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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9999 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
E CONTESTUALE
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 12/06/2025 è chiamato a trattazione scritta ex art. 127-ter Cpc il procedimento iscritto al n. 28683/2024 R.G.
Il Giudice
Lette le note scritte depositate;
ha trattenuto la causa in decisione per il deposito telematico contestuale della motivazione e del pedissequo dispositivo della seguente decisione.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice TO ST, ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 28683 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
1 (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Annamaria Santini (C.F. ) giusta C.F._2
procura alle liti in atti.
- appellante -
e
(C.F. - in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_1
tempore – rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Francesca Sitzia (C.F.
). C.F._3
- appellata - oggetto: appello avverso la sentenza n. 1296/2024 pronunciata dal
Giudice di pace di in data 01/02/2024, depositata il successivo CP_1
05/02/2024 e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 34710/2023
R.G. conclusioni per «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in Parte_1
accoglimento del presente gravame, per le ragioni spiegate in narrativa, in riforma della gravata sentenza, dichiarare l'annullamento totale, e/o la revoca e/o dichiarare nullo e/o illegittimo verbale n.
00000568673/2023/1/1/1 (accertamento n. VA168242033), notificato in data 13 giugno 2023 e di tutti gli atti presupposti ed ivi indicati, con ogni conseguente determinazione in merito. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio»; per : «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinte le avverse CP_1
pretese, rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 1296/2024 riconoscendo e CP_1
confermando la legittimità del verbale elevato dall'Amministrazione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello del 28/06/2024 Parte_1
conveniva in giudizio - davanti all'intestato Tribunale – , CP_1
chiedendo la riforma della sentenza n. 1296/2024 pronunciata dal Giudice
2 di pace di in data 01/02/2024, depositata il successivo 05/02/2024 CP_1
e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 34710/2023 R.G.
2. In particolare, l'odierno appellante esponeva quanto segue: che, con ricorso ritualmente depositato, proponeva opposizione, innanzi al
Giudice di pace di avverso il verbale di accertamento di violazione CP_1
al C.d.S. 00000568673/2023/1/1/1 (accertamento n. VA168242033), emesso da in data 27/03/2023 e notificato il successivo CP_1
13/06/2023, con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 9 e 14 C.d.S. in ragione dell'accesso del veicolo di sua proprietà
(tg. GH305ZY) in una ZTL, senza la prescritta autorizzazione;
più specificatamente, esso ricorrente deduceva l'illegittimità del verbale impugnato per vizi di forma, nonché in ragione dell'assenza di qualsivoglia infrazione, dunque, nel merito, chiedeva la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
di contro, iscritta la causa a ruolo al n.
34710/2023 R.G., restava contumace;
ad esito del CP_1
giudizio, l'adito giudicante di prime cure, con la sentenza n. 1294/2024 del
05/02/2024, rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Avverso tale statuizione, proponeva appello con Parte_1
riguardo a tutti i capi, sostenendo: a) la necessità di indicazione esplicita, all'interno del verbale, del nominativo del soggetto responsabile del procedimento;
b) la necessaria taratura dell'apparecchio rilevatore;
c)
l'errata valutazione in merito al posizionamento della segnaletica stradale;
d) l'impossibilità di individuare, mediante la documentazione fotografica allegata in primo grado, il mezzo da sanzionare;
e) l'assenza di fede privilegiata del verbale opposto.
3. Con comparsa di risposta del 19/09/2024, si costituiva in giudizio
, la quale contestava tutte le avverse deduzioni e, nel CP_1
merito, chiedeva il rigetto dell'appello con contestuale conferma della sentenza di prime cure.
3 4. Alla prima udienza del 30/10/2024, l'adito giudicante, lette le note depositate dalle parti, rinviava la causa all'udienza del 12/06/2025; in pari data, tratteneva la stessa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies Cpc.
5. L'appello proposto da è infondato e deve Parte_1
essere rigettato per i motivi di seguito illustrati.
6. Nel presente giudizio, l'appellante ha invocato la riforma della sentenza di prime cure formulando, a sostegno di ciò, una serie di contestazioni sul ragionamento logico-giuridico seguito dal precedente giudicante circa i motivi di opposizione proposti.
