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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3720/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3720/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
LANCIANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Controparte_1 C.F._2
MARIA CAPOZUCCO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 12
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 ha adito questo Tribunale nei confronti Parte_1
del marito ed ha formulato, per le ragioni che si stanno per esaminare, le Controparte_1
seguenti conclusioni:
<
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1
addebito a carico del signor in ragione delle condotte meglio descritte in narrativa;
CP
2. Ordinare al sig. , di lasciare la porzione della villetta di Via Fabiani 2 in Controparte_1
Pescara adibita ad abitazione coniugale, prelevando tutti i propri effetti personali, ed al contempo disponendo che in detta abitazione continuerà a vivere la ricorrente sig. , Parte_2
contestualmente autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
3. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre, per cui continuerà a vivere con la stessa nell'abitazione di Via Fabiani 2 in Pescara;
4. Disciplinare la frequentazione del minore con il padre come indicato in ricorso, prevedendo adeguata alternanza dei fine settimana e delle giornate festive ed autorizzando la sig.ra a Pt_1
recarsi in Croazia con il figlio per le festività natalizie e durate l'estate;
5. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie sig.ra Controparte_1 Pt_1
versando alla stessa una somma non inferiore ad € 350 mensili oltre rivalutazione Istat o la
[...]
maggiore e diversa somma che verrà ritenuta congrua avuto conto dei redditi e delle sostante effettivi del sig. CP
6. Porre a carico del sig. , fino a che la sig.ra non reperirà un impiego, Controparte_1 Pt_1
tutte le spese, ordinarie e straordinarie necessarie il figlio minore, disponendo altresì che lo stesso versi a titolo di contributo per le spese ordinarie una somma non inferiore ad € 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente ex indice Istat FOI, salvo che vengano accertati redditi e sostanze del sig. tali da giustificare il pagamento di un assegno di misura maggiore;
CP
7. Porre a carico del sig. le spese del presente giudizio.>. Controparte_1
Il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio depositando apposita comparsa nella quale chiesto che fossero accolte le seguenti conclusioni:
< -1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo in capo alla moglie,
, per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale ed astensione dai rapporti Parte_1
intimi, ex art 143 c.c., per tutti i motivi spiegati;
pagina 2 di 12 2. rigettare la domanda avversaria di addebito della separazione in capo al marito CP
, in quando infondata in fatto ed in diritto;
[...]
3. Accogliere la richiesta dell'assegnazione della casa coniugale al sig. ; Controparte_1
4. Dichiarare che a non è dovuto nulla per il suo mantenimento, e per l'effetto rigettare Parte_1
le domande di assegno avanzata da controparte;
5) Disporre il dovere in capo alla di corrispondere in favore del padre l'assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio minore di € 150,00 oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie mediche scolastiche e sportive come da linee guida indicate dal CNF nel novembre 2017;
5.vinte le spese di lite.>.
All'esito della prima udienza è stato adottato il seguente provvedimento temporaneo e urgente:
“ …osserva:
1) È pacifico che il piano superiore della villetta realizzata dai genitori del convenuto e di loro proprietà, sita in Pescara alla Via Fabiani n. 2, è la casa familiare, nella quale deve continuare a vivere il figlio quattordicenne delle parti, avendone diritto ai sensi dell'art.337 sexies Persona_1
c.p.c.; detta casa va assegnata alla ricorrente, essendo pacifico che attualmente vive Persona_1
con la madre in detta casa, mentre il padre occupa la stanza che precedentemente era la camera del figlio, collegata con la sottostante abitazione dei propri genitori, nella quale utilizza bagno e cucina;
e d'altronde mentre il convenuto ha la possibilità di sistemarsi in qualche modo preso la sottostante abitazione dei genitori o in alternativa di andare a vivere con la persona con la quale intrattiene una relazione affettiva, non altrettanto può dirsi per la ricorrente, attese anche le sue precarie condizioni economiche;
non può consentirsi la prosecuzione dell'occupazione da parte del convenuto della citata stanza, atteso l'attuale conflitto tra le parti, dannoso per il figlio;
2) Quanto alla frequentazione di e il padre, attesa l'età del ragazzo (nato il [...]) Persona_1
e in attesa di comprendere quale sarà la nuova sistemazione del convenuto, oltre che dell'obbligatorio ascolto del minore, va disciplinata in forma libera e concordata tra padre e figlio, previo avviso da parte di quest'ultimo alla madre;
3) L'assegno unico universale va assegnato in via esclusiva alla madre e va posto a carico del convenuto l'obbligo di versare, dal corrente mese, in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima (nella misura di € 200) e del figlio (nella misura di € 300) la somma di € 500,00 mensili (che il convenuto ha ammesso di aver sempre versato mensilmente in favore della moglie nel corso della vita matrimoniale e che, dunque, è in grado di versare), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
p.q.m.
