TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 995/2019
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Pistoia Patrizia
Email_1
nei confronti di
CP 1
- parte resistente -
Avv. Marcello carnovale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di essere stata riconosciuta invalida al 90% dalla Commissione
Sanitaria Provinciale Invalidi Civili di Cosenza il 13 febbraio 1986; il 30 maggio 2013, a seguito del decesso del padre con cui conviveva, avvenuto in data 24 maggio 2013, inoltrava domanda di reversibilità alla competente
CP_1, quale figlia inabile;
dopo essere stata sottoposta a visita medica presso la sede di Rossano, riceveva il provvedimento di reiezione della domanda “in quanto non è stata riconosciuta inabile alla data di morte del familiare", il 12 settembre 2013 avanzava ricorso giudiziale impugnando il provvedimento di reiezione per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario, la cui asserita mancanza era posta alla base del provvedimento di reiezione;
che con sentenza n. 396/2018 del 7 giugno 2018 del Tribunale di
Castrovillari, notificata all' CP 1 il 13 luglio 2018, le era riconosciuto un grado di invalidità pari al 100% sussistente al decesso del di lei padre, e in virtù di siffatto presupposto essenziale era riconosciuta la pensione di reversibilità richiesta, a decorrere dal 1 aprile 2013; che in data 27 luglio
2018 CP_1 le trasmetteva il modello TE08 cui erano determinati gli arretrati per il periodo 1 aprile 2013 al 30 settembre 2018, per un ammontare di euro 35.304,82; che con comunicazione datata 29 agosto 2018, pervenuta a fine settembre 2018, 1' CP_1 le comunicava la riliquidazione della prestazione n. 00254230 Cat. INV CIV, a decorrere del 1 gennaio 2013, affermando che il ricalcolo derivato, fino al 30 settembre 2018, un debito a carico di euro 20.705,14 senza nulla motivare in merito;
che con successiva comunicazione 1' CP_1 comunicava la parziale compensazione delle obbligazioni e conseguentemente il 1 ottobre 2018 accreditava sul conto corrente la sola somma di euro 7.132,96 comprensivi della rata 10/2018 della pensione SO 2503047 di euro 504,88 erogando per gli arretrati l'importo di euro 6.628,08, tratteneva a titolo di compensazione di euro 28.676,78; con ulteriore comunicazione del 15 ottobre 2018 1' CP_1
l'informava che per il periodo che va al 1 gennaio 2013 al 30 settembre 2018, aveva pagato euro 20.705,14 in più sulla pensione cat. INV CIV n.
00254230, perché il titolare di SO 25031047 e pertanto aveva superato il reddito annualmente previsto per il godimento dell'invalidità parziale;
1' CP 1 richiedeva la restituzione della somma che aveva provveduto a compensare a seguito della liquidazione della sentenza n. 396/2018, esponeva di aver proposto ricorso amministrativo avverso i suesposti provvedimenti, ma senza riscontro. Adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di liquidazione della prestazione n. 00254230 cat. INV CIV e la condanna alla restituzione di tutte le somme riscosse a titolo dell'indebito per cui è causa sugli arretrati di cui alla pensione di reversibilità SO 25031047; in subordine dichiarare l'erroneità dell' CP_1 sull'ammontare della somma da trattenere in compensazione e condannare, per l'effetto, 1' CP_1 alla restituzione di euro
7.971,60, con vittoria di spese.
Si costituiva l' CP_1 eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, nel merito motivava l'indebito sulla pensione cat. INVCIV
n. 00254230 per effetto del riconoscimento della pensione di reversibilità SO 25031047 e chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La domanda principale è infondata.
In via preliminare occorre chiarire che il giudizio in esame è diretto all'accertamento negativo di un indebito assistenziale.
Pertanto, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità dell'intrapresa azione giudiziale sollevate dall' CP 1 non essendo necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, trattandosi di accertamento negativo di indebito e non di domanda giudiziale tesa ad ottenere una prestazione negata, quanto al primo profilo, ed alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, da cui ricavare la proposizione di gravame amministrativo avverso l'indebito per cui è causa.
In assenza di un articolato normativo specifico, dunque, si osserva che la disciplina applicabile in caso di indebito assistenziale riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale è quella delle disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art.