7. Orbene, ai fini della soluzione della controversia occorre mettere a confronto la normativa applicabile rispetto ad ogni singola censura ed il contenuto della sentenza impugnata.
8. Per quanto concerne la prima contestazione, Parte_1
invocava l'erroneità della sentenza nella parte in cui statuiva
[...]
che, all'interno del verbale opposto, non sarebbe stata necessaria l'indicazione del nome del responsabile dell'immissione dei dati (oltre al nominativo del verbalizzante): ed infatti, secondo la tesi dell'appellante, non era sufficiente l'indicazione impersonale del funzionario pro- tempore, occorrendo piuttosto la specifica individuazione dell'effettivo responsabile del procedimento.
Ciò posto, occorre evidenziare che, da un lato, il richiamato art. 8, comma
2, lettera c, della Legge n.241/1990 non impone un obbligo di identificazione del soggetto in discussione, ed infatti, impiega genericamente il termine “persona” («nella comunicazione debbono essere indicati l'ufficio e la persona responsabile del procedimento»); dall'altro, l'indicazione impersonale del soggetto responsabile non osta alla concreta individuazione dello stesso e al connesso esercizio delle facoltà di contraddittorio che, peraltro, l'appellante non ha neppure genericamente allegato.
Peraltro, tale censura risulta manifestamente infondata, atteso che il nominativo in discussione risulta effettivamente indicato nel verbale
4 opposto (v. pag. 1 verbale: «AGENTE ACCERTATORE: Persona_1
MATR. 8694; RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL DIRIGENTE DELLA
U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI MARIO DE SCLAVIS»); pertanto, la prima censura mossa alla sentenza impugnata appare priva di alcun fondamento.
9. Quanto al secondo punto di decisione contestato, afferente alla mancata taratura dell'apparecchio accertatore, rileva il decidente che «a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma
6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura» (v. Cass. 533/2018).
Da ciò si evince che la giurisprudenza di legittimità si è sempre orientata
(v. Cass. 5809/2012) a riconoscere l'obbligo di taratura degli apparecchi di misurazione della velocità, nulla disponendo per quanto concerne i dispositivi che individuano l'accesso in una Ztl (telecamere ai varchi): ed infatti, tali strumenti non misurano la velocità, ma registrano il solo passaggio dei veicoli e le loro targhe. Ne consegue che, a rigor di logica, la taratura periodica – obbligatoria per gli strumenti destinati alla misurazione della velocità – non è applicabile alle telecamere Ztl, le quali si limitano a rilevare e documentare il transito di veicoli dai varchi: dunque, trattandosi di un'attività meramente ricognitiva e non di misurazione, l'affidabilità del sistema non risulta compromessa dall'assenza di taratura;
né anche al riguardo l'appellante ha svolto specifiche deduzioni che evidenzino vizi di funzionamento dell'apparato.
Ed infatti, ai fini della legittimità dell'accertamento è necessario – contrariamente agli autovelox (v. da ultimo
Cass. n. 13996 del 26/05/2025) che l'installazione degli impianti di rilevazione dell'accesso ai varchi sia stato autorizzato da parte del
Ministero ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. Controparte_2
250 del 1999. I commi 2 e 3 di detta disposizione prevedono, infatti, rispettivamente: «
2. La domanda deve contenere: a) una relazione sulle
5 caratteristiche tecnico funzionali degli impianti e delle loro prestazioni, con l'indicazione degli estremi di omologazione o di approvazione e gli eventuali elaborati, grafici, fotografici, informatici o di altro genere che il comune intende allegare … 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione e delle compatibilità con gli obiettivi indicati dal comune». Come si vede, il rilascio dell'autorizzazione ministeriale ha per presupposto la detta verifica relativa alle apparecchiature utilizzate;
orbene; nel caso che ci occupa, tale provvedimento autorizzativo (prot. n. 000485/2019) risulta richiamato nel verbale, ragion per cui anche tale doglianza merita di essere disattesa, non avendo il ricorrente in appello censurato tale indicazione.