pagina 3 di 12 a) assegna alla ricorrente, la casa familiare, costituita dal piano superiore della Parte_1
villetta sita in Pescara alla Via Fabiani n. 2, perché continui ad abitarla unitamente al figlio minore il convenuto dovrà lasciare immediatamente detta casa;
Persona_1
b) affida il figlio minore delle parti ad entrambi i genitori e dispone la libera frequentazione tra il convenuto e il figlio in giorni e orari che saranno concordati tra padre e figlio, previo Persona_1 avviso da parte di quest'ultimo alla madre;
c) assegna per intero alla ricorrente, l'assegno unico universale per il predetto figlio;
Parte_1
d) dispone che convenuto versi, con decorrenza dal corrente mese, entro il giorno 15 di ogni mese in favore della ricorrente, per i titoli sopraindicati al punto 3, la somma di € 500,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara”.
All'esito dell'ascolto del figlio minore delle parti e della successiva istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con addebito Parte_1 Controparte_1
a carico del signor in ragione delle condotte meglio descritte in narrativa;
CP
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale - ovvero del piano superiore della villetta realizzata dai genitori del convenuto e di loro proprietà, sita in Pescara alla Via Fabiani n.
2- alla ricorrente sig.ra , che vi continuerà a vivere con il figlio come Parte_1 Persona_1 già disposto con ordinanza dell'8.3.2024, contestualmente ordinando al resistente sig. CP
, di lasciare definitivamente detta abitazione.
[...]
3. Confermare l'affidamento il figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, per cui continuerà a vivere con la stessa nell'abitazione di cui al piano superiore della villetta di Via Fabiani 2 in Pescara, come già disposto con ordinanza dell'8.3.2024;
4. Disciplinare la frequentazione del minore con il padre come indicato in ricorso, prevedendo adeguata alternanza dei fine settimana e delle giornate festive ed autorizzando la sig.ra a Pt_1 recarsi in Croazia con il figlio per le festività natalizie e durate l'estate.
5. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie sig.ra Controparte_1 Pt_1
versando alla stessa una somma pari ad € 350 mensili – e comunque non inferiore ad € 200,00
[...]
mensili come già disposto con ordinanza dell'8.3.2024 – oltre rivalutazione annuale ex Istat o la maggiore e diversa somma che verrà ritenuta congrua avuto conto dei redditi e delle sostanze effettivi del sig. CP
pagina 4 di 12 6. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 Persona_1 versando alla moglie, presso la quale il ragazzo è collocato, una somma non inferiore ad € 300
[...]
mensili oltre rivalutazione annuale ex Istat – come già disposto con ordinanza dell'8.3.2024 – o la maggiore e diversa somma che verrà ritenuta congrua avuto conto dei redditi e delle sostanze effettivi del sig. CP
7. Assegnare per intero alla ricorrente sig.ra , l'assegno unico universale per il figlio Parte_1
confermando quanto già disposto con ordinanza dell'8.3.2024. Persona_1
8. Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, confermando quanto già disposto con ordinanza dell'8.3.2024.
