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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo Adriana
Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 78 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FRAIA LUIGI, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in VIA
PAPA URBANO VIII 87064 CORIGLIANO-ROSSANO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell'istituto rappresentato e difeso dall'avv. M. Carnovale, giusta procura in atto.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: art 3 comma 3 l. 104/92.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 8/1/2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che: - a seguito di domanda per benefici di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuta portatrice di
handicap ex art. 3 comma 1 L . 104/92;
- avverso il predetto provvedimento la medesima presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 3673/2021 al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti;
- il CTU depositava relazione peritale non riconoscendole la condizione di gravità;
- ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in
Cancelleria.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – non ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di una invalidità utile per poter beneficiare dell'art. 3 comma 3 l. 104/92.
Dunque alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c. , come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Castrovillari, 16/05/2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo