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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 2859/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la risoluzione dei contratti di appalto stipulati in data
23/09/2023 rispettivamente da e con Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
2. Condanna a restituire, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
l'importo di euro 12.500,00 ciascuno oltre interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale;
3. Condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi euro 4.416,10 oltre accessori di legge, oltre euro
237,00 per anticipazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e ricorrono ex art. 281 decies nei confronti della Parte_1 Parte_2 società in seguito alla stipulazione con quest'ultima di due contratti di Controparte_1 appalto in data 23/09/2023 aventi ad oggetto la fornitura e installazione di due impianti fotovoltaici per il prezzo complessivo di euro 50.000,00.
In data 18/10/2023 i ricorrenti eseguivano due bonifici di euro 12.500,00 ciascuno a titolo di acconto, come da accordi presi al momento della conclusione del contratto.
I ricorrenti riferiscono che in data 26/10/2023 un tecnico della società
[...] si recava presso le due abitazioni interessate alla realizzazione degli impianti CP_1 consegnando loro solo una batteria di accumulo per l'immobile di senza Parte_1 peraltro montarla, comunicando alla di lei figlia – – e al genero Persona_1 Per_2 che gli impianti non potevano essere realizzati in quanto non vi erano le
[...] condizioni per installare tutti i pannelli sul tetto già parzialmente occupato dai pannelli solari.
Venivano programmati vari sopralluoghi che però non si tenevano sicché i ricorrenti esponevano la volontà di risolvere il contratto a fronte dell'inadempimento di
Controparte_1
In data 26/01/2024 si teneva un incontro con tale signor , qualificatosi Per_3 ai ricorrenti come titolare della società il quale proponeva loro di Controparte_1 scegliere tra la realizzazione di un impianto diverso e la restituzione delle somme versate.
Successivamente i ricorrenti comunicavano di voler risolvere i contratti chiedendo la restituzione della complessiva somma di euro 25.000,00. A tale richiesta la società non dava riscontro.
Per tali ragioni i ricorrenti chiedono oggi di accertare e dichiarare la risoluzione dei due contratti di appalto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché di condannare la resistente alla restituzione delle somme ricevute pari a euro 12.500,00 per ciascun contraente.
Sostiene la resistente che la mancata realizzazione dell'impianto è ascrivibile alla condotta dei committenti in quanto il mancato adempimento da parte dell'impresa è di fatto dovuto ad un comportamento ostruzionistico dei medesimi;
allegano che comunque non vi sarebbe il requisito della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e che, infine, la risoluzione del contratto di appalto può essere pronunciata solo laddove, ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c., le difformità da cui risulta affetta l'opera siano tali da renderla del tutto inidonea rispetto all'uso a cui era destinata.
Inoltre, sostiene la resistente che vi sarebbe stata novazione del contratto in quanto il contratto di appalto originariamente concluso con ciascuno dei due ricorrenti è stato novato e sostituito integralmente dal contratto verbale che si sarebbe perfezionato in occasione dell'incontro del 26/01/2024 con il e che avrebbe avuto ad Per_3 oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico diverso e alternativo rispetto a quello originario.
La resistente eccepisce quindi in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda innanzitutto per il mancato esperimento della
2 mediazione obbligatoria in quanto il contratto concluso tra le parti consisterebbe in un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e come tale sarebbe sottoposto all'obbligo di mediazione, nonché per mancanza dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
chiede infine rigettarsi la domanda nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Innanzitutto, nel caso di specie, il contratto al centro della controversia è qualificabile come appalto e non come contratto d'opera.
Dispone l'art. 1655 c.c.: “L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
In comune con il contratto d'opera disciplinato dall'art. 2222 c.c., l'appalto si caratterizza per l'assunzione di un'obbligazione verso il committente che consiste nel compimento di un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi la esegue a fronte di un corrispettivo, mentre la differenza tra i due modelli negoziali va ravvisata nell'organizzazione del lavoro prestato. Il contratto d'opera coinvolge infatti l'impresa che svolge la propria attività prevalentemente con il lavoro personale dell'imprenditore, il contratto d'appalto invece coinvolge un'organizzazione di mezzi e persone. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “Per
l'individuazione dei criteri in base ai quali distinguere il contratto d'appalto dal contratto d'opera, la differenza tra queste figure negoziali deve essere individuata nella complessità dell'organizzazione impiegata;
si qualifica il contratto come appalto se nel caso in cui l'opera commissionata avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa, cui l'obbligato è preposto, e come contratto d'opera qualora è prevalente il lavoro di quest'ultimo, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 17/06/2022,
n.8146).
