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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13981 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa MA LA ZI, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3322/2023 R.G. promossa da:
(P.IVA ), con sede in Roma, via Sicilia n. 50, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e in qualità di mandataria di (c.f. , Parte_2 C.F._1 nata ad [...] il [...] e residente in [...]L, elettivamente domiciliata in UI EC (Rm), via Pantano n. 8 presso lo studio dell'Avvocato Giorgio Fina (c.f. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
contro
(C.F. e P.IVA di Gruppo ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 via Venti Settembre n. 30, Capogruppo del Gruppo Bancario in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luisa Maresca (C.F. ), con C.F._3 domicilio eletto presso lo studio , sito in Roma, via Boncompagni n. 15; CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo con cessione del quinto della pensione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., nella qualità di rappresentante sostanziale della Parte_1 sig.ra conveniva in giudizio la per vederla condannare al pagamento Parte_2 CP_1 in suo favore della somma di € 5.888,02, oltre interessi, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
In particolare, la ricorrente deduceva che in data 16.4.2009 la sig.ra stipulava con la società Pt_2
Co.fi.mar. ApA. il contratto di mutuo n. 09101733 (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso) per un capitale lordo mutuato di euro 13.200,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili costanti da € 110,00 ciascuna mediante cessione del quinto della pensione. A garanzia del rimborso del finanziamento, come previsto dal contratto, il ricorrente deduceva di aver sottoscritto una polizza assicurativa ex DPR 180/1950, con costo addebitato contestualmente all'erogazione del finanziamento.
Tanto premesso, la ribadendo la propria legittimazione attiva, deduceva la nullità Parte_3 parziale inter partes del contratto di finanziamento per la usurarietà del TEG, pari, al 14,77%, a fronte del tasso soglia antiusura vigente ratione temporis del 13,445% (tasso medio 8,97% aumentato della metà) chiedendo la condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente e per esso in favore della della somma di € € 5.888,02, oltre interessi, ovvero alla Pt_1 diversa somma ritenuta di giustizia, nonché la condanna della società resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del difensore antistatario della ricorrente e alla refusione delle spese di CTP e di mediazione pari ad euro 48,00.
Con comparsa del 21/09/2023 si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, eccependo: preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva e processuale della ricorrente, considerato che la procura rilasciata dalla sig.ra a Pt_2 Pt_1 risultava priva dei necessari requisiti di forma e sostanza;
sempre in via preliminare, la
[...] Con carenza di legittimazione passiva di , in quanto cessionaria del solo credito e non dell'intero rapporto contrattuale;
nel merito, l'infondatezza delle doglianze della ricorrente, in fatto e in diritto;
in subordine, di limitare la condanna alla quota effettivamente incassata dalla dal 14.03.2017 CP_1
e sino all'estinzione del contratto;
in ogni caso, con vittoria delle spese e compensi professionali.
All'udienza del 5.10.2023 il Giudice precedentemente assegnatario della causa, ritenuta l'opportunità di un più approfondito contraddittorio circa le eccezioni preliminari avanzate dalla resistente e rilevata l'astratta possibilità della necessità di disporre una perizia contabile d'ufficio, disponeva il mutamento del rito e rinviava per la trattazione alla successiva udienza.
Con ordinanza emessa il 24.1.2024 all'esito dell'udienza tenuta mediante scambio di note scritte, il Giudice, ritenuta la genericità della procura rilasciata alla concedeva un termine Parte_1 perentorio ex art. 182 c.p.c. per sanare i vizi del mandato.
Alla successiva udienza del 28.3.2024, il Giudice, dato atto dell'avvenuto deposito ad opera di parte attrice di procura in sanatoria, concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con decreto del 19 dicembre 2024, la Presidente di sezione, Dott.ssa Pedrelli, assegnava il presente procedimento, in sostituzione del precedente giudicante, alla sottoscritta che, all'udienza dell'8 gennaio 2025, ritenuta superflua l'ammissione della ctu richiesta ne disponeva il rigetto e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, parte convenuta ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
Parte_1
L'eccezione è infondata. In adempimento a quanto richiesto dal Giudice precedentemente assegnatario della causa, la ha provato la propria rappresentanza sostanziale e processuale per il recupero delle Parte_1 somme su menzionate, versando in atti la procura contenente mandato sostanziale e processuale in relazione al presente giudizio. Detto mandato, conferito per iscritto, è stato poi regolarmente sottoscritto di pugno e corredato dal documento di identità del delegante.
Con Sempre in via preliminare, parte convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva della , tenuto conto dell'avvenuta cessione del solo credito e non dell'intero rapporto contrattuale.
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ebbene, come emerge dai documenti depositati in atti (cfr. doc. nn. 04 e 05 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) oggetto della cessione in favore della Banca convenuta risulta essere il solo credito e non l'intero rapporto contrattuale.
Ne consegue che, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto maggiormente circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito di cui il cedente è titolare in forza di un precedente contratto. Pertanto, si distingue fra titolarità del contratto, che resta in capo all'originario creditore-cedente, e facoltà di esercitare tutti i diritti da questo derivanti, trasferita al cessionario. Ciò considerato, non risultano trasferite al cessionario le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, che restano nella titolarità del cedente anche dopo la cessione del credito.
Pertanto, eventuali azioni afferenti alla validità del contratto devono essere rivolte al soggetto cedente, con conseguente difetto di legittimazione passiva del cessionario.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che parte attrice contesta nel merito la parziale nullità del contratto ex art. 1815 co. 2 c.c. per usurarietà del tasso di interesse applicato, deve essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva avanzata da parte convenuta.
Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di parte convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014, così come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3322/2023 promossa da in qualità di mandataria della sig.ra Parte_1 Parte_2 contro così provvede: Controparte_1
- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della avanzata da parte Parte_4 convenuta;
- accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 - condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2025
Il Giudice
MA LA ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa MA LA ZI, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3322/2023 R.G. promossa da:
(P.IVA ), con sede in Roma, via Sicilia n. 50, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e in qualità di mandataria di (c.f. , Parte_2 C.F._1 nata ad [...] il [...] e residente in [...]L, elettivamente domiciliata in UI EC (Rm), via Pantano n. 8 presso lo studio dell'Avvocato Giorgio Fina (c.f. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
contro
(C.F. e P.IVA di Gruppo ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 via Venti Settembre n. 30, Capogruppo del Gruppo Bancario in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luisa Maresca (C.F. ), con C.F._3 domicilio eletto presso lo studio , sito in Roma, via Boncompagni n. 15; CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo con cessione del quinto della pensione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., nella qualità di rappresentante sostanziale della Parte_1 sig.ra conveniva in giudizio la per vederla condannare al pagamento Parte_2 CP_1 in suo favore della somma di € 5.888,02, oltre interessi, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
In particolare, la ricorrente deduceva che in data 16.4.2009 la sig.ra stipulava con la società Pt_2
Co.fi.mar. ApA. il contratto di mutuo n. 09101733 (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso) per un capitale lordo mutuato di euro 13.200,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili costanti da € 110,00 ciascuna mediante cessione del quinto della pensione. A garanzia del rimborso del finanziamento, come previsto dal contratto, il ricorrente deduceva di aver sottoscritto una polizza assicurativa ex DPR 180/1950, con costo addebitato contestualmente all'erogazione del finanziamento.
Tanto premesso, la ribadendo la propria legittimazione attiva, deduceva la nullità Parte_3 parziale inter partes del contratto di finanziamento per la usurarietà del TEG, pari, al 14,77%, a fronte del tasso soglia antiusura vigente ratione temporis del 13,445% (tasso medio 8,97% aumentato della metà) chiedendo la condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente e per esso in favore della della somma di € € 5.888,02, oltre interessi, ovvero alla Pt_1 diversa somma ritenuta di giustizia, nonché la condanna della società resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del difensore antistatario della ricorrente e alla refusione delle spese di CTP e di mediazione pari ad euro 48,00.
Con comparsa del 21/09/2023 si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, eccependo: preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva e processuale della ricorrente, considerato che la procura rilasciata dalla sig.ra a Pt_2 Pt_1 risultava priva dei necessari requisiti di forma e sostanza;
sempre in via preliminare, la
[...] Con carenza di legittimazione passiva di , in quanto cessionaria del solo credito e non dell'intero rapporto contrattuale;
nel merito, l'infondatezza delle doglianze della ricorrente, in fatto e in diritto;
in subordine, di limitare la condanna alla quota effettivamente incassata dalla dal 14.03.2017 CP_1
e sino all'estinzione del contratto;
in ogni caso, con vittoria delle spese e compensi professionali.
All'udienza del 5.10.2023 il Giudice precedentemente assegnatario della causa, ritenuta l'opportunità di un più approfondito contraddittorio circa le eccezioni preliminari avanzate dalla resistente e rilevata l'astratta possibilità della necessità di disporre una perizia contabile d'ufficio, disponeva il mutamento del rito e rinviava per la trattazione alla successiva udienza.
Con ordinanza emessa il 24.1.2024 all'esito dell'udienza tenuta mediante scambio di note scritte, il Giudice, ritenuta la genericità della procura rilasciata alla concedeva un termine Parte_1 perentorio ex art. 182 c.p.c. per sanare i vizi del mandato.
Alla successiva udienza del 28.3.2024, il Giudice, dato atto dell'avvenuto deposito ad opera di parte attrice di procura in sanatoria, concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con decreto del 19 dicembre 2024, la Presidente di sezione, Dott.ssa Pedrelli, assegnava il presente procedimento, in sostituzione del precedente giudicante, alla sottoscritta che, all'udienza dell'8 gennaio 2025, ritenuta superflua l'ammissione della ctu richiesta ne disponeva il rigetto e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, parte convenuta ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
Parte_1
L'eccezione è infondata. In adempimento a quanto richiesto dal Giudice precedentemente assegnatario della causa, la ha provato la propria rappresentanza sostanziale e processuale per il recupero delle Parte_1 somme su menzionate, versando in atti la procura contenente mandato sostanziale e processuale in relazione al presente giudizio. Detto mandato, conferito per iscritto, è stato poi regolarmente sottoscritto di pugno e corredato dal documento di identità del delegante.
Con Sempre in via preliminare, parte convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva della , tenuto conto dell'avvenuta cessione del solo credito e non dell'intero rapporto contrattuale.
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ebbene, come emerge dai documenti depositati in atti (cfr. doc. nn. 04 e 05 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) oggetto della cessione in favore della Banca convenuta risulta essere il solo credito e non l'intero rapporto contrattuale.
Ne consegue che, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto maggiormente circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito di cui il cedente è titolare in forza di un precedente contratto. Pertanto, si distingue fra titolarità del contratto, che resta in capo all'originario creditore-cedente, e facoltà di esercitare tutti i diritti da questo derivanti, trasferita al cessionario. Ciò considerato, non risultano trasferite al cessionario le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, che restano nella titolarità del cedente anche dopo la cessione del credito.
Pertanto, eventuali azioni afferenti alla validità del contratto devono essere rivolte al soggetto cedente, con conseguente difetto di legittimazione passiva del cessionario.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che parte attrice contesta nel merito la parziale nullità del contratto ex art. 1815 co. 2 c.c. per usurarietà del tasso di interesse applicato, deve essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva avanzata da parte convenuta.
Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di parte convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014, così come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3322/2023 promossa da in qualità di mandataria della sig.ra Parte_1 Parte_2 contro così provvede: Controparte_1
- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della avanzata da parte Parte_4 convenuta;
- accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 - condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2025
Il Giudice
MA LA ZI