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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6665 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato Dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 34253 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Parte_1
Nomentana n. 414, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Ciantis e dell'Avv. Simone De Ciantis he la rappresentano e difendono, in forza di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Eleonora Gorini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva rilasciata su foglio separato in atti
CONVENUTA
, contumace Controparte_2
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 30.10.2023 ed iscritto a ruolo il 31.10.2023 la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di essere stata assunta in data 1.4.2019 dalla sig.ra per lavorare, in qualità di badante e domestica, della propria madre, sig.ra Controparte_1
, affetta da semenza senile e non autosufficiente, presso l'abitazione sita in Roma, Controparte_2
Via Francesco Bartolomeo Rastrelli n. 48; che la ricorrente, secondo le disposizioni impartitele dalla sig.ra , ha provveduto a tutte le incombenze domestiche relative alla vita Controparte_1 familiare della sig.ra (pulire, lavare, stirare, riordinare, cucinare, fare la spesa Controparte_2 ecc.); che inoltre, ha provveduto a sorvegliare e somministrare i farmaci alla medesima sig.ra
, non autosufficiente;
che la ricorrente ha lavorato, secondo gli ordini ricevuti Controparte_2 dalla sig.ra , quale badante e domestica convivente a tempo pieno, dalle ore 9 alle Controparte_1 ore 22, con riposo al giovedì pomeriggio e la domenica;
che la ricorrente è stata inquadrata dalla sig.ra come collaboratrice domestica con orario di 25 ore settimanali ed ha Controparte_2 percepito dalla sig.ra la retribuzione mensile di € 800,00; che la ricorrente non ha Controparte_1 goduto di ferie nell'ultimo anno del rapporto ed è stata licenziata in data 27.1.2022; che per le mansioni espletate, avrebbe dovuto essere inquadrata come badante e domestica categoria CS;
che non risulta corrisposta alla ricorrente la retribuzione dovutale, in forza del suo diritto all'inquadramento nella categoria CS (assistente a persone non autosufficienti, comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti: art. 9 CCNL) e comunque dovutale, in virtù delle mansioni espletate, ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione; che non è stato corrisposto l'esatto ammontare della tredicesima mensilità comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la retribuzione per le festività cadute nelle giornate di domenica, l'esatto ammontare del trattamento di fine rapporto;
che la IG è tuttora debitore della ricorrente della somma di € Controparte_1
7.711,26 risultante dal conteggio sindacale allegato al ricorso.
Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere: " 1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo pieno tra la ricorrente e la sig.ra
[...]
dal 1.4.2019 al 27.1.2022 e il diritto della ricorrente al trattamento economico e CP_1 normativo afferente all'inquadramento nel livello CS del CCNL del settore domestico;
2) per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento, in favore della ricorrente, della Controparte_1 somma di € 7.711,26 per detti titoli retributivi oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, come per legge e la rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite, distraendoli in favore dei sottoscritti difensori antistatari;
3) in subordine, qualora si ritenga la titolarità del rapporto in capo alla sig.ra
, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo pieno Controparte_2 tra la ricorrente e la sig.ra dal 1.4.2019 al 27.1.2022 e il diritto della ricorrente Controparte_2 al trattamento economico e normativo afferente all'inquadramento nel livello CS del CCNL del settore domestico e, per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento, in favore Controparte_2 della ricorrente, della somma di € 7.711,26 per detti titoli retributivi oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, come per legge e la rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite, distraendoli in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo di volere " in via Controparte_1 preliminare dichiarare la nullità e/o l' inammissibilità del ricorso per violazione ed assenza dei requisiti di cui all'art 414 c.p.c. n. 3 e 4 e comunque per i motivi sopra meglio specificati;
sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente, rectius di titolarità passiva del rapporto di lavoro per i motivi sopra evidenziati e specificati;
