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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice estensore, dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1464 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 2 aprile 2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Guercio, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
e
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI parte necessaria;
Oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché la rettificazione dell'indicazione di sesso e nome negli atti dello stato civile, con sostituzione del nome
“ con quello di “ . Pt_1 Per_1
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver da sempre manifestato un'identità psicologica e comportamentale maschile, pur essendo di sesso biologico femminile, e di vivere con grave disagio e sofferenza la dissonanza tra la propria identità di genere e l'aspetto anagrafico, con ripercussioni significative sulla vita sociale e personale.
Ha riferito di essersi da tempo rivolta al centro specializzato dell'Azienda
Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, dove è stata seguita da professionisti del servizio SAIFIP, in particolare dalla Dott.ssa dal Dott. , i quali Per_2 Per_3 hanno redatto un'approfondita relazione psico-sessuale attestante la sussistenza di disforia di genere e la necessità del percorso di affermazione. La ricorrente ha altresì
documentato di seguire da tempo una terapia ormonale virilizzante che ha determinato modificazioni fisiche rilevanti, tali da conferirle un aspetto esteriore integralmente maschile. Ciononostante, ella continua ad essere identificata anagraficamente come di sesso femminile, circostanza che genera un costante stato di frustrazione e vulnerabilità, specialmente nei contesti in cui è richiesto l'uso di documenti identificativi.
Risulta che la ricorrente sia socialmente conosciuta come nel contesto Per_1
familiare e amicale, e che tale identità maschile rappresenti il punto di arrivo di un percorso ritenuto maturo, coerente e irreversibile.
Nel ricorso si fa altresì riferimento a numerose pronunce di merito, rese da diversi tribunali italiani che hanno riconosciuto la possibilità di autorizzare l'intervento chirurgico e di procedere contestualmente alla rettificazione anagrafica, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte
Costituzionale in materia. In particolare, viene richiamata la recente sentenza n.
143/2024 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità
2 costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui impone l'autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico anche nei casi in cui le modificazioni dei caratteri sessuali siano già sufficienti, rendendo il passaggio giudiziale non più necessario.
La difesa dell'istante, pur evidenziando alcuni profili di incertezza interpretativa derivanti da detta pronuncia, ha comunque ritenuto opportuno sottoporre al giudizio del Tribunale la richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, in un'ottica di completezza e tutela.
Infine, è stato rappresentato come la situazione attuale generi anche gravi conseguenze sul piano della salute fisica, essendo la ricorrente sottoposta a un doppio carico ormonale, con conseguente stress epatico, superabile solo mediante l'intervento chirurgico richiesto.
Alla luce di quanto dedotto, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, nei termini sopra specificati.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che è celibe e non ha figli e, pertanto, parte necessaria Parte_1
del giudizio risulta essere soltanto il Pubblico Ministero, va rilevato che la documentazione medica prodotta dimostra come la ricorrente, sin dalla giovinezza,
abbia sentito di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità e l'aspetto fisico siano decisamente maschili;
risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile, come confermato personalmente in sede di udienza in maniera chiara, inequivoca e allo stesso tempo serena.
In particolare, sentita dal giudice delegato alla trattazione, la ha Pt_1
dichiarato di aver vissuto, sin dall'età adolescenziale, un profondo disagio connesso alla dissonanza tra la propria identità di genere maschile e il sesso biologico femminile. Ha riferito di aver intrapreso un percorso strutturato di affermazione di genere, sia sotto il profilo psicologico che medico, che l'ha portata, ormai da tempo,
a maturare pienamente la decisione di adeguare anche sul piano giuridico e chirurgico la propria identità. La ricorrente ha altresì manifestato uno stato di persistente disagio per il fatto di essere ancora appellata al femminile, nonostante l'aspetto fisico e la
3 percezione sociale siano pienamente maschili, sottolineando la necessità di porre rimedio a tale incongruenza per il proprio equilibrio psico-emotivo.
Risulta dalla documentazione medica allegata al ricorso, proveniente da strutture pubbliche, che la ricorrente presenta una diagnosi di incongruenza di genere,
attestata dalle relazioni specialistiche del SAIFIP dell'Ospedale San Camillo
Forlanini di Roma e dal percorso psicodiagnostico seguito. La condizione di disallineamento tra l'identità di genere percepita e il sesso assegnato alla nascita è stata oggetto di un percorso terapeutico e medico specialistico continuativo. La
ricorrente ha altresì intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante presso l'Ambulatorio di Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma, confermando così la stabilità della scelta di transizione.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (si veda Cass. sent. n. 15138/15) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte e dal fatto che
- come emerge dalle relazioni mediche allegate al fascicolo di parte attrice - la si è sottoposta a terapia ormonale, così dimostrando una radicata e costante Pt_1
volontà in tal senso e che anche in pubblico si atteggia come appartenente al genere maschile.
Va aggiunto che si è ormai consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso,
l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (si veda sul punto Cass. sent. n. 15138/15; si veda anche Corte Cost. sent. n. 221/15, la quale ha affermato che “la legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il
trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile
mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
4 Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, essendo stata la domanda proposta unicamente nei confronti del Pubblico Ministero.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- dispone in favore di (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2 gennaio 2005, la rettificazione, nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello
Stato civile, del sesso da femmina a maschio e del nome da “ ” a Parte_1
“ , mandando all'ufficiale di Stato Civile competente per i Persona_4
suddetti adempimenti;
- autorizza a sottoporsi ad intervento chirurgico Parte_1
di rettifica del sesso, al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del
proprio corpo a quelle proprie del sesso maschile;
- nulla sulle spese.
