TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14231/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 24/12/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro-tempore,
[...]
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.2.1998 n.154, rappresentato e difeso dall'avv Ida Rampino
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2023, l'epigrafato ricorrente premetteva di aver lavorato a far data dal 1985, con mansioni di coltivatore diretto su terreni siti nel Comuni di
Caivano e di Acerra, occupandosi in particolare della coltivazione dei fondi ed avvalendosi dell'ausilio anche di mezzi meccanici.
Deduceva che per le mansioni svolte aveva riportato una patologia professionale, in particolare una ipoacusia neurosensoriale bilaterale per la quale aveva richiesto all' il CP_1
riconoscimento della malattia professionale, negato tuttavia in sede amministrativa.
1 Chiedeva, quindi, di accertare la natura professionale della patologia, con condanna dell' a erogare l'indennizzo in capitale;
il tutto con accessori di legge e vittoria delle CP_1
spese di lite.
Si costituiva l' deducendo nel merito l'infondatezza delle avverse pretese. CP_1
Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la stessa viene decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
27.3.2025, sulle note di trattazione delle parti.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come è noto, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale – come quella in esame - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico.
Con riferimento poi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale.
Sancisce la giurisprudenza di legittimità che la prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici (cfr. Sez. L, Sentenza
n. 12559 del 26/05/2006).
In altri termini, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del CTU in tema di nesso causale (Cass. 12559/06).
Nel caso di cui alla presente fattispecie, risultando inconferenti le deposizioni rese dai testi escussi da un punto di vista medico-legale, si è proceduto ad affidare l'incarico di stabilire il nesso causale a un ctu.
2 Nel merito, dalle considerazioni medico-legali fornite dallo stesso CTU non si evince la sussistenza del nesso eziologico in termini almeno di rilevante probabilità tra la patologia allegata in ricorso e le mansioni svolte dall'istante e dimostrate dalla complessiva istruttoria orale.
Non può, invero, ritenersi sussistente il nesso eziologico tra le stesse e la patologia riscontrata dal CTU, secondo quanto accertato dall'ausiliare (“Dall'analisi approfondita della documentazione presentata, delle dichiarazioni anamnestiche del sig. Pt_1
e dei dati clinici a disposizione, non si ritiene che vi siano gli elementi necessari
[...]
per riconoscere la patologia di ipoacusia da rumore come dipendente dalla sua attività lavorativa di agricoltore autonomo. Sebbene il lavoro agricolo possa includere l'uso di attrezzature meccanizzate che producono rumore, come trattori o motoseghe, non sono stati forniti elementi probanti che attestino un'esposizione continuativa a livelli sonori superiori agli 80 dB, soglia generalmente considerata critica per il rischio di danno uditivo…omissis… La riduzione bilaterale dell'udito riscontrata potrebbe essere compatibile con la presbiacusia, una condizione fisiologica legata all'età che non presenta necessariamente una correlazione con l'attività professionale. È inoltre possibile che fattori extralavorativi, come abitudini personali, esposizione a rumori in contesti non lavorativi o condizioni patologiche pregresse, abbiano contribuito in maniera significativa al quadro clinico riscontrato. La banca dati "MalProf" e le statistiche assicurative dell' riportano CP_1 che, nei settori agricoli, il riconoscimento dell'ipoacusia da rumore come malattia professionale è relativamente meno frequente rispetto ad altri comparti, come le costruzioni o la metalmeccanica. Tali dati suggeriscono che l'impatto acustico nel settore agricolo, pur potenzialmente presente, è spesso mitigato dall'uso intermittente dei macchinari e dalla variabilità delle condizioni ambientali. Inoltre, l'ipoacusia denunciata non è supportata da una documentazione clinica che ne dimostri l'evoluzione in relazione temporale all'attività lavorativa svolta, un elemento cruciale per attribuirne l'origine professionale. Sulla base di quanto emerso, si ritiene che non siano soddisfatti i criteri essenziali per stabilire un nesso causale certo tra l'attività di agricoltore e la patologia denunciata, né è possibile escludere che altre cause, non professionali, abbiano contribuito in maniera prevalente alla genesi del deficit uditivo” (v. CTU, in atti).
