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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 913/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MIGLIACCIO MARIA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio per a.t.p. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge 118/1971, della pensione di inabilità ex art. 12 l.
118/1971 nonché dello status di hadicapp ex art. 3 co.3 L.104/92, negati dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, all'esito del rinnovo delle operazioni peritali nonché del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al
23.4.2025 la causa è così decisa.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio di opposizione ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge 30.3.1971, della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971
1 nonché dello status di handicap ex art. 3 co. 3 l.104/92, accertando a carico del ricorrente
“un'invalidità del 67% (sessantasette per cento) con decorrenza dalla data della visita per CTU (come precedentemente relazionato), quindi dal 02.08.24” (cfr. consulenza tecnica depositata in data
27.08.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
Il giudizio espresso sulla base della documentazione in atti risulta essere logico e immune da vizi motivazionali;
il CTU ha peraltro dato pieno riscontro alle obiezioni sollevate da parte ricorrente alla bozza di perizia, cui si rimanda.
Sulla base delle ragioni sopra esposte questo giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni rappresentate dal CTU (Cass. 12703/2015).
Considerato che il CTU ha accertato la sussistenza a carico del ricorrente di una invalidità pari al 67%, ossia prossima alla soglia per il riconoscimento dell'assegno mensile rivendicato, si ritiene equo procedere ad una compensazione integrale delle spese di lite, mentre le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 913/2024, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 23/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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