nel merito accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la sig.ra è intercorso un Pt_1 Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato per il periodo 1.4.19-27.1.22, il corretto inquadramento della lavoratrice nel livello BS convivente con orario ridotto a 30 ore , e che alla ricorrente sono state pagate tutte le spettanze dovute in virtù del predetto rapporto di lavoro;
sempre nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, sfornito di prova;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
In particolare la convenuta deduceva: che il ricorso è nullo per violazione delle CP_1 disposizioni contenute nell'art. 414 c.p.c.: che sussiste il difetto di legittimazione passiva della convenuta atteso che dal contratto di lavoro e dalle buste paga depositate dalla ricorrente emerge che il rapporto di lavoro si è istaurato esclusivamente tra la sig.ra e la sig.ra ; Pt_1 CP_2 che la ricorrente non ha lavorato secondo gli ordini e sotto le direttive della sig.ra , in quanto CP_1 la resistente non era come anche attualmente, in rapporto di convivenza o coabitazione con la madre;
che entrambe le donne risiedono nello stesso stabile sito in Via Bartolomeo Rastrelli n. 48, ma la sig.ra vive all'int. 3 in un appartamento sito al primo piano, mentre la madre vive CP_1 all'int. 5 al secondo piano;
che neanche la sig.ra nel periodo di lavoro rivendicato ha Pt_1 coabitato con la sig.ra , usufruendo di un appartamento a suo uso esclusivo, di proprietà CP_2 della famiglia sito all'int. 1 piano terra sempre nello stabile di Via Bartolomeo Rastrelli n. CP_1
48; che la IG decideva i tempi ed i modi della prestazione, e all'epoca dei fatti era CP_2 pienamente autosufficiente, non era affetta da demenza senile o da altre patologie neurologiche, non assumeva farmaci se non per l'ipertensione, ed aveva un fisiologico e normale invecchiamento fisico e cerebrale in considerazione dell'età; che la ricorrente ha lavorato per l'orario contrattualmente previsto ed è stata sempre retribuita regolarmente per il lavoro straordinario, festivo, domenicale prestato, come si evince dalle buste paga in atti;
che le mansioni svolte dalla ricorrente sono le medesime tipiche del profilo contrattuale BS nel quale la ricorrente era inquadrata, occupandosi delle normali attività di gestione della casa;
che la ricorrente non ha mai svolto mansioni di cura ed assistenza quotidiana che caratterizzano il livello CS invocato;
che non corrisponde al vero che la ricorrente nel 2021 non avrebbe goduto di ferie, come desumibile dalle buste paga;
che nel 2021 la ricorrente ha usufruito di ferie dal 26 aprile al 14 maggio, salvo poi non rientrare al lavoro, risultando le giornate dal 17 al 22 maggio come assenza non retribuita.
La convenuta rimaneva contumace. Controparte_2
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentite le parti liberamente la causa veniva istruita mediante raccolta di prova testimoniale e, all'esito, veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte convenuta per violazione dell'art. 414 c.p.c.
Al riguardo si osserva che la Cassazione ha stabilito che “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (Cass. sez. lav. ordin. n. 19009 del 17/07/2018).
Nel caso di specie la ricorrente ha indicato il periodo di lavoro, le mansioni svolte,
l'inquadramento ricevuto e l'inquadramento invocato, l'orario di lavoro osservato, le differenze retributive richieste, il ccnl applicato al rapporto di lavoro, sicché il ricorso risulta sufficientemente determinato e tale da consentire alla parte convenuta di predisporre un'adeguata difesa.
Ciò premesso si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze di in qualità di lavoratrice domestica di Controparte_2 livello B Super in regime di convivenza a decorrere dal 1.4.2019, con orario settimanale di 25 ore, retribuzione mensile di € 800,00, luogo di lavoro Via F.B. Rastrelli n.48 (doc.1 e 2); il rapporto di lavoro è cessato il 27.1.2022 (doc.3).
La ricorrente ha dedotto di avere lavorato di fatto alle dipendenze di , Controparte_1 figlia di , formale datrice di lavoro, osservando un orario di lavoro superiore a Controparte_2 quello contrattuale, svolgendo mansioni di badante e domestica, per essere la IG non CP_2 autosufficiente, riconducibili al superiore livello CS del ccnl lavoro domestico.
Secondo la declaratoria di cui al CCNL lavoro domestico appartiene al livello B Super, riconosciuto alla ricorrente, l' “ Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”, mentre appartiene al livello C Super, rivendicato dalla ricorrente, l' “
Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti” (doc. 6 fasc. ricor.).
Dalla prova per testi è emerso quanto segue.
