Articolo 17 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 16Articolo 18
Versione
10 marzo 1987
Art. 17. (Contributi alle altre agenzie di stampa) 1. Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986, nello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 2, viene riservata una quota di lire 500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. L'erogazione dei contributi viene effettuata ripartendo in parti uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica di agenzia di informazione per la stampa o analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la testata cosi' come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni e' ripartito fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti almeno cinquemila notizie e nell'anno precedente almeno duecento notiziari.
3. Nessuna agenzia di stampa puo' comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate sostenute per il personale e per le strutture.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987