Ordinanza cautelare 21 dicembre 2021
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/06/2025, n. 11672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11672 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11672/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11204/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11204 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo, 20;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 3.8.2021 da parte del Ministero dell’Interno e notificato in data 30.08.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia da oltre dieci anni, ha esposto di aver presentato, in data 20 dicembre 2016, una istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Il ricorrente ha, poi, rappresentato che tale istanza è stata rigettata dal Ministero dell’Interno con il decreto del 3 agosto 2021, la cui notifica si è perfezionata in data 30 agosto 2021.
In particolare, il Ministero dell’Interno, sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti, ha apprezzato in negativo la gravità e la natura dei reati commessi dal ricorrente – sanzionati con le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 e 445 cod. proc. pen. del -OMISSIS- (in relazione ai reati di tentata violenza sessuale, atti osceni, sequestro di persona rapina e guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche) e del -OMISSIS- (in relazione al reato di rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche) – ritenendo che lo stesso non fosse integrato nel tessuto sociale per aver compiuto atti contrari alla civile convivenza ed evidenziando che fosse recessivo l’interesse del privato al conseguimento della cittadinanza italiana rispetto all’esigenza pubblicistica di evitare che lo stabile inserimento dello straniero nella collettività nazionale possa essere fonte di pregiudizio all’ordinamento nazionale.
Il Ministero dell’Interno, inoltre, ha ritenuto che la gravità delle vicende penali costituisse un indice sintomatico della inaffidabilità del ricorrente e della sua mancata integrazione nella comunità nazionale, evidenziando che quanto rappresentato con le osservazioni rese ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alla estinzione del reato, non fosse sufficiente a superare le criticità emerse dalla valutazione dei fatti di reato. L’intervenuta estinzione del reato non equivarrebbe a una pronuncia di riabilitazione e, comunque, l’amministrazione procedente ha sempre la possibilità di prendere in considerazione i fatti storici relativi a reati prescritti, estinti o per i quali è intervenuta la riabilitazione.
2. Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a due differenti motivi, ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per “ Violazione e falsa applicazione art. 9, 1°, lett. f), della legge n. 91/1992 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza italiana. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992 ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana sull’assunto che l’amministrazione ministeriale resistente non abbia esercitato correttamente il suo potere discrezionale nel valutare la condizione di parte ricorrente, essendosi limitata a considerare unicamente i fatti di reato, per i quali, peraltro, era anche intervenuta l’estinzione.
Risulterebbe, inoltre, violato anche l’articolo 6, comma 1, lett. c) , della legge n. 91/1992, non essendo ravvisabile la causa ostativa del comprovato motivo inerente alla sicurezza della Repubblica.
2.1.1.) Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento in quanto il ricorrente, diversamente da quanto accertato dal Ministero dell’Interno, sarebbe in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della cittadinanza italiana.
2.2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza nel presente giudizio e, in data 14 dicembre 2021, ha depositato una relazione di causa, eccependo l’infondatezza del gravame.
2.3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto.
4. In proposito, è opportuno richiamare preliminarmente i principali orientamenti pretori formatisi in subiecta materia in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale a più riprese ha avuto modo di affermare che:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447);
- il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 3547 del 18 aprile 2012);
- “ l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), “ atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , 13 aprile 2023, n. 6380);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 5665 del 19 giugno 2012), in quanto il provvedimento di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
5. Nella fattispecie in esame il Ministero resistente ha analiticamente motivato il gravato provvedimento di diniego, ritenendo che le precedenti condanne penali, per reati di particolare gravità, costituissero circostanze tali da evidenziare l’inaffidabilità del ricorrente e la sua non compiuta integrazione nel tessuto sociale.
I fatti compiuti dal ricorrente e penalmente sanzionati, invero, denotano come lo stesso abbia agito in violazione delle norme poste dal codice penale a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà delle persone, con pericolo di compromissione per la civile convivenza all’interno del territorio nazionale.
A riguardo, giova evidenziare che l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. I- ter , n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II- quater , n. 12568/2009; Cons. Stato, sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
5.1. Giova, poi, ricordare che “ ‘nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente’ (C.d.S., Sez. I, 4 aprile 2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 14165 del 12 luglio 2024).