Premesso che, tra l'altro, la società è iscritta nella sezione Controparte_1 ordinaria del Registro delle imprese come si ricava dalla visura ordinaria pag. 2 (doc. 2 ricorrente), la prestazione consistente nella fornitura e installazione degli impianti
3 fotovoltaici non avviene mediante il lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato bensì mediante un'organizzazione di mezzi e persone.
Ne consegue che la presente controversia, riguardando un contratto di appalto, non rientra tra le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione come sostiene parte resistente.
Si rileva inoltre che il tentativo di negoziazione assistita, peraltro non obbligatorio per la presente controversia ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162,
è stato tuttavia validamente esperito, come risulta dal doc. 18 attore e dalla corrispondenza tra i difensori delle parti (doc. “comunicazioni intercorse e procedimento negoziazione”, parte resistente), anche se con esito negativo.
Nel merito la resistente allega ma non prova la novazione del contratto che ritiene essersi formata durante l'incontro degli attori con il il 26.1.2024. Per_3
Si legge infatti a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta: “E in effetti segue, a conferma della nuova volontà contrattuale, un incontro in data 26.01.2024 presso le abitazioni, e in tale occasione il Sig. comunicò che l'impianto era Per_3 realizzabile e che se non fosse stato realizzabile avrebbe comunicato alla società di restituire le somme: questa è la prova dell'accordo e del successivo contratto pur verbale novato tra le parti”.
Parti attrici contestano che vi sia stata novazione sulla scorta e provano invece di avere richiesto più volte la restituzione dell'acconto, per ultimo, con il doc. 12 e cioè con il messaggio telefonico dagli stessi inviato alla convenuta con cui decidevano per la restituzione dell'acconto.
La novazione, che è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, trova la propria disciplina nell'art. 1230 c.c. che recita: “La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.”
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità in proposito afferma che
“La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche,
4 caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall'
"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione.” (Cass.
Civ. n. 27028 del 14/09/2022).
L'esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito con un accertamento di fatto.
Nel caso specifico non si ravvisa alcuna novazione oggettiva dato che manca in toto l'elemento dell'animus novandi perché non risulta che i ricorrenti abbiano manifestato la volontà di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova nell'oggetto.
In data 16/01/2024 i ricorrenti non hanno rifiutato la restituzione degli acconti versati bensì hanno aspettato di sentire la proposta di durante l'incontro del Per_3
26/01/2024. E a seguito di tale proposta hanno optato per la restituzione delle somme versate.
Parte convenuta afferma che avrebbe comunicato ai ricorrenti Per_3 nell'incontro del 26.1.2024 che “l'impianto era realizzabile e che se non fosse stato realizzabile avrebbe comunicato alla società di restituire le somme” (pag. 7 comparsa risposta) ma nulla ha mai specificato in ordine all'effettiva realizzabilità dell'impianto.
Pare pertanto logico che, nell'incertezza della realizzabilità, i ricorrenti abbiano scelto la risoluzione.
E ciò risulta dimostrato in particolare dal doc 12 ricorrenti che non risulta essere stato smentito dalla convenuta.
Spettava alla convenuta dimostrare l'intervenuto accordo novativo inequivoco, ma tale incombente non è stato adempiuto.
In altre parole, non risulta che a seguito dell'incontro del 26.1.2024, che al limite può essere ricondotto nell'ambito delle trattative precontrattuali, si è perfezionato il nuovo incontro di volontà affermato da Controparte_1
Emerge invece dai doc. 10, 11 e in particolare 12 ricorrenti, che i anno Pt_1 comunicato a più riprese, e in particolare il in data 29/01/2024, cioè dopo l'incontro con
, la volontà di non procedere con i lavori. Per_3
5 Resta dunque da valutare l'inadempimento contrattuale lamentato dai ricorrenti e quindi l'eventuale risoluzione del contratto.
Dalla ricostruzione della vicenda è evidente che la condotta tenuta dalla resistente assume i contorni di un inadempimento di non scarsa importanza.
In esecuzione della stipulazione di entrambi i contratti in data 23/09/2024 la resistente ha provveduto solamente a consegnare una batteria di accumulo, peraltro senza nemmeno installarla, mentre i lavori per la realizzazione dell'opera non solo non sono stati mai avviati, ma soprattutto non sono stati preceduti dalla necessaria progettazione dell'intero impianto, attività quest'ultima che l'appaltatore si era impegnato a svolgere sulla scorta dell'art. 1 del contratto relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico (doc.
3-4 ricorrenti).
L'inadempimento contrattuale della resistente giustifica pertanto la risoluzione del contratto di appalto tra le parti.
Deve pertanto accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti di appalto intercorsi tra ricorrenti e convenuta ex art. 1453 c.c.
Di conseguenza la convenuta va condannata alla restituzione agli attori di euro
25.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo.
