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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5331 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.3.25 ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DANIELE RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv CORBO NICOLA Controparte_1
CP_ rapp e dif dall'Avv Valentina Bevilacqua
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/11/2023 parte ricorrente ha convenuto in Giudizio e Controparte_1 CP_ l' per accertare e dichiarare il proprio diritto al versamento di contributi previdenziali dal 1.4.2009 al
31.12.2010 -che quantificava in euro 4.249,96 o nella misura maggiore o minore da individuare in corso di causa- evidenziando di aver più volte sollecitato la datrice di lavoro alla regolarizzazione della posizione CP_ contributiva senza ricevere alcun riscontro;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' per dedurre di non essere in grado di confermare o negare la sussistenza dei diritti fatti valere dalla ricorrente e chiedendo, nel caso di accoglimento della domanda, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali dovuti nei termini di prescrizione;
si costituiva per dedurre Controparte_1 CP_ l'insussistenza di ogni inadempimento da parte sua evidenziando di aver inviato i dati necessari all' assumendo che il mancato accredito sino alla data di costituzione in giudizio era dovuto a ritardi dell'Ente
Previdenziali causati dalla soppressione dell'Ente IPOST;
con le note di trattazione scritta del 17.2.25 parte ricorrente ha evidenziato che i contributi richiesti gli erano stati accreditati ed ha concluso per la declaratoria della cessata materiale del contendere con vittoria di spese;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere considerando l'avvenuto riconoscimento dei contributi richiesti in ricorso quale risulta dall'estratto contributivo aggiornato depositato dalla parte ricorrente (cfr estratto contributivo del 21.5.24 prod ricorrente)
CP_ Le spese di lite sostenute da parte ricorrente vengono poste a carico dell' -essendo la lite ingenerata dall'estremo ritardo con cui L' ha provveduto all'aggiornamento della posizione Controparte_3 previdenziale dell'attrice - mentre possono essere compensate tra le altre parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5331 /2023
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 900,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione
Compensa le spese di lite tra le altre parti
Nocera Inferiore 18/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.3.25 ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DANIELE RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv CORBO NICOLA Controparte_1
CP_ rapp e dif dall'Avv Valentina Bevilacqua
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/11/2023 parte ricorrente ha convenuto in Giudizio e Controparte_1 CP_ l' per accertare e dichiarare il proprio diritto al versamento di contributi previdenziali dal 1.4.2009 al
31.12.2010 -che quantificava in euro 4.249,96 o nella misura maggiore o minore da individuare in corso di causa- evidenziando di aver più volte sollecitato la datrice di lavoro alla regolarizzazione della posizione CP_ contributiva senza ricevere alcun riscontro;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' per dedurre di non essere in grado di confermare o negare la sussistenza dei diritti fatti valere dalla ricorrente e chiedendo, nel caso di accoglimento della domanda, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali dovuti nei termini di prescrizione;
si costituiva per dedurre Controparte_1 CP_ l'insussistenza di ogni inadempimento da parte sua evidenziando di aver inviato i dati necessari all' assumendo che il mancato accredito sino alla data di costituzione in giudizio era dovuto a ritardi dell'Ente
Previdenziali causati dalla soppressione dell'Ente IPOST;
con le note di trattazione scritta del 17.2.25 parte ricorrente ha evidenziato che i contributi richiesti gli erano stati accreditati ed ha concluso per la declaratoria della cessata materiale del contendere con vittoria di spese;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere considerando l'avvenuto riconoscimento dei contributi richiesti in ricorso quale risulta dall'estratto contributivo aggiornato depositato dalla parte ricorrente (cfr estratto contributivo del 21.5.24 prod ricorrente)
CP_ Le spese di lite sostenute da parte ricorrente vengono poste a carico dell' -essendo la lite ingenerata dall'estremo ritardo con cui L' ha provveduto all'aggiornamento della posizione Controparte_3 previdenziale dell'attrice - mentre possono essere compensate tra le altre parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5331 /2023
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 900,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione
Compensa le spese di lite tra le altre parti
Nocera Inferiore 18/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale