimato all'appaltatrice di riprendere l'esecuzione entro e non oltre il 17.11.2016,
vii. al suddetto ordine, con nota prot. n. 188/16 dell'8.11.2016 (doc. 15), la aveva replicato di avere già Controparte_2
ripreso i lavori in forma ridotta, stante il mancato riconoscimento dei costi sostenuti durante il periodo di sospensione dei lavori, con particolare riguardo a quelli relativi al “Servizio di guardiania e manutenzione”, pari a
225.600,00 euro;
viii. la stazione appaltante aveva emesso n. 6 S.A.L. (l'ultimo dei quali alla data del 22.12.2014), tutti regolarmente pagati, per l'importo complessivo di lavori certificati pari a 1.991.331,76 euro, come riportato nella relazione di consistenza redatta dall'ing. Per_1
ix. in seguito alla redazione del verbale di consistenza del cantiere in data
3.7.2017, con nota prot. PG/2017/239346 del 5.7.2017 (doc. 19) la CP_3
aveva comunicato a essa curatela fallimentare che, in seguito alla
[...]
risoluzione del contratto conseguente all'intervenuto fallimento dell'appaltatrice, il 10.7.2017 la direzione lavori avrebbe effettuato la verifica della consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera, nonché la relativa presa in consegna;
x. nel piano di consistenza del 20.12.2017 era stato accertato che “A seguito
del sopralluogo effettuato in cantiere si è verificato che i lavori non sono
effettivamente mai più ripresi, lo stato dei lavori rispecchiava quello
contabilizzato con il 6° sal del 22/12/2014 coincidente poi con la data di
sospensione. pertanto lo stato di consistenza può considerarsi nullo”;
d. a suo dire, la società appaltatrice era creditrice della stazione appaltante
6 dell'importo complessivo di 692.532,16 euro (o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, in ogni caso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria), di cui:
i. 9.956,66 euro, a titolo di ritenute di garanzia (0,5% sull'importo dei lavori certificati e contabilizzati, pari a 1.991.331,76 euro), applicate ai certificati di pagamento dei n. 6 SAL emessi dalla stazione appaltante;
ii. 682.575,50 euro, per maggiori oneri e magisteri sostenuti – importo oggetto della riserva tempestivamente iscritta in calce al verbale di ripresa dei lavori in data 11.10.2016 e comprensivo “delle spese generali
infruttifere valutate nella misura pari alla metà della percentuale minima
prevista dalla Legge (6,5%), negli interessi per la tardata formazione
dell'utile applicati per il periodo di sospensione, nel mancato
ammortamento degli apprestamenti di cantiere nonché nelle ulteriori voci
di spesa relative a guardiania, manutenzione e polizze”, come analiticamente riportato nelle tabelle trascritte nelle pagine da 15 a 19
dell'atto di citazione – in conseguenza dell'illegittima sospensione dei lavori ex art. 160 del D.P.R: 207/2010, tenuto conto che:
o la sospensione era durata 658 giorni, ossia nel periodo compreso tra il 23.12.2014 e l'11.10.2016;
o la sospensione era inizialmente legittima, siccome ordinata per una motivazione rientrante tra quelle previste dall'art. 158, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010;
o la ripresa dei lavori era stata tuttavia ordinata ad oltre un anno di distanza dalla delibera n. 816 del 26.6.2015, con cui il Commissario
Straordinario aveva sbloccato i fondi per la prosecuzione dei lavori,
7 con conseguente cessazione della causa che aveva inizialmente giustificato la relativa sospensione;
e. essa curatela aveva quindi diritto all'accertamento del credito nei confronti dell'Azienda sanitaria convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore di detta somma;
1.2 che, all'udienza del 16.2.2021 – in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, alla quale essa curatela aveva aderito – il Tribunale di Ancora aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio;
1.3 che era quindi suo interesse riassumere la presente causa, insistendo nelle domande,
istanze e conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al primo giudice.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 21.7.2021, nel richiamare le difese articolate dinanzi al Tribunale di Ancona, l' si è così difesa: Controparte_1
a. ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta nell'atto di citazione, in relazione al periodo successivo alla sospensione dei lavori in data 23.12.2014 (dovuta al mancato finanziamento del Piano Investimenti 2010 per l'importo di 833.676,14
euro), esponendo quanto segue:
i. nelle more tra la suddetta data e il pagamento dello S.A.L. n. 6, con nota
PG/2015/0039689 del 2.9.2015 il R.U.P. aveva chiesto all'appaltatrice una copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, richiesta sollecitata con successive note n.
