Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 708 /2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. PICCHIARELLI SANDRO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Perugia,Via Bartolo
n. 10/16 presso il difensore avv. PICCHIARELLI SANDRO
RECLAMANTE
Contro
LiquidazIone giudiziale in persona del Curatore Parte_1
RECLAMATO-CONTUMACE
PM , in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica dott.ssa Tiziana Cugini
RECLAMATO
avente ad
OGGETTO
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Impugnazione sentenza Tribunale di
Spoleto 60/2024 del 15.11.2024
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CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 29/11/2024 , contesta la Parte_1
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società pronunciata, su Parte_1
istanza del PM, dal Tribunale di Spoleto con sentenza n. 60/2024 del 15/11/2024, chiedendo l'inibitoria di tutti gli atti della liquidazione e, nel merito , l'annullamento e/o la revoca della sentenza.
Sostiene la reclamante di non essere stata destinataria di nessuna notifica ai sensi dell'art. 40 CCII e di essere stata resa edotta dell'intervenuta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale solo in data
18.11.2024, quando veniva informalmente contattata dal Curatore al fine di procedere a tutti gli adempimenti di legge necessari e successivi alla sentenza.
La Curatela è rimasta contumace.
Il PG ha chiesto l'accoglimento del reclamo alla luce della verifica della documentazione disponibile in atti dalla quale non si rinverrebbe la notifica alla reclamante della sentenza di incompetenza e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice del Tribunale di Spoleto designato per la trattazione del giudizio.
••••
Ritiene questa Corte che il reclamo debba essere rigettato.
Dall'esame dello storico del fascicolo telematico di primo grado risulta che, dopo l'ordinanza del
Tribunale di Perugia che dichiarava l'incompetenza per territorio sulla istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata dal PM, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Spoleto, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 29 CCII, il Giudice designato alla trattazione della istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Spoleto adottava un decreto di fissazione dell'udienza dinanzi a sé (datato 25.9.2024 e depositato il 27.9.2024), con il quale veniva disposto che il provvedimento di incompetenza ed il decreto medesimo fossero notificati dalla
Cancelleria all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
pagina 2 di 3 Al fascicolo telematico risulta ottenuta la ricevuta di consegna della notifica telematica al debitore
[...]
, stessa notifica risulta del resto ricevuta con riferimento alla comunicazione della sentenza Parte_1
di apertura della liquidazione giudiziale.
A fronte di tale dato, la reclamante asserisce “Orbene, queste, procedure non sembrano, tuttavia, essere state assolte nel caso di specie, in quanto, da ciò che si è potuto evincere dal fascicolo della procedura, nessuna notifica è stata eseguita all'attuale reclamante”; in difetto di una contestazione più specifica, che dia conto della rilevata ottenuta consegna della notifica telematica a PCT e ne contesti la validità, deve ritenersi che la notifica sia stata correttamente inviata alla parte.
La circostanza che la reclamante non abbia avuto effettiva conoscenza degli atti comunicati non può rilevare ai fini di ritenere non correttamente instaurato il contraddittorio.
II reclamo deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-respinge il reclamo;
- spese irripetibili
-visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Perugia, 19.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
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