Il CTU ha, quindi, concluso affermando: “Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che il quadro clinico di ipoacusia diagnosticato al sig. non possa essere Parte_1 riconosciuto come malattia professionale. L'assenza di dati oggettivi sull'intensità e sulla durata dell'esposizione al rumore, unitamente alla possibilità di concause personali o
3 extralavorative, esclude la possibilità di attribuire la patologia denunciata a un'origine lavorativa”.
Ritiene il giudicante di aderire integralmente a tali conclusioni, alle quali il CTU è giunto a seguito di un attento esame clinico della documentazione sanitaria in atti;
non vi sono deduzioni di parte sufficienti a smentire tali conclusioni.
E, invero, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all' assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale (Cass. 8 gennaio 2003 n.
87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n.
3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra- professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292).
Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388;
Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass.
5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
Ebbene, tale “qualificata probabilità” è stata esclusa dal CTU, nel caso di specie.
È opportuno, invero, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale (cfr.
Cass. n. 10042/2004).
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all' accoglimento della domanda.
4 Deve, invero, ribadirsi la condivisione delle risultanze peritali che hanno escluso un nesso causale tra la malattia originaria dell'istante e l'attività da questi espletata.
In considerazione di ciò, non risultando provato nel presente giudizio il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata, la domanda deve essere respinta.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Ben può affermarsi, infatti, che la suddetta consulenza è stata eseguita in maniera puntuale e dettagliata, dandosi ampio riscontro dei dati clinici emersi e dei criteri scientifici applicati, sicché le risultanze possono, come detto, esser fatte proprie da questo giudicante.
In ogni caso, le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Considerato il reddito dichiarato dal ricorrente, ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno compensate e le spese di CTU poste a carico definitivo dell' , già liquidate con CP_1
decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi
Aversa, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14231/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 24/12/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro-tempore,
[...]
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.2.1998 n.154, rappresentato e difeso dall'avv Ida Rampino
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2023, l'epigrafato ricorrente premetteva di aver lavorato a far data dal 1985, con mansioni di coltivatore diretto su terreni siti nel Comuni di
Caivano e di Acerra, occupandosi in particolare della coltivazione dei fondi ed avvalendosi dell'ausilio anche di mezzi meccanici.
Deduceva che per le mansioni svolte aveva riportato una patologia professionale, in particolare una ipoacusia neurosensoriale bilaterale per la quale aveva richiesto all' il CP_1
riconoscimento della malattia professionale, negato tuttavia in sede amministrativa.
1 Chiedeva, quindi, di accertare la natura professionale della patologia, con condanna dell' a erogare l'indennizzo in capitale;
il tutto con accessori di legge e vittoria delle CP_1
spese di lite.
Si costituiva l' deducendo nel merito l'infondatezza delle avverse pretese. CP_1
Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la stessa viene decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
27.3.2025, sulle note di trattazione delle parti.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come è noto, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale – come quella in esame - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico.
Con riferimento poi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale.
Sancisce la giurisprudenza di legittimità che la prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici (cfr. Sez. L, Sentenza
n. 12559 del 26/05/2006).
In altri termini, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del CTU in tema di nesso causale (Cass. 12559/06).
Nel caso di cui alla presente fattispecie, risultando inconferenti le deposizioni rese dai testi escussi da un punto di vista medico-legale, si è proceduto ad affidare l'incarico di stabilire il nesso causale a un ctu.
2 Nel merito, dalle considerazioni medico-legali fornite dallo stesso CTU non si evince la sussistenza del nesso eziologico in termini almeno di rilevante probabilità tra la patologia allegata in ricorso e le mansioni svolte dall'istante e dimostrate dalla complessiva istruttoria orale.
Non può, invero, ritenersi sussistente il nesso eziologico tra le stesse e la patologia riscontrata dal CTU, secondo quanto accertato dall'ausiliare (“Dall'analisi approfondita della documentazione presentata, delle dichiarazioni anamnestiche del sig. Pt_1
e dei dati clinici a disposizione, non si ritiene che vi siano gli elementi necessari
[...]
per riconoscere la patologia di ipoacusia da rumore come dipendente dalla sua attività lavorativa di agricoltore autonomo. Sebbene il lavoro agricolo possa includere l'uso di attrezzature meccanizzate che producono rumore, come trattori o motoseghe, non sono stati forniti elementi probanti che attestino un'esposizione continuativa a livelli sonori superiori agli 80 dB, soglia generalmente considerata critica per il rischio di danno uditivo…omissis… La riduzione bilaterale dell'udito riscontrata potrebbe essere compatibile con la presbiacusia, una condizione fisiologica legata all'età che non presenta necessariamente una correlazione con l'attività professionale. È inoltre possibile che fattori extralavorativi, come abitudini personali, esposizione a rumori in contesti non lavorativi o condizioni patologiche pregresse, abbiano contribuito in maniera significativa al quadro clinico riscontrato. La banca dati "MalProf" e le statistiche assicurative dell' riportano CP_1 che, nei settori agricoli, il riconoscimento dell'ipoacusia da rumore come malattia professionale è relativamente meno frequente rispetto ad altri comparti, come le costruzioni o la metalmeccanica. Tali dati suggeriscono che l'impatto acustico nel settore agricolo, pur potenzialmente presente, è spesso mitigato dall'uso intermittente dei macchinari e dalla variabilità delle condizioni ambientali. Inoltre, l'ipoacusia denunciata non è supportata da una documentazione clinica che ne dimostri l'evoluzione in relazione temporale all'attività lavorativa svolta, un elemento cruciale per attribuirne l'origine professionale. Sulla base di quanto emerso, si ritiene che non siano soddisfatti i criteri essenziali per stabilire un nesso causale certo tra l'attività di agricoltore e la patologia denunciata, né è possibile escludere che altre cause, non professionali, abbiano contribuito in maniera prevalente alla genesi del deficit uditivo” (v. CTU, in atti).
Il CTU ha, quindi, concluso affermando: “Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che il quadro clinico di ipoacusia diagnosticato al sig. non possa essere Parte_1 riconosciuto come malattia professionale. L'assenza di dati oggettivi sull'intensità e sulla durata dell'esposizione al rumore, unitamente alla possibilità di concause personali o
3 extralavorative, esclude la possibilità di attribuire la patologia denunciata a un'origine lavorativa”.
Ritiene il giudicante di aderire integralmente a tali conclusioni, alle quali il CTU è giunto a seguito di un attento esame clinico della documentazione sanitaria in atti;
non vi sono deduzioni di parte sufficienti a smentire tali conclusioni.
E, invero, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all' assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale (Cass. 8 gennaio 2003 n.
87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n.
3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra- professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292).
Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388;
Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass.
5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
Ebbene, tale “qualificata probabilità” è stata esclusa dal CTU, nel caso di specie.
È opportuno, invero, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale (cfr.
Cass. n. 10042/2004).
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all' accoglimento della domanda.
4 Deve, invero, ribadirsi la condivisione delle risultanze peritali che hanno escluso un nesso causale tra la malattia originaria dell'istante e l'attività da questi espletata.
In considerazione di ciò, non risultando provato nel presente giudizio il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata, la domanda deve essere respinta.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Ben può affermarsi, infatti, che la suddetta consulenza è stata eseguita in maniera puntuale e dettagliata, dandosi ampio riscontro dei dati clinici emersi e dei criteri scientifici applicati, sicché le risultanze possono, come detto, esser fatte proprie da questo giudicante.
In ogni caso, le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Considerato il reddito dichiarato dal ricorrente, ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno compensate e le spese di CTU poste a carico definitivo dell' , già liquidate con CP_1
decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi
Aversa, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
5