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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 263/2022 pendente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Cassettino in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA ) quale impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Ottomano ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
18.12.2025.
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 2082/2021, depositata Parte_1 il 14.07.2021, con cui il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha rigettato la sua domanda di risarcimento delle lesioni patite il giorno 09.02.2014, alle ore 11:00 circa, in Sant'Anastasia (Na), alla Via S. Pertini, quando era alla guida del suo motociclo BMW tg. EA61488, percorrendo Via S. Pertini con direzione
Via Padre Mariano Nazzaro, e veniva tamponato all'altezza della parte posteriore sinistra da un autoveicolo FIAT BRAVO, di colore scuro, che lo scaraventava al suolo sul lato destro insieme al passeggero, con condanna alle spese di lite. L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, censurava la sentenza di rigetto dolendosi dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio la la quale, resistendo all'atto di impugnazione Controparte_1 proposto, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'atto di appello essendo stato notificato il
04.01.2022, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della sentenza impugnata (14.07.2021) e della sua procedibilità essendo la causa stata iscritta a ruolo in data 14.01.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193)
e che ad ogni modo parte appellata si è pienamente difesa nel merito.
Deve poi essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., dovendosi osservare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . 5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione, dovendosi sul punto precisare che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003) e che “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021;
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Deve premettersi che il Giudice di prime cure aveva concluso nel senso che l'allora attore non avesse assolto al proprio onere probatorio circa il fatto dedotto in giudizio come si evince dal riferimento della sentenza appellata all'inidoneità delle dichiarazioni testimoniali ad integrare la prova del fatto e della relativa dinamica e che in questa sede l'appellante censura la sentenza impugnata per l'erronea valutazione del compendio istruttorio in atti, conclusione che deve essere condivisa ancorché per una differente motivazione.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso” (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
Sempre in punto di diritto, deve rammentarsi che è onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto, nonché il nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez.
III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno
2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367).
In punto di diritto, deve rammentarsi che nelle cause intentate contro il Garanzia Vittime Pt_2 della Strada per i sinistri causati da veicoli rimasti non identificati incombe sul danneggiato l'onere della prova anche in merito sia alla circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto sia delle circostanze che hanno reso impossibile il riconoscimento del suddetto veicolo secondo quanto costante giurisprudenza di legittimità, per la quale l'intervento del Fondo “non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del deve, in primo luogo, provare Parte_3 le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass.
19.09.1992, n. 10762; conf. Cass. 25.07.1995, n. 8086; 1.8.2001 n. 10484).
Dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il solo fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma deve essere anche provato che “il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo”.
In ordine alle modalità di assolvimento dell'onus probandi in tale ambito, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha individuato le modalità attraverso cui il danneggiato deve adempiere allo stesso, specificando che la prova può essere raggiunta anche mediante “tracce ambientali” o “dichiarazioni
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . orali”, non essendo richiesto al danneggiato un comportamento superiore all'ordinaria diligenza o di complessa ed onerosa attuazione (in particolare, Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873, per la quale
“comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La prova che il danno sia stato causato da un veicolo non identificato può esser offerta “mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass. civ., 3.9.2007, n.
18532; Cass. civ., 24.02.2011, n. 4480; Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873). Né, tuttavia, la mancata denuncia è elemento che conduce ex se al rigetto della domanda di risarcimento, giacché la presentazione della denuncia è un mero indizio dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass.
02.09.2013, n. 20066).
Infine, per quanto concerne la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. 13.07.2011, n.
15367).
In applicazione dei principi suddetti, emendando quanto erroneamente affermato dal Giudicante di prime cure, deve evidenziarsi che il ha presentato denuncia querela in data 28.02.2014, Pt_1 riportando la dinamica del sinistro ed indicando il nominativo di quale persona Parte_4 informata sui fatti, assumendo un comportamento diligente in merito all'identificazione del veicolo.
Ciononostante, deve evidenziarsi che da quanto emerso dall'istruttoria svolta in prime cure devono condividersi le conclusioni del primo Giudice in merito al mancato assolvimento da parte del
Prezioso dell'onere della prova, ritenendosi che i fatti storici descritti in citazione non abbiano trovato un'adeguata conferma nel corso del giudizio di prime cure.
