TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/05/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2692 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: richiesta di mantenimento ex art. 337 septies c.c.
T R A
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Romano Ciccone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 16
ATTRICE
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Laura Acanfora, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Pompei (NA), alla Traversa Pironti, n. 2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di di parte attrice ha così concluso: “si riporta al libello introduttivo di lite, a tutte le eccezioni, difese e richieste istruttorie, nonché alla documentazione in atti versata, ai verbali di udienza e alle note di udienza a trattazione scritta, i cui contenuti s'intendano qui per interamente riportati, ripetuti e trascritti, impugnando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto, giacché infondato sia in punto di fatto che in punto di diritto, oltre che temerario e pretestuoso, per le ragioni di diritto ampiamente argomentate nell'atto di citazione, a cui si rinvia, supportate da idonea documentazione.
Reitera, in limine litis, l'accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., così come formulata da giudice al cui contenuto rinvia, da intendersi qui a titolo di conclusioni, con decisione della causa in tal senso;
in mancanza, in via subordinata e per scrupolo difensivo, conclude come da libello introduttivo di lite, impugnando le avverse conclusioni e chiede che la causa venga decisa”. La difesa di parte convenuta ha così concluso: “si riporta a tutte le proprie precedenti difese nonché ai verbali di causa e conferma la propria intenzione di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis cpc con l'ordinanza del 27.07.2024, evidenziando come siffatta proposta sia stata già accettata da entrambe le parti, tanto che le stesse ebbero a formulare istanza congiunta di anticipazione dell'udienza del 15.01.2025. Pertanto, il signor rassegna le proprie Parte_1 conclusioni chiedendo che la causa venga decisa conformemente a quanto proposto dal Giudice con la richiamata ordinanza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, evocava in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, , onde sentirlo condannare a corrispondere, in Parte_2 suo favore, un assegno di mantenimento.
A sostegno della domanda, premetteva di essere nata in data [...] dalla relazione intercorsa tra il Sig. e la Sig.ra ed essere stata riconosciuta da Parte_2 Controparte_1 entrambi i genitori;
che i suoi genitori avevano coabitato in Fisciano, fino all'anno 2014; che da ormai sette anni, il Sig. , andando via di casa e trasferendosi a Boscoreale, aveva mostrato Parte_1 aperto disinteresse nei suoi confronti, delegando alla Sig.ra ogni e qualsiasi adempimento, CP_1 anche di carattere strettamente materiale, relativo alla sua crescita ed educazione e venendo meno al suo obbligo di mantenimento, pregiudicando così la sua possibilità di intraprendere percorsi di studio tali da consentirle un inserimento nel mondo del lavoro.
chiedeva pertanto, di condannare il convenuto a corrisponderle un assegno a Parte_1 titolo di mantenimento, quantificato nella misura di euro 600,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva , il quale contestava quanto allegato dall'istante, deducendo di Parte_2 non aver mai fatto mancare alla figlia anche dopo l'interruzione della convivenza con la di Pt_1 lei madre, il proprio affetto ed il proprio sostegno economico, provvedendo sistematicamente a consegnare alla ex compagna somme di denaro per le esigenze della comune figlia, nei limiti delle proprie possibilità e compatibilmente alla propria condizione di lavoratore precario, sempre a nero e spesso disoccupato;
allegava, inoltre, che negli ultimi tempi aveva intrapreso, seppur sempre in maniera precaria, l'attività di autista di pullman turistici, ma che lo stato di emergenza sanitaria, conseguente alla pandemia da Covid 19, aveva reso oltremodo complicato anche lo svolgimento di tale prestazione;
che nondimeno, nell'ultimo anno, stante l'intervenuta maggiore età della figlia aveva concordato con la figlia l'emissione a suo nome di una carta ricaricabile ove effettuava Pt_1 versamenti periodici, nonché la prestazione di cure odontoiatriche presso uno specialista di propria fiducia;
deduceva, infine, che contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, quest'ultima non aveva inteso completare l'istruzione per sua volontà, e ciò nonostante le continue insistenze del padre, il quale si era addirittura offerto di consentirle il conseguimento di un diploma a pagamento a proprie spese.
