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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/12/2024, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/12/2024 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1839/2020 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito in materia di indennità di malattia agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 28/10/2019, adiva codesto Giudice Parte_1
del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Savana s.r.l. per l'anno 2017, per 101 giornate lavorative, e di aver percepito l'indennità di malattia richiesta per il periodo che va dal 03/01/2018 al 09/05/2018.
Lamentava che l' , con provvedimento del 18.09.2019 le aveva comunicato che “la CP_1 richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 03/01/2018 al 09/05/2018, presentata in data
03/01/2018 non può essere accolta per il seguente motivo: disconoscimento rapporto di lavoro 2017”
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. A seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
ha adito questo Tribunale per ottenere Parte_2 il riconoscimento della indennità di malattia (chiesta in restituzione dall' con il provvedimento CP_1 di indebito impugnato), indennità che è disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato
– nell'anno precedente a quello di verificazione dell'evento protetto – attività lavorativa per il numero di giornate indicato, da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, ciò che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato” (Cass. n. 3820/99).
In questo senso, anche in assenza della documentazione afferente l'iscrizione suddetta, “È, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi” (art. 4, co. 4, d. lgs. lt. n. 212/46).
Sulla scia di questa disposizione la Corte di legittimità ritiene, con orientamento consolidato, che “nel settore agricolo, ai fini del diritto alle indennità giornaliere di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e per il periodo di astensione facoltativa, al requisito dell'esistenza di un rapporto di lavoro in atto si sostituisce il possesso della qualifica di lavoratrice agricola, che va comprovata (per ciascuna delle due indicate indennità, con riferimento all'inizio del periodo di astensione obbligatoria e all'esercizio del diritto di astensione facoltativa) con l' iscrizione negli elenchi nominativi o con l'apposito certificato di cui all'art. 4, comma 4, d. lg. lt. 9 aprile n. 212 del
1946, a prescindere, rispettivamente dalla data di pubblicazione dei primi o del rilascio del secondo”
(Cass. n. 15257/07).
Ne deriva, in definitiva, che il lavoratore, ove non sia in grado di esibire la certificazione amministrativa, deve comunque comprovare (quantomeno) il proprio diritto all'iscrizione – e quindi dei requisiti che ne stanno alla base – mediante l'apposito certificato sostitutivo, come espresso in termini ancora più espliciti dall'ultima parte della massima secondo cui “ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d. lg. lt. 9 aprile 1946 n. 212 (da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n.
83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del d. l. lt. n. 212 del 1946)” (Cass. n. 13553/04).
Va ulteriormente, osservato che, per giurisprudenza costante, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce un atto certificativo necessario, anche se non sufficiente, a dar prova del rapporto di lavoro agricolo.
In tal senso, è sufficiente citare, tra le altre, citare Cass. civ., sez. Lavoro, 02-12-2003, n.
18400, “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che tale iscrizione, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non ha (al pari dei suddetti verbali) valore di prova legale, nè è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.“ Di tenore analogo Cass. civ., sez. Lavoro, 05-06-2003, n. 9004, secondo cui “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento , che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 D.L.LGT. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato ), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)”.
Orbene, la ricorrente ha dimostrato di possedere il requisito dell'iscrizione presso gli elenchi anagrafici per il 2017 come da estratto contributivo datato 15.10.2024, da cui risulta il possesso di
101 giornate annue.
L' , dal canto suo, afferma di aver provveduto ad annullare, in autotutela, il CP_1
provvedimento di indebito avversato.
In effetti, dalla produzione documentale dell' , risulta che con provvedimento n° CP_1
n°480000-20-0017 del 13/02/2020 annullando in autotutela l'indebito contestato, ha così disposto: “A seguito di reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno
2017 con 101 gg. , si dispone l'annullamento dell'indebito.”
Va a questo punto dichiarata, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, il provvedimento di annullamento dell'indebito, con accoglimento delle indennità di malattia 2018, reca data posteriore a quella del deposito del ricorso introduttivo, inoltre che non vi è prova certa della data in cui la ricorrente ne sia venuta a conoscenza, per tale ragione le spese seguono la soccombenza e si regolano in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
28/10/2019 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 852,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 10/12/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena