Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 429 c.p.c. nella causa civile R.G. n. 7/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Debora Asoni (C.F. ) e Roberto Lostia (C.F. C.F._2 C.F._3
(fax 070650827 PEC – che la Email_1 Email_2
rappresentano e difendono, la quale dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176
c.p.c. e ad ogni effetto di legge, di voler ricevere comunicazioni e notifiche, anche di eventuali opposizioni, impugnazioni ed appelli, agli indirizzi di posta elettronica certificata su indicati.
RICORRENTE
E
(già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., e P.I. , in persona del P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentate e difese, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta (C.F. – C.F._4
PEC ), Enrico Boursier Niutta (C.F. Email_3
– PEC , Antonio C.F._5 Email_4
Armentano (C.F. – PEC C.F._6
, Giuseppe Sant'Elia (C.F. Email_5
– PEC e Paola Puddu (C.F. C.F._7 Email_6
PEC - i quali dichiarano di voler ricevere CodiceFiscale_8 Email_7
eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 06 37500561 ovvero all'indirizzo di posta
1
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RESISTENTI
OGGETTO: ricostruzione carriera e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_2
dichiarare che per i titoli e le ragioni contenute in ricorso, e , CP_3 Controparte_2
con sede legale in Olbia, devono a parte ricorrente, in solido tra Controparte_4
loro, per i titoli e ragioni di cui in ricorso e come ivi dettagliato, la somma di euro 55.605,07 attualizzata al febbraio 2016, oltre rivalutazione interessi legali ed anatocistici via via maturati
e maturandi fino al pagamento, oltre alle somme successive al febbraio 2016, da computarsi,
o comunque la somma minore o maggiore di giustizia e per l'effetto condanni le predette società, in solido tra loro, al pagamento a favore della ricorrente di tale somma, ovvero, le condanni al pagamento, in particolar modo ove le somme fossero maggiori, delle differenze tra quanto percepito e percependo da parte ricorrente per retribuzioni, indennità di cassa integrazione, indennità ex art 32 L. 183/2010 e quant'altro ad ogni titolo ed in conseguenza del rapporto di lavoro di cui è causa e quanto di diritto avrebbe percepito e percepirebbe ove fosse stata assunta a tempo indeterminato a fare data dal primo contratto a termine e con ricostruzione della sua carriera, da considerarsi unica a fare data dal primo contratto a termine, o al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, anche per perdita di chances o per disparità di trattamento, nella misura di tali differenze tra il dovuto ed il percepito e percipiendo, da computarsi anche mediante CTU o da determinarsi in separato giudizio o nella misura di giustizia;
le condanni anche e subordinatamente alla domanda di cui sopra, al pagamento delle maggiorazioni contrattuali connesse alla unicità della carriera e cioè considerando la anzianità pregressa e maturata in ragione dei vari rapporti a termine e nel corso degli stessi ed il periodo successivo all'assunzione a tempo indeterminato e/o alle differenze tra quanto percepito e percipiendo per le voci, titoli e ragioni di cui sopra, e quanto di diritto avrebbe percepito e percepirebbe ove fosse stata assunta a tempo indeterminato a fare data dal primo contratto a termine, stante il suo diritto e la illegittimità del termine apposto
2 ai suoi contratti a fare data dal primo, considerando i periodi di lavoro, o al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, anche per perdita di chances o per disparità di trattamento, nella misura di tali differenze tra il dovuto ed il percepito e percipiendo, da computarsi con riferimento i conteggi prodotti ed anche mediante CTU o da determinarsi in separato giudizio
o nella misura di giustizia;
- le condanni altresì al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi allo scrivente procuratore antistatario anticipante.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Che il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 11/2014, (doc. 1) resa in data
30.01.2014, ha dichiarato nullo il termine apposto ai contratti stipulati tra le parti negli anni dal 2001 al 2009, così disponendo: “accerta e dichiara la nullità del termine apposto ai contratti stipulati inter partes a far data dal 1/7/2001, come indicati nelle premesse, ordina alla resistente di reintegrare la ricorrente nello stesso posto di lavoro;
ordina alla resistente di iscrivere la ricorrente nel libro paga e matricola con l'anzianità di servizio e le progressioni contributive maturate;
condanna la resistente al pagamento di sei mensilità globali di fatto godute per l'anzianità maturata e per i periodi non lavorati successivamente al 1.07.2011 e fino all'effettivo reintegro, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”;
- Che ciononostante la non ha ricostruito la carriera della ricorrente Controparte_2
e non ha liquidato le conseguenti differenze retributive dovute in virtù della ricostruzione dell'anzianità, degli scatti ed avanzamenti automatici o progressioni economiche giuridiche e nemmeno ha ripristinato il regime full time, come disciplinato dal primo contratto a termine che il giudice aveva dichiarato essere sussistente tra le parti per inefficacia del termine;
- Che ha continuato a privare la ricorrente del lavoro e delle retribuzioni CP_2 nei mesi di gennaio, maggio, giugno, novembre e dicembre di ogni anno;
- Che non ha liquidato nemmeno l'importo realmente dovuto a titolo di CP_2 indennità ex art 32 L. 183/2010; difatti con la busta paga del febbraio 2014, CP_2 ha liquidato la somma di euro 11.506,64 per sei mensilità, evidentemente considerando la mensilità globale in misura di euro 1.917,77, in luogo di liquidare la maggiore somma dovuta di euro 13.907,69, pari alla corretta misura mensile globale di euro 2.217,95;
- Che la sentenza di primo grado è stata impugnata dalla lavoratrice, la quale ha lamentato il mancato accoglimento della propria domanda – formulata espressamente anche ai sensi della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE - relativa alla ricostruzione retroattiva e conseguente unicità della carriera e al pagamento delle differenze e maggiorazioni
3 retributive dovute per la doverosa attribuzione delle maggiorazioni retributive connesse al maturare dell'anzianità, degli scatti ed avanzamenti automatici spettanti, a far data dal primo contratto a termine;
- Che la Corte di Appello di Cagliari sezione di Sassari, con sentenza n. 7/2016, resa il 20 gennaio 2016 e passata in giudicato, ha accolto l'appello così disponendo: “condanna
e in solido a corrispondere all'appellante il pagamento CP_2 CP_2 dell'indennità ex art 32 L. 183/2010 nella misura di 10 mensilità della retribuzione globale di fatto dalla data della pronuncia al saldo;
condanna e CP_2
in solido a corrispondere all'appellante tutte le differenze retributive CP_2 contrattuali connesse automaticamente con la ricostruzione della carriera in dipendenza dei vari rapporti di lavoro intercorsi tra le parti e sino all'adeguamento reale dell'anzianità lavorativa, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data della maturazione al saldo”;
- Che ciononostante e non hanno ottemperato neanche a CP_2 Controparte_2 questa sentenza;
- Che il CCL Eurofly prevede che gli avanzamenti di livello e qualifica siano automatici per il semplice decorso dell'anzianità (artt. 5 e 6) e che gli scatti di anzianità, a mente dell'art. 16 CCL, siano sempre biennali, con riferimento esclusivo al mese di assunzione e non ai mesi effettivamente lavorati, così come sono biennali gli aumenti dell'indennità di volo ex art. 17.
Costituitesi, (già e hanno contestato Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
tutto quanto ex adverso rappresentato e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.5.2018 è stata dichiarata l'interruzione del processo a causa della morte del procuratore costituito di parte ricorrente. Il processo è proseguito a seguito del deposito del ricorso in data 31.7.2018.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Per ciò che concerne la domanda di ricostruzione dell'anzianità di servizio e il conseguente pagamento delle differenze retributive da essa discendenti, la questione da dirimere riguarda l'automaticità o meno dei passaggi da una qualifica all'altra, essendo invece pacifica l'automaticità degli scatti biennali in relazione all'anzianità di servizio. Dalla lettura dei CCL applicabili al caso in disamina (quello dell'11.3.1993 e il CCL Eurofly del 2005) non si rinviene alcuna previsione che subordini il passaggio di inquadramento a una valutazione discrezionale dell'azienda. L'art. 6 co. 3 del CCL del 1993 prevede tale giudizio esclusivamente
4 nel caso di passaggio da Assistente di Volo ad Assistente di Volo Responsabile, mentre il CCL
Eurofly del 2005 all'art. 6 dispone che il passaggio di qualifica da assistente di volo junior ad assistente di volo avviene dopo un periodo di 18 mesi di effettivo servizio e il passaggio da assistente di volo ad assistente di volo senior avviene dopo un periodo di 36 mesi di effettivo servizio. Nessun giudizio dell'azienda è contrattualmente prescritto ai fini della progressione di carriera, con la conseguenza che anche gli scatti relativi alla qualifica professionale devono essere considerati automatici una volta decorso il periodo di tempo stabilito in contratto, ad eccezione del passaggio alla qualifica di Assistente di volo Responsabile.
Quanto alla quantificazione della indennità di cui all'art. 32 co. 5 della legge 183/2010, essa va calcolata con riferimento alla mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La nozione di retribuzione globale di fatto va declinata come compenso che il lavoratore percepisce abitualmente, senza considerare elementi occasionali o eccezionali. In sostanza, rappresenta la retribuzione che il lavoratore riceve in base al suo contratto di lavoro, comprensiva di tutti gli elementi retributivi fissi e periodici, escluse le indennità aggiuntive che non vengono pagate con continuità. Conseguentemente, vanno compresi nell'ultima retribuzione anche gli elementi retributivi variabili, purché essi risultino avere carattere di continuità e ricorrenza in quanto direttamente collegati allo svolgimento tipico dell'attività lavorativa.