PG/2015/0041427 del 15.9.2015 (con particolare riferimento alle liquidazioni relative al quarto ed al quinto S.A.L. – liquidati,
rispettivamente, con deliberazioni del D.G. n. 1297 del 17.10.2014 e n.
8 ii.
iii.
subappaltatori) e n. PG/2016/761 del 9.1.2016, considerato peraltro come l'8.9.2015 il subappaltatore avesse Controparte_5
preteso dalla il pagamento del corrispettivo residuo Controparte_2
di 289.314,51 euro per due lotti di lavoro eseguiti (contratti di subappalto sottoscritti l'1.8.2011 e il 15.4.2014), richiesta reiterata il 15.12.2015,
nonostante l'appaltatrice si fosse impegnata a soddisfare entro cinque giorni (con nota del 7.10.2015);
stante l'inerzia dell'appaltatrice in relazione al pagamento preteso dal subappaltatore (il quale aveva chiesto un incontro anche al fine di riprendere i lavori), con deliberazione n. 1368 del 22.12.2015 la stazione appaltante aveva sospeso il pagamento dello S.A.L. n. 6, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
l'8.7.2016:
o l'appaltatrice e la stazione appaltante avevano stipulato l'atto di sottomissione in virtù del quale la prima si era impegnata ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera, con fissazione del termine di 180 giorni solari e continuativi per l'ultimazione degli interventi (a prezzi e condizioni invariate rispetto alla pattuizione originaria), decorrenti dal verbale di ripresa dei lavori (termine che si aggiungeva alla proroga di 209 giorni concessa dal R.U.P. in seguito alla nota dell'appaltatrice in data 5.9.2014), ossia scadenti l'8.4.2017;
o l'attrice, la stazione appaltante e il avevano stipulato una CP_5
transazione, in virtù della quale quest'ultimo aveva ricevuto dalla seconda l'importo di 168.497,00 euro (versato in seguito al provvedimento n. 1190 reso il 26.8.2016 dal Commissario Straordinario
9 iv.
v.
vi.
vii.
dell' , a tacitazione del credito vantato nei confronti CP_3
dell'appaltatrice in relazione agli S.A.L. n. 5 e n. 6, con conseguente sblocco del pagamento del residuo importo dello S.A.L. n. 6 (70.204,00
euro, previa decurtazione dei 41.932,62 euro versati in favore dell'impresa ); CP_6
con nota prot. n. 2016/33355 del 28.7.2016 la stazione appaltante aveva convocato l'appaltatrice per il giorno 29.7.2016 al fine della ripresa dei lavori, ma con note del 29.7.2016 quest'ultima aveva comunicato che non si sarebbe presentata, sia per la tempistica troppo ristretta, sia sull'assunto della violazione dell'art. 7 dell'atto di transazione (relativo proprio al predetto aspetto);
con nota del 5.10.2016, la stazione appaltante fissato l'11.10.2016 per la ripresa dei lavori, data in cui l'appaltatrice aveva firmato il relativo verbale,
iscrivendovi la riserva oggetto di causa;
con nota dell'8.11.2016 l'appaltatrice aveva inoltre comunicato di avere ripreso i lavori in forma ridotta, stante il mancato riconoscimento dei costi di custodia e manutenzione del cantiere (225.000,00 euro) sostenuti durante il periodo di sospensione, diniego che nella nota del 30.12.2016 la stazione appaltante aveva motivato sull'infondatezza e tardività delle riserve, con contestuale comunicazione della possibile risoluzione del contratto ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006 in assenza di piena ripresa dei lavori e trasmissione del cronoprogramma;
Cont in seguito alla dichiarazione di fallimento della
[...]