Chieti, 15 aprile 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice estensore, dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1464 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 2 aprile 2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Guercio, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
e
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI parte necessaria;
Oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché la rettificazione dell'indicazione di sesso e nome negli atti dello stato civile, con sostituzione del nome
“ con quello di “ . Pt_1 Per_1
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver da sempre manifestato un'identità psicologica e comportamentale maschile, pur essendo di sesso biologico femminile, e di vivere con grave disagio e sofferenza la dissonanza tra la propria identità di genere e l'aspetto anagrafico, con ripercussioni significative sulla vita sociale e personale.
Ha riferito di essersi da tempo rivolta al centro specializzato dell'Azienda
Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, dove è stata seguita da professionisti del servizio SAIFIP, in particolare dalla Dott.ssa dal Dott. , i quali Per_2 Per_3 hanno redatto un'approfondita relazione psico-sessuale attestante la sussistenza di disforia di genere e la necessità del percorso di affermazione. La ricorrente ha altresì
documentato di seguire da tempo una terapia ormonale virilizzante che ha determinato modificazioni fisiche rilevanti, tali da conferirle un aspetto esteriore integralmente maschile. Ciononostante, ella continua ad essere identificata anagraficamente come di sesso femminile, circostanza che genera un costante stato di frustrazione e vulnerabilità, specialmente nei contesti in cui è richiesto l'uso di documenti identificativi.
Risulta che la ricorrente sia socialmente conosciuta come nel contesto Per_1
familiare e amicale, e che tale identità maschile rappresenti il punto di arrivo di un percorso ritenuto maturo, coerente e irreversibile.
Nel ricorso si fa altresì riferimento a numerose pronunce di merito, rese da diversi tribunali italiani che hanno riconosciuto la possibilità di autorizzare l'intervento chirurgico e di procedere contestualmente alla rettificazione anagrafica, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte
Costituzionale in materia. In particolare, viene richiamata la recente sentenza n.
143/2024 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità
2 costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui impone l'autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico anche nei casi in cui le modificazioni dei caratteri sessuali siano già sufficienti, rendendo il passaggio giudiziale non più necessario.
La difesa dell'istante, pur evidenziando alcuni profili di incertezza interpretativa derivanti da detta pronuncia, ha comunque ritenuto opportuno sottoporre al giudizio del Tribunale la richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, in un'ottica di completezza e tutela.
Infine, è stato rappresentato come la situazione attuale generi anche gravi conseguenze sul piano della salute fisica, essendo la ricorrente sottoposta a un doppio carico ormonale, con conseguente stress epatico, superabile solo mediante l'intervento chirurgico richiesto.
Alla luce di quanto dedotto, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, nei termini sopra specificati.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che è celibe e non ha figli e, pertanto, parte necessaria Parte_1
del giudizio risulta essere soltanto il Pubblico Ministero, va rilevato che la documentazione medica prodotta dimostra come la ricorrente, sin dalla giovinezza,
abbia sentito di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità e l'aspetto fisico siano decisamente maschili;
risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile, come confermato personalmente in sede di udienza in maniera chiara, inequivoca e allo stesso tempo serena.
In particolare, sentita dal giudice delegato alla trattazione, la ha Pt_1
dichiarato di aver vissuto, sin dall'età adolescenziale, un profondo disagio connesso alla dissonanza tra la propria identità di genere maschile e il sesso biologico femminile. Ha riferito di aver intrapreso un percorso strutturato di affermazione di genere, sia sotto il profilo psicologico che medico, che l'ha portata, ormai da tempo,
a maturare pienamente la decisione di adeguare anche sul piano giuridico e chirurgico la propria identità. La ricorrente ha altresì manifestato uno stato di persistente disagio per il fatto di essere ancora appellata al femminile, nonostante l'aspetto fisico e la
3 percezione sociale siano pienamente maschili, sottolineando la necessità di porre rimedio a tale incongruenza per il proprio equilibrio psico-emotivo.
Risulta dalla documentazione medica allegata al ricorso, proveniente da strutture pubbliche, che la ricorrente presenta una diagnosi di incongruenza di genere,
attestata dalle relazioni specialistiche del SAIFIP dell'Ospedale San Camillo
Forlanini di Roma e dal percorso psicodiagnostico seguito. La condizione di disallineamento tra l'identità di genere percepita e il sesso assegnato alla nascita è stata oggetto di un percorso terapeutico e medico specialistico continuativo. La
ricorrente ha altresì intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante presso l'Ambulatorio di Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma, confermando così la stabilità della scelta di transizione.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (si veda Cass. sent. n. 15138/15) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte e dal fatto che
- come emerge dalle relazioni mediche allegate al fascicolo di parte attrice - la si è sottoposta a terapia ormonale, così dimostrando una radicata e costante Pt_1
volontà in tal senso e che anche in pubblico si atteggia come appartenente al genere maschile.
Va aggiunto che si è ormai consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso,
l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (si veda sul punto Cass. sent. n. 15138/15; si veda anche Corte Cost. sent. n. 221/15, la quale ha affermato che “la legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il
trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile
mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
4 Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, essendo stata la domanda proposta unicamente nei confronti del Pubblico Ministero.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- dispone in favore di (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2 gennaio 2005, la rettificazione, nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello
Stato civile, del sesso da femmina a maschio e del nome da “ ” a Parte_1
“ , mandando all'ufficiale di Stato Civile competente per i Persona_4
suddetti adempimenti;
- autorizza a sottoporsi ad intervento chirurgico Parte_1
di rettifica del sesso, al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del
proprio corpo a quelle proprie del sesso maschile;
- nulla sulle spese.
Chieti, 15 aprile 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
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