10. Relativamente alla terza censura articolata, concernente il presunto errato e illegittimo posizionamento della segnaletica di preavviso della Ztl, rileva il decidente che sia da condividersi l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui «in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla pubblica amministrazione,
l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità … Il principio enunciato trova una più generale formulazione nei criteri di riparto espressi, ex multis, proprio nella pronuncia richiamata dal ricorrente, in virtù del quale «all'Amministrazione, che viene a rivestire
- dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio
6 espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione» (Cass. Sez. 6-2,
24.01.2019, n.1921)» (v. Cass. 24166/2023). Al riguardo l'odierno appellante si è limitato a invocare il disposto dell'art. 79 reg. att. CdS ed ad allegare due foto che effigiano lo stato dei luoghi in contestazione.
Orbene, quanto alla pretesa violazione del disposto citato nel punto in cui impone per i segnali di prescrizione che la relativa segnalazione sia posta a una distanza minima di mt.80 dal punto in cui la prescrizione vige, si deve evidenziare che il comma 3 non assegna portata inderogabile a tale misura posto che si legge: «Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti»; d'altronde, tenuto conto che la violazione è avvenuta nel varco di via Nazionale (ossia in pieno centro città) è da ritenere irragionevole e anzi foriera di equivoci da parte degli automobilisti il rispetto di una tale misura che collocherebbe la prescrizione troppo a monte rispetto alla posizione del varco. Le ulteriori deduzioni circa le dimensioni del cartello risultano smentite dalla documentazione in atti, come nel caso della presunta incongruità nelle dimensioni del cartello
(indicato in 55x55 cm), misura incoerente con la forma rettangolare effettivamente adottata o, ancora, come il limite di velocità vigente nel tratto interessato, pari a 30 km/h (e non 50 km/h come dallo stesso sostenuto) (v. doc. 2 all. 3 - 4). Quanto, infine, alla contestazione relativa alla leggibilità degli orari di attivazione del varco, si osserva che, sebbene riportati con “pennarello”, tali indicazioni risultavano comunque ben visibili e pienamente leggibili, così da assolvere alla loro funzione informativa nei confronti degli utenti della strada.
11. Relativamente alla quarta censura, concernente il rilievo fotografico della violazione, si osserva che la riproduzione della targa del veicolo risulta di per sé idonea a identificare il mezzo e, conseguentemente, il suo intestatario, senza che sia necessario – poiché
7 tecnicamente impossibile – che, nella singola immagine, compaiano ulteriori elementi quali data, ora o coordinate geografiche, trattandosi, peraltro, di dati contenuti nel verbale opposto che localizza esattamente il varco e, quindi, il luogo dell'infrazione; né l'appellante ha sostanzialmente contestato il materiale attraversamento del varco con gli altri motivi di gravame.
Inoltre, la mera ipotesi secondo cui la targa sarebbe stata oggetto di clonazione non è stata in alcun modo dimostrata dall'opponente, sul quale incombeva l'onere della prova, impossibile a darsi da controparte.
Parimenti infondata è l'asserzione relativa ad un presunto mancato aggiornamento del dispositivo all'ora legale, circostanza né provata né plausibile in assenza di elementi concreti.
Quanto, invece, alla scarsa visibilità dell'immagine prodotta, si osserva che il rilievo non appare significativo: la foto, pur scura, non è tale da compromettere la leggibilità della targa, e la sua qualità può ragionevolmente essere attribuita all'effetto di luci ed ombre o al fatto che essa costituisce un singolo fermo immagine estratto da un flusso video acquisito dal sistema automatico di rilevazione (rappresentato, per l'appunto, da una telecamera al varco).
12. Infine, per quanto concerne l'assenza di fede privilegiata del verbale, rileva il decidente che, lo stesso, sebbene afferente ad una violazione constatata attraverso uno strumento di rilevamento automatico, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere messa in discussione solo da una specifica prova contraria (v. Cass. n. 10376/2024), in quanto, è stato comunque sottoposto all'attenzione di un agente accertatore, ossia di un pubblico ufficiale che ha estratto e rielaborato i dati contenuti in un sistema informatico.
Ed infatti, «In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a)
8 ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese;
b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore» (v. Cass. n. 18420/2024).
13. In ragione di tanto, l'appello proposto da Parte_1
deve essere interamente rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate, possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi nel perimetro degli importi medi.
15. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
9 sentenza n. 1296/2024 pronunciata in data 01/02/2024 dal giudice di pace di così provvede: CP_1
1) nel merito, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in € 662,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Roma 3 luglio 2025.
Il Giudice
TO ST
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
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