sentenza n. 21/2017 del Tribunale di Ancona), con Controparte_2
nota prot. PG/2017/151382 del 27.4.2017 l aveva invitato il CP_3
10 curatore ad effettuare le operazioni di verifica finalizzate alla redazione dello stato di consistenza dei lavori;
viii. il 29.4.2017 era intervenuta la risoluzione contrattuale ex art. 81 L.F., non avendo il curatore comunicato il subentro nel contratto, con conseguente determinazione dello stato determinazione dello stato del cantiere e dello stato di consistenza dei lavori;
ix. all'esito delle suddette verifiche, come si leggeva nel verbale di accertamento tecnico contabile redatto dalla Commissione di collaudo il
22.11.2019 – nei cui elaborati erano menzionate decurtazioni per imperfetta e/o incompleta esecuzione, nonché per mancata certificazione degli impianti – quest'ultima aveva rideterminato il conto finale, il quale
“risulta quantificato in €. 1.487.680,71 dal quale ne deriva un credito
negativo (debito) pari ad €. - 503.651,04 ribadendo che qualora
l'Amministrazione possa procedere al completamento dei lavori ottenendo
il rilascio delle Dichiarazioni di Conformità anche per la parte già
realizzata degli impianti lo stesso importo risulta quantificato in €.
1.669.688,84 dal quale ne deriva un credito negativo (debito) pari ad €. -
321.642,91”;
x. poiché l'Area Tecnica della stazione appaltante aveva concluso positivamente l'iter di aggiudicazione propedeutica al completamento dei lavori, al fine di ottenere il rilascio delle Dichiarazioni di Conformità,
residuava quindi in suo favore il credito di 321.642,91 euro nei confronti dell'appaltatrice;
b. ha contestato la fondatezza delle domande formulate dal
[...]
sostenendo che la riserva iscritta dalla GPL Parte_1
11 al verbale di ripresa dei lavori in data Controparte_2
11.10.2016 era:
i. tardiva, poiché non iscritta in calce:
o al verbale di sospensione dei lavori in data 23.12.2014;
o all'atto di transazione, né all'atto di sottomissione, sottoscritti l'8.7.2016, ossia nelle more della sospensione;
ii. infondata, poiché.
o in seguito allo sblocco del finanziamento, i lavori – alla cui ripresa,
come detto, la era stata invitata dal R.U.P. Controparte_2
con nota del 28.9.2015 – erano rimasti sospesi a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice nel pagamento dei suddetti subappaltatori;
o l'appaltatrice non aveva mai diffidato il R.U.P. alla ripresa dei lavori, incombente previsto dall'art. 159, comma 3, del D.P.R.
207/2010 quale presupposto per la successiva iscrizione di riserva nel verbale di ripresa dei lavori;
o ai sensi del comma 5 del suddetto art. 159, per la sospensione dei lavori non competeva all'esecutore alcun compenso o indennizzo;
o con la sottoscrizione dell'atto di transazione e dell'atto di sottomissione l'appaltatrice aveva accettato lo slittamento della tempistica in conseguenza dell'approvazione della perizia di variante;
o l'appaltatrice non aveva subito alcun pregiudizio per maggiori oneri di custodia durante il periodo di sospensione – dei quali non era stata fornita alcuna prova – né tantomeno era legittimata ad opporsi
12 alla ripresa dei lavori, quand'anche in presenza di contestazioni sull'operato della stazione appaltante;
c. ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento, in relazione a quanto esposto nei punti e che precedono, sostenendo che: Pt_4 Pt_5
i. l'importo dello stato di consistenza era pari a 1.902.569,50 euro;
ii. l'importo netto del conto finale era invero pari a 1.669.688,84 euro,
laddove, come accertato dalla Commissione di collaudo nel Verbale di
Accertamento Tecnico Contabile del 22.11.2019 dalla somma menzionata nel punto che precede avrebbero dovuto essere detratti:
o 226.675,66 euro, riconducibili all'imperfetta o incompleta esecuzione delle lavorazioni elencate nell'Allegato A;
o 6.205,00 euro, quali residui di lavorazione da rimuovere e destinare allo smaltimento (Allegato 4), come quantificati alla luce del computo metrico estimativo;
iii. la stazione appaltante aveva versato all'esecutrice 1.991.331,75 euro;
iv. la differenza tra il pagamento effettuato e l'importo netto del conto finale era pari a (1.991.331,75-1.669.688,84=) 321.642,91 euro.
3. Nell'udienza del 14.9.2021 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. Nell'udienza del 31.3.2022 il giudice ha ammesso la prova diretta per testimoni chiesta dal nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la prova Parte_1
contraria diretta chiesta dall' . Controparte_1
5. Nell'udienza del 23.5.2023 sono stati interrogati i testimoni citati dalla convenuta, Tes_1
e
[...] Tes_2
6. Con ordinanza pronunciata il 14.6.2023 il giudice ha ammesso che la testimonianza di
13 indicato dalla parte attrice, fosse assunta con le modalità previste Controparte_7
dall'art. 203 c.p.c.
