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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/08/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5237/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. DE CP_1
CICCO FRANCESCO giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla citazione;
parte attrice contro
(P.I n. ), con sede legale in Ercolano, alla via Trentola n. 211,, con il CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUONAJUTO RENATO e dell'Avv. BONAJUTO PAOLA giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa;
parte convenuta
conclusioni per l'attore:
“a) accertare l'inadempimento di parte convenuta alla corresponsione della somministrazione di acqua richiesta dall'attore e per lo effetto condannare essa al ripristino e/o attivazione CP_2 dell'utenza idrica presso la sua abitazione in ME SA RI, in via dei Lombardi 18/2 catastalmente censita al foglio n. 11, particelle n. 282, 287 e 281 del comune di ME AN
RI (SA) e di ogni provvedimento successivo;
b) conseguentemente condannare essa alla corresponsione dell'indennizzo previsto CP_2 dall'allegato A della delibera ARERA 655/2015/R/IDR ( € 30 euro per ogni giorno di ritardata pagina 1 di 5 attivazione del servizio a decorrere dal ventesimo successivo all'istanza ) e il risarcimento di ogni danno a quantificarsi, con condanna alla corresponsione di una somma di danaro che questa Ill.mo tribunale riterrà opportuno ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione dello emanato provvedimento . Il tutto con il favore delle spese e relativa distrazione al procuratore antistatario”;
conclusioni per la convenuta:
“Rigettare la domanda, in quanto inammissibile, improponibile, infondata e non provata, con vittoria di spese e competenze di causa”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ex art. 132 c.p.c. può essere omessa la cronistoria processuale, dando immediato conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atti di citazione, ritualmente notificato, ha chiesto condannarsi al CP_1 ripristino della fornitura di acqua, con connessa domanda di risarcimento del danno, avuto riguardo all'utenza idrica presso la sua abitazione in ME SA RI, in via dei Lombardi
18/2 catastalmente censita al foglio n. 11, particelle n. 282, 287 e 281 del comune di ME AN
RI (SA), deducendo come, a far data dall'anno 2021, detto immobile fosse privo di fornitura di acqua, all'uopo anche deducendo una rottura della tubatura e preciANdo come il ricorso cautelare, promosso per analoghe ragioni, fosse stato già rigettato per carenza di periculum in mora (R.g. n. 3480/2023) da altro Giudicante.
In corso di causa, peraltro, ha proposto domanda cautelare, in uno primo momento di “consegna” dell'acqua ex art. 186 quater c.p.c., rigettato per le motivazioni di cui al provvedimento del
13.12.2024 e, poi, con domanda cautelare, promossa ex art. 700 c.p.c., di ripristino della fornitura idrica che, pertanto, verrà decisa in uno al presente giudizio.
Ha, per l'effetto, rassegnato le conclusioni in premessa riportate;
con vittoria spese.
Tanto premesso, la domanda processuale è infondata e, pertanto, va rigettata con evidente assorbimento, altresì, della domanda cautelare, peraltro già rigettata in corso di causa.
pagina 2 di 5 A tal fine, infatti, dalla documentazione agli atti di causa è emerso come:
- dagli atti di causa, invero, è chiaramente emerso come la fornitura idrica di cui si discorre
(utenza 200002831274) sia stata prima sospesa per morosità non pagata e, di poi, interrotta per furto stante l'abusivo allaccio, come emerso nel contraddittorio proprio con l'attore (doc. n. 6 comparsa);
- l'utenza in contestazione, peraltro e di cui si chiede il riallaccio, sarebbe stata intestata al padre dell'attore, con difetto di titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
- la stessa, peraltro, è stata disattivata a far data dal 26.08.2019, giusta apposizione di sigilli
(vecchio misuratore matricola 198623 ed apposizione di sigillo giallo A082802, doc. 1 comparsa);
- in data 07.04.2021, invero, nel contraddittorio con , è stato accertata CP_1
l'apposizione di un “bypass” che, per l'effetto, ha comportato la somministrazione di acqua in assenza di contratto e, peraltro, anche in presenza di sigilli;
- dalla documentazione suddetta, pertanto, è emerso come l'interruzione di fornitura idrica sia stata cessata per dedotto furto e non per la rottura della tubatura;
- in data 24.03.2021 , invero, ha chiesto l'attivazione di un nuovo CP_1 contratto, giacché la veva chiarito come non fosse possibile attivare la precedente CP_2 utenza e ciò ai sensi di legge, dovendo, invero, la parte ANare la morosità intervenuta per intero, previo acconto del 30%;
- , pertanto, ha rinnovato la richiesta di attivazione di una nuova utenza CP_1
(ovvero la numero o 25000971420 in data 07/04/2021), sottoscrivendo la scheda di regolarizzazione di addebito delle penali e la in data 12.04.2021, ha installato il CP_2 nuovo misuratore avente codice utenza 250000971420, matricola 2080592875 (doc n. 8 comparsa);
- la richiesta di riattivazione della vecchia utenza è, pertanto, infondata, giacché, oltre ad essere intestata ad altro soggetto (il padre) è stata chiusa e sostituita dalla nuova in ossequio alla procedura di regolarizzazione in premessa indicata, con la partecipazione dell'utente/attore;
- inoltre ed infine, l'attore risulta moroso del 70% del pregresso non corrisposto, relativo alla precedente fornitura (lo si ripete, non a lui intestata), avendo, al netto dell'assorbente rilievo circa il difetto di titolarità attiva della posizione giuridica vantata, anche maturato un debito sulla nuova utenza (doc. n.ri 10 ed 11 comparsa);
pagina 3 di 5 - d'altronde, l'attore, con la prima memoria , non fornisce contestazioni specifiche CP_3 né in relazione alla nuova morosità maturata, limitandosi a dedurre che non possa esserci morosità se non c'è fornitura (ma la invero, ha provato che sia stato effettuato un CP_2 contratto ed allaccio, doc. 11, da cui si evince come consumo di acqua vi sia stato), né, peraltro con l'atto di citazione e con la prima memoria (sedi processuali utili allo scopo) non ha mai dedotto il mancato funzionamento del contatore, ma, più semplicemente, la riattivazione di quello precedentemente chiuso per le ragioni sopra evidenziate, all'uopo invocando la rottura di una tubatura, invero nemmeno provata nemmeno fotograficamente;
- infatti, dal report fotografico prodotto emerge chiaramente come, sia avuto riguardo alla documentazione prodotta dall'attore (doc. n.ri 6 e ss citazione e produzione complementare), sia, altresì, da quella depositata dal convenuto (doc. n. 1) emerge chiaramente come il nuovo contatore installato rechi la misurazione 00708538 che, inequivocabilmente, comprova come fornitura di acqua vi sia comunque stata e che, oltretutto, proprio dalla rappresentazione fotografica dell'attore pare emergere (anche se, sul punto, le parti nulla osservano) come finanche sul nuovo contatore sembrerebbero essere stati apposti dei presunti sigilli, a conferma del fatto che la domanda attorea non possa, in questa sede, trovare accoglimento;
- in definitiva, sino al misuratore come installato su richiesta espressa dell'utente/attore l'acqua è pervenuta, onde la domanda attorea, anche per tale ragione, appare vieppiù infondata, non potendo di certo riattivare una pregressa fornitura su altro e precedentemente sigillato contatore, peraltro chiusura della precedente e riattivazione della nuova utenza comunque avvenuta nel contraddittorio con l'utente;
- conclusivamente, anche la domanda cautelare, le cui conclusioni di seguito si riportano
“provvedimento necessario di ripristino e/o attivazione dell'utenza idrica presso la sua abitazione in ME SA RI , in via dei Lombardi 18/2 catastalmente censita al foglio n. 11, particelle n. 282, 287 e 281 del comune di ME AN RI (SA) e di ogni provvedimento successivo per poi disporre il prosieguo per il merito per la conferma degli emanandi provvedimenti all'udienza già fissata del 11.09.2025”
1. oltre a difettare del presupposto del periculum in mora, tenuto conto di come, dagli atti di causa, è emersa l'installazione di un nuovo contatore e tenuto conto di come,
pagina 4 di 5 peraltro, mancherebbe anche l'attualità del periculum dedotto, posto che i fatti risalgono all'anno 2021;
2. è stata, per la medesima ragione, già delibata da altro giudicante con connesso giudicato cautelare formatosi sul punto (R.g. n. 3480/2023);
3. è, invero, anche priva del fumus bonis iuris avuto riguardo a tutto quanto in premessa espositiva chiarito in ordine all'infondatezza della domanda principale che, per l'effetto, comporta il rigetto – con correlato assorbimento – della domanda cautelare promossa.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente/attrice ed in favore di parte convenuta, da liquidarsi avuto riguardo ai parametri di cui al DM n.55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni (DM n. 147/2022), sia con riferimento alla fase cautelare che con riguardo al procedimento principale (euro 3920,00 complessivi, di cui 1014,00 per la fase cautelare), avuto riguardo al valore indeterminabile e di complessità bassa, tenuto conto dei parametri minimi, stante l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate e senza computare l'attività istruttoria, giacché non tenutasi, né, infine, la fase decisionale per la sola fase cautelare, giacché decisa in uno al procedimento di merito, di cui, invece, si terrà conto ai fini della liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna a rimborsare a in persona del proprio l.r.p.t. le CP_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 3.920,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5237/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. DE CP_1
CICCO FRANCESCO giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla citazione;
parte attrice contro
(P.I n. ), con sede legale in Ercolano, alla via Trentola n. 211,, con il CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUONAJUTO RENATO e dell'Avv. BONAJUTO PAOLA giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa;
parte convenuta
conclusioni per l'attore:
“a) accertare l'inadempimento di parte convenuta alla corresponsione della somministrazione di acqua richiesta dall'attore e per lo effetto condannare essa al ripristino e/o attivazione CP_2 dell'utenza idrica presso la sua abitazione in ME SA RI, in via dei Lombardi 18/2 catastalmente censita al foglio n. 11, particelle n. 282, 287 e 281 del comune di ME AN
RI (SA) e di ogni provvedimento successivo;
b) conseguentemente condannare essa alla corresponsione dell'indennizzo previsto CP_2 dall'allegato A della delibera ARERA 655/2015/R/IDR ( € 30 euro per ogni giorno di ritardata pagina 1 di 5 attivazione del servizio a decorrere dal ventesimo successivo all'istanza ) e il risarcimento di ogni danno a quantificarsi, con condanna alla corresponsione di una somma di danaro che questa Ill.mo tribunale riterrà opportuno ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione dello emanato provvedimento . Il tutto con il favore delle spese e relativa distrazione al procuratore antistatario”;
conclusioni per la convenuta:
“Rigettare la domanda, in quanto inammissibile, improponibile, infondata e non provata, con vittoria di spese e competenze di causa”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ex art. 132 c.p.c. può essere omessa la cronistoria processuale, dando immediato conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atti di citazione, ritualmente notificato, ha chiesto condannarsi al CP_1 ripristino della fornitura di acqua, con connessa domanda di risarcimento del danno, avuto riguardo all'utenza idrica presso la sua abitazione in ME SA RI, in via dei Lombardi
18/2 catastalmente censita al foglio n. 11, particelle n. 282, 287 e 281 del comune di ME AN
RI (SA), deducendo come, a far data dall'anno 2021, detto immobile fosse privo di fornitura di acqua, all'uopo anche deducendo una rottura della tubatura e preciANdo come il ricorso cautelare, promosso per analoghe ragioni, fosse stato già rigettato per carenza di periculum in mora (R.g. n. 3480/2023) da altro Giudicante.
In corso di causa, peraltro, ha proposto domanda cautelare, in uno primo momento di “consegna” dell'acqua ex art. 186 quater c.p.c., rigettato per le motivazioni di cui al provvedimento del
13.12.2024 e, poi, con domanda cautelare, promossa ex art. 700 c.p.c., di ripristino della fornitura idrica che, pertanto, verrà decisa in uno al presente giudizio.
Ha, per l'effetto, rassegnato le conclusioni in premessa riportate;
con vittoria spese.
Tanto premesso, la domanda processuale è infondata e, pertanto, va rigettata con evidente assorbimento, altresì, della domanda cautelare, peraltro già rigettata in corso di causa.
pagina 2 di 5 A tal fine, infatti, dalla documentazione agli atti di causa è emerso come:
- dagli atti di causa, invero, è chiaramente emerso come la fornitura idrica di cui si discorre
(utenza 200002831274) sia stata prima sospesa per morosità non pagata e, di poi, interrotta per furto stante l'abusivo allaccio, come emerso nel contraddittorio proprio con l'attore (doc. n. 6 comparsa);
- l'utenza in contestazione, peraltro e di cui si chiede il riallaccio, sarebbe stata intestata al padre dell'attore, con difetto di titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
- la stessa, peraltro, è stata disattivata a far data dal 26.08.2019, giusta apposizione di sigilli
(vecchio misuratore matricola 198623 ed apposizione di sigillo giallo A082802, doc. 1 comparsa);
- in data 07.04.2021, invero, nel contraddittorio con , è stato accertata CP_1
l'apposizione di un “bypass” che, per l'effetto, ha comportato la somministrazione di acqua in assenza di contratto e, peraltro, anche in presenza di sigilli;
- dalla documentazione suddetta, pertanto, è emerso come l'interruzione di fornitura idrica sia stata cessata per dedotto furto e non per la rottura della tubatura;
- in data 24.03.2021 , invero, ha chiesto l'attivazione di un nuovo CP_1 contratto, giacché la veva chiarito come non fosse possibile attivare la precedente CP_2 utenza e ciò ai sensi di legge, dovendo, invero, la parte ANare la morosità intervenuta per intero, previo acconto del 30%;
- , pertanto, ha rinnovato la richiesta di attivazione di una nuova utenza CP_1
(ovvero la numero o 25000971420 in data 07/04/2021), sottoscrivendo la scheda di regolarizzazione di addebito delle penali e la in data 12.04.2021, ha installato il CP_2 nuovo misuratore avente codice utenza 250000971420, matricola 2080592875 (doc n. 8 comparsa);
- la richiesta di riattivazione della vecchia utenza è, pertanto, infondata, giacché, oltre ad essere intestata ad altro soggetto (il padre) è stata chiusa e sostituita dalla nuova in ossequio alla procedura di regolarizzazione in premessa indicata, con la partecipazione dell'utente/attore;
- inoltre ed infine, l'attore risulta moroso del 70% del pregresso non corrisposto, relativo alla precedente fornitura (lo si ripete, non a lui intestata), avendo, al netto dell'assorbente rilievo circa il difetto di titolarità attiva della posizione giuridica vantata, anche maturato un debito sulla nuova utenza (doc. n.ri 10 ed 11 comparsa);
pagina 3 di 5 - d'altronde, l'attore, con la prima memoria , non fornisce contestazioni specifiche CP_3 né in relazione alla nuova morosità maturata, limitandosi a dedurre che non possa esserci morosità se non c'è fornitura (ma la invero, ha provato che sia stato effettuato un CP_2 contratto ed allaccio, doc. 11, da cui si evince come consumo di acqua vi sia stato), né, peraltro con l'atto di citazione e con la prima memoria (sedi processuali utili allo scopo) non ha mai dedotto il mancato funzionamento del contatore, ma, più semplicemente, la riattivazione di quello precedentemente chiuso per le ragioni sopra evidenziate, all'uopo invocando la rottura di una tubatura, invero nemmeno provata nemmeno fotograficamente;
- infatti, dal report fotografico prodotto emerge chiaramente come, sia avuto riguardo alla documentazione prodotta dall'attore (doc. n.ri 6 e ss citazione e produzione complementare), sia, altresì, da quella depositata dal convenuto (doc. n. 1) emerge chiaramente come il nuovo contatore installato rechi la misurazione 00708538 che, inequivocabilmente, comprova come fornitura di acqua vi sia comunque stata e che, oltretutto, proprio dalla rappresentazione fotografica dell'attore pare emergere (anche se, sul punto, le parti nulla osservano) come finanche sul nuovo contatore sembrerebbero essere stati apposti dei presunti sigilli, a conferma del fatto che la domanda attorea non possa, in questa sede, trovare accoglimento;
- in definitiva, sino al misuratore come installato su richiesta espressa dell'utente/attore l'acqua è pervenuta, onde la domanda attorea, anche per tale ragione, appare vieppiù infondata, non potendo di certo riattivare una pregressa fornitura su altro e precedentemente sigillato contatore, peraltro chiusura della precedente e riattivazione della nuova utenza comunque avvenuta nel contraddittorio con l'utente;
- conclusivamente, anche la domanda cautelare, le cui conclusioni di seguito si riportano
“provvedimento necessario di ripristino e/o attivazione dell'utenza idrica presso la sua abitazione in ME SA RI , in via dei Lombardi 18/2 catastalmente censita al foglio n. 11, particelle n. 282, 287 e 281 del comune di ME AN RI (SA) e di ogni provvedimento successivo per poi disporre il prosieguo per il merito per la conferma degli emanandi provvedimenti all'udienza già fissata del 11.09.2025”
1. oltre a difettare del presupposto del periculum in mora, tenuto conto di come, dagli atti di causa, è emersa l'installazione di un nuovo contatore e tenuto conto di come,
pagina 4 di 5 peraltro, mancherebbe anche l'attualità del periculum dedotto, posto che i fatti risalgono all'anno 2021;
2. è stata, per la medesima ragione, già delibata da altro giudicante con connesso giudicato cautelare formatosi sul punto (R.g. n. 3480/2023);
3. è, invero, anche priva del fumus bonis iuris avuto riguardo a tutto quanto in premessa espositiva chiarito in ordine all'infondatezza della domanda principale che, per l'effetto, comporta il rigetto – con correlato assorbimento – della domanda cautelare promossa.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente/attrice ed in favore di parte convenuta, da liquidarsi avuto riguardo ai parametri di cui al DM n.55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni (DM n. 147/2022), sia con riferimento alla fase cautelare che con riguardo al procedimento principale (euro 3920,00 complessivi, di cui 1014,00 per la fase cautelare), avuto riguardo al valore indeterminabile e di complessità bassa, tenuto conto dei parametri minimi, stante l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate e senza computare l'attività istruttoria, giacché non tenutasi, né, infine, la fase decisionale per la sola fase cautelare, giacché decisa in uno al procedimento di merito, di cui, invece, si terrà conto ai fini della liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna a rimborsare a in persona del proprio l.r.p.t. le CP_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 3.920,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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