Concludeva, pertanto, chiedendo di porre a suo carico un contributo a titolo di mantenimento della figlia da quantificarsi nella misura non superiore ad euro 200,00 mensili. Pt_1
All'udienza del 15.12.2021, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art 183 VI co. c.p.c., rinviando all'udienza del 25.5.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I. ammetteva le parti alla prova testimoniale (così come articolata nella memoria del II termine ex art. 183 comma VI c.p.c.), nonché alla prova contraria e fissava per l'espletamento l'udienza del 15.02.2023, poi rinviata all'udienza del 03.07.2023, all'esito della quale rinviava in prosieguo prova all'udienza del 05.02.2024.
Alla su menzionata udienza, il G.I. rinviava la causa all'udienza dell'1.07.2024 per la comparizione delle parti al fine di valutare la possibilità di un bonario componimento della lite.
A scioglimento dell'ordinanza di cui all'udienza dell'1.07.2024, i G.I. formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e fissava l'udienza del 15.01.2025, all'esito della quale, preso atto dell'adesione delle parti alla predetta proposta e rilevata l'impossibilità di procedere a un verbale di conciliazione stante l'assenza di parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.03.2025.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 18.03.2025 - giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Merito.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
In ordine all'assegno dovuto dal genitore, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia – richiesto direttamente dalla figlia maggiorenne -, va ricordato che, secondo i principi affermati dalla
S.C. (cfr. Cass. civ., sentenza n. 29977 del 31-12-2020), l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 25300/2013 e Cass. civ., n. 35629/2018).
Pertanto, risulta legittima la richiesta di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento da parte della figlia maggiorenne ed economicamente non indipendente, ex art. 337 septies, comma Pt_1
1, c.c..
A riguardo, giova inoltre osservare che la domanda formulata dal figlio maggiorenne per ottenere dal genitore il pagamento diretto dell'assegno in sostituzione del genitore beneficiario è azionabile solo con rito ordinario. Invero, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., la domanda a tutela di un contributo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere introdotta con atto di citazione e rito ordinario e non con ricorso (secondo rito camerale, sul modello del rito per la revoca e modifica dei provvedimenti in sede di separazione o di divorzio, ex artt. 710 c.p.c. e 9, l. div.), in quanto nel nostro ordinamento non è prevista un'azione camerale (consentita solo nei casi tipizzati e previsti dal legislatore) con cui il figlio maggiorenne possa ottenere la revoca e modifica dei provvedimenti di separazione o di divorzio ottenuti dai genitori (cfr. Tribunale di Modena, 05.04.2023).
Di talché la domanda azionata da secondo le forme del rito ordinario è Parte_1 ammissibile.
In ordine all'importo dell'assegno di mantenimento va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalle dichiarazioni rese dalle testi e , rispettivamente madre Controparte_1 Testimone_1
e sorella dell'attrice, è emerso che quest'ultima non lavora e sta seguendo un corso di studi serale per conseguire il diploma in ragioneria, e che il padre le passa euro 250,00 mensili di mantenimento;
che vive con la madre in una casa in locazione ad un canone di euro 60,00 mensili, e la madre Pt_1 percepisce il reddito di cittadinanza (cfr verbale di udienza del 05.02.2024).
Il sentito personalmente ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con la figlia, di averla Parte_1 aiutata a diplomarsi alla scuola serale, di averla sempre sostenuta economicamente;
aggiungeva di essere disoccupato e di percepire la Naspi nella misura dieuro mensili 1.200,00/1.300,00 e di vivere in una casa di proprietà della sua famiglia, dichiarando di essere disponibile a sostenere economicamente la figlia fin tanto che la stessa non raggiungerà una indipendenza economica (cfr verbale di udienza del 01.07.2024).
All'esito della svolta istruttoria è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza assunta a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 01.07.2024, e le parti hanno aderito alle stessa, rassegnando conclusioni conformi in tal senso.
Ne consegue che, in conformità alla detta proposta, si ritiene congruo porre a carico di Parte_2
l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia un assegno mensile di
[...] Pt_1 euro 300,00, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Alla luce dell'esito della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di Parte_2 corrispondere a , a titolo di mantenimento, un assegno complessivo di euro Parte_1
300,00, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 30.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2692 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: richiesta di mantenimento ex art. 337 septies c.c.