7. In seguito al trasferimento del giudice titolare ad altro Ufficio, in virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. Nell'udienza del 10.10.2023, dinanzi al Tribunale di Ancona è stato interrogato il testimone Controparte_7
9. Con comparsa, depositata il 23.10.2023, è intervenuta in giudizio la
[...]
quale successore Controparte_8
dell'originaria convenuta, estinta in virtù della L.R. Sardegna n. 24/2020.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.10.2023 ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.,
con provvedimento reso il 22.12.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha nominato CTU l'ing. , alla quale con successivo provvedimento Persona_2
ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c. reso il 19.1.2024 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di casa, eseguito ogni opportuno accertamento, sentite le parti
e i loro consulenti: il CTU:
o verifichi la sussistenza e congruità dei maggiori oneri e spese indicati dalla parte
attrice nella riserva iscritta al verbale di ripresa dei lavori dell'11.10.2016;
o acquisisca tutti gli elementi tecnici utili per la decisione della controversia avuto
riguardo alle posizioni delle parti e tenti la conciliazione della lite”.
11. Il 15.7.2024 l'ing. ha depositato l'elaborato peritale, in relazione al quale, con Per_2
decreto reso il 26.9.2024 il giudice ha liquidato al CTU complessivi 9.851,74 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
14 12. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 27.9.2024 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 5.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
13. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 6.11.2024 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
14. La domanda di pagamento formulata dal Parte_1
eve essere respinta.
[...]
14.1 Per una migliore comprensione della vicenda, si rende opportuno premettere che la disciplina normativa da applicare ai fini della decisione è individuabile nel D.Lgs.
163/2006 – previgente codice dei contratti pubblici, a suo tempo abrogato dal D.Lgs.
50/2016, il cui art. 216, comma 1, aveva previsto in via residuale che la novella legislativa trovasse applicazione, tra l'altro, “alle procedure e ai contratti in relazione
ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati
gli inviti a presentare le offerte”, circostanza non ricorrente nel caso in esame, in cui il contratto è stato stipulato il 20.1.2014, ossia oltre due anni prima dell'entrata in vigore
(19.4.2016) del predetto codice – del D.P.R. 207/2010 (regolamento d'esecuzione ed attuazione del predetto D.Lgs. 163/2006, anch'esso nella formulazione previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016).
Con particolare riferimento alla fase esecutiva del contratto d'appalto di opere pubbliche ed alle eventuali pretese economiche che l'esecutore intenda far valere nei
15 confronti della stazione appaltante, il primo è tenuto a presentare tali domande nei documenti contabili, sottoscritti con una o più riserve, con onere (a pena di decadenza)
di iscrivere, esplicare e quantificare queste ultime in osservanza di termini, forma e modalità previsti dalla normativa ratione temporis applicabile, ossia, nel caso in esame,
dagli artt. 190 e 191 del menzionato D.P.R. 207/2010.
Come previsto da tali disposizioni, “Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore,
con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore,
non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei
lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non
consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento
delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui
l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria
16 sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie” (art. 190) e “L'esecutore, è sempre
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo
atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano
dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto” (art. 191).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'attuazione dell'opera
pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al
collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato,
che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione
l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. In particolare, all'appaltatore
sono imposti oneri, resi evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del
1895 alla necessità che il medesimo indichi tutte le domande che intende far valere, di
contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o
17 non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste,
mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di
formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza” (Cass. n.
2049/2025).
In relazione alla tempestiva iscrizione delle riserve, “l'appaltatore, il quale pretenda
un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa
di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere
d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione
successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò
anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui
potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo
criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici
giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere
definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della
P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in
grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter
valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal
rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico
(Cass., sez. 1, 9 maggio 2018, n. 11188; Cass., sez. 1, 27 giugno 2017, n. 15937; Cass.,
sez. 1, 4 ottobre 2016, n. 19802; Cass., sez. 1, 4 aprile 2019, n. 9518; Cass., sez. 1, 5
agosto 2020, n. 16700; per Cass., sez. 1, 21 novembre 2018, n. 30102)”, con la precisazione che “Tra gli atti idonei a ricevere le domande, sulla base del principio di
buona fede di affidamento dell'appaltatore, vanno indicati, per la dottrina, i seguenti
atti: verbale di consegna dei lavori;
libretti delle misure, liste settimanali, conto finale;
verbale di sospensione e verbale di ripresa dei lavori;
ordini di servizio;
verbale di
18 ultimazione dei lavori” (Cass. n. 1215/2025).