Quanto alla questione se ai fini del calcolo dell'indennità risarcitoria debba farsi riferimento solo alla retribuzione effettivamente percepita al momento della scadenza del contratto a termine, o a quella ricostruita ex post e che tenga conto anche degli scatti maturati durante la vigenza dei contratti a tempo determinato dichiarati illegittimi, si osserva quanto segue. Nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione del termine, l'indennità risarcitoria ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprendendo tutti i danni - retributivi e contributivi - causati dalla perdita del lavoro per l'illegittima apposizione del termine, con riferimento agli intervalli non lavorati fra l'uno e l'altro rapporto a termine. Al contrario, i periodi lavorati, non solo nel primo, ma anche nei successivi contratti del periodo intermedio, una volta inseriti nell'unico rapporto a tempo indeterminato, fanno parte dell'anzianità lavorativa e retributiva e devono essere considerati ai fini della quantificazione degli aumenti periodici di anzianità (cfr. Cass. 262/2015).
Con la trasformazione del contratto illegittimo a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, dunque, i periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato vanno automaticamente computati ai fini del calcolo dell'anzianità e degli altri scatti previsti dai contratti applicati. Conseguentemente, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 l. 183/2010 non
5 può non tener conto dell'anzianità e degli altri scatti eventualmente maturati. Viceversa, si consentirebbe alla parte datoriale di ottenere un vantaggio economico a discapito del lavoratore, vantaggio derivante da una condotta illegittima consistita nell'aver stipulato un contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti di legge. Inoltre, sarebbe incoerente che al lavoratore dopo l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato e dopo la ricostruzione della carriera fossero riconosciute le differenze retributive per il periodo lavorato in esecuzione dei contratti a tempo determinato e, invece, per il periodo non lavorato, intercorrente tra la domanda e la pronuncia giudiziale, fosse prevista una indennità risarcitoria in cui non vengono contemplate le medesime differenze retributive riconosciute per il periodo precedente.
Date le suddette premesse, nel caso in disamina il consulente, alla cui CTU si ritiene di poter aderire poiché priva di vizi logico-giuridici idonei ad inficiarne il contenuto, ha rilevato che a seguito della ricostruzione dell'anzianità di servizio, alla ricorrente sono dovuti: euro
22.573,19 a titolo di differenze retributive;
euro 879,80 a titolo di differenze retributive TFR;
euro 2.438,20 a titolo di differenze retributive riferite ai soli scatti di anzianità; euro 13.653,55
a titolo di differenza tra l'indennità ex art. 32 l. 183/2010 percepita e quella invece dovuta a seguito della ricostruzione dell'anzianità di carriera, per un totale di euro 39.544,74.
Per ciò che concerne la domanda di pagamento di euro 4.435,90 a titolo di retribuzioni per i mesi non lavorati di maggio e giugno 2016 a causa del mancato ripristino del full time da parte resistente, va evidenziato che quest'ultima, a seguito della sentenza n. 11/2014 del
Tribunale di Tempio Pausania, avrebbe dovuto assumere la ricorrente con contratto a tempo indeterminato full time, con la conseguenza che devono essere corrisposte anche le mensilità la cui mancata prestazione è imputabile a una condotta di parte resistente. Inoltre, non vi sono state contestazioni da parte di né sull'an, né sul quantum della pretesa, con la CP_2
conseguenza che va riconosciuta in favore della ricorrente la somma di euro 4.435,90.
Quanto alla domanda di pagamento della somma di euro 1.520,00 per rimborso spese del consulente di parte, va rilevato che la giurisprudenza, relativamente alle spese stragiudiziali sia legali che tecnico-peritali, è consolidata nell'affermare che il rimborso delle suddette spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di
6 domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (cfr. Cass. S.U. 16990/2017).
Nel caso di specie, pacifica la tempestività della domanda contenuta già nel ricorso introduttivo, la consulenza di parte elaborata nella fase stragiudiziale si ritiene fosse indispensabile sia al fine di una corretta quantificazione economica della domanda, aspetto dipendente da calcoli matematici di una certa complessità, sia al fine di favorire una definizione conciliativa della controversia. A ciò deve aggiungersi che la lavoratrice ha provato di aver effettuato il pagamento delle somme richieste con la produzione delle fatture quietanzate di cui ai documenti 7 e 7 bis. Alla luce dei principi di diritto ora richiamati, dunque, le va riconosciuto il diritto al pagamento della somma di euro 1.520,00.
Per le ragioni sopra esposte, parte resistente va condannata al pagamento della somma complessiva pari a euro 45.500,64, data dalla sommatoria delle seguenti somme: 39.544,74,
4.435,90 e 1.520,00, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 scaglione 26.001,00 – 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna in solido e al pagamento in Controparte_1 Controparte_3 favore di parte ricorrente di euro 45.500,64, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) Condanna in solido e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_3 spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 6.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Debora Asoni e Roberto Lostia dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente a carico di e nella Controparte_1 Controparte_3 misura del 50% ciascuna, le spese della CTU liquidate in corso di causa.
Tempio Pausania, 17/06/2025
7 Il giudice
Ugo Iannini
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