Ebbene, non può che rilevarsi – confermandosi così la motivazione del Giudice di Pace – la lacunosità delle dichiarazioni del teste il quale, escusso nel corso del giudizio di primo Parte_4 grado all'udienza del 18.03.2019, ha dichiarato di aver “visto un autoveicolo di colore scuro tamponare un
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . motociclo scuro, di cui non ricordo il modello, con a bordo due persone, che ho appreso essere fratelli e farlo cadere unitamente ad essi. ADR: Preciso che l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore destra dell'autoveicolo e la parte posteriore sinistra del motociclo e che dopo l'urto il motociclo è caduto al suolo sul suo lato destro”. In tal senso, va evidenziato che il teste non ha fornito alcun elemento specifico, quali il modello dell'auto o il colore
(genericamente indicato come scuro) volto relativo all'autoveicolo investitore, riportando, invece, dettagliatamente soltanto la modalità dell'impatto tra i veicoli e le lesioni riportate dal . Pt_1
Più nel dettaglio, il nulla ha riferito circa il punto dal quale ha assistito al sinistro, essendosi Pt_4 limitato a dichiarare di essere a piedi avendo appena parcheggiato la propria auto ma nulla aggiungendo rispetto alla propria visuale rispetto al sinistro, né ha specificato con precisione a quale altezza della strada il sinistro sarebbe avvenuto o in che punto della carreggiata;
perlopiù, risulta genericamente e poco comprensibilmente descritta l'avvenuta fuga dell'auto che avrebbe determinato l'impossibilità di identificare il veicolo cui l'appellante attribuisce la responsabilità del sinistro in causa, tenuto conto che il teste ha dichiarato che erano presenti più persone. Il teste , Parte_4 infatti, ha dichiarato sul punto che “la strada in cui è avvenuto il sinistro è a senso unico di marcia o meglio senso obbligato di marcia in quanto la strada è divisa da uno spartitraffico che separa le due corsie di marcia di senso opposto. ADR: il veicolo investitore, o meglio che tamponava il motociclo con a bordo le due persone anzi riferite, dopo
l'impatto con il motociclo suddetto, svoltava repentinamente a sinistra, in Via Padre Nazzaro e tale manovra rendeva impossibile l'annotazione del numero di targa. ADR: Oltre a me erano presenti altre due persone che si sono avvicinate con me alle persone ferite, per aiutarle a rialzarsi dal suolo”. In base a quanto dichiarato dal quindi, Pt_4 appare poco verosimile che il veicolo investitore, dopo aver tamponato la moto condotta dal e aver determinato la caduta dell'attore, odierno appellante, e del trasportato, sia riuscito Pt_1 agevolmente, nonostante la presenza dello spartitraffico, a svoltare a sinistra, rendendo impossibile l'identificazione della targa, anche dovendosi tener conto che il sinistro è avvenuto in orario diurno, di domenica mattina, in una strada cittadina.
Dagli esiti della prova testimoniale, per le ragioni indicate, non può ritenersi che sia stata raggiunta una prova rigorosa del sinistro e delle relative modalità di verificazione, con la conseguenza che l'appello deve essere rigettato e la sentenza di prime cure dev'essere confermata e ogni ulteriore questione, sebbene proposta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Considerata la correzione motivazionale della sentenza di prime cure, le spese di lite vanno compensate per un terzo;
per i restanti due terzi seguono strettamente la soccombenza ex art. 91
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . c.p.c. e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M.
Giustizia n. 55 del 10.032014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento, all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti e rapportata al tenore delle difese svolte, con esclusione della fase istruttoria per il presente giudizio in quanto non tenutasi.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge ““quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2082/2021, depositata il 14.07.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2082/2021, depositata il 14.07.2021;
b) compensa per un terzo le spese di lite;
condanna per il resto al pagamento in Parte_1 favore di nella anzidetta qualità, in persona dei suoi legali rappresentanti Controparte_1 pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.133,34 per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
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I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 263/2022 pendente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Cassettino in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA ) quale impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Ottomano ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
18.12.2025.