T R A
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Romano Ciccone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 16
ATTRICE
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Laura Acanfora, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Pompei (NA), alla Traversa Pironti, n. 2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di di parte attrice ha così concluso: “si riporta al libello introduttivo di lite, a tutte le eccezioni, difese e richieste istruttorie, nonché alla documentazione in atti versata, ai verbali di udienza e alle note di udienza a trattazione scritta, i cui contenuti s'intendano qui per interamente riportati, ripetuti e trascritti, impugnando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto, giacché infondato sia in punto di fatto che in punto di diritto, oltre che temerario e pretestuoso, per le ragioni di diritto ampiamente argomentate nell'atto di citazione, a cui si rinvia, supportate da idonea documentazione.
Reitera, in limine litis, l'accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., così come formulata da giudice al cui contenuto rinvia, da intendersi qui a titolo di conclusioni, con decisione della causa in tal senso;
in mancanza, in via subordinata e per scrupolo difensivo, conclude come da libello introduttivo di lite, impugnando le avverse conclusioni e chiede che la causa venga decisa”. La difesa di parte convenuta ha così concluso: “si riporta a tutte le proprie precedenti difese nonché ai verbali di causa e conferma la propria intenzione di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis cpc con l'ordinanza del 27.07.2024, evidenziando come siffatta proposta sia stata già accettata da entrambe le parti, tanto che le stesse ebbero a formulare istanza congiunta di anticipazione dell'udienza del 15.01.2025. Pertanto, il signor rassegna le proprie Parte_1 conclusioni chiedendo che la causa venga decisa conformemente a quanto proposto dal Giudice con la richiamata ordinanza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, evocava in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, , onde sentirlo condannare a corrispondere, in Parte_2 suo favore, un assegno di mantenimento.
A sostegno della domanda, premetteva di essere nata in data [...] dalla relazione intercorsa tra il Sig. e la Sig.ra ed essere stata riconosciuta da Parte_2 Controparte_1 entrambi i genitori;
che i suoi genitori avevano coabitato in Fisciano, fino all'anno 2014; che da ormai sette anni, il Sig. , andando via di casa e trasferendosi a Boscoreale, aveva mostrato Parte_1 aperto disinteresse nei suoi confronti, delegando alla Sig.ra ogni e qualsiasi adempimento, CP_1 anche di carattere strettamente materiale, relativo alla sua crescita ed educazione e venendo meno al suo obbligo di mantenimento, pregiudicando così la sua possibilità di intraprendere percorsi di studio tali da consentirle un inserimento nel mondo del lavoro.
chiedeva pertanto, di condannare il convenuto a corrisponderle un assegno a Parte_1 titolo di mantenimento, quantificato nella misura di euro 600,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva , il quale contestava quanto allegato dall'istante, deducendo di Parte_2 non aver mai fatto mancare alla figlia anche dopo l'interruzione della convivenza con la di Pt_1 lei madre, il proprio affetto ed il proprio sostegno economico, provvedendo sistematicamente a consegnare alla ex compagna somme di denaro per le esigenze della comune figlia, nei limiti delle proprie possibilità e compatibilmente alla propria condizione di lavoratore precario, sempre a nero e spesso disoccupato;
allegava, inoltre, che negli ultimi tempi aveva intrapreso, seppur sempre in maniera precaria, l'attività di autista di pullman turistici, ma che lo stato di emergenza sanitaria, conseguente alla pandemia da Covid 19, aveva reso oltremodo complicato anche lo svolgimento di tale prestazione;
che nondimeno, nell'ultimo anno, stante l'intervenuta maggiore età della figlia aveva concordato con la figlia l'emissione a suo nome di una carta ricaricabile ove effettuava Pt_1 versamenti periodici, nonché la prestazione di cure odontoiatriche presso uno specialista di propria fiducia;
deduceva, infine, che contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, quest'ultima non aveva inteso completare l'istruzione per sua volontà, e ciò nonostante le continue insistenze del padre, il quale si era addirittura offerto di consentirle il conseguimento di un diploma a pagamento a proprie spese.