Così deciso in Udine, il 3.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 2859/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la risoluzione dei contratti di appalto stipulati in data
23/09/2023 rispettivamente da e con Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
2. Condanna a restituire, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
l'importo di euro 12.500,00 ciascuno oltre interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale;
3. Condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi euro 4.416,10 oltre accessori di legge, oltre euro
237,00 per anticipazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e ricorrono ex art. 281 decies nei confronti della Parte_1 Parte_2 società in seguito alla stipulazione con quest'ultima di due contratti di Controparte_1 appalto in data 23/09/2023 aventi ad oggetto la fornitura e installazione di due impianti fotovoltaici per il prezzo complessivo di euro 50.000,00.
In data 18/10/2023 i ricorrenti eseguivano due bonifici di euro 12.500,00 ciascuno a titolo di acconto, come da accordi presi al momento della conclusione del contratto.
I ricorrenti riferiscono che in data 26/10/2023 un tecnico della società
[...] si recava presso le due abitazioni interessate alla realizzazione degli impianti CP_1 consegnando loro solo una batteria di accumulo per l'immobile di senza Parte_1 peraltro montarla, comunicando alla di lei figlia – – e al genero Persona_1 Per_2 che gli impianti non potevano essere realizzati in quanto non vi erano le
[...] condizioni per installare tutti i pannelli sul tetto già parzialmente occupato dai pannelli solari.
Venivano programmati vari sopralluoghi che però non si tenevano sicché i ricorrenti esponevano la volontà di risolvere il contratto a fronte dell'inadempimento di
Controparte_1
In data 26/01/2024 si teneva un incontro con tale signor , qualificatosi Per_3 ai ricorrenti come titolare della società il quale proponeva loro di Controparte_1 scegliere tra la realizzazione di un impianto diverso e la restituzione delle somme versate.
Successivamente i ricorrenti comunicavano di voler risolvere i contratti chiedendo la restituzione della complessiva somma di euro 25.000,00. A tale richiesta la società non dava riscontro.
Per tali ragioni i ricorrenti chiedono oggi di accertare e dichiarare la risoluzione dei due contratti di appalto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché di condannare la resistente alla restituzione delle somme ricevute pari a euro 12.500,00 per ciascun contraente.
Sostiene la resistente che la mancata realizzazione dell'impianto è ascrivibile alla condotta dei committenti in quanto il mancato adempimento da parte dell'impresa è di fatto dovuto ad un comportamento ostruzionistico dei medesimi;
allegano che comunque non vi sarebbe il requisito della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e che, infine, la risoluzione del contratto di appalto può essere pronunciata solo laddove, ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c., le difformità da cui risulta affetta l'opera siano tali da renderla del tutto inidonea rispetto all'uso a cui era destinata.
Inoltre, sostiene la resistente che vi sarebbe stata novazione del contratto in quanto il contratto di appalto originariamente concluso con ciascuno dei due ricorrenti è stato novato e sostituito integralmente dal contratto verbale che si sarebbe perfezionato in occasione dell'incontro del 26/01/2024 con il e che avrebbe avuto ad Per_3 oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico diverso e alternativo rispetto a quello originario.
La resistente eccepisce quindi in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda innanzitutto per il mancato esperimento della
2 mediazione obbligatoria in quanto il contratto concluso tra le parti consisterebbe in un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e come tale sarebbe sottoposto all'obbligo di mediazione, nonché per mancanza dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
chiede infine rigettarsi la domanda nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Innanzitutto, nel caso di specie, il contratto al centro della controversia è qualificabile come appalto e non come contratto d'opera.
Dispone l'art. 1655 c.c.: “L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
In comune con il contratto d'opera disciplinato dall'art. 2222 c.c., l'appalto si caratterizza per l'assunzione di un'obbligazione verso il committente che consiste nel compimento di un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi la esegue a fronte di un corrispettivo, mentre la differenza tra i due modelli negoziali va ravvisata nell'organizzazione del lavoro prestato. Il contratto d'opera coinvolge infatti l'impresa che svolge la propria attività prevalentemente con il lavoro personale dell'imprenditore, il contratto d'appalto invece coinvolge un'organizzazione di mezzi e persone. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “Per
l'individuazione dei criteri in base ai quali distinguere il contratto d'appalto dal contratto d'opera, la differenza tra queste figure negoziali deve essere individuata nella complessità dell'organizzazione impiegata;
si qualifica il contratto come appalto se nel caso in cui l'opera commissionata avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa, cui l'obbligato è preposto, e come contratto d'opera qualora è prevalente il lavoro di quest'ultimo, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 17/06/2022,
n.8146).