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 2082/2021, depositata Parte_1 il 14.07.2021, con cui il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha rigettato la sua domanda di risarcimento delle lesioni patite il giorno 09.02.2014, alle ore 11:00 circa, in Sant'Anastasia (Na), alla Via S. Pertini, quando era alla guida del suo motociclo BMW tg. EA61488, percorrendo Via S. Pertini con direzione
Via Padre Mariano Nazzaro, e veniva tamponato all'altezza della parte posteriore sinistra da un autoveicolo FIAT BRAVO, di colore scuro, che lo scaraventava al suolo sul lato destro insieme al passeggero, con condanna alle spese di lite. L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, censurava la sentenza di rigetto dolendosi dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio la la quale, resistendo all'atto di impugnazione Controparte_1 proposto, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'atto di appello essendo stato notificato il
04.01.2022, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della sentenza impugnata (14.07.2021) e della sua procedibilità essendo la causa stata iscritta a ruolo in data 14.01.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193)
e che ad ogni modo parte appellata si è pienamente difesa nel merito.
Deve poi essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., dovendosi osservare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . 5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione, dovendosi sul punto precisare che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003) e che “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021;
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Deve premettersi che il Giudice di prime cure aveva concluso nel senso che l'allora attore non avesse assolto al proprio onere probatorio circa il fatto dedotto in giudizio come si evince dal riferimento della sentenza appellata all'inidoneità delle dichiarazioni testimoniali ad integrare la prova del fatto e della relativa dinamica e che in questa sede l'appellante censura la sentenza impugnata per l'erronea valutazione del compendio istruttorio in atti, conclusione che deve essere condivisa ancorché per una differente motivazione.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso” (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
Sempre in punto di diritto, deve rammentarsi che è onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto, nonché il nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez.
III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno
2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367).
In punto di diritto, deve rammentarsi che nelle cause intentate contro il Garanzia Vittime Pt_2 della Strada per i sinistri causati da veicoli rimasti non identificati incombe sul danneggiato l'onere della prova anche in merito sia alla circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto sia delle circostanze che hanno reso impossibile il riconoscimento del suddetto veicolo secondo quanto costante giurisprudenza di legittimità, per la quale l'intervento del Fondo “non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del deve, in primo luogo, provare Parte_3 le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass.
19.09.1992, n. 10762; conf. Cass. 25.07.1995, n. 8086; 1.8.2001 n. 10484).
Dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il solo fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma deve essere anche provato che “il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo”.
In ordine alle modalità di assolvimento dell'onus probandi in tale ambito, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha individuato le modalità attraverso cui il danneggiato deve adempiere allo stesso, specificando che la prova può essere raggiunta anche mediante “tracce ambientali” o “dichiarazioni
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . orali”, non essendo richiesto al danneggiato un comportamento superiore all'ordinaria diligenza o di complessa ed onerosa attuazione (in particolare, Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873, per la quale
“comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La prova che il danno sia stato causato da un veicolo non identificato può esser offerta “mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass. civ., 3.9.2007, n.
18532; Cass. civ., 24.02.2011, n. 4480; Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873). Né, tuttavia, la mancata denuncia è elemento che conduce ex se al rigetto della domanda di risarcimento, giacché la presentazione della denuncia è un mero indizio dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass.
02.09.2013, n. 20066).
Infine, per quanto concerne la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. 13.07.2011, n.
15367).
In applicazione dei principi suddetti, emendando quanto erroneamente affermato dal Giudicante di prime cure, deve evidenziarsi che il ha presentato denuncia querela in data 28.02.2014, Pt_1 riportando la dinamica del sinistro ed indicando il nominativo di quale persona Parte_4 informata sui fatti, assumendo un comportamento diligente in merito all'identificazione del veicolo.
Ciononostante, deve evidenziarsi che da quanto emerso dall'istruttoria svolta in prime cure devono condividersi le conclusioni del primo Giudice in merito al mancato assolvimento da parte del
Prezioso dell'onere della prova, ritenendosi che i fatti storici descritti in citazione non abbiano trovato un'adeguata conferma nel corso del giudizio di prime cure.
Ebbene, non può che rilevarsi – confermandosi così la motivazione del Giudice di Pace – la lacunosità delle dichiarazioni del teste il quale, escusso nel corso del giudizio di primo Parte_4 grado all'udienza del 18.03.2019, ha dichiarato di aver “visto un autoveicolo di colore scuro tamponare un
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . motociclo scuro, di cui non ricordo il modello, con a bordo due persone, che ho appreso essere fratelli e farlo cadere unitamente ad essi. ADR: Preciso che l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore destra dell'autoveicolo e la parte posteriore sinistra del motociclo e che dopo l'urto il motociclo è caduto al suolo sul suo lato destro”. In tal senso, va evidenziato che il teste non ha fornito alcun elemento specifico, quali il modello dell'auto o il colore
(genericamente indicato come scuro) volto relativo all'autoveicolo investitore, riportando, invece, dettagliatamente soltanto la modalità dell'impatto tra i veicoli e le lesioni riportate dal . Pt_1
Più nel dettaglio, il nulla ha riferito circa il punto dal quale ha assistito al sinistro, essendosi Pt_4 limitato a dichiarare di essere a piedi avendo appena parcheggiato la propria auto ma nulla aggiungendo rispetto alla propria visuale rispetto al sinistro, né ha specificato con precisione a quale altezza della strada il sinistro sarebbe avvenuto o in che punto della carreggiata;
perlopiù, risulta genericamente e poco comprensibilmente descritta l'avvenuta fuga dell'auto che avrebbe determinato l'impossibilità di identificare il veicolo cui l'appellante attribuisce la responsabilità del sinistro in causa, tenuto conto che il teste ha dichiarato che erano presenti più persone. Il teste , Parte_4 infatti, ha dichiarato sul punto che “la strada in cui è avvenuto il sinistro è a senso unico di marcia o meglio senso obbligato di marcia in quanto la strada è divisa da uno spartitraffico che separa le due corsie di marcia di senso opposto. ADR: il veicolo investitore, o meglio che tamponava il motociclo con a bordo le due persone anzi riferite, dopo
l'impatto con il motociclo suddetto, svoltava repentinamente a sinistra, in Via Padre Nazzaro e tale manovra rendeva impossibile l'annotazione del numero di targa. ADR: Oltre a me erano presenti altre due persone che si sono avvicinate con me alle persone ferite, per aiutarle a rialzarsi dal suolo”. In base a quanto dichiarato dal quindi, Pt_4 appare poco verosimile che il veicolo investitore, dopo aver tamponato la moto condotta dal e aver determinato la caduta dell'attore, odierno appellante, e del trasportato, sia riuscito Pt_1 agevolmente, nonostante la presenza dello spartitraffico, a svoltare a sinistra, rendendo impossibile l'identificazione della targa, anche dovendosi tener conto che il sinistro è avvenuto in orario diurno, di domenica mattina, in una strada cittadina.
Dagli esiti della prova testimoniale, per le ragioni indicate, non può ritenersi che sia stata raggiunta una prova rigorosa del sinistro e delle relative modalità di verificazione, con la conseguenza che l'appello deve essere rigettato e la sentenza di prime cure dev'essere confermata e ogni ulteriore questione, sebbene proposta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Considerata la correzione motivazionale della sentenza di prime cure, le spese di lite vanno compensate per un terzo;
per i restanti due terzi seguono strettamente la soccombenza ex art. 91
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . c.p.c. e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M.
Giustizia n. 55 del 10.032014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento, all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti e rapportata al tenore delle difese svolte, con esclusione della fase istruttoria per il presente giudizio in quanto non tenutasi.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge ““quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2082/2021, depositata il 14.07.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2082/2021, depositata il 14.07.2021;
b) compensa per un terzo le spese di lite;
condanna per il resto al pagamento in Parte_1 favore di nella anzidetta qualità, in persona dei suoi legali rappresentanti Controparte_1 pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.133,34 per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 263/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .