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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12638/2024
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Livia Parte_1 C.F._1
Contrini
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso
il provvedimento emesso dalla Questura di Brescia il 23.2.2024 e notificato il 24.9.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 6.5.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19
comma 2 decreto legislativo 286/1998 (convivenza con il fratello cittadino italiano) sulle
conclusio ni
− di parte ricorrente: “Nel Merito: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a permanere sul
Territorio Nazionale avendone i requisiti richiesti dalla legge come emerge dalla narrativa del
presente ricorso e per le ragioni ivi esposte contestualmente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ovvero ad ottenere altro titolo di soggiorno ritenuto idoneo, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
B) per l'effetto, ordinare alla Pubblica Amministrazione il rilascio del titolo di soggiorno idoneo alla permanenza
del ricorrente sul Territorio Nazionale con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla competente Questura di Brescia in data 23 febbraio 2024, notificato in data 24 settembre 2024,
Cat.A.12/2024/Immig./IISez./24BS002604 In Subordine: C) annullare il provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla competente Questura di Brescia in data 23 febbraio 2024, notificato in data 24 settembre 2024,
Cat.A.12/2024/Immig./IISez./24BS002604 in quanto emesso in violazione del diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo per omessa notificazione dell'avviso ex art. 10bis L.
241/1990 all'istante. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario,
1 di 2 oltre accessori come per legge.”
− di parte resistente: “respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese” ha pronunciato la seguente
sente nza
1. Il ricorrente, che non ha avanzato istanze per l'assunzione di prove orali, non ha presentato elementi di prova positivi e diretti dell'effettiva convivenza con il fratello.
Si noti come quanto indicato a pagina 7 sia qualificato dallo stesso ricorrente come insufficiente a tal fine:
l'indicazione a vari enti come proprio domicilio del luogo di residenza del fratello non è indizio univoco, potendo essere spiegato non con la convivenza ma con la maggior facilità di recapito in tal luogo di comunicazioni scritte.
Il ricorrente si è limitato a negare la valenza probatoria degli accessi presso l'abitazione del fratello in
Flero via XX Settembre n. 5 effettuati nel procedimento amministrativo e indicati nel provvedimento (in data 7.2.2024 ore 16:40 e in data 12.2.2024 ore 15:50 nessuno veniva trovato). A tal fine ha prodotto una dichiarazione del datore di lavoro riguardante l'attività svolta dal solo ricorrente nei giorni in cui venivano eseguiti gli accessi presso l'abitazione di residenza. Tuttavia, come già esposto in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, i dati emergenti da tale atto non paiono sufficienti a contrastare i risultati degli accessi per le seguenti ragioni:
− non è indicato l'orario in cui veniva svolta l'attività descritta;
− non si fa alcun riferimento al fratello del ricorrente anch'egli non trovato all'interno dell'abitazione.
Inoltre, come indicato nella relazione prodotta dall'amministrazione resistente, nel foglio notizie del
24.9.2024, il ricorrente ha dichiarato, sottoscrivendo l'atto, di non convivere con coniuge o parenti entro il 2° grado cittadini italiani.
Il ricorso va rigettato.
2. Il ricorrente va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
Per que sti m otivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al rimborso delle spese processuali a favore del Parte_1 Controparte_1
liquidate in 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge.
Si comunichi.
Brescia, 23.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Livia Parte_1 C.F._1
Contrini
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso
il provvedimento emesso dalla Questura di Brescia il 23.2.2024 e notificato il 24.9.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 6.5.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19
comma 2 decreto legislativo 286/1998 (convivenza con il fratello cittadino italiano) sulle
conclusio ni
− di parte ricorrente: “Nel Merito: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a permanere sul
Territorio Nazionale avendone i requisiti richiesti dalla legge come emerge dalla narrativa del
presente ricorso e per le ragioni ivi esposte contestualmente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ovvero ad ottenere altro titolo di soggiorno ritenuto idoneo, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
B) per l'effetto, ordinare alla Pubblica Amministrazione il rilascio del titolo di soggiorno idoneo alla permanenza
del ricorrente sul Territorio Nazionale con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla competente Questura di Brescia in data 23 febbraio 2024, notificato in data 24 settembre 2024,
Cat.A.12/2024/Immig./IISez./24BS002604 In Subordine: C) annullare il provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla competente Questura di Brescia in data 23 febbraio 2024, notificato in data 24 settembre 2024,
Cat.A.12/2024/Immig./IISez./24BS002604 in quanto emesso in violazione del diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo per omessa notificazione dell'avviso ex art. 10bis L.
241/1990 all'istante. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario,
1 di 2 oltre accessori come per legge.”
− di parte resistente: “respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese” ha pronunciato la seguente
sente nza
1. Il ricorrente, che non ha avanzato istanze per l'assunzione di prove orali, non ha presentato elementi di prova positivi e diretti dell'effettiva convivenza con il fratello.
Si noti come quanto indicato a pagina 7 sia qualificato dallo stesso ricorrente come insufficiente a tal fine:
l'indicazione a vari enti come proprio domicilio del luogo di residenza del fratello non è indizio univoco, potendo essere spiegato non con la convivenza ma con la maggior facilità di recapito in tal luogo di comunicazioni scritte.
Il ricorrente si è limitato a negare la valenza probatoria degli accessi presso l'abitazione del fratello in
Flero via XX Settembre n. 5 effettuati nel procedimento amministrativo e indicati nel provvedimento (in data 7.2.2024 ore 16:40 e in data 12.2.2024 ore 15:50 nessuno veniva trovato). A tal fine ha prodotto una dichiarazione del datore di lavoro riguardante l'attività svolta dal solo ricorrente nei giorni in cui venivano eseguiti gli accessi presso l'abitazione di residenza. Tuttavia, come già esposto in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, i dati emergenti da tale atto non paiono sufficienti a contrastare i risultati degli accessi per le seguenti ragioni:
− non è indicato l'orario in cui veniva svolta l'attività descritta;
− non si fa alcun riferimento al fratello del ricorrente anch'egli non trovato all'interno dell'abitazione.
Inoltre, come indicato nella relazione prodotta dall'amministrazione resistente, nel foglio notizie del
24.9.2024, il ricorrente ha dichiarato, sottoscrivendo l'atto, di non convivere con coniuge o parenti entro il 2° grado cittadini italiani.
Il ricorso va rigettato.
2. Il ricorrente va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
Per que sti m otivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al rimborso delle spese processuali a favore del Parte_1 Controparte_1
liquidate in 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge.
Si comunichi.
Brescia, 23.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2