9. Porre a carico del sig. le spese del presente giudizio . Controparte_1
parte resistente
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo in capo alla moglie,
, per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale ed astensione dai Parte_1
rapporti intimi, ex art 143 c.c., per tutti i motivi spiegati;
2. rigettare la domanda avversaria di addebito della separazione in capo al marito. CP
, in quando infondata in fatto ed in diritto;
[...]
3. Accogliere la richiesta dell'assegnazione della casa coniugale al sig. ; Controparte_1
4. Affidamento condiviso del figlio con la collocazione da porsi presso Persona_1
il padre;
Controparte_1
5. Dichiarare che a non è dovuto nulla per il suo mantenimento, e per l'effetto Parte_1
rigettare le domande di assegno avanzata da controparte;
6. Disporre il dovere in capo alla di corrispondere in favore del padre l'assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio minore di € 150,00 oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie mediche scolastiche e sportive come da linee guida indicate dal CNF nel novembre 2017.
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale:
Accertare e dichiarare l'addebito esclusivo in capo alla moglie , accogliere le Parte_1
richieste avanzate e conseguentemente condannare la stessa alle spese e Parte_1
competenze professionali.
……………
1. La domanda di separazione.
pagina 5 di 12 Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione, proposta da parte ricorrente e alla quale il resistente ha aderito, essendo le parti d'accordo sulla disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, situazione nella quale ai sensi dell'art.151 c.c. si può pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Le domanda di addebito della separazione
Nel ricorso la a sostegno della propria domanda di addebito ha contestato al resistente la Pt_1 violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, deducendo che dalla primavera del 2022 il marito aveva manifestato un senso di sempre maggiore disinteresse e finanche di repulsione nei confronti della moglie, rendendosi di giorno in giorno sempre più indifferente alla vita ed alle problematiche familiari, che aveva preso l'abitudine di rincasare molto tardi la sera - anche durante la settimana e non solo nel week end - e di pranzare spesso fuori, che con l'arrivo dell'estate poi la sua permanenza in casa si era ulteriormente ridotta, giusto il tempo necessario ad una doccia dopo il lavoro, per uscire immediatamente dopo, cenando sempre più di frequente fuori casa e rincasando molto tardi, che nel luglio 2022 la ricorrente, avendo maturato la convinzione che il marito la tradisse, avendo avuto modo anche modo di leggere alcuni messaggi scambiati via social tra il sig. tale sig.ra CP Per_2
aveva dato un incarico ad un investigatore privato di accertare la relazione con detta donna e,
[...]
come si evinceva dalle foto e dalla relazione investigativa allegata al ricorso, in effetti era emerso che il resistente intratteneva una stabile relazione extraconiugale con con la quale Parte_3
si recava tranquillamente in pubblico, per locali ed a fare acquisti, tenendo atteggiamenti inequivocabili: baci ed abbracci, passeggiate mano nella mano, effusioni varie scambiate tranquillamente in pubblico sul lungomare di Pescara come in centri commerciali.
Ha aggiunto che a seguito di tale relazione l' sostanzialmente utilizzava la casa coniugale CP
come mero punto di appoggio, svolgendo la sua vita tendenzialmente fuori casa, che dal mese di settembre non si era limitato più a rincasare a notte inoltrata (per non dire all'alba, giusto in tempo per cambiarsi ed andare al lavoro) ma aveva pernottato spesso fuori, senza rincasare nemmeno al mattino;
di fatto i coniugi conducevano vite separate, incontrandosi occasionalmente solo quando il resistente tornava per lavarsi e cambiarsi ed a dormire (quando decideva di farlo nella casa coniugale), la camera coniugale non assolveva più alla sua funzione in quanto il resistente occupava il letto del figlio, collocato in una camera separata, e la ricorrente dormiva nel letto coniugale con il figlio. Inoltre mentre per la nuova compagna il sig. trovava tempo e risorse per svago e serate varie, per la moglie CP
non restava che una vita misera, venendole messa a disposizione la somma di € 500 mensili con cui doveva non solo far fronte alla spesa alimentare ma anche ad ogni altra necessità.