Concludeva, pertanto, chiedendo di porre a suo carico un contributo a titolo di mantenimento della figlia da quantificarsi nella misura non superiore ad euro 200,00 mensili. Pt_1
All'udienza del 15.12.2021, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art 183 VI co. c.p.c., rinviando all'udienza del 25.5.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I. ammetteva le parti alla prova testimoniale (così come articolata nella memoria del II termine ex art. 183 comma VI c.p.c.), nonché alla prova contraria e fissava per l'espletamento l'udienza del 15.02.2023, poi rinviata all'udienza del 03.07.2023, all'esito della quale rinviava in prosieguo prova all'udienza del 05.02.2024.
Alla su menzionata udienza, il G.I. rinviava la causa all'udienza dell'1.07.2024 per la comparizione delle parti al fine di valutare la possibilità di un bonario componimento della lite.
A scioglimento dell'ordinanza di cui all'udienza dell'1.07.2024, i G.I. formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e fissava l'udienza del 15.01.2025, all'esito della quale, preso atto dell'adesione delle parti alla predetta proposta e rilevata l'impossibilità di procedere a un verbale di conciliazione stante l'assenza di parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.03.2025.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 18.03.2025 - giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Merito.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
In ordine all'assegno dovuto dal genitore, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia – richiesto direttamente dalla figlia maggiorenne -, va ricordato che, secondo i principi affermati dalla
S.C. (cfr. Cass. civ., sentenza n. 29977 del 31-12-2020), l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 25300/2013 e Cass. civ., n. 35629/2018).
Pertanto, risulta legittima la richiesta di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento da parte della figlia maggiorenne ed economicamente non indipendente, ex art. 337 septies, comma Pt_1
1, c.c..
A riguardo, giova inoltre osservare che la domanda formulata dal figlio maggiorenne per ottenere dal genitore il pagamento diretto dell'assegno in sostituzione del genitore beneficiario è azionabile solo con rito ordinario. Invero, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., la domanda a tutela di un contributo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere introdotta con atto di citazione e rito ordinario e non con ricorso (secondo rito camerale, sul modello del rito per la revoca e modifica dei provvedimenti in sede di separazione o di divorzio, ex artt. 710 c.p.c. e 9, l. div.), in quanto nel nostro ordinamento non è prevista un'azione camerale (consentita solo nei casi tipizzati e previsti dal legislatore) con cui il figlio maggiorenne possa ottenere la revoca e modifica dei provvedimenti di separazione o di divorzio ottenuti dai genitori (cfr. Tribunale di Modena, 05.04.2023).
Di talché la domanda azionata da secondo le forme del rito ordinario è Parte_1 ammissibile.
In ordine all'importo dell'assegno di mantenimento va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalle dichiarazioni rese dalle testi e , rispettivamente madre Controparte_1 Testimone_1
e sorella dell'attrice, è emerso che quest'ultima non lavora e sta seguendo un corso di studi serale per conseguire il diploma in ragioneria, e che il padre le passa euro 250,00 mensili di mantenimento;
che vive con la madre in una casa in locazione ad un canone di euro 60,00 mensili, e la madre Pt_1 percepisce il reddito di cittadinanza (cfr verbale di udienza del 05.02.2024).
Il sentito personalmente ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con la figlia, di averla Parte_1 aiutata a diplomarsi alla scuola serale, di averla sempre sostenuta economicamente;
aggiungeva di essere disoccupato e di percepire la Naspi nella misura dieuro mensili 1.200,00/1.300,00 e di vivere in una casa di proprietà della sua famiglia, dichiarando di essere disponibile a sostenere economicamente la figlia fin tanto che la stessa non raggiungerà una indipendenza economica (cfr verbale di udienza del 01.07.2024).
All'esito della svolta istruttoria è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza assunta a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 01.07.2024, e le parti hanno aderito alle stessa, rassegnando conclusioni conformi in tal senso.
Ne consegue che, in conformità alla detta proposta, si ritiene congruo porre a carico di Parte_2
l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia un assegno mensile di
[...] Pt_1 euro 300,00, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Alla luce dell'esito della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di Parte_2 corrispondere a , a titolo di mantenimento, un assegno complessivo di euro Parte_1
300,00, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 30.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Barbato