Nella specie, la natura e la gravità dei reati commessi, in uno con la circostanza per cui il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato, hanno reso più ampi i margini di discrezionalità dell’amministrazione ministeriale resistente, con la conseguenza che le precipue valutazioni poste a fondamento del gravato diniego risultano sufficienti per sostenere la legittimità dell’apprezzamento svolto dall’amministrazione ministeriale resistente.
La gravità e l’indole dei fatti compiuti dal ricorrente, che il Ministero dell’Interno ha espressamente preso in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, risultano effettivamente tali da costituire una causa ostativa alla concessione della cittadinanza italiana, con la conseguenza che non può validamente predicarsi, come sostenuto dal ricorrente, che l’operato valutativo dell’amministrazione resistente si ponga in contrasto con l’articolo 6, comma 1, lett. c) , della legge n. 91/1992.
5.2. Ad avviso del Collegio, la circostanza per cui alcune delle sopramenzionate condotte siano state realizzate dal ricorrente oltre il decennio antecedente alla presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana – e, per questo, esulino dal c.d. “periodo di osservazione” – non è suscettibile di inficiare, nel caso di specie, la legittimità del gravato provvedimento.
In proposito, vale evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia avuto modo di chiarire che “ il G.a. (ved. Cons. St. 10-01- 2011, n. 52) che, quando è presentata una istanza di concessione della cittadinanza, il Ministero ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni, ove le condotte siano ragionevolmente qualificabili come particolarmente gravi ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II- quater , sent. n. 5615 del 15 aprile 2015) e che “ i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore ‘sintomatico’ in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (C.d.S., Sez. VI, n. 52/2011; Sez. III, nn. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, nn. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. V-bis, nn. 2643, 2945, 2946 e 4469 del 2022 […]” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 14165 del 12 luglio 2024).
5.2.1. Peraltro, ad avvalorare la legittimità dell’operato valutativo dell’amministrazione resistente milita anche il fatto che, nel caso di specie, uno dei reati ascritti alla parte ricorrente risulta essere quello di guida in stato di ebbrezza.
Tale reato è costantemente ritenuto particolarmente grave dalla giurisprudenza amministrativa e, quindi, idoneo a supportare il rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana.
A tale precipuo riguardo, invero, è stato affermato che “ si tratta di una fattispecie che, pur se contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, oltre a provocare un forte allarme sociale, è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l'incolumità dei cittadini: la giurisprudenza è costante nel ritenere che il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell'ambito del giudizio comparativo compiuto dall'Amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, parere n. 702 del 4 aprile 2022, e Sez. I, n. 780/2020; Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3026/2022). Inoltre, è stato altresì osservato che si tratta di un fatto che denota un'insensibilità al rispetto delle norme del Codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad intervenire con misure via via sempre più incisive, fino ad introdurre anche una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell'omicidio stradale (previsto e punito dall'art. 589-bis c.p., inserito con la legge n. 41/2016), al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovano in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, n. 9022 del 4 luglio 2022 e precedenti ivi richiamati) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis ,13 aprile 2023, n. 6380).
5.3. Il Collegio, inoltre, ritiene necessario evidenziare che il Ministero resistente ha correttamente indicato, nella motivazione del gravato provvedimento, che l’estinzione dei reati compiuti dalla parte ricorrente non precludeva l’apprezzamento dei relativi fatti storici.
Risulta pacifico l’orientamento giurisprudenziale formatosi su tale profilo, atteso che “ L’indulto, la richiesta di riabilitazione, l’eventuale sopravvenienza dell’estinzione (quest’ultime peraltro non ancora intervenute in sede di istruttoria della domanda né al momento della proposizione del presente ricorso e quindi non suscettibili di una valutazione da parte della p.a., che si determina allo stato degli atti) non incidono in ogni caso sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis, perché in realtà, di contro all’asserita mancanza del carattere sintomatico di un grave giudizio, confermano l’esistenza di un fatto storico, adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino e/o alternative che inibiscono la pienezza della sanzione penale ma non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza. D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della ‘pluriqualificazione’ dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013)” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, sent. n. 10688 del 27 luglio 2022).
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere respinto, stante la sua infondatezza.
7. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.