Il resistente ha replicato quanto segue: pagina 6 di 12 “ Dal 2020 i rapporti in famiglia si erano un po' raffreddati a causa del carattere irrequieto ed isterico della sig.ra , la quale in alcuni momenti ha distrutto 3 schermi pc, 5 tastiere ed Parte_1 almeno 8 mouse, nei suoi scatti d'ira in presenza del figlio. A tutt'oggi continua ad inveire con strilli e richiami ai danni del figlio e del sig. (anche per futili motivi). A partire dal 2020 CP
saltuariamente lasciava il letto matrimoniale senza alcun motivo. Negli ultimi 4-5 anni mi negava spesso i rapporti intimi (si e no 1 volta al mese, quando non se ne andava in Croazia). Da maggio
2022 si è rifiutata categoricamente ad avere rapporti intimi col marito . Dal mese Controparte_1
di settembre 2022 abbandonava il letto coniugale definitivamente per dormire nella stanza del figlio (ci sono 2 letti singoli). Per le festività del Natale 2022, senza alcun preavviso (lasciando allibiti anche i familiari di ) partiva col figlio per la Croazia, tornando dopo 3 settimane. Lo stesso si CP ripeteva nell'agosto 2023. Violava la privacy di tutti, mettendo in casa microspie e controllando tramite app i cellulari. Da anni non saluta più il marito né al mattino né al rientro dal lavoro, proferendo solo parole offensive nei confronti del sig. : “puzzi di sudore - hai l'alito CP puzzolente …” in presenza del figlio All'inizio dell'estate 2023 ha ripreso il possesso della Per_1
camera matrimoniale portando il figlio con sé e buttando fuori dalla camera i vestiti da lavoro del marito, chiudendola spesso a chiave la porta per impedirne l'accesso a quest'ultimo al restante vestiario. In pratica si viveva da separati in casa. La non faceva altro in ogni occasione Parte_1
che inveire contro di lui urlando che doveva prendere i suoi stracci e andarsene o dalla sua puttana o sotto i ponti, basta che andasse via dalla sua vista, continuando con il solito repertorio sia in italiano che in croato:” sei un uomo di merda, sei un letame…” in presenza del figlio, sputandogli anche addosso. Il figlio in più occasioni si rivolgeva alla madre dicendole che stava esagerando e Per_1
che era ora di finirla. Questa situazione familiare ha comportato per il sig. una profonda CP
depressione e stato di ansia, che lo ha portato anche ad grave deperimento organico. Gli amici, vedendolo ridotto in quello stato, lo hanno cominciato ad invitare ad uscire con loro per una serata da passare insieme per un caffè e/o una birra al bar e una pizza. E' così che ha ricominciato a frequentare alcuni amici la sera dopo il lavoro. Tra gli amici una ex compagna di scuola, con la quale nel mese di luglio 2023, considerato il naufragio del matrimonio, decideva di iniziare ad uscire alcune sere, un rapporto che da semplice amicizia si trasformava in qualcosa di più affettivo, di cui evidentemente avvertiva il bisogno, soprattutto a livello psicologico per tornare a sentirsi uomo “.
Dunque il resistente ha ammesso la relazione affettiva extraconiugale allegata dalla ricorrente, comunque desumibile dalla relazione investigativa versata in atti dalla ricorrente, con allegate fotografie che ritraggono il resistente in diverse occasioni mano nella mano con la predetta donna e in pagina 7 di 12 atto di scambiarsi effusioni con la medesima, rappresentazioni fotografiche non specificamente contestate dal resistente.
L ha, tuttavia, sostenuto che tale relazione extraconiugale sia l'effetto di una precedente crisi CP
coniugale e non la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale allegata dalla ricorrente.
In proposito va rilevato che per giurisprudenza consolidata, in tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civile. 16859/2015, 25618/2007) e l'onere di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà incombe sul coniuge che eccepisce l'inefficacia dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza (Cass. Civile
3923/2018, 2059/2012).
Nel caso di specie la ricorrente ha allegato l'infedeltà del marito quale causa della crisi coniugale e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e dimostrato detta infedeltà, che, come detto, determina di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre il resistente non ha dimostrato una pregressa crisi coniugale tale da rendere irrilevante la sua infedeltà.