Nel novero delle ipotesi che giustificano l'iscrizione di una riserva da parte dell'appaltatore, si distingue tra fatti ad effetti istantanei (quale l'ordine di servizio che impone una lavorazione aggiuntiva) e ad effetti continuativi, fattispecie quest'ultima in cui le riserve debbono “essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2,
del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o
immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale
diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente - nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per
l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché
nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato
evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe
determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate – (Cass., 24/5/2024, n.
14522)” (la già menzionata Cass. n. 1215/2025, avente ad oggetto un caso assoggettato al previgente regime stabilito dal D.M. 145/2000, ma – analogamente alla sopra menzionata Cass. n. 2049/2025, quest'ultima pronunciatasi in relazione ad un rapporto regolato dal R.D. 350/1895 – pacificamente applicabile alla normativa di settore successiva, la quale è intervenuta esclusivamente sugli incombenti formali che l'appaltatore ha l'onere di assolvere, non già sulla natura delle riserve e sull'oggetto delle medesime).
Tale insegnamento trova applicazione anche nell'ambito delle riserve aventi ad oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante, la tempestività della cui iscrizione deve essere valutata distinguendo “tra
l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore
deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui
19 l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché, originariamente legittima,
diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre
pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore
può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori (cfr. Cass., Sez. I,
4/01/2022, n. 113; 7/06/2016, n. 11647; 5/02/2016, n. 2316)” (Cass. n. 19818/2024),
rilevando quindi il momento in cui emerga “la concreta idoneità del fatto a produrre i
suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi
nelle successive registrazioni;
cosicché, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o
produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello
stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel
registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la
riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente
firmato (cfr. Cass. 23.3.2017, n. 7479; Cass. 27.10.2016, n. 21734)” (Cass. n.
6714/2024).
14.2 Nel caso in esame:
a. come si apprende dalla Deliberazione del Direttore Generale dell' n. CP_3
del 20.11.2013, a sua volta richiamata espressamente nelle premesse del Pt_6
contratto d'appalto del 20.1.2014 (rispettivamente, documenti 2 e 1 dell'atto di citazione):
i. con contratto stipulato il 3.11.2006 (rep. n. 909, registrato fiscalmente a
Nuoro in data 7.11.2006 al n. 2738 serie 3^) l Controparte_9
aveva affidato in appalto alla –
[...] Controparte_10
a.t.p. e più” i lavori “finalizzati al restauro e Controparte_11
recupero funzionale del Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di
Nuoro”, nel corso della cui esecuzioni erano state approvate perizie di
20 varianti ed approvati n. 16 S.A.L., regolarmente liquidati alla parte esecutrice;
ii. il 2.8.2013 era stata ufficializzata la chiusura dei lavori, con contestuale presa in consegna dei medesimi da parte della stazione appaltante;
iii. lo stanziamento iniziale, “alla luce delle varianti che si sono determinate in
corso d'opera, come meglio rappresentato nella relazione redatta dal
Responsabile del Procedimento Geom. che si allega in Tes_1
copia alla presente sotto la terra A) per farne parte integrante e
sostanziale, è stato sufficiente alla realizzazione degli interventi
Completamento lavori vecchi P.O. San Francesco strutturali e
architettonici”, tuttavia non consentendo “ad eccezione delle
predisposizioni, la realizzazione degli impianti tecnologici”;
iv. si rendevano quindi necessari ulteriori lavori “di Completamento
Funzionale e Tecnologico”;
v. erano quindi state deliberate l'approvazione del progetto relativo ai lavori aggiuntivi, l'affidamento alla e Controparte_2
la stipulazione di nuovo contratto con quest'ultima, dando contestualmente atto che “le spese derivanti dal contratto in parola faranno capo ai sotto
indicati finanziamenti, secondo il quadro economico rappresentato in
premessa”, ossia a tre fonti di finanziamento, nel dettaglio, 833.676,14
euro in relazione al Piano investimenti 2010 – scheda 23, 981.720,65 euro in relazione al Piano investimenti 2011 e 824.603,21 euro in relazione al
Piano investimenti 2012;
b. nel verbale di sospensione dei lavori, sottoscritto dal R.U.P. (geom. Tes_1
) e dall'ingegnere responsabile del cantiere (sig. ) in data
[...] CP_12