Il teste ha dichiarato:” … indifferente, sono docente universitario Testimone_1 presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma. Conosco la ricorrente in quanto lavorava a Perugia. Ho frequentato la ricorrente il periodo in cui lavorava a Roma in quanto mi chiamava per farsi accompagnare da qualche parte. Una volta nel 2020/2021 sono andato a prendere la ricorrente in via Francesco Bartolomeo Rastrelli n.48 dove prestava servizio e l'ho accompagnata alla casa comunale dove aveva la residenza, un'altra volta all'ufficio postale, in tutto circa dieci volte, anche fino all'inizio del 2022, erano giovedì pomeriggio o domenica, tranne la volta in cui l'ho accompagnata alla posta che era giovedì mattina. Un giorno nel 2021, verso l'estate, sono andato dove lavorava la ricorrente perché dovevo sistemarle il suo notebook e ci sono rimasto fino alle 14.00/15.00, quel giorno c'era anche la IG che la ricorrente assisteva seduta, all'inizio su una poltrona e poi si è spostata verso l'ora di pranzo. Io sono rimasta all'ingresso, una volta ho visto la ricorrente accompagnare al bagno la IG e poi l'ha portata in cucina aiutandola a camminare, mi sembra che le ha dato qualcosa in una tazza, presumo fossero medicine. Quella volta in cui sono entrato nella casa ho superato il cancello, ho fatto una rampa e a destra al primo piano si trova la porta dell'appartamento dove lavorava la ricorrente. A fine estate, dopo ferragosto, nel 2019, 2020 e 2021 andavo a prendere la ricorrente che andava in ferie e doveva partire per la Bulgaria, in una di queste tre volte la ricorrente mi ha presentato per strada la figlia della IG, la convenuta presente in aula. Andavo a riprendere la ricorrente quando tornava dalla Bulgaria circa un mese dopo la sua partenza. Sono andato a prendere la ricorrente anche all'inizio del 2022 quando ha cessato il suo rapporto di lavoro e aveva parecchie cose da portare via”.
Trattasi di deposizione non idonea a provare le circostanze di fatto descritte in ricorso atteso che il teste ha dichiarato di essere entrato una sola volta “nel 2021 verso l'estate” nella casa dove lavorava la ricorrente.
La teste ha dichiarato:”…. indifferente, sono sorella di Testimone_2 [...]
e figlia di . Non abitiamo vicini. Ho visto qualche volta la ricorrente a CP_1 Controparte_2 casa di mia madre. La ricorrente abitava in un appartamento del quale io ho la nuda proprietà e mia madre l'usufrutto, si trova nella stessa palazzina dove abita mia madre. La ricorrente stava nell'appartamento a piano terra, mia sorella al primo piano e mia madre al secondo e ultimo piano. Ho visto la ricorrente in casa di mia madre nel 2019, non so dire per quanto tempo. Io andavo a casa di mia madre un paio di volte alla settimana, certe volte mi apriva mia mamma e la ricorrente non c'era, a volte apriva la ricorrente. Andavo in giorni ed orari indifferenti della settimana. Mia madre era autosufficiente in tutto il periodo in cui c'era la ricorrente. La ricorrente
è stata assunta per fare da mangiare, pulire casa, dare le medicine a mia madre che prendeva tutti i giorni, degli integratori e una pasticca per la pressione. La ricorrente aveva un contratto, doveva rispettare gli orari indicati in contratto. La ricorrente aveva dei giorni liberi, non ricordo quali.
Mia madre ha assunto la ricorrente, fu una sua decisione”.
Dalla deposizione della teste emerge, dunque, che la IG , nel CP_1 Controparte_2 periodo per cui è causa, era autosufficiente e che prendeva solo una pasticca per la pressione.
La teste ha dichiarato:”… sono la figlia della ricorrente, Testimone_3 ho un negozio di regali personalizzati. Mia madre abitava nello stesso edificio delle convenute ma in un appartamento diverso, non sono mai salita in casa delle convenute, io andavo a trovare mia madre dove abitava, al primo piano. Mia madre portava la IG a casa sua dove CP_2 pranzava e dopo pranzo la riportava a casa sua per riposare. La IG stava all'ultimo CP_2 piano, il terzo, la IG camminava. Andavo a trovare mia madre una volta al mese o una volta ogni due mesi. A volte andavo a trovare mia madre prima di pranzo mentre cucinava e la IG
scendeva da sola per pranzo. Andavo a trovare mia madre soprattutto la domenica perché CP_2 lei era libera. A volte accompagnavo mia madre il giovedì pomeriggio che era libera a fare delle commissioni. Una volta sono salita in casa della IG a vedere le sue piante. Mia CP_2 madre ha lavorato fino ai primi mesi del 2022, marzo o aprile. Non conosco le circostanze di cessazione del rapporto di lavoro di mia madre. Ho conosciuto la IG una Controparte_1 volta che sono tornata dall'aeroporto, c'era il sig. che mi aspettava, mi ha accompagnato da Tes_1 mia madre e in quella occasione ho conosciuto per strada la IG . Mia Controparte_1 madre mi disse che lavorava dalle 8.00 alle 20.00. Una domenica al mese o una domenica ogni due mesi andavo a trovare mia madre, arrivavo prima delle 8.00 e dovevo aspettare che mia madre preparasse la colazione per la IG , poi gliela portava. Mia madre andava in ferie CP_2
d'estate per un mese.Abito ed abitavo a Perugia”.