Ed invero in risposta all'unico capitolo ammesso della prova testimoniale articolata dal resistente (5)
Vero che la si sente sempre rimproverare e urlare sia nei confronti del figlio Parte_1 Per_1
che del sig. ?), la madre dell ha risposto “ confermo la circostanza. Controparte_1 CP
Questo accade specie nel periodo scolastico durante la mattina. Io sento solo la voce e urlare senza capire le parole perché porto gli apparecchi acustici. “, il padre del resistente ha risposto “ confermo la circostanza. Puntualmente tutte le mattine. Quando c' è mio figlio lo aggredisce brutalmente. L'ho sentito personalmente, abitando al piano inferiore al loro. Riesco a sentire non solo le urla, ma anche le parole del tipo “mi fai schifo te ne devi andare”. Inoltre, sento anche cose sbattute a terra. Ricordo che ha anche rotto il mouse del PC tanto che mio figlio è venuto a chiedermene uno in prestito “ e la sorella dello stesso resistente ha risposto “ confermo. Ciò posso dire in quanto io abito al piano inferiore di una casa singola. Spessissimo la mattina sento urlare la e anche sbattere le cose. Pt_1
Ciò anche due sabati fa intorno alle 15:00 nei confronti di mio NI. Questo accadeva anche quando c'era mio fratello. Si sentivano le urla in maniera più accesa. Accadeva la sera o il pomeriggio quando pagina 8 di 12 si ritrovavano. In queste circostanze anche mio NI era a casa. Sento distintamente la voce e si lamenta col figlio che non cucina o non passa l'aspirapolvere, lascia i piatti nel lavandino oppure per la scuola, dicendo di studiare. “.
Dunque nessuno dei testimoni ha riferito fatti precedenti alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale posto in essere dall ed anzi è ragionevole ritenere che le aggressioni verbali della CP nei confronti del marito, con frasi del tipo “mi fai schifo te ne devi andare”, costituiscano Pt_1
proprio una reazione della moglie al tradimento del marito.
Ovviamente tali risultanze istruttorie sono inidonee anche all'accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta dal resistente, il quale ha contestato alla moglie i medesimi fatti allegati per difendersi dalla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, sostenendo poi che la avrebbe “ tenuto un comportamento palesemente contrario ai doveri che derivano dal Parte_1
matrimonio determinando in tal modo intollerabile la prosecuzione della convivenza. …Da vera professionista ha agito in modo lucido e mirato per annichilire la persona del sig. CP
condannando lo stesso ad uno stato di perenne frustrazione e solitudine. Alcuni dei quali anche in presenza del figlio minore. La ricorrente, infatti, ha posto in essere la violazione degli obblighi di assistenza morale, che costituisce causa di addebito della separazione, ovvero si è astenuta dall'avere rapporti intimi con il coniuge, respingendolo ed umiliandolo in più di una circostanza, ed arrivando sin anche a cacciarlo dalla camera matrimoniale. Tale condotta ha provocato nel sig. CP
frustrazione ed umiliazione, con gravissima offesa alla sua dignità e personalità. E' chiaro che detta circostanza ha reso impossibile all'istante il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive, ed ha impedito l'esplicarsi della comunione di vita nel suo più profondo significato. (Cass. civile 23.03.2005
n. 6276). Il sig. in questi ultimi 2 anni è dimagrito in modo impressionante, ferito nella sua CP
dignità di uomo, provocato in maniera maniacale. Eppure ha trovato la forza di non reagire in modo inappropriato, preferendo stare il più possibile fuori casa per evitare le aggressioni della moglie. Ha cercato fino all'ultimo di evitare una separazione, purtroppo la , dopo averlo provocato Parte_1
in ogni modo e vedendo che lui non si decideva ad andarsene ha chiesto lei la separazione. “; allegazioni che sono rimaste tali, non essendo risultate fondate sul minimo supporto probatorio.
Dunque va accolta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente, mentre va respinta quella proposta dal resistente.