21 23.12.2014 (doc. 9 comparsa di risposta), si legge che “per il finanziamento
definito con la deliberazione sopra citata, limitatamente alla quota ammontante a
€ 833.676,14 di cui al Piano Investimenti 2010 – scheda 23, in esecuzione delle
indicazioni della Direzione del Servizio Programmazione sanitaria ed economico
finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato Igiene e Sanità, siano tuttora
in corso le procedure istituzionali e amministrative finalizzate all'acquisizione
delle somme e all'ottenimento dell'autorizzazione alla spesa di che trattasi”,
dando atto come “la capacità economica di cui alle somme dei Piani Investimenti
2011 – 2012 sia stata interamente consumata col pagamento del 5° SAL” e,
pertanto, “verificato che i lavori summenzionati non possono procedere
temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte per ragioni e necessità cagionate
dall'impercorribilità della stazione appaltante di ricorrere ad anticipazioni di
cassa per spese in che richiederebbero comunque il nulla osta Parte_7
della stessa RAS”, sospensione “a decorrere dalla data odierna e fino al momento
in cui le condizioni sopra citate consentiranno la ripresa degli stessi”;
c. nel verbale di ripresa dei lavori dell'11.10.2016 (sottoscritto da Direttore dei lavori, R.U.P. e legale rappresentante della società appaltatrice):
i. sono stati previamente richiamati il suddetto verbale di sospensione dei lavori, l'atto di transazione stipulato l'8.7.2016 (in seguito alle controversie sorte in ordine al pagamento delle subappaltatrici), dando atto della cessazione delle cause che avevano giustificato la sospensione;
ii. la stazione appaltante ha appunto ordinato la ripresa dei lavori, con decorrenza dalla medesima data di sottoscrizione e con termine finale fissato all'8.4.2017;
iii. la ha iscritto la riserva de qua, Controparte_2
22 basata sull'assunto che l'unica causa giustificativa della sospensione (ossia la carenza del finanziamento, nei termini indicati nel verbale di sospensione) era venuta meno il 26.6.2015 (con deliberazione n. 816 del
Commissario Straordinario) e, ciò nonostante, l'ordine di ripresa dei lavori era stato impartito ben oltre un anno dopo la predetta data, protrazione
(illegittima) del periodo di sospensione, che aveva comportato maggiori oneri e magisteri a suo carico per complessivi 682.575,50 euro, importo comprensivo “delle spese generali infruttifere valutate nella misura pari
alla metà della percentuale minima prevista dalla Legge (6,5%), negli
interessi per la tardata formazione dell'utile applicati per il periodo di
sospensione, nel mancato ammortamento degli apprestamenti di cantiere
nonché nelle ulteriori voci di spesa relative a guardiania, manutenzione e
polizze”;
d. alla luce di quanto sopra riportato, la riserva deve ritenersi tardivamente iscritta,
poiché:
i. ai sensi dell'art. 158, comma 2, del D.P.R. 207/2010, “Fuori dei casi
previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare
la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli
159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei
finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della
Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti
pubblici”;
il contenuto di tale disposizione non corrisponde invero a quello attribuitole dal FALLIMENTO attore a pag. 4 della sua prima memoria ex
23 ii.
art. 183, comma 6, c.p.c. – ossia che “tra i motivi di pubblico interesse o
necessità per i quali il RUP può disporre la sospensione dei lavori, v'è
l'interruzione del finanziamento dell'opera pubblica” – in quanto la disposizione sopra trascritta non ricomprendeva qualsiasi ipotesi di interruzione del finanziamento tra i motivi di pubblico interesse tali da rendere legittima la sospensione, bensì quella disposta “con legge della
Regione, dello Stato o della Provincia autonoma per sopravvenute
esigenze di equilibrio dei conti pubblici”;
come espressamente riportato nella Deliberazione del Direttore Generale
della n. 1586 del 12.12.2014, “per il finanziamento definito CP_3
con deliberazione del Direttore Generale n° 1671, del 20 novembre 2013,
limitatamente alla quota ammontante a € 833.676,14 di cui al Piano
Investimenti 2010 – scheda 23, in esecuzione delle indicazioni della
Direzione del Servizio Programmazione sanitaria ed economico
finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato Regionale Igiene e
Sanità, sono in corso le procedure istituzionali e amministrative finalizzate
alla rimodulazione del fondo e all'autorizzazione della spesa di che
trattasi”, motivazione reiterata nel verbale di sospensione dei lavori del
23.12.2014;
nella vicenda scrutinata non è invero ravvisabile l'interruzione del finanziamento (per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici)
disposta con legge regionale entrata in vigore nelle more dell'esecuzione del contratto, bensì trattasi di mancata rimodulazione ed autorizzazione del finanziamento, essendo ancora in corso l'iter amministrativo che l'
[...]
