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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11015/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CASAREALE SERGIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CASSANO GIUSEPPE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Gravina in Puglia in data
11/01/2018 con , parte resistente, Controparte_1
unione dalla quale non sono nati figli. Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa del comportamento della stessa, coniugatasi con lui al solo fine di sfruttarne le ricorse economiche e senza contribuire alla conduzione del menage fami- liare. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione per- sonale dei coniugi, addebitandola alla resistente, escludendo ogni suo obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento alla con- troparte e con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima, costituitasi oltre il termine assegnatole nel decreto di fissazione udienza, con- testa quanto ex adverso dedotto, allegando di essersi sempre dedi- cata alla cure del marito il quale, affetto da patologie psichiatriche, ludopatico e dedito alla navigazione in siti per adulti, nell'ultimo periodo aveva sospeso le relative cure ed assunto comportamenti violenti e provocatori nei suoi confronti.
Allega d'essere disoccupata, di percepire una pensione d'invali- dità, che le sue condizioni di salute sono precarie e non possiede un'abitazione.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi e rego- lare i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi nei termini indi- cati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i
2 coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati oppor- tuni nell'interesse dei coniugi e la causa, non necessitando d'istrut- toria, è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del
Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una
3 tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dal ricorrente nei confronti della moglie e, sul punto, deve osser- varsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal ma- trimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevo- lezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla resistente, così come richiesto dalla
contro
- parte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro co- niuge contrario ai doveri coniugali sono rimaste sfornite di prova.
“SULLA RICHIESTA DI ASSEGNO MULIEBRE” – Tale domanda è stata for- mulata dalla parte resistente oltre il termine concessole, per cui va dichiarata la sua inammissibilità perché tardiva. Conseguente- mente, va revocata l'ordinanza emesso nel corso dell'udienza del
23.4.2025, con la quale è stato disposto a carico del ricorrente
4 l'obbligo di versare a favore della parte resistente, a titolo di con- tributo al di lei mantenimento, la somma mensile di € 150,00.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della parziale soc- combenza conseguente al rigetto della domanda d'addebito, ritiene il collegio di compensarle nella misura del 50% e, quindi, parte re- sistente va condannata al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo nella misura del dovuto e calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al
D.M. 55/2014 e ss.mm., avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore inde- terminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di di- ritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
Si precisa infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 23/10/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nata in [...] Controparte_3
in data 26/07/1963 (matrimonio celebrato in GRAVINA IN PU-
GLIA in data 11/01/2018, trascritto nel registro degli atti di
5 matrimonio del predetto Comune di GRAVINA IN PUGLIA al n. 1, parte II, serie A, anno 2018);
2. DICHIARA tardiva la domanda della resistente;
3. REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente con ordinanza in data 23.4.2025 di versare un assegno di mantenimento alla resistente;
4. RIGETTA nel resto;
5. COMPENSA, nella misura del 50%, le spese di giudizio soste- nute dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la resistente al pa- gamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida quanto al dovuto in € 56,40 per spese ed
€ 865,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11015/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CASAREALE SERGIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CASSANO GIUSEPPE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Gravina in Puglia in data
11/01/2018 con , parte resistente, Controparte_1
unione dalla quale non sono nati figli. Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa del comportamento della stessa, coniugatasi con lui al solo fine di sfruttarne le ricorse economiche e senza contribuire alla conduzione del menage fami- liare. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione per- sonale dei coniugi, addebitandola alla resistente, escludendo ogni suo obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento alla con- troparte e con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima, costituitasi oltre il termine assegnatole nel decreto di fissazione udienza, con- testa quanto ex adverso dedotto, allegando di essersi sempre dedi- cata alla cure del marito il quale, affetto da patologie psichiatriche, ludopatico e dedito alla navigazione in siti per adulti, nell'ultimo periodo aveva sospeso le relative cure ed assunto comportamenti violenti e provocatori nei suoi confronti.
Allega d'essere disoccupata, di percepire una pensione d'invali- dità, che le sue condizioni di salute sono precarie e non possiede un'abitazione.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi e rego- lare i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi nei termini indi- cati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i
2 coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati oppor- tuni nell'interesse dei coniugi e la causa, non necessitando d'istrut- toria, è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del
Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una
3 tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dal ricorrente nei confronti della moglie e, sul punto, deve osser- varsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal ma- trimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevo- lezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla resistente, così come richiesto dalla
contro
- parte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro co- niuge contrario ai doveri coniugali sono rimaste sfornite di prova.
“SULLA RICHIESTA DI ASSEGNO MULIEBRE” – Tale domanda è stata for- mulata dalla parte resistente oltre il termine concessole, per cui va dichiarata la sua inammissibilità perché tardiva. Conseguente- mente, va revocata l'ordinanza emesso nel corso dell'udienza del
23.4.2025, con la quale è stato disposto a carico del ricorrente
4 l'obbligo di versare a favore della parte resistente, a titolo di con- tributo al di lei mantenimento, la somma mensile di € 150,00.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della parziale soc- combenza conseguente al rigetto della domanda d'addebito, ritiene il collegio di compensarle nella misura del 50% e, quindi, parte re- sistente va condannata al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo nella misura del dovuto e calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al
D.M. 55/2014 e ss.mm., avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore inde- terminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di di- ritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
Si precisa infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 23/10/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nata in [...] Controparte_3
in data 26/07/1963 (matrimonio celebrato in GRAVINA IN PU-
GLIA in data 11/01/2018, trascritto nel registro degli atti di
5 matrimonio del predetto Comune di GRAVINA IN PUGLIA al n. 1, parte II, serie A, anno 2018);
2. DICHIARA tardiva la domanda della resistente;
3. REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente con ordinanza in data 23.4.2025 di versare un assegno di mantenimento alla resistente;
4. RIGETTA nel resto;
5. COMPENSA, nella misura del 50%, le spese di giudizio soste- nute dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la resistente al pa- gamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida quanto al dovuto in € 56,40 per spese ed
€ 865,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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