3. I provvedimenti relativi al figlio minore delle parti
Va senz'altro confermato quanto disposto in via provvisoria e urgente (con ordinanza del 8.3.2024) in ordine ad affidamento del figlio minore delle parti, prossimo al compimento Persona_1
di 16 anni, ad entrambi i genitori (non essendo vi contrasto tra le parti sul punto), e suo collocamento pagina 9 di 12 prevalente con la madre nella casa familiare, da assegnare alla ricorrente, atteso che, oltre a quanto già osservato in proposito nell'ordinanza del 8.3.2024, in sede di ascolto il minore ha espresso il desiderio di rimanere a vivere nella casa familiare con la madre, pur avendo riferito di un buon rapporto con il padre.
Parimenti va confermato quanto disposto con detta ordinanza in ordine alla libera frequentazione tra padre e figlio, attesa l'età di prevedendo anche che la madre possa portare con sé il Persona_1
figlio minore in Croazia d'estate per 30 giorni.
Anche quanto al contributo al mantenimento del figlio dovuto dal resistente e all'assegno unico universale (di circa 221 euro mensili) va confermato quanto disposto in via temporanea e urgente, oltre che per quanto osservato nell'ordinanza del 8.3.24, perché l' risulta titolare di un buono CP
postale fruttifero con scadenza 30.4.2025 del valore di € 13.175,35 e di titoli di fondi comuni di investimento del valore di € 17.515,60, sicchè è evidentemente in grado di produrre redditi lavorativi, non spiegandosi altrimenti come abbia potuto accumulare detti risparmi, e di contribuire al mantenimento del figlio adolescente nella misura di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. La domanda di assegno di separazione per la Pt_1
In proposito va osservato che, diversamente da quanto ipotizzato nell'ordinanza del 8.3.2024, come risultato dalle successive produzioni documentali della ricorrente, quest'ultima è in grado di produrre reddito lavorativo tra € 800,00 ed € 1.000,00 mensili (cfr. estratto del conto corrente di dei CP_2
primi 4 mesi del 2024) ed è titolare di conto corrente croato sul quale alla data del 31.12.2023 erano depositati € 8.307,94, percependo un canone mensile di locazione di € 230,00 (circostanza pacifica perché dedotta dal resistente nella comparsa di risposta e non specificamente contestata da parte ricorrente).
Perciò, tenuto conto del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del resistente e considerato che il medesimo deve sostenere una spese per reperire una propria sistemazione abitativa, la domanda in esame va respinta.
5. Le spese di lite
Atteso l'esito della controversia (parziale soccombenza reciproca), le spese di lite vanno compensate tra le parti per il 50% e per il restante 50% poste a carico del resistente e in favore dello Stato ai sensi dell'art.133 DPR 115/2002, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Va precisato che la liquidazione dei compensi per le attività difensive espletate non è soggetta in questa sede alla riduzione del 50% prevista dall'art.130 DPR 115/2002.
pagina 10 di 12 Ed invero in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. Civile 22017/2018, 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi dei coniugi e Parte_1
, coniugati in Pescara l'8.12.2007 (matrimonio trascritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 145, parte I, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) addebita la separazione a;
Controparte_1
4) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente;
5) conferma quanto disposto nell'ordinanza del 8.3.2024 (riportata in motivazione) limitatamente ad affidamento del figlio minore delle parti, suo collocamento presso la madre, frequentazione con il padre, contributo al mantenimento dovuto dal resistente per il medesimo figlio, attribuzione dell'intero assegno unico universale e assegnazione della casa familiare alla ricorrente, disponendo altresì che la ricorrente possa portare e tenere con sé il figlio minore in
Croazia nel periodo estivo per 30 giorni;
6) rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento in proprio favore di un assegno di separazione;
7) condanna a pagare in favore dello Stato il 50% delle spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida per l'intero in € 98,00 per esborsi e in € 6.240 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA e IVA come per legge, ove dovute, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 50%. pagina 11 di 12 Pescara 16 maggio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 12 di 12