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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 9034/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1 so dall'Avvocato PIROLA LAURA
e
HA BR RI RO (c.f. ), rap- C.F._2 presentata e difesa dall'Avvocato OPPICI CHRISTIAN
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
vista la domanda congiunta proposta da e HA Parte_1
BR RI RO con ricorso depositato il 09/12/2024 per lo scio- glimento del loro matrimonio, unione celebrata a MILANO (MI) il 14/06/2018; rilevato che dall'unione dei coniugi è nata una figlia, in data Persona_1
12/02/2010;
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipote- si previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifi- cazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previ- sto dalla legge a far data dall'udienza in trattazione scritta del 24/05/2022 nel pro- cedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Parma del 30/05/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ri- costituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determina- zione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contra- rietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 23/01/2025; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
nato a [...] il [...], e
[...] Controparte_1
, nata a [...] il [...], celebrato a MILA-
[...]
NO (MI) il 14/06/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Co- mune di MILANO al n. 754, parte I, anno 2018;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MILANO (MI) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
pagina 2 di 3 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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