Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4314/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), nata il [...] a [...] a Parte_1 C.F._1
Ripoli (FI) e residente in Firenze, assistita e difesa dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in Firenze, via Francesco Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliata come da mandato allegato all'atto introduttivo parte attrice nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
FIRENZE,
parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice: precisa le conclusioni come da note depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al P.M. (l'attrice non è coniugata e non ha figli), ha chiesto di disporre la rettificazione degli atti anagrafici con Parte_1
l'attribuzione del sesso maschile in luogo di quello femminile e mutamento del nome da a , ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di Bagno a Parte_1 Persona_1
Ripoli. Ha chiesto inoltre di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere femminile a quello maschile.
Endocrinologia femminile e incongruenza di genere dell'
[...]
, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico al termine Controparte_1
del quale è stata certificata una incongruenza di genere ed ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante tutt'ora in corso. Ha dedotto che tenuto conto della certificata varianza di genere, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici e l'iter chirurgico per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e l'identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona.
All'udienza del 18.09.2024, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che non si è costituito, la parte è comparsa personalmente ed è stata liberamente interrogata.
che ha tratti somatici e aspetto maschile, ha dichiarato di essersi rivolto Parte_1
nel 2018 al Centro di Torre del Lago e poi al Centro disforia di genere dell'Ospedale di
Careggi e dopo il percorso psicologico ha iniziato le terapie ormonali mascolinizzanti dal 2019. Ha rappresentato il disagio e le difficoltà incontrate a causa della non rispondenza tra i suoi documenti e il suo aspetto. Ha evidenziato la piena consapevolezza della irreversibilità del proprio percorso di transizione ed ha infine dichiarato di essere inserito nella lista operatoria per eseguire gli interveniti chirurgici di riassegnazione di genere.
La causa è stata istruita documentalmente. L'autorevolezza e completezza della relazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'AUO di proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di CP_1 non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice. Concessi i termini ai sensi dell'art. 275 bis cpc, parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e modifica del nome e quanto alla domanda di autorizzazione all'esecuzione del trattamento medico chirurgico, preso atto che successivamente all'attivazione del procedimento la Corte costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive come necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di riattribuzione di genere anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso - ha chiesto di dichiarare il diritto della ricorrente di rivolgersi direttamente alla struttura sanitaria per l'esecuzione dell'intervento.
All'udienza del 13.11.2024 la parte attrice ha rinunciato alla iscussione davanti al
Collegio. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n.
164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del 2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost.
221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ”, con ciò ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale e quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
Nelle specie, dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che gli specialisti hanno certificato che presenta un quadro di Disforia di Genere, di Parte_1
cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica.
In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che il paziente vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita,
l'autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere e la richiesta di riassegnazione anagrafica appaiono del tutto motivate e coerenti. Inoltre, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere e l'opportunità di sottoporsi agli interventi chirurgici avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana, permettendo di promuovere un maggior equilibrio per ii benessere psicologico anche alla luce della stabile identificazione maschile di
. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile Per_1
potrebbe risultare dannoso e compromettere il funzionamento psicologico”.
La parte attrice ha dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nel percorso intrapreso e nelle cure, tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici, considerato che il percorso psicologico accertato e le terapie ormonali intrapresi dalla parte ricorrente appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della sua salute psico- fisica.
Ne consegue che nel caso di specie non necessita alcuna autorizzazione giudiziale per porcedere all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi di guisa che non vi è una parte soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM, parte necessaria del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- dispone la rettificazione degli atti di stato civile di (c.f. Parte_1
), nata il [...] a Bagno a [...] e residente in [...]
Tripoli n. 47, trascritti presso il Comune di Bagno a Ripoli, al n. 406 parte I, Serie A, anno 1996, mediante attribuzione di sesso da femminile a maschile e contestuale rettificazione del prenome da “ ” a “ ”. Parte_1 Parte_3
- ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Bagno a Ripoli di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile e maschile
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 13.11.2024 su relazione del Giudice
Serena Lorenzetti
Il Giudice on. rel. Il Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Monica Tarchi