3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla 1. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge
(Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
Il provvedimento di riliquidazione della pensione cat. INV CIV n.
00254230 recava la data del 29.8.2013 e ravvisava la sua ragione giustificativa nell'effetto prodotto dal riconoscimento al diritto alla percezione della pensione di reversibilità SO 25031047.
Tale riconoscimento, posto in essere dalla sentenza n. 396/2018 pubblicata il 7 giugno 2018, retrodatava l'efficacia del riconoscimento alla data del 1.4.2013 e determinava il diritto al riconoscimento degli arretrati per un ammontare di euro 35.304,82, che la resistente riconosceva alla ricorrente in data 27.8.2013.
Il riconoscimento del diritto ad ottenere, a titolo di pensione di reversibilità, il pagamento della somma di euro 35.304,82, distribuiti dal
1.4.2013, quale primo giorno successivo al decesso del dante causa della ricorrente, alla data della pubblicazione della sentenza nell'anno 2018, comportava anche l'innalzamento del reddito della ricorrente stessa con inevitabili ricadute sulla liquidazione della pensione cat. INV CIV, generando un indebito di euro 20.705,14, come precisato nel provvedimento di riliquidazione della pensione cat. INV CIV, recante la data 29.8.2013.
Ribadito, dunque, che in definitiva deve essere affermato il principio secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L.
n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, con la conseguenza che, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. Cass. n. 13915/2021), si osserva che, nel caso di specie non si ritengano sussistenti né le condizioni un legittimo affidamento della ricorrente, né un errore dell CP_2 resistente con imputazione dei pagamenti sulla singola annualità rispetto alla liquidazione della provvidenza, divenuta indebita con effetti retrodatati. Si rigetta, pertanto, il segmento di domanda afferente alla dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento di liquidazione della prestazione n. 00254230 cat. INV CIV e la condanna alla restituzione di tutte le somme trattenute a tale titolo.
Diversamente si accoglie, il segmento di domanda subordinata volto ad ottenere l'accertamento dell'errore commesso dall' CP_1 sull'ammontare della somma da trattenere in compensazione per l'indebito.
In particolare, infatti, si osserva che in data 27 agosto 2018, 1' CP_2 resistente riconosceva alla ricorrente un credito di 35.304,82 euro per il riconoscimento della pensione di reversibilità SO e che in data 29 agosto
2018 le ricalcolava la pensione cat. INVCIV sulla base dell'indebito da compensare pari ad euro 20.705,14, con un residuo credito per la ricorrente di euro 14.599,68. Tuttavia, in data 1° ottobre 2018 accreditava alla ricorrente la sola somma di euro 6.628,08 (allegato n. 8 produzione parte ricorrente), inviando una nuova comunicazione di ricalcolo della pensione cat. INV CIV in data 15.10.2018 sempre sulla base del riconoscimento della pensione di reversibilità cat. SO.
Orbene, su questo nuovo provvedimento del 15.10.2018 (allegato n. 5 produzione parte ricorrente), parte resistente non ha preso posizione alcuna negli scritti di giudizio, è evidente che trattasi di un errore di calcolo e di duplicazione delle poste di indebito che ha determinato l'ingiustificata trattenuta di euro 7.971,60 (il credito di euro 35.304,82 meno l'indebito di euro 20.705,14 dà la somma di euro 14.599,68, di cui soli euro 6.628,08 sono stati accreditati alla ricorrente, residua, pertanto, un credito di euro
7.971,60). Si accoglie, pertanto, il segmento di domanda subordinata volta al riconoscimento del diritto ad avere la somma di euro 7.971,60 e va condannata, pertanto, la parte resistente CP_1 al pagamento di tale somma, spettante alla ricorrente, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991, con decorrenza dalla data delle singole trattenute all'effettivo soddisfo¹.
Le spese di lite si compensano in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria
-
istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda principale;
accoglie la domanda subordinata e dichiara il diritto della parte ricorrente alla somma di euro 7.971,60 e, per l'effetto, condanna la parte resistente CP_1 alla dazione in favore della parte ricorrente di tale somma di euro 7.971,60 illegittimamente trattenute in compensazione a titolo di indebito assistenziale oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalle singole trattenute all'effettivo soddisfo;
compensa le spese di lite.
Castrovillari, 24.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.