Nessun elemento di prova favorevole alla ricorrente può evincersi dalla suindicata deposizione, sia perché la teste non è mai entrata in casa della IG , sia perché l'orario di lavoro è CP_2 stato riferito de relato per averlo appreso dalla stessa ricorrente. Anzi, da tale deposizione si evince che la IG era autosufficiente:” la IG camminava… A volte andavo a trovare mia CP_2 madre prima di pranzo mentre cucinava e la IG scendeva da sola per pranzo”. CP_2
Il teste ha dichiarato:”…. indifferente, sono il figlio di Testimone_4
, non abitiamo insieme. Mia madre abita in Via Francesco Rastrelli n. 48, al Controparte_1 primo piano, mia NA è al secondo piano. Noi abbiamo un appartamento a piano terra che normalmente diamo alle colf, alle persone che ci danno una mano. Ho visto la ricorrente un paio di volte a casa di mia NA, una volta era ora di pranzo e stava dando una mano a mia NA a fare da mangiare e una volta stava pulendo casa. Mia NA mangiava a casa sua, al secondo piano.
Nel periodo in cui c'era la ricorrente mia NA era autonoma, prendeva delle medicine, la ricorrente l'aiutava a ricordarsi di prendere le medicine. Non conosco gli orari di lavoro della ricorrente, so che dava una mano a mia NA a ora di pranzo, dava una pulita. Era circa aprile/maggio 2019, poi è andata via durante il periodo del covid a inizio 2021, gennaio/febbraio”.
Anche da tale deposizione si evince che la IG nel periodo per cui è causa “era CP_2 autonoma”; nulla di specifico il teste ha riferito in punto di orario di lavoro della ricorrente;
quanto alle mansioni svolte, il teste, nipote della IG , ha riferito che la ricorrente “dava una CP_2 mano a mia NA a ora di pranzo, dava una pulita”.
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge che la IG all'epoca CP_2 dei fatti di causa era autosufficiente e che non vi erano sintomi di demenza senile (cfr. certificato del P.S. del 5.6.19 nel quale alla voce “ananmesi patologica” è scritto esclusivamente ipertensione ed alla voce “esame obiettivo” è scritto “paziente vigile e ben orientata…”, doc.8; nonché dichiarazione della Dott.ssa del 22.5.24 medico di base della sig.ra che Persona_1 CP_2 ha certificato che “la sig.ra dal mese di aprile 2021 ha continuato ad assumere Controparte_2 terapie per patologie croniche quali ipertensione arteriosa, depressione maggiore, cardiopatia e
MRGE. Tali medicamenti erano già stati prescritti dai curanti precedenti. Non vi erano ulteriori segni e sintomi, al momento, di demenza senile né traumi correlati ad alto rischio caduta “ di cui al doc.9).
Dalla prova per testi e dalla documentazione in atti non è emerso, dunque, lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario di lavoro superiore a quello contrattuale, né di mansioni superiori di Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti di livello C Super, atteso che la IG all'epoca dei fatti di causa era autosufficiente e non affetta da Controparte_2 demenza senile.
Il mancato riconoscimento del superiore inquadramento e del maggior orario di lavoro dedotti in ricorso comporta il rigetto della domanda di pagamento di tutte le differenze retributive di cui ai conteggi allegati al ricorso, elaborati esclusivamente su un livello ed un orario non riconosciuti in questa sede.
Analogamente dalla prova per testi e dalla documentazione in atti non è emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e , figlia della Controparte_1 datrice di lavoro , peraltro pacificamente non convivente con la madre, con Controparte_2 conseguente rigetto della domanda avanzata nei confronti di . Controparte_1
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.098,00 di cui € 2.694,00 per compensi ed € 404,00 per spese oltre iva e cpa da distrarsi.
Roma 9.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi