Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
339/2025 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 339/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.12.1985 e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Pomigliano
d'Arco alla Via M. Leone n. 39 presso lo studio dell'avv. Maria Giuseppina La Pietra che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, e (C.F: Parte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]di C.F._2
TA (NA) alla Via Eremitaggio, n. 3, elettivamente domiciliata in SE ER (BN) al Viale
Minieri, n. 94 presso lo studio dell'avv. Fernanda Campagnuolo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso chiedendo omologarsi la separazione
Il P.M., in data 26.05.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in AR di TA (NA) in data 12.12.2009, nel corso del quale sono nati due
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accordo, hanno deciso di vivere separati essendo venuta tra loro meno la comunione materiale e spirituale a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, pertanto, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi consensualmente.
Hanno allegato di essere titolari della piena proprietà dell'immobile in AR di TA (NA), alla Via Giuseppe Micheli n.14 e che detto immobile è attualmente locato con canone mensile di euro
400,00, destinato a copertura parziale della relativa rata di mutuo, pari ad euro 450,00, la cui differenza viene equamente ripartita tra i coniugi.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
DeSInato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il 20.05.2025, alla suddetta udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Pertanto, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Con riferimento alla condizione economica delle parti, dalla documentazione reddituale depositata in atti emerge che il è titolare di un reddito annuale da lavoro dipendente pari ad euro 28.567,08 Pt_1 per l'anno 2021; euro 29.278,94 per l'anno 2022; euro 31.399,72 per l'anno 2023. Inoltre, all'udienza del 20.05.2025, , questi ha dichiarato di lavorare per la società “ ”, con retribuzione mensile Pt_3 di circa euro 1.800,00, di essere proprietario unicamente dell'appartamento in comproprietà con la e di abitare con la sua attuale compagna in un appartamento di proprietà della stessa. Pt_2
Quanto alla situazione reddituale della ricorrente, questa, sentita all'udienza del 20.05.2025, ha dichiarato di aver iniziato a lavorare da circa 15 giorni, con contratto in scadenza a luglio, come addetta alla mensa in una struttura di ristorazione percependo una retribuzione mensile di circa euro
800,00. Dunque, le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
pattuite di seguito riportate:
1) gli arredi e i beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, salvo quelli di natura strettamente personale del SI. resteranno nella disponibilità materiale della SI.ra ; Pt_1 Pt_2
2) dalla casa coniugale sin da adesso il SI. è autorizzato a prelevare eventuali suoi Parte_1
beni ancora ivi custoditi;
3) i figli minorenni continueranno ad abitare con la madre, con affidamento congiunto a entrambi i genitori che continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale disgiunta in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come per legge, con facoltà del SI. di vedere e tenere Parte_1
con sé i minori liberamente come già accade, previo accordo con la . Ove, invece dovessero Pt_2
nascere divergenze tra i coniugi circa la modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, allora quest'ultimo potrà vedere i minori secondo le seguenti modalità:
- a settimane alterne, il fine settimana (dal sabato dall'uscita dalla scuola ovvero da ora di pranzo in mancanza di scuola, sino alla domenica sera successiva alle ore 22:00). Durante la settimana il padre terrà con sé i minori il lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 18:00 alle 20:30 compatibilmente con gli impegni di studio dei minori e delle attività sportive e ludiche degli stessi riaccompagnandoli a casa dalla madre per le ore 20:30;
- per sette giorni durante le vacanze Natalizie alternando anno per anno il Natale con la festività del
Capodanno il tutto da concordare tra i coniugi tenuto conto dei turni di lavoro del D'Auria; nel periodo pasquale, i minori resteranno con il padre un anno dal Lunedì in Albis al Mercoledì immediatamente successivo ed un anno dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua;
nel periodo estivo, i minori resteranno con il padre per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, alternativamente per il mese di luglio o agosto, previa comunicazione alla madre entro il 25 giugno dell'anno di riferimento;
- per il periodo delle eventuali vacanze invernali, i coniugi si impegnano a concordare previamente un periodo di ferie da trascorrere con i minori, da variare alternativamente per ogni anno, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
- i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e i diversi impegni dei minori (sempre prioritari)
e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione, impegnandosi a modificare con elasticità e disponibilità gli orari di frequentazione dei minori in base alle eSIenze e impegni di questi ultimi;
3 5) il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , nella sua qualità di Parte_1 Parte_2 madre dei due figli e non in proprio, un assegno alimentare mensile di € 600,00 (euro seicento/00), pari ad euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare alla SI.ra il giorno 27 di ogni mese, a titolo di concorso nel Parte_2 mantenimento dei figli, (somma che il attualmente già versa) a mezzo bonifico Parte_1
bancario;
6) la SI.ra rinuncia espressamente all'assegno di mantenimento per se stessa;
Parte_2
7) l'importo a titolo di assegno familiare (ovvero di Assegno Unico con i medesimi scopi e/o con qualsiasi altra denominazione che dovesse assumere per interventi legislativi futuri), sarà suddiviso come per legge, al 50% tra entrambi i coniugi, che potranno richiederlo autonomamente e senza autorizzazione dell'altro/a;
8) entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie necessarie pe i figli, secondo il protocollo approvato sul punto dal Tribunale di Torre Annunziata in data 07.07.2021
(decreto n. 1568 con pari data). Il rimborso di tali spese, in caso di anticipazione da parte di uno o dell'altra e sempre previo accordo o comunicazione se possibile, nonché previa documentazione, avverrà entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, mediante accredito sugli strumenti (conto corrente bancario o carta) dei quali le parti si daranno preventiva comunicazione;
9) i coniugi e nella qualità di comproprietari dell'appartamento sito Parte_1 Parte_2
in AR di TA (NA), alla Via Micheli Giuseppe, n. 14, fgl. 14, p.lla 76, subalterno 29, come meglio specificato in epigrafe, si obbligano espressamente a venderlo, sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, con divisione in parti uguali (50%) agli stessi, previa estinzione del mutuo residuo, della relativa somma ricavata;
10) i coniugi si rilasciano reciproco assenso per la richiesta di documenti validi per l'espatrio presso le competenti Autorità.
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di AR di TA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 384 parte II, serie A dei registri di matrimonio del Comune di AR di TA dell'anno 2009);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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