avrebbe dovuto portare a termine quantomeno entro la data in cui CP_9
24 sarebbero presumibilmente maturati i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento del o, comunque, prima CP_13
dell'esaurimento delle altre due fonti di finanziamento, non già dopo un anno rispetto alla consegna dei lavori;
iii. la sospensione, quindi, si appalesava ab origine illegittima;
iv. quand'anche non si tenesse conto di tale illegittimità originaria, emerge comunque l'immediata e percepibile valenza pregiudizievole della sospensione dei lavori per l'appaltatrice, in relazione a tutte le voci elencate nel punto c-iv che precede (e, più analiticamente, nella tabella trascritta contestualmente alla riserva de qua nel verbale di ripresa dei lavori dell'11.10.2016), trattandosi di poste (spese generali, lesione dell'utile, mancato ammortamento apprestamenti di cantiere, costi per manutenzione, guardiania e polizze) che sarebbero ragionevolmente lievitati nelle more della sospensione;
v. sussisteva quindi l'onere in capo alla società appaltatrice di iscrivere la suddetta riserva nel verbale di sospensione dei lavori del 23.12.2014.
14.3 Non è fondata neppure la pretesa avanzata dal in relazione ai 9.956,66 Parte_1
euro a titolo di ritenute di garanzia (0,5% sull'importo dei lavori certificati e contabilizzati, pari a 1.991.331,76 euro), applicate ai certificati di pagamento dei n. 6
SAL emessi dalla stazione appaltante, poiché:
a. ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 (disposizione rubricata
“Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore”), “In ogni caso sull'importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
25 l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva”;
trattasi di disciplina contenuta nel Titolo II in materia di tutela dei lavoratori,
volta a garantire l'osservanza delle “norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori” (art. 4, comma 1, ultimo periodo);
b. nelle more dell'esecuzione del contratto, con sentenza n. 21/2017, il Tribunale di
Ancona ha dichiarato il fallimento della Controparte_2
pronuncia cui ha fatto seguito lo scioglimento del rapporto ai sensi dell'art. 81 L.F.,
non avendo il curatore esercitato il diritto di subentro nel contratto entro il termine di sessanta giorni previsto dalla predetta disposizione;
c. nel verbale di accertamento tecnico contabile del 22.11.2019 (doc. 38 comparsa di risposta) – attività alla quale il non ha partecipato – si legge che la Parte_1
Commissione di Collaudo – sul presupposto delle rettifiche contabili effettuate sugli acconti versati in seguito ai n. 6 S.A.L. già emessi, a suo dire giustificate dalla parziale o inesatta esecuzione di alcune opere o dalla mancanza di certificati di conformità degli impianti (profili oggetto della domanda riconvenzionale, che sarà
trattata nel punto 15 che segue) – dà atto che “allo stato attuale, per quanto sopra
indicato, non è possibile procedere al collaudo tecnico amministrativo dell'opera”,
nonché come “qualora l'Amministrazione possa procedere al completamento dei
lavori ottenendo il rilascio delle Dichiarazioni di Conformità anche per la parte
già realizzata degli impianti lo stesso importo risulta quantificato in €.
26 1.669.688,84, dal quale ne deriva un credito negativo (debito) pari a €.
321.642,91”;
d. sebbene non assoggettato al previo assolvimento dell'onere di iscrizione ed esplicazione di riserva ad hoc – non attenendo a maggiori costi o danni subiti dall'appaltatrice nel corso dell'esecuzione del contatto – lo svincolo delle ritenute di garanzia presupponeva tuttavia l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C., presupposti insussistenti alla data del suddetto verbale, né tantomeno la parte attrice ha allegato o documentato il successivo espletamento di tali incombenti.