Premesso che, tra l'altro, la società è iscritta nella sezione Controparte_1 ordinaria del Registro delle imprese come si ricava dalla visura ordinaria pag. 2 (doc. 2 ricorrente), la prestazione consistente nella fornitura e installazione degli impianti
3 fotovoltaici non avviene mediante il lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato bensì mediante un'organizzazione di mezzi e persone.
Ne consegue che la presente controversia, riguardando un contratto di appalto, non rientra tra le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione come sostiene parte resistente.
Si rileva inoltre che il tentativo di negoziazione assistita, peraltro non obbligatorio per la presente controversia ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162,
è stato tuttavia validamente esperito, come risulta dal doc. 18 attore e dalla corrispondenza tra i difensori delle parti (doc. “comunicazioni intercorse e procedimento negoziazione”, parte resistente), anche se con esito negativo.
Nel merito la resistente allega ma non prova la novazione del contratto che ritiene essersi formata durante l'incontro degli attori con il il 26.1.2024. Per_3
Si legge infatti a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta: “E in effetti segue, a conferma della nuova volontà contrattuale, un incontro in data 26.01.2024 presso le abitazioni, e in tale occasione il Sig. comunicò che l'impianto era Per_3 realizzabile e che se non fosse stato realizzabile avrebbe comunicato alla società di restituire le somme: questa è la prova dell'accordo e del successivo contratto pur verbale novato tra le parti”.
Parti attrici contestano che vi sia stata novazione sulla scorta e provano invece di avere richiesto più volte la restituzione dell'acconto, per ultimo, con il doc. 12 e cioè con il messaggio telefonico dagli stessi inviato alla convenuta con cui decidevano per la restituzione dell'acconto.
La novazione, che è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, trova la propria disciplina nell'art. 1230 c.c. che recita: “La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.”
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità in proposito afferma che
“La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche,
4 caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall'
"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione.” (Cass.
Civ. n. 27028 del 14/09/2022).
L'esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito con un accertamento di fatto.
Nel caso specifico non si ravvisa alcuna novazione oggettiva dato che manca in toto l'elemento dell'animus novandi perché non risulta che i ricorrenti abbiano manifestato la volontà di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova nell'oggetto.
In data 16/01/2024 i ricorrenti non hanno rifiutato la restituzione degli acconti versati bensì hanno aspettato di sentire la proposta di durante l'incontro del Per_3
26/01/2024. E a seguito di tale proposta hanno optato per la restituzione delle somme versate.
Parte convenuta afferma che avrebbe comunicato ai ricorrenti Per_3 nell'incontro del 26.1.2024 che “l'impianto era realizzabile e che se non fosse stato realizzabile avrebbe comunicato alla società di restituire le somme” (pag. 7 comparsa risposta) ma nulla ha mai specificato in ordine all'effettiva realizzabilità dell'impianto.
Pare pertanto logico che, nell'incertezza della realizzabilità, i ricorrenti abbiano scelto la risoluzione.
E ciò risulta dimostrato in particolare dal doc 12 ricorrenti che non risulta essere stato smentito dalla convenuta.
Spettava alla convenuta dimostrare l'intervenuto accordo novativo inequivoco, ma tale incombente non è stato adempiuto.
In altre parole, non risulta che a seguito dell'incontro del 26.1.2024, che al limite può essere ricondotto nell'ambito delle trattative precontrattuali, si è perfezionato il nuovo incontro di volontà affermato da Controparte_1
Emerge invece dai doc. 10, 11 e in particolare 12 ricorrenti, che i anno Pt_1 comunicato a più riprese, e in particolare il in data 29/01/2024, cioè dopo l'incontro con
, la volontà di non procedere con i lavori. Per_3
5 Resta dunque da valutare l'inadempimento contrattuale lamentato dai ricorrenti e quindi l'eventuale risoluzione del contratto.
Dalla ricostruzione della vicenda è evidente che la condotta tenuta dalla resistente assume i contorni di un inadempimento di non scarsa importanza.
In esecuzione della stipulazione di entrambi i contratti in data 23/09/2024 la resistente ha provveduto solamente a consegnare una batteria di accumulo, peraltro senza nemmeno installarla, mentre i lavori per la realizzazione dell'opera non solo non sono stati mai avviati, ma soprattutto non sono stati preceduti dalla necessaria progettazione dell'intero impianto, attività quest'ultima che l'appaltatore si era impegnato a svolgere sulla scorta dell'art. 1 del contratto relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico (doc.
3-4 ricorrenti).
L'inadempimento contrattuale della resistente giustifica pertanto la risoluzione del contratto di appalto tra le parti.
Deve pertanto accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti di appalto intercorsi tra ricorrenti e convenuta ex art. 1453 c.c.
Di conseguenza la convenuta va condannata alla restituzione agli attori di euro
25.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo.
Così deciso in Udine, il 3.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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