15. La domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla
[...]
deve essere dichiarata inammissibile, poiché: Controparte_8
a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “le domande di
accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con
debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi
fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi
dell'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge
fallimentare o del codice di procedura civile (tra cui le forme di acquisizione della
dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo ex art. 300 c.p.c.)» (Cass.
Sez. U, 5694/2023)” (Cass. n.1703/2025), con la precisazione che “ove la relativa
azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità
o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della
proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione
“litis ingressus impediens” (cfr. Cass. 4.10.2018, n. 24156; cfr. Cass. 23.4.2003,
n. 6475, secondo cui le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla
27 quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore
assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di
competenza, sono, n realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito;
pertanto,
proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa
creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente)
adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un
rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in
presenza di una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta da
un'eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non
soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, 1° co., cod. proc. civ., può
essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio)” (Cass. n.
11021/2023, n. 10111/2021, n. 9461/2020);
b. nel caso in esame:
i. è pacifico come la pretesa avanzata dalla convenuta sia sussumibile nell'alveo delle domande riconvenzionali, avendo quest'ultima chiesto la condanna del “ alla restituzione Controparte_2
della somma di € 321.642,91 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta
di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”, non trattandosi di mera eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare totalmente o parzialmente l'accoglibilità della domanda formulata dalla curatela fallimentare (ipotesi in cui tale accertamento compete al giudice adito in via principale dalla curatela per il recupero del credito, sul punto, Cass. n.
13345/2024, n. 9787/2022, n. 30298/2017);
ii. il fallimento della è stato Controparte_2
28 dichiarato dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 21/2017, pubblicata il
28.2.2017, ossia prima del 3.7.2020, data della notifica dell'atto di citazione con cui la curatela fallimentare aveva convenuto l' CP_3
dinanzi al predetto Ufficio, cui ha fatto seguito la riassunzione del
[...]
giudizio dinanzi a questo Tribunale.
16. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico del Parte_1
attore nella misura della metà e compensarle per la metà residua, considerato che la somma pretesa dalla parte attrice (692.532,16 euro) è pari a poco più del doppio dell'importo oggetto della domanda restitutoria formulata in via riconvenzionale dalla parte convenuta (321.642,91 euro).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra euro 520.000,01 euro ed euro 1.000.000,00 – tenuto conto che la domanda principale e quella riconvenzionale non sono cumulabili (Cass. n. 23406/2023), nonché del fatto che la prima ha ad oggetto la pretesa di maggior valore (692.532,16 euro), richiamato l'insegnamento secondo cui “In
caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di
danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a
carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo
domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello
corrispondente alla somma domandata dall'attore›› (Cass., 26/04/2021, n. 10984; Cass.,
07/11/2018, n. 28417; Cass., 30/11/2011, n. 25553; Cass., 11/03/2006, n. 5381; Cass.,
15/07/2004, n. 13113)” (Cass. n. 30384/2024) – in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il
29 livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale la parte convenuta ha prodotto un unico documento, non ha formulato istanze istruttorie, né
ha nominato un proprio consulente nell'ambito delle operazioni peritali (non formulando osservazioni sulla bozza di relazione tecnica, mentre sull'elaborato definitivo si è limitata a sostenere come il CTU avesse oltrepassato i limiti dell'incarico);
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte convenuta si è limitata ad insistere nelle medesime argomentazioni in fatto e in diritto articolate nei suoi precedenti scritti difensivi.
17. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 26.9.2024
in complessivi 9.851,74 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con il consulente – debbono essere poste interamente a carico del FALLIMENTO attore, sul rilievo che l'accertamento peritale verteva unicamente sul contenuto della riserva oggetto di causa, pretesa che, all'esito del giudizio, deve essere respinta (stante la tardiva iscrizione della predetta riserva).
PER QUESTI MOTIVI
18. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda di pagamento formulata dal
[...]
Parte_1
b. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla
Controparte_1
30 ; CP_1
c. condanna il a Parte_1
rimborsare alla Controparte_1
la metà delle spese processuali, con compensazione
[...]
della metà residua, così liquidate:
€ 4.607,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 3.039,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 6.767,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 4.006,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 18.419,50 totali;
€ 9.209,75 complessivi (con compensazione della metà), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 26.9.2024 in complessivi 9.851,74 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari – siano poste interamente a carico del
Parte_1
Nuoro, 14.4.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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1585 del 12.12.2014 – oltre allo stato